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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 169/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 863/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T7ECR0800122/2023 CREDITO IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante = IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO accertare e dichiarare la genericità della sentenza appellata emessa dalla Corte Di Giustizia Tributaria 1° Grado di Torino sez 1 N. 863-2024 (r.g.r. 1322-2023 ) depositata il data 12.08.2024
IN MERITO – accertare e dichiarare la nullità dell'atto di recupero T7ECR0800122 del 2023accertamento poiché emesso senza preventivo PVC con conseguente inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni ex L.n. 212 del 2000, art. 12 nonché per assenza di un corretto contraddittorio che ha impedito l'accesso a definizione più agevole e vantaggiosa per il contribuente. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di recupero in tal sede opposto di cui al numero T7ECR0800122 del 2023e conseguentemente annullare lo stesso … - accertare e dichiarare la spettanza del credito di imposta compensato in capo alla società ricorrente;
IN SUBORDINE - accertare e dichiarare la non spettanza del credito in luogo della inesistenza e rideterminare la sanzione al 30% in luogo del 100% arbitrariamente applicato;
in ogni caso, Condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
APPELLATO = 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di recupero n. T7ECR0800122-2023, l'Agenzia delle Entrate rettificava il credito d'imposta per "Formazione 4.0" (ex art. 1, commi 46-56, L. 205/2017) esposto dalla società Ricorrente_1 SRLS per gli anni d'imposta 2019 e 2020, ritenendolo inesistente per carenza dei presupposti costitutivi. Veniva pertanto recuperata la somma di € 47.407,36, indebitamente compensata, oltre a sanzioni e interessi.
La società impugnava l'atto dinanzi alla CGT di primo grado di Torino, deducendo vizi procedurali (omessa notifica PVC, violazione del contraddittorio) e la spettanza nel merito dell'agevolazione. La Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Torino, con la sentenza n. 863/03/24 depositata il 12/08/2024 rigettava integralmente il ricorso, convalidando l'operato dell'Ufficio sulla scorta della natura meramente cartolare e retrodatata della documentazione prodotta, nonché dell'inidoneità dei contenuti formativi rispetto ai requisiti di legge.
Appella la società contribuente Ricorrente_1 S.R.L. SEMPLIFICATA con atto presentato in data 24/02/2025, lamentando la genericità della sentenza impugnata, l'erronea valutazione delle prove documentali, l'incompetenza tecnica dell'Agenzia in materia di innovazione tecnologica (asserendo la necessità di parere del MiSE/MIMIT) e insistendo sulla regolarità dei corsi svolti in aula virtuale. E ancora:
Insiste per la nullità dell'atto di recupero per mancanza di un preventivo processo verbale e contraddittorio;
Chiede conferma ed accertamento della spettanza del credito di imposta compensato.; richiede la rideterminazione della sanzione al 30% invece del 100% applicato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo puntualmente e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, l'appello veniva trattenuto a riserva.
Sciolta la riserva alli 16 dicembre 2025, la causa era portata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'eccezione di difetto di motivazione della sentenza di primo grado. Parte appellante lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem rispetto alle tesi dell'Ufficio.
Il motivo è privo di pregio. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n.
642/2015), la motivazione per relationem è legittima qualora il giudice di merito, pur recependo le argomentazioni di una parte, dia prova di averne vagliato criticamente il contenuto e di averle fatte proprie in un iter logico coerente. Nel caso di specie, i primi giudici hanno ampiamente dettagliato gli elementi istruttori (l'attività della società di consulenza, l'incongruenza delle ore di formazione, la natura delle slides), rendendo perfettamente percepibile il fondamento della decisione e la ratio decidendi sottesa.
2. Anche le doglianze circa la illegittimità della procedura accertativa (Omesso PVC e contraddittorio) sono infondate. Il Collegio ritiene priva di pregia la censura relativa alla mancata notifica del Processo Verbale di Chiusura. L'attività istruttoria dell'Ufficio si è svolta in modalità "a tavolino" (cd. accertamento documentale)
e non mediante accesso presso i locali aziendali. L'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 trova applicazione solo in caso di verifiche in loco. Peraltro, risulta dagli atti che l'Ufficio ha ritualmente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale tramite invito alla produzione documentale e successiva comunicazione delle criticità, garantendo appieno il diritto di difesa.
3. Nel merito, circa l' inesistenza del credito e l'onere della prova, la Corte rileva che in materia di agevolazioni fiscali, l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto spetta al contribuente (ex art. 2697 c.
c.). Nel caso in esame, la documentazione prodotta dalla società è risultata gravemente carente e inattendibile. Segnatamente, dalla documentazione versata in atti, il Collegio osserva che
A) Le relazioni illustrative prodotte non paiono sottoscritte né datate, contenendo mere descrizioni generiche della normativa senza alcun nesso specifico con la realtà operativa della Ricorrente_1 SRLS. B) È emerso che la società di formazione "Società_1 srl" è stata costituita in data successiva o immediatamente a ridosso dell'inizio dell'attività formativa dichiarata, palesando un fenomeno di retrodatazione dei contratti e degli attestati.
C) I corsi vantati non riguardano le tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale Industria 4.0 (es. big data, robotica, cloud computing), ma appaiono come pacchetti di formazione generica se non addirittura obsoleta, con materiali facilmente reperibili in rete e non attinente alla transizione digitale richiesta dalla legge, con evidenza di incongruenza dei contenuti.
D) Risulta invero del tutto antieconomica e inverosimile, per un'azienda di commercio al dettaglio, la destinazione di oltre il 30% delle ore lavorative totali del personale ad attività di formazione, circostanza che conferma secondo l'id quod plerunque accidit la natura fittizia dell'operazione.
4. Non coglie nel segno poi la critica circa la necessità di un parere vincolante del MiSE (ora MIMIT). L'Agenzia delle Entrate ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti di qualsiasi credito d'imposta.
Quando, come nel caso di specie, l'inesistenza del credito deriva non da una complessa valutazione tecnica sulla qualità dell'innovazione, ma dall'assenza oggettiva di documentazione certa, dalla falsità ideologica degli atti e dalla mancata inerenza delle materie trattate, l'Ufficio può legittimamente procedere al recupero senza ricorrere a consulenze esterne.
5. Sulla sanzione per credito inesistente. Si conferma la qualificazione del credito come "inesistente" e non meramente "non spettante". La giurisprudenza di legittimità è chiara nel definire inesistente il credito privo di presupposti fenomenici, ossia non supportato da reali attività, o derivante da condotte fraudolente e simulatorie. La creazione ex post di un impianto documentale volto a giustificare corsi mai avvenuti integra pienamente la fattispecie di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/97, legittimando la sanzione dal 100% al
200%.
Per tali motivi, la sentenza di primo grado appare immune da vizi e merita integrale conferma.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'Ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 2, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€ 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 169/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 863/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T7ECR0800122/2023 CREDITO IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante = IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO accertare e dichiarare la genericità della sentenza appellata emessa dalla Corte Di Giustizia Tributaria 1° Grado di Torino sez 1 N. 863-2024 (r.g.r. 1322-2023 ) depositata il data 12.08.2024
IN MERITO – accertare e dichiarare la nullità dell'atto di recupero T7ECR0800122 del 2023accertamento poiché emesso senza preventivo PVC con conseguente inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni ex L.n. 212 del 2000, art. 12 nonché per assenza di un corretto contraddittorio che ha impedito l'accesso a definizione più agevole e vantaggiosa per il contribuente. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di recupero in tal sede opposto di cui al numero T7ECR0800122 del 2023e conseguentemente annullare lo stesso … - accertare e dichiarare la spettanza del credito di imposta compensato in capo alla società ricorrente;
IN SUBORDINE - accertare e dichiarare la non spettanza del credito in luogo della inesistenza e rideterminare la sanzione al 30% in luogo del 100% arbitrariamente applicato;
in ogni caso, Condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
APPELLATO = 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di recupero n. T7ECR0800122-2023, l'Agenzia delle Entrate rettificava il credito d'imposta per "Formazione 4.0" (ex art. 1, commi 46-56, L. 205/2017) esposto dalla società Ricorrente_1 SRLS per gli anni d'imposta 2019 e 2020, ritenendolo inesistente per carenza dei presupposti costitutivi. Veniva pertanto recuperata la somma di € 47.407,36, indebitamente compensata, oltre a sanzioni e interessi.
La società impugnava l'atto dinanzi alla CGT di primo grado di Torino, deducendo vizi procedurali (omessa notifica PVC, violazione del contraddittorio) e la spettanza nel merito dell'agevolazione. La Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Torino, con la sentenza n. 863/03/24 depositata il 12/08/2024 rigettava integralmente il ricorso, convalidando l'operato dell'Ufficio sulla scorta della natura meramente cartolare e retrodatata della documentazione prodotta, nonché dell'inidoneità dei contenuti formativi rispetto ai requisiti di legge.
Appella la società contribuente Ricorrente_1 S.R.L. SEMPLIFICATA con atto presentato in data 24/02/2025, lamentando la genericità della sentenza impugnata, l'erronea valutazione delle prove documentali, l'incompetenza tecnica dell'Agenzia in materia di innovazione tecnologica (asserendo la necessità di parere del MiSE/MIMIT) e insistendo sulla regolarità dei corsi svolti in aula virtuale. E ancora:
Insiste per la nullità dell'atto di recupero per mancanza di un preventivo processo verbale e contraddittorio;
Chiede conferma ed accertamento della spettanza del credito di imposta compensato.; richiede la rideterminazione della sanzione al 30% invece del 100% applicato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo puntualmente e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, l'appello veniva trattenuto a riserva.
Sciolta la riserva alli 16 dicembre 2025, la causa era portata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'eccezione di difetto di motivazione della sentenza di primo grado. Parte appellante lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem rispetto alle tesi dell'Ufficio.
Il motivo è privo di pregio. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n.
642/2015), la motivazione per relationem è legittima qualora il giudice di merito, pur recependo le argomentazioni di una parte, dia prova di averne vagliato criticamente il contenuto e di averle fatte proprie in un iter logico coerente. Nel caso di specie, i primi giudici hanno ampiamente dettagliato gli elementi istruttori (l'attività della società di consulenza, l'incongruenza delle ore di formazione, la natura delle slides), rendendo perfettamente percepibile il fondamento della decisione e la ratio decidendi sottesa.
2. Anche le doglianze circa la illegittimità della procedura accertativa (Omesso PVC e contraddittorio) sono infondate. Il Collegio ritiene priva di pregia la censura relativa alla mancata notifica del Processo Verbale di Chiusura. L'attività istruttoria dell'Ufficio si è svolta in modalità "a tavolino" (cd. accertamento documentale)
e non mediante accesso presso i locali aziendali. L'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 trova applicazione solo in caso di verifiche in loco. Peraltro, risulta dagli atti che l'Ufficio ha ritualmente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale tramite invito alla produzione documentale e successiva comunicazione delle criticità, garantendo appieno il diritto di difesa.
3. Nel merito, circa l' inesistenza del credito e l'onere della prova, la Corte rileva che in materia di agevolazioni fiscali, l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto spetta al contribuente (ex art. 2697 c.
c.). Nel caso in esame, la documentazione prodotta dalla società è risultata gravemente carente e inattendibile. Segnatamente, dalla documentazione versata in atti, il Collegio osserva che
A) Le relazioni illustrative prodotte non paiono sottoscritte né datate, contenendo mere descrizioni generiche della normativa senza alcun nesso specifico con la realtà operativa della Ricorrente_1 SRLS. B) È emerso che la società di formazione "Società_1 srl" è stata costituita in data successiva o immediatamente a ridosso dell'inizio dell'attività formativa dichiarata, palesando un fenomeno di retrodatazione dei contratti e degli attestati.
C) I corsi vantati non riguardano le tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale Industria 4.0 (es. big data, robotica, cloud computing), ma appaiono come pacchetti di formazione generica se non addirittura obsoleta, con materiali facilmente reperibili in rete e non attinente alla transizione digitale richiesta dalla legge, con evidenza di incongruenza dei contenuti.
D) Risulta invero del tutto antieconomica e inverosimile, per un'azienda di commercio al dettaglio, la destinazione di oltre il 30% delle ore lavorative totali del personale ad attività di formazione, circostanza che conferma secondo l'id quod plerunque accidit la natura fittizia dell'operazione.
4. Non coglie nel segno poi la critica circa la necessità di un parere vincolante del MiSE (ora MIMIT). L'Agenzia delle Entrate ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti di qualsiasi credito d'imposta.
Quando, come nel caso di specie, l'inesistenza del credito deriva non da una complessa valutazione tecnica sulla qualità dell'innovazione, ma dall'assenza oggettiva di documentazione certa, dalla falsità ideologica degli atti e dalla mancata inerenza delle materie trattate, l'Ufficio può legittimamente procedere al recupero senza ricorrere a consulenze esterne.
5. Sulla sanzione per credito inesistente. Si conferma la qualificazione del credito come "inesistente" e non meramente "non spettante". La giurisprudenza di legittimità è chiara nel definire inesistente il credito privo di presupposti fenomenici, ossia non supportato da reali attività, o derivante da condotte fraudolente e simulatorie. La creazione ex post di un impianto documentale volto a giustificare corsi mai avvenuti integra pienamente la fattispecie di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/97, legittimando la sanzione dal 100% al
200%.
Per tali motivi, la sentenza di primo grado appare immune da vizi e merita integrale conferma.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'Ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 2, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€ 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025
La Presidente Giuliana Passero