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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8315 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8315 / 2023
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di Persona_1
Con l'avv. MATTEO MIATTO e MARCO SEPPI
ATTORI
COro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA non costituita
COroparte_1
[...]
Con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
CONVENUTI
Posta in decisione all'udienza del 03/10/2024 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni degli attori: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di GE, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro
l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, Persona_1 conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di , ed , in Pt_1 Pt_3 Parte_2 qualità di legittimi eredi di , ad ottenere il risarcimento integrale dei danni Persona_1
1 patiti da per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la Persona_1 [...]
, in solido con il al COroparte_2 COroparte_1 pagamento in favore di , ed , in qualità di legittimi eredi di Pt_1 Pt_3 Parte_2
, dei seguenti importi: - Euro 25.712,70 a titolo di risarcimento del danno Persona_1 patrimoniale;
- Euro 174.742,62 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 200.455,32, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”
Conclusioni del convenuto: “
1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. In via preliminare, nel merito dichiarare
– per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_2 CP_2
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n.
[...] CO 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 COroparte_1 cit.; 4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo
3 L. n. 218/1995);
5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dep. il 13/06/2023, gli attori in epigrafe chiedevano, previo accertamento della relativa responsabilità per l'illegittima cattura, deportazione e sottoposizione a lavoro forzato subìti dal loro dante causa , dal Persona_1
09/09/1943 al 19/09/1645, la condanna di (inde anche COroparte_2
CO
) in solido con il al risarcimento dei danni – COroparte_1 nella misura e per i titoli specificati dell'atto introduttivo – loro dovuti iure hereditario.
Deduceva parte attrice che il sig. , chiamato alle armi nell'esercito Persona_1
italiano il 20/03/1942, e arruolato nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi della Marina Militare di stanza a Venezia, fu catturato dalle truppe tedesche in data 09/09/1943; internato in fu costretto ai lavori forzati nel campo Stammlager III-A di Luckenwalde nei CP_2
pressi di Berlino in e – liberato il 19/09/1645 – fu rimpatriato in Italia. CP_2
2 Il 4 dicembre 2023 si costituiva in giudizio il COroparte_1
per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Reich contestando la fondatezza
[...] CP_1 della domanda attorea ed eccependo, in rito, in via pregiudiziale, “la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc”, per l'assoluta indeterminatezza dei fatti esposti nell'atto introduttivo e l'assenza di indizi di prova a supporto di quanto ex adverso asserito;
nel merito, in via preliminare, il convenuto eccepiva “la prescrizione della pretesa risarcitoria” per decorrenza degli ordinari termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2043 e ss.
c.c. ed in particolare, dell'art. 2947 c.c.; in subordine, “il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. CP_2 COroparte_2
CO n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo COroparte_1 istituito dall'articolo 43 cit.”; in subordine, “il difetto di giurisdizione del Giudice italiano”, anche per le ragioni di diritto privato internazionale espresse nel proprio atto di costituzione e sottese all'articolo 3 L. n. 218/1995; in ulteriore subordine, il convenuto chiedeva il rigetto della “domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza” o, in estremo subordine, “perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova”, per i motivi di cui al proprio atto di costituzione.
La , ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio;
con COroparte_2
ordinanza del 12/06/2024 il Giudice assegnava alle parti termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni nonché termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa era posta in decisione sulle conclusioni rassegnate per l'udienza del 3 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata innanzitutto la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della
CO
.
Giova ripercorrere in apicibus la vicenda dei ristori in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.).
Si tratta di coloro che – in forze nel Regio Esercito Italiano alla data dell'8 settembre 1943 – in seguito alla firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, non accettando collaborare con le truppe di occupazione tedesche furono dapprima qualificati come “irregolari” soggetti alla
3 fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa)
e di lì a poco inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre
1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra e sottoposti invece al lavoro forzato (vietato da detta Convenzione).
Migliaia di militari, letteralmente abbandonati dallo Stato Maggiore italiano, furono così avviati dall'ex alleato, divenuto improvvisamente nemico, al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia.
L'imbarazzante vicenda invocava qualche forma di riparazione, che sembrò arrivare, seppure con ritardo e molte ambiguità, solo con l'Accordo firmato a Bonn il 2 giugno 1961. Da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”. La distribuzione venne affidata al governo italiano.
COemporaneamente, l'Italia si dichiarò pronta a rinunciare a ogni altra pretesa.
La legge italiana di applicazione dell'accordo, votata il 6 ottobre 1963, prevedeva che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento. Tuttavia, per motivi finanziari ed equilibri politi, il governo italiano preferì escludere gli ex internati militari dai pagamenti. Solo gli internati militari deportati nei
“campi di concentramento” ebbero riconosciute forme di riparazione.
Inoltre, sempre nell'Accordo italo – tedesco del 1961 (arti. 4) si presero in considerazione i conti in – congelati dagli Alleati vittoriosi – sui quali i lavoratori civili italiani CP_4
e, dall'autunno del 1944, anche gli internati militari italiani avevano dovuto versare i propri salari.
La GE riuscì peraltro ad imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo di talché nel 1964 ottenne dall'Italia disposizioni liberatorie, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica federale tedesca.
Dopo l'apertura di un conto intestato al presso la Banca nazionale COroparte_1
del lavoro, nei mesi di giugno e luglio del 1964 fu trasferita la somma rimasta in sospeso.
Dopodiché la Banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) dichiarò: “Con questo, il trasferimento dei conti di lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di compensazione italo tedesco, è per noi concluso”. Nondimeno, solo una minima parte degli
4 ex lavoratori civili italiani e degli ex internati militari italiani ottenne il pagamento dei salari trattenuti. Già durante la fase delle trattative, come si legge in una nota del ministero federale dell'Economia all'Ufficio per gli affari esteri, c'era la “tacita consapevolezza che un'identificazione [degli ex titolari dei conti] era impraticabile nella maggior parte dei casi
e che gli stati interessati avrebbero impiegato i fondi trasferiti per scopi caritativi e simili”.
Altri 3,4 milioni di Reichsmark versati dagli IMI fino alla fine della guerra e giacenti su un conto della non furono mai messi a disposizione, neppure nel dopoguerra e Parte_4
neppure parzialmente, al Governo Italiano.
Successivamente, gli I.M.I. furono presi in considerazione all'entrata in vigore della legge federale tedesca che istituiva la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro (Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft, EVZ) del 12 agosto 2000.
Sebbene, secondo il paragrafo 11, terzo comma, della legge fossero esclusi gli ex prigionieri di guerra, il 30 giugno 2000 la commissione Interni del Bundestag formulò la seguente eccezione: “nella misura in cui i criteri della deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti
d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare domanda”. Così, come gli internati di altri Paesi (per esempio la Polonia), anche gli IMI ricevettero per posta i moduli per presentare domanda.
Alla luce dell'alto numero di domande, provenienti soprattutto dagli ex internati militari italiani, nel timore di difficoltà finanziarie, il governo federale fece sua l'interpretazione secondo la quale gli italiani, diversamente per esempio dai polacchi andavano considerati prigionieri di guerra e, pertanto, non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento.
Mantenevano il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento. Si riprendevano in tal modo le strutture argomentative che, nell'Accordo italo – tedesco del 1961, reggevano le disposizioni sui pagamenti.
Delusi nuovamente, gli IMI – rimasti perlopiù esclusi da questa interpretazione autentica della legge sulla EZV del 2000 – iniziarono una serie di azioni giudiziarie, sia in CP_2
che in Italia.
Fu così che si addivenne, il 12 marzo 2004, alla sentenza con cui la Corte di Cassazione italiana decise che, avendo subìto “crimini internazionali”, compreso il reclutamento come lavoratori forzati, gli ex internati militari italiani avrebbero legittimamente potuto citare in
5 giudizio la Repubblica federale tedesca anche dinanzi ai tribunali italiani. Fino ad allora, i
Tribunali italiani avevano sempre respinto le cause di risarcimento rinviando alla sovranità della giustizia tedesca, invocando il principio dell'immunità statuale. Nel 2004, invece, la
Corte di cassazione statuiva che “non sussistevano motivi ragionevoli per restare ancorati al principio dell'immunità dello Stato e per recedere dall'affermazione della sua responsabilità dinanzi al tribunale di uno Stato straniero”.
Alcuni Giudici di merito recepirono l'indicazione proveniente dalla predetta sentenza, argomentando l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale in presenza di particolari condotte delittuose (qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di jus cogens o comunque in presenza di specifici atti comportanti la morte, lesioni personali o danni ai beni) commesse nel territorio italiano nello svolgimento di attività jure imperii, ammettendo il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti dalla – prima con CP_2
gli accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca nel 2000.
Quanto precede, in forza dell'art. 11 della Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati
(peraltro non ratificata dall'Italia) e dell'art. 12 della Carta ONU del 1948.
Questo orientamento, mai abbandonato dalla giurisprudenza di merito interna, è stato nondimeno totalmente sconfessato dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia del
3.02.2012, adìta dalla per denunciare l'introduzione di numerose cause di CP_2
risarcimento da parte di cittadini italiani che asserivano di aver subito violazioni del diritto internazionale umanitario tra il 1943 e il 1945 per mano dei militari del e per CP_1
contestare la legittimità dei procedimenti di exequatur emessi da corti italiane in esecuzione di alcune sentenze di condanna di tribunali greci nei confronti della CP_2
In tale pronuncia, la Corte Internazionale, ritenendo l'Italia responsabile della violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della GE (in forza di una regola di diritto internazionale consuetudinario – costituita da una prassi costante unita ad un'opinio juris – enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati – e dell'art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite), le ordinava l'adozione di appropriate misure volte a garantire l'inapplicabilità delle decisioni già emanate dalle corti di merito in contrasto con tale principio.
Questo in ragione:
6 i) del fatto che, per la Corte, i riferimenti agli artt. 11 e 12 delle fonti prima citate, per come interpretati dalla totalità degli altri Stati europei (ivi compresa la Grecia) e dalla Corte
Europei dei diritti umani, non potevano ritenersi idonei a regolare, in virtù del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale, le attività delle forze armate di uno Stato straniero commesse sul territorio dello Stato del foro durante un conflitto armato se, come nella fattispecie, esse costituiscono acta jure imperii. La Corte, in altri termini, è pervenuta alla conclusione che “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno
Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno
Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato” con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”;
ii) del vizio logico del ragionamento per cui l'immunità della GE doveva escludersi alla luce della gravità dei crimini internazionali commessi (in contrasto con norme di jus cogens di diritto internazionale), dal momento che la questione dell'immunità ha carattere preliminare rispetto alla valutazione, nel merito, del causa e, quindi, della gravità dell'illecito;
“se la mera asserzione che uno Stato ha commesso tali atti illeciti fosse sufficiente per deprivarlo del suo diritto all'immunità, questa potrebbe essere negata semplicemente da un'abile costruzione del ricorso”;
iii) del conseguente solo apparente conflitto tra le norme di jus cogens dei conflitti armati – che vietano l'uccisione di civili nel territorio occupato, la deportazione e l'adibizione di civili e prigionieri di guerra ai lavori forzati – e la norma consuetudinaria sull'immunità della atteso che i due sistemi di regole concernono questioni differenti: “le regole CP_2 sull'immunità dello Stato sono di carattere procedurale e si limitano a stabilire in quali casi le Corti di un altro Stato possano esercitare la giurisdizione rispetto ad un altro Stato” disinteressandosi “della questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o meno” (questa è peraltro la ragione “del perché l'applicazione del diritto contemporaneo sull'immunità dello Stato a procedimenti riguardanti fatti avvenuti nel 1943-1945 non viola il principio in base al quale il diritto non può essere applicato retroattivamente per stabilire questioni relative alla legalità e alla responsabilità”). La Corte
Internazionale ha altresì precisato che “a fronte di un secolo di prassi in cui quasi ogni trattato di pace o di accordi post bellici comportava la decisione di non richiedere il
7 pagamento delle riparazioni o l'utilizzo di accordi forfettari e di compensazione, è difficile immaginare che il diritto internazionale preveda un obbligo nel senso di richiedere il pagamento del risarcimento pieno per ciascuna vittima come regola accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e dalla quale non è permesso derogare”; iv) del fatto che “le carenze da parte della nel predisporre una riparazione nei CP_2
confronti delle vittime italiane non darebbero diritto ai giudici italiani di privare la della sua immunità giurisdizionale, non essendovi, nel diritto internazionale CP_2
consuetudinario, alcun fondamento per sostenere che il diritto internazionale faccia dipendere il diritto dello Stato all'immunità dall'esistenza di mezzi effettivi alternativi per assicurare il risarcimento”.
In questo quadro, è intervenuta la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 238/2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi nel territorio italiano dalle forze del , CP_1
nel corso della seconda guerra mondiale – e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno
Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Ed infatti, osserva la Corte Costituzionale, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace
Per e della sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la , le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali
e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione” (C. Cost. sent. 238/14, cit.).
8 Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, a giudizio della Consulta, si delinea dunque un contrasto della legge di adattamento dell'ordinamento italiano alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost.
Ciò in considerazione del fatto che, costituendo la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1 della Carta dell'ONU, limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e per esso il Giudice, a conformarsi al pronunciamento della
CIG.
Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG.
L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia.
Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla
Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli
Stati e le persone fisiche e giuridiche. Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la
CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il
9 difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG.
Ebbene secondo la Consulta, il legislatore non avrebbe tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa
Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati.
L'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili (art. 24 e art. 2 Cost), riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali.
In conclusione, proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega alcun effetto.
Ne è derivato un nuovo orientamento tanto di merito che di legittimità, favorevole all'accoglimento delle domande risarcitorie degli IMI e loro aventi causa contro la . CO
10 Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque CP_2
provvisoriamente esecutive. Talora la condanna è stata estesa in solido allo Stato italiano.
A sua volta, la ha introdotto – il 29.04.2022 – un nuovo CP_2 COroparte_2 procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia con istanze cautelari alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato lesive del principio di immunità.
Ne è scaturito il decreto – legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) adottato dal Governo italiano nel tentativo di scongiurare una nuova condanna dell'Italia da parte Per della .
Il Legislatore ha adottato una disposizione speciale diretta a dare continuità all'Accordo di
Bonn del 1961, tentando un definitivo bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii e la tutela dei diritti umani.
In particolare, l'art. 43 del d.lgs. 36 del 2022 (in vigore dal 28/02/2023 e convertito in l.
79/2022) ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra CP_1 il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, stabilendo che “
1. Presso il Ministero dell'economia
e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel CP_1
periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica reso esecutivo con decreto del COroparte_2
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro …
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_1
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del CP_1
il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a
11 quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della GE per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento
e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data.
La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente…”.
12 Le norme che precedono istituiscono il Fondo presso il COroparte_1
odierno convenuto, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana
[...]
e la Repubblica di reso esecutivo con decreto del Presidente della CP_2 CP_2
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263», c.d. Accordo di Bonn del 1961, cit.
Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante – come già ricordato – norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di in base all'Accordo di CP_2
Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato intende chiudere dunque la vicenda dei soprusi subiti dai militari italiani per mano degli uomini del Reich, avvenuti già sul CP_1 territorio italiano dopo l'8 settembre 1943 quando i primi furono lasciati senza ordini chiari, sbandati e in balìa degli occupanti che li ammazzavano o li deportavano nei territori del
Reich, sottoponendoli a lavoro servile.
Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito però da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie già “avviate” alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo. Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
13 Con la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e CP_1
l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra e Italia e CP_2
la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24
Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l'Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma,
Cost.). Può allora dirsi che l'estinzione e lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall'autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio.
14 Ciò posto, in punto di giurisdizione si ricorda che la sentenza n. 238/2014 della Consulta, applicando la teoria dei controlimiti, aveva escluso l'operatività del rinvio automatico ex art. 10 I co. Cost. alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell'ordinamento internazionale
(CIG), in quanto contrastante con il principio fondamentale del “diritto al giudice, tanto più
a tutela dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 e 24 Cost.).
Ora, indipendentemente dalla condivisibilità o meno di tale impostazione, in relazione alla
CO giurisdizione rispetto alle domande proposte nei confronti della , si debba tenere in considerazione:
- che ora l'ordinamento italiano ha predisposto, per le vittime dei crimini di guerra commessi sul territorio italiano da soldati tedeschi nell'ambito di attività iure imperii, uno strumento specifico di accesso al Giudice ovvero quello descritto del decreto-legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3, indicandone espressamente i requisiti;
- che, di conseguenza, la situazione normativa è assai diversa rispetto a quella considerata dalla Consulta nel 2014 allorquando il “diritto al giudice” per le vittime non era garantito dal
Legislatore italiano;
- che elemento principale della novella è la formalizzazione dello Stato italiano quale unico
CO soggetto pagatore – per espromissione e lege – del debito della ex art. 1272 c.c.; e questo, peraltro, a favore delle vittime in ragione, altrimenti, dell'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva;
- che, nei procedimenti pendenti e successivi all'entrata in vigore del decreto, addirittura la transazione raggiunta dalle vittime con lo stato italiano (“sentita l'avvocatura dello Stato”) consente l'accesso al Fondo, indipendentemente, dunque, dalla condanna della Repubblica
Federale di GE;
- che la legge prevede la notifica della citazione alla Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art
144 cpc con ogni conseguenza in termini di titolarità dal lato passivo della domanda in capo allo Stato italiano;
- che ai fini dell'accesso al Fondo sono necessari il mero “accertamento” e la “liquidazione
CO dei danni”, non anche la “condanna” della al relativo risarcimento.
Alla luce di questi elementi è possibile concludere che, per effetto della novella normativa che sancisce il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali da parte delle vittime
15 CO indipendentemente dalla presenza in giudizio della (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti di fatto per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati (avente peraltro rango costituzionale proprio in ragione dell'art. 10 cost).
In altri termini, essendo ora, dopo la novella, unico legittimato passivo lo Stato italiano (quale espromittente, dunque successore e lege, indipendentemente da una pronuncia di condanna
CO della , essendo sufficiente a tal fine anche la mera transazione “sentita l'avvocatura dello
Stato”), verso la Repubblica Federale di GE vi è carenza di giurisdizione italiana, CO poiché, in ogni caso, non sarebbe (mai) la a pagare i risarcimenti de quibus (come confermato dalla pronuncia n. 159/2023 della Consulta, cit.).
Proprio l'adozione da parte dell'Italia della novella con DL costituisca espressione, implicita, della necessità di conformarsi il prima possibile alla pronuncia del 2012 della CIG e di evitare il nuovo giudizio sanzionatorio di quest'ultima a fronte del nuovo ricorso cautelare avviato CO dalla nei confronti dello Stato Italiano.
Concludendo, si ritiene che il D.L. 36/2022 vada inteso – con C. Cost. 159/2023 – come volto a contemperare il principio internazionale dell'immunità degli Stati esteri per gli atti iure imperii – come la cattura e l'internamento dei militari italiani dopo l'8 settembre 1943 – con la tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2
Cost.) e pertanto affermi entrambi.
In tal modo, la teoria dei controlimiti della C. Cost. 2014 non si può (più) applicare in materia
CO dopo il D.L. 36/2022 e il Fondo esclude la giurisdizione contro la in fase esecutiva, sostituendola con una forma alternativa di tutela “domestica” per chi ha già un titolo da mettere in esecuzione.
Tale opzione interpretativa appare infine più consona alla genesi (interpretazione storico – teleologica) del D.L. 36/2022.
Ne deriva la carenza di giurisdizione italiana verso la RFG.
§§§
Quanto alla domanda di pagamento da parte del per il ristoro dei danni subiti CP_5
dalle vittime del , odierno convenuto, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto CP_1
introduttivo da quest'ultimo sollevata.
16 In punto di fatto, vi è la prova documentale della deportazione e dell'internamento data la sua condizione di militare italiano.
Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115
II co. c.p.c. (Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 – Trib. Brescia, Sez, I, 03/08/2019, n. 2375).
Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del dopo l'8 settembre del CP_1
1943 non fu riconosciuta la condizione di prigionieri di guerra, ma solo quella di Internati
Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla
Convenzione dell'Aja del 1907.
I fatti esposti nell'atto introduttivo sono dunque sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea.
§§§
Nel merito, va innanzitutto respinta l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulata dal – costituitosi tardivamente. COroparte_6
§§§
È peraltro dirimente ai fini del presente decidere la circostanza per cui, sebbene la domanda
CO COr sia formulata nei confronti della e del in solido tra loro, è la stessa parte attrice CO che assume quale legittimata passiva sostanziale la . In particolare, anche dopo l'intervento del per le Vittime del – di cui ella nega l'autonoma CP_1 CP_1
soggettività, e dunque la legittimazione anche processuale – parte attrice osserva che “il
Tribunale di Firenze il quale – muovendo dal rilievo per cui «il istituito presso il CP_1
italiano costituisce una mera facilitazione nella soddisfazione di un COroparte_1 credito in favore delle vittime del senza spostare l'individuazione del soggetto CP_1
sostanzialmente responsabile e obbligato in via definitiva che è la collettività tedesca alla quale devono imputarsi gli efferati crimini dei suoi agenti» – ha affermato che, pur dopo la pronuncia della Consulta sopra riportata,
«la condanna va sempre emessa, come per il passato, nei confronti della Repubblica CP_2
Tedesca, condanna che comunque consente al danneggiato di accedere al Fondo nei limiti in cui è previsto questo indennizzo, ma senza pregiudicare il danneggiato, in termini di effettività del suo diritto all'integrale risarcimento da parte del responsabile e ciò anche in executivis (art. 24 Cost. e 6 CEDU)»
17 (così Trib. Firenze, 18.1.2024: all. 1; nello stesso senso v. Trib. Trento, 3.8.2023, secondo cui, «nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio è riferibile unicamente alla che, dunque, è la COroparte_2
sola legittimata a sollevare le eccezioni relative al rapporto controverso, ivi compresa quella di prescrizione»: all. 2).
In definitiva, il meccanismo sotteso alla interpretazione attorea dell'art. 43 si sostanzierebbe nella previsione che la vittima (o i suoi eredi) di un crimine di guerra e contro l'umanità perpetrato dalle forze del abbiano azione nei confronti del responsabile di tale CP_1
CO crimine (oggi la , quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il
) al fine di ottenere una sentenza di accertamento e di condanna del medesimo al CP_1
risarcimento dei danni.
Una volta passata in giudicato, tale sentenza consentirebbe all'attore vittorioso di accedere al Fondo istituito dall'art. 43, per mezzo del quale lo Stato italiano ha inteso farsi carico – in CO luogo della – del pagamento delle somme portate da detto titolo.
COr Risulta dunque dal tenore delle allegazioni e dalla domanda attorea che il sia evocato in giudizio per potergli “opporre” il titolo condannatorio che si intende ottenere nei confronti CO della .
In questo senso, tuttavia, la come sopra ritenuta carenza di giurisdizione italiana nei confronti dell'obbligata sostanziale preclude in questa sede e rende inammissibile qualsiasi statuizione COr nei confronti del
Va dunque dichiarata la carenza di giurisdizione in relazione all'intero thema decidendum per come delineato dalla stessa parte attrice.
Restano pertanto assorbite le ulteriori questioni istruttorie e sulla liquidazione di un risarcimento pieno ovvero di un mero “indennizzo”.
La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, CO 1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda verso la;
COr 2) dichiara inammissibile l'azione verso il
18 2) compensa le spese legali tra le parti.
Così deciso in data 25.02.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Barison
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8315 / 2023
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di Persona_1
Con l'avv. MATTEO MIATTO e MARCO SEPPI
ATTORI
COro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA non costituita
COroparte_1
[...]
Con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
CONVENUTI
Posta in decisione all'udienza del 03/10/2024 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni degli attori: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di GE, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro
l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, Persona_1 conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di , ed , in Pt_1 Pt_3 Parte_2 qualità di legittimi eredi di , ad ottenere il risarcimento integrale dei danni Persona_1
1 patiti da per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare la Persona_1 [...]
, in solido con il al COroparte_2 COroparte_1 pagamento in favore di , ed , in qualità di legittimi eredi di Pt_1 Pt_3 Parte_2
, dei seguenti importi: - Euro 25.712,70 a titolo di risarcimento del danno Persona_1 patrimoniale;
- Euro 174.742,62 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 200.455,32, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”
Conclusioni del convenuto: “
1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. In via preliminare, nel merito dichiarare
– per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_2 CP_2
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n.
[...] CO 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 COroparte_1 cit.; 4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo
3 L. n. 218/1995);
5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dep. il 13/06/2023, gli attori in epigrafe chiedevano, previo accertamento della relativa responsabilità per l'illegittima cattura, deportazione e sottoposizione a lavoro forzato subìti dal loro dante causa , dal Persona_1
09/09/1943 al 19/09/1645, la condanna di (inde anche COroparte_2
CO
) in solido con il al risarcimento dei danni – COroparte_1 nella misura e per i titoli specificati dell'atto introduttivo – loro dovuti iure hereditario.
Deduceva parte attrice che il sig. , chiamato alle armi nell'esercito Persona_1
italiano il 20/03/1942, e arruolato nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi della Marina Militare di stanza a Venezia, fu catturato dalle truppe tedesche in data 09/09/1943; internato in fu costretto ai lavori forzati nel campo Stammlager III-A di Luckenwalde nei CP_2
pressi di Berlino in e – liberato il 19/09/1645 – fu rimpatriato in Italia. CP_2
2 Il 4 dicembre 2023 si costituiva in giudizio il COroparte_1
per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Reich contestando la fondatezza
[...] CP_1 della domanda attorea ed eccependo, in rito, in via pregiudiziale, “la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc”, per l'assoluta indeterminatezza dei fatti esposti nell'atto introduttivo e l'assenza di indizi di prova a supporto di quanto ex adverso asserito;
nel merito, in via preliminare, il convenuto eccepiva “la prescrizione della pretesa risarcitoria” per decorrenza degli ordinari termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2043 e ss.
c.c. ed in particolare, dell'art. 2947 c.c.; in subordine, “il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. CP_2 COroparte_2
CO n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo COroparte_1 istituito dall'articolo 43 cit.”; in subordine, “il difetto di giurisdizione del Giudice italiano”, anche per le ragioni di diritto privato internazionale espresse nel proprio atto di costituzione e sottese all'articolo 3 L. n. 218/1995; in ulteriore subordine, il convenuto chiedeva il rigetto della “domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza” o, in estremo subordine, “perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova”, per i motivi di cui al proprio atto di costituzione.
La , ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio;
con COroparte_2
ordinanza del 12/06/2024 il Giudice assegnava alle parti termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni nonché termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa era posta in decisione sulle conclusioni rassegnate per l'udienza del 3 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata innanzitutto la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della
CO
.
Giova ripercorrere in apicibus la vicenda dei ristori in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.).
Si tratta di coloro che – in forze nel Regio Esercito Italiano alla data dell'8 settembre 1943 – in seguito alla firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, non accettando collaborare con le truppe di occupazione tedesche furono dapprima qualificati come “irregolari” soggetti alla
3 fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa)
e di lì a poco inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre
1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra e sottoposti invece al lavoro forzato (vietato da detta Convenzione).
Migliaia di militari, letteralmente abbandonati dallo Stato Maggiore italiano, furono così avviati dall'ex alleato, divenuto improvvisamente nemico, al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia.
L'imbarazzante vicenda invocava qualche forma di riparazione, che sembrò arrivare, seppure con ritardo e molte ambiguità, solo con l'Accordo firmato a Bonn il 2 giugno 1961. Da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”. La distribuzione venne affidata al governo italiano.
COemporaneamente, l'Italia si dichiarò pronta a rinunciare a ogni altra pretesa.
La legge italiana di applicazione dell'accordo, votata il 6 ottobre 1963, prevedeva che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento. Tuttavia, per motivi finanziari ed equilibri politi, il governo italiano preferì escludere gli ex internati militari dai pagamenti. Solo gli internati militari deportati nei
“campi di concentramento” ebbero riconosciute forme di riparazione.
Inoltre, sempre nell'Accordo italo – tedesco del 1961 (arti. 4) si presero in considerazione i conti in – congelati dagli Alleati vittoriosi – sui quali i lavoratori civili italiani CP_4
e, dall'autunno del 1944, anche gli internati militari italiani avevano dovuto versare i propri salari.
La GE riuscì peraltro ad imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo di talché nel 1964 ottenne dall'Italia disposizioni liberatorie, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica federale tedesca.
Dopo l'apertura di un conto intestato al presso la Banca nazionale COroparte_1
del lavoro, nei mesi di giugno e luglio del 1964 fu trasferita la somma rimasta in sospeso.
Dopodiché la Banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) dichiarò: “Con questo, il trasferimento dei conti di lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di compensazione italo tedesco, è per noi concluso”. Nondimeno, solo una minima parte degli
4 ex lavoratori civili italiani e degli ex internati militari italiani ottenne il pagamento dei salari trattenuti. Già durante la fase delle trattative, come si legge in una nota del ministero federale dell'Economia all'Ufficio per gli affari esteri, c'era la “tacita consapevolezza che un'identificazione [degli ex titolari dei conti] era impraticabile nella maggior parte dei casi
e che gli stati interessati avrebbero impiegato i fondi trasferiti per scopi caritativi e simili”.
Altri 3,4 milioni di Reichsmark versati dagli IMI fino alla fine della guerra e giacenti su un conto della non furono mai messi a disposizione, neppure nel dopoguerra e Parte_4
neppure parzialmente, al Governo Italiano.
Successivamente, gli I.M.I. furono presi in considerazione all'entrata in vigore della legge federale tedesca che istituiva la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro (Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft, EVZ) del 12 agosto 2000.
Sebbene, secondo il paragrafo 11, terzo comma, della legge fossero esclusi gli ex prigionieri di guerra, il 30 giugno 2000 la commissione Interni del Bundestag formulò la seguente eccezione: “nella misura in cui i criteri della deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti
d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare domanda”. Così, come gli internati di altri Paesi (per esempio la Polonia), anche gli IMI ricevettero per posta i moduli per presentare domanda.
Alla luce dell'alto numero di domande, provenienti soprattutto dagli ex internati militari italiani, nel timore di difficoltà finanziarie, il governo federale fece sua l'interpretazione secondo la quale gli italiani, diversamente per esempio dai polacchi andavano considerati prigionieri di guerra e, pertanto, non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento.
Mantenevano il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento. Si riprendevano in tal modo le strutture argomentative che, nell'Accordo italo – tedesco del 1961, reggevano le disposizioni sui pagamenti.
Delusi nuovamente, gli IMI – rimasti perlopiù esclusi da questa interpretazione autentica della legge sulla EZV del 2000 – iniziarono una serie di azioni giudiziarie, sia in CP_2
che in Italia.
Fu così che si addivenne, il 12 marzo 2004, alla sentenza con cui la Corte di Cassazione italiana decise che, avendo subìto “crimini internazionali”, compreso il reclutamento come lavoratori forzati, gli ex internati militari italiani avrebbero legittimamente potuto citare in
5 giudizio la Repubblica federale tedesca anche dinanzi ai tribunali italiani. Fino ad allora, i
Tribunali italiani avevano sempre respinto le cause di risarcimento rinviando alla sovranità della giustizia tedesca, invocando il principio dell'immunità statuale. Nel 2004, invece, la
Corte di cassazione statuiva che “non sussistevano motivi ragionevoli per restare ancorati al principio dell'immunità dello Stato e per recedere dall'affermazione della sua responsabilità dinanzi al tribunale di uno Stato straniero”.
Alcuni Giudici di merito recepirono l'indicazione proveniente dalla predetta sentenza, argomentando l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale in presenza di particolari condotte delittuose (qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di jus cogens o comunque in presenza di specifici atti comportanti la morte, lesioni personali o danni ai beni) commesse nel territorio italiano nello svolgimento di attività jure imperii, ammettendo il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti dalla – prima con CP_2
gli accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca nel 2000.
Quanto precede, in forza dell'art. 11 della Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati
(peraltro non ratificata dall'Italia) e dell'art. 12 della Carta ONU del 1948.
Questo orientamento, mai abbandonato dalla giurisprudenza di merito interna, è stato nondimeno totalmente sconfessato dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia del
3.02.2012, adìta dalla per denunciare l'introduzione di numerose cause di CP_2
risarcimento da parte di cittadini italiani che asserivano di aver subito violazioni del diritto internazionale umanitario tra il 1943 e il 1945 per mano dei militari del e per CP_1
contestare la legittimità dei procedimenti di exequatur emessi da corti italiane in esecuzione di alcune sentenze di condanna di tribunali greci nei confronti della CP_2
In tale pronuncia, la Corte Internazionale, ritenendo l'Italia responsabile della violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della GE (in forza di una regola di diritto internazionale consuetudinario – costituita da una prassi costante unita ad un'opinio juris – enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati – e dell'art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite), le ordinava l'adozione di appropriate misure volte a garantire l'inapplicabilità delle decisioni già emanate dalle corti di merito in contrasto con tale principio.
Questo in ragione:
6 i) del fatto che, per la Corte, i riferimenti agli artt. 11 e 12 delle fonti prima citate, per come interpretati dalla totalità degli altri Stati europei (ivi compresa la Grecia) e dalla Corte
Europei dei diritti umani, non potevano ritenersi idonei a regolare, in virtù del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale, le attività delle forze armate di uno Stato straniero commesse sul territorio dello Stato del foro durante un conflitto armato se, come nella fattispecie, esse costituiscono acta jure imperii. La Corte, in altri termini, è pervenuta alla conclusione che “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno
Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno
Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato” con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”;
ii) del vizio logico del ragionamento per cui l'immunità della GE doveva escludersi alla luce della gravità dei crimini internazionali commessi (in contrasto con norme di jus cogens di diritto internazionale), dal momento che la questione dell'immunità ha carattere preliminare rispetto alla valutazione, nel merito, del causa e, quindi, della gravità dell'illecito;
“se la mera asserzione che uno Stato ha commesso tali atti illeciti fosse sufficiente per deprivarlo del suo diritto all'immunità, questa potrebbe essere negata semplicemente da un'abile costruzione del ricorso”;
iii) del conseguente solo apparente conflitto tra le norme di jus cogens dei conflitti armati – che vietano l'uccisione di civili nel territorio occupato, la deportazione e l'adibizione di civili e prigionieri di guerra ai lavori forzati – e la norma consuetudinaria sull'immunità della atteso che i due sistemi di regole concernono questioni differenti: “le regole CP_2 sull'immunità dello Stato sono di carattere procedurale e si limitano a stabilire in quali casi le Corti di un altro Stato possano esercitare la giurisdizione rispetto ad un altro Stato” disinteressandosi “della questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o meno” (questa è peraltro la ragione “del perché l'applicazione del diritto contemporaneo sull'immunità dello Stato a procedimenti riguardanti fatti avvenuti nel 1943-1945 non viola il principio in base al quale il diritto non può essere applicato retroattivamente per stabilire questioni relative alla legalità e alla responsabilità”). La Corte
Internazionale ha altresì precisato che “a fronte di un secolo di prassi in cui quasi ogni trattato di pace o di accordi post bellici comportava la decisione di non richiedere il
7 pagamento delle riparazioni o l'utilizzo di accordi forfettari e di compensazione, è difficile immaginare che il diritto internazionale preveda un obbligo nel senso di richiedere il pagamento del risarcimento pieno per ciascuna vittima come regola accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e dalla quale non è permesso derogare”; iv) del fatto che “le carenze da parte della nel predisporre una riparazione nei CP_2
confronti delle vittime italiane non darebbero diritto ai giudici italiani di privare la della sua immunità giurisdizionale, non essendovi, nel diritto internazionale CP_2
consuetudinario, alcun fondamento per sostenere che il diritto internazionale faccia dipendere il diritto dello Stato all'immunità dall'esistenza di mezzi effettivi alternativi per assicurare il risarcimento”.
In questo quadro, è intervenuta la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 238/2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi nel territorio italiano dalle forze del , CP_1
nel corso della seconda guerra mondiale – e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno
Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Ed infatti, osserva la Corte Costituzionale, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace
Per e della sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la , le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali
e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione” (C. Cost. sent. 238/14, cit.).
8 Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, a giudizio della Consulta, si delinea dunque un contrasto della legge di adattamento dell'ordinamento italiano alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost.
Ciò in considerazione del fatto che, costituendo la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1 della Carta dell'ONU, limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e per esso il Giudice, a conformarsi al pronunciamento della
CIG.
Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG.
L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia.
Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla
Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli
Stati e le persone fisiche e giuridiche. Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la
CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il
9 difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG.
Ebbene secondo la Consulta, il legislatore non avrebbe tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa
Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati.
L'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili (art. 24 e art. 2 Cost), riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali.
In conclusione, proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega alcun effetto.
Ne è derivato un nuovo orientamento tanto di merito che di legittimità, favorevole all'accoglimento delle domande risarcitorie degli IMI e loro aventi causa contro la . CO
10 Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque CP_2
provvisoriamente esecutive. Talora la condanna è stata estesa in solido allo Stato italiano.
A sua volta, la ha introdotto – il 29.04.2022 – un nuovo CP_2 COroparte_2 procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia con istanze cautelari alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato lesive del principio di immunità.
Ne è scaturito il decreto – legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) adottato dal Governo italiano nel tentativo di scongiurare una nuova condanna dell'Italia da parte Per della .
Il Legislatore ha adottato una disposizione speciale diretta a dare continuità all'Accordo di
Bonn del 1961, tentando un definitivo bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii e la tutela dei diritti umani.
In particolare, l'art. 43 del d.lgs. 36 del 2022 (in vigore dal 28/02/2023 e convertito in l.
79/2022) ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra CP_1 il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, stabilendo che “
1. Presso il Ministero dell'economia
e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel CP_1
periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica reso esecutivo con decreto del COroparte_2
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro …
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_1
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del CP_1
il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a
11 quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della GE per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento
e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data.
La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente…”.
12 Le norme che precedono istituiscono il Fondo presso il COroparte_1
odierno convenuto, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana
[...]
e la Repubblica di reso esecutivo con decreto del Presidente della CP_2 CP_2
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263», c.d. Accordo di Bonn del 1961, cit.
Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante – come già ricordato – norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di in base all'Accordo di CP_2
Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato intende chiudere dunque la vicenda dei soprusi subiti dai militari italiani per mano degli uomini del Reich, avvenuti già sul CP_1 territorio italiano dopo l'8 settembre 1943 quando i primi furono lasciati senza ordini chiari, sbandati e in balìa degli occupanti che li ammazzavano o li deportavano nei territori del
Reich, sottoponendoli a lavoro servile.
Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito però da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie già “avviate” alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo. Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
13 Con la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e CP_1
l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra e Italia e CP_2
la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24
Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l'Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma,
Cost.). Può allora dirsi che l'estinzione e lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall'autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio.
14 Ciò posto, in punto di giurisdizione si ricorda che la sentenza n. 238/2014 della Consulta, applicando la teoria dei controlimiti, aveva escluso l'operatività del rinvio automatico ex art. 10 I co. Cost. alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell'ordinamento internazionale
(CIG), in quanto contrastante con il principio fondamentale del “diritto al giudice, tanto più
a tutela dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 e 24 Cost.).
Ora, indipendentemente dalla condivisibilità o meno di tale impostazione, in relazione alla
CO giurisdizione rispetto alle domande proposte nei confronti della , si debba tenere in considerazione:
- che ora l'ordinamento italiano ha predisposto, per le vittime dei crimini di guerra commessi sul territorio italiano da soldati tedeschi nell'ambito di attività iure imperii, uno strumento specifico di accesso al Giudice ovvero quello descritto del decreto-legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3, indicandone espressamente i requisiti;
- che, di conseguenza, la situazione normativa è assai diversa rispetto a quella considerata dalla Consulta nel 2014 allorquando il “diritto al giudice” per le vittime non era garantito dal
Legislatore italiano;
- che elemento principale della novella è la formalizzazione dello Stato italiano quale unico
CO soggetto pagatore – per espromissione e lege – del debito della ex art. 1272 c.c.; e questo, peraltro, a favore delle vittime in ragione, altrimenti, dell'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva;
- che, nei procedimenti pendenti e successivi all'entrata in vigore del decreto, addirittura la transazione raggiunta dalle vittime con lo stato italiano (“sentita l'avvocatura dello Stato”) consente l'accesso al Fondo, indipendentemente, dunque, dalla condanna della Repubblica
Federale di GE;
- che la legge prevede la notifica della citazione alla Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art
144 cpc con ogni conseguenza in termini di titolarità dal lato passivo della domanda in capo allo Stato italiano;
- che ai fini dell'accesso al Fondo sono necessari il mero “accertamento” e la “liquidazione
CO dei danni”, non anche la “condanna” della al relativo risarcimento.
Alla luce di questi elementi è possibile concludere che, per effetto della novella normativa che sancisce il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali da parte delle vittime
15 CO indipendentemente dalla presenza in giudizio della (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti di fatto per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati (avente peraltro rango costituzionale proprio in ragione dell'art. 10 cost).
In altri termini, essendo ora, dopo la novella, unico legittimato passivo lo Stato italiano (quale espromittente, dunque successore e lege, indipendentemente da una pronuncia di condanna
CO della , essendo sufficiente a tal fine anche la mera transazione “sentita l'avvocatura dello
Stato”), verso la Repubblica Federale di GE vi è carenza di giurisdizione italiana, CO poiché, in ogni caso, non sarebbe (mai) la a pagare i risarcimenti de quibus (come confermato dalla pronuncia n. 159/2023 della Consulta, cit.).
Proprio l'adozione da parte dell'Italia della novella con DL costituisca espressione, implicita, della necessità di conformarsi il prima possibile alla pronuncia del 2012 della CIG e di evitare il nuovo giudizio sanzionatorio di quest'ultima a fronte del nuovo ricorso cautelare avviato CO dalla nei confronti dello Stato Italiano.
Concludendo, si ritiene che il D.L. 36/2022 vada inteso – con C. Cost. 159/2023 – come volto a contemperare il principio internazionale dell'immunità degli Stati esteri per gli atti iure imperii – come la cattura e l'internamento dei militari italiani dopo l'8 settembre 1943 – con la tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2
Cost.) e pertanto affermi entrambi.
In tal modo, la teoria dei controlimiti della C. Cost. 2014 non si può (più) applicare in materia
CO dopo il D.L. 36/2022 e il Fondo esclude la giurisdizione contro la in fase esecutiva, sostituendola con una forma alternativa di tutela “domestica” per chi ha già un titolo da mettere in esecuzione.
Tale opzione interpretativa appare infine più consona alla genesi (interpretazione storico – teleologica) del D.L. 36/2022.
Ne deriva la carenza di giurisdizione italiana verso la RFG.
§§§
Quanto alla domanda di pagamento da parte del per il ristoro dei danni subiti CP_5
dalle vittime del , odierno convenuto, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto CP_1
introduttivo da quest'ultimo sollevata.
16 In punto di fatto, vi è la prova documentale della deportazione e dell'internamento data la sua condizione di militare italiano.
Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115
II co. c.p.c. (Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 – Trib. Brescia, Sez, I, 03/08/2019, n. 2375).
Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del dopo l'8 settembre del CP_1
1943 non fu riconosciuta la condizione di prigionieri di guerra, ma solo quella di Internati
Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla
Convenzione dell'Aja del 1907.
I fatti esposti nell'atto introduttivo sono dunque sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea.
§§§
Nel merito, va innanzitutto respinta l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulata dal – costituitosi tardivamente. COroparte_6
§§§
È peraltro dirimente ai fini del presente decidere la circostanza per cui, sebbene la domanda
CO COr sia formulata nei confronti della e del in solido tra loro, è la stessa parte attrice CO che assume quale legittimata passiva sostanziale la . In particolare, anche dopo l'intervento del per le Vittime del – di cui ella nega l'autonoma CP_1 CP_1
soggettività, e dunque la legittimazione anche processuale – parte attrice osserva che “il
Tribunale di Firenze il quale – muovendo dal rilievo per cui «il istituito presso il CP_1
italiano costituisce una mera facilitazione nella soddisfazione di un COroparte_1 credito in favore delle vittime del senza spostare l'individuazione del soggetto CP_1
sostanzialmente responsabile e obbligato in via definitiva che è la collettività tedesca alla quale devono imputarsi gli efferati crimini dei suoi agenti» – ha affermato che, pur dopo la pronuncia della Consulta sopra riportata,
«la condanna va sempre emessa, come per il passato, nei confronti della Repubblica CP_2
Tedesca, condanna che comunque consente al danneggiato di accedere al Fondo nei limiti in cui è previsto questo indennizzo, ma senza pregiudicare il danneggiato, in termini di effettività del suo diritto all'integrale risarcimento da parte del responsabile e ciò anche in executivis (art. 24 Cost. e 6 CEDU)»
17 (così Trib. Firenze, 18.1.2024: all. 1; nello stesso senso v. Trib. Trento, 3.8.2023, secondo cui, «nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio è riferibile unicamente alla che, dunque, è la COroparte_2
sola legittimata a sollevare le eccezioni relative al rapporto controverso, ivi compresa quella di prescrizione»: all. 2).
In definitiva, il meccanismo sotteso alla interpretazione attorea dell'art. 43 si sostanzierebbe nella previsione che la vittima (o i suoi eredi) di un crimine di guerra e contro l'umanità perpetrato dalle forze del abbiano azione nei confronti del responsabile di tale CP_1
CO crimine (oggi la , quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il
) al fine di ottenere una sentenza di accertamento e di condanna del medesimo al CP_1
risarcimento dei danni.
Una volta passata in giudicato, tale sentenza consentirebbe all'attore vittorioso di accedere al Fondo istituito dall'art. 43, per mezzo del quale lo Stato italiano ha inteso farsi carico – in CO luogo della – del pagamento delle somme portate da detto titolo.
COr Risulta dunque dal tenore delle allegazioni e dalla domanda attorea che il sia evocato in giudizio per potergli “opporre” il titolo condannatorio che si intende ottenere nei confronti CO della .
In questo senso, tuttavia, la come sopra ritenuta carenza di giurisdizione italiana nei confronti dell'obbligata sostanziale preclude in questa sede e rende inammissibile qualsiasi statuizione COr nei confronti del
Va dunque dichiarata la carenza di giurisdizione in relazione all'intero thema decidendum per come delineato dalla stessa parte attrice.
Restano pertanto assorbite le ulteriori questioni istruttorie e sulla liquidazione di un risarcimento pieno ovvero di un mero “indennizzo”.
La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, CO 1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda verso la;
COr 2) dichiara inammissibile l'azione verso il
18 2) compensa le spese legali tra le parti.
Così deciso in data 25.02.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Barison
19