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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/11/2024, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6369/2023 promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Parte_1 C.F._1
PAOLA
CO
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZUCCHETTI VALENTINA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 conclusioni delle parti:
- ricorrente come da comparsa conclusionale depositata in data 24.09.2024
- resistente come da comparsa conclusionale depositata in data 20.09.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Il ricorrente (12/7/1976), residente a [...], ha chiesto Parte_1
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/6/2007 con Controparte_1
(5/6/1982), residente a [...], dalla quale è legalmente separato (omologa del 20/7/2016).
Le parti hanno un figlio, (7/1/2007), nato prima del matrimonio e Persona_1
riconosciuto da . Parte_1
La separazione consensuale prevede: l'affido condiviso del figlio minorenne con collocazione prevalente con la madre e disciplina della frequentazione con il padre;
l'assegnazione della casa alla madre;
il versamento da parte del padre per il mantenimento del figlio della somma mensile di 200,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente allega di avere scoperto nel giugno 2023 di non essere il padre di
Chiede quindi la revoca dell'assegnazione della casa e del contributo Per_1
economico per il figlio, con la restituzione di quanto pagato, oltre al risarcimento del danno nella misura di euro 5.000.
La convenuta regolarmente costituita, si è associata alla richiesta di Controparte_1
divorzio, chiedendo l'affidamento esclusivo del minore, con conferma dell'assegnazione della casa familiare e l'aumento del contributo al mantenimento da euro 200,00 ad euro
300,00 in ragione dell'attuale costo della vita. Ha dedotto e formulato istanze istruttorie in ordine alla questione del rapporto di filiazione.
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Il Presidente relatore, dato atto del fatto che il rapporto di filiazione non può essere contestato in sede di divorzio ma con separata autonoma domanda (che non risulta peraltro essere stata proposta), con ordinanza del 16/03/2024 ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., confermando nei seguenti pagina 2 di 5 termini i provvedimenti di affidamento del figlio ed economici concordati in sede di separazione:
“I - visto l'art. 473 bis.22 c.p.c. conferma i vigenti provvedimenti di affidamento del figlio ed economici concordati in sede di separazione, con la precisazione che le frequentazioni di con il padre Per_1
saranno libere;
II – non ammette le prove richieste delle parti;
III – rinvia per decisione all'udienza del 22 OTTOBRE 2024 ore 10,00, concedendo i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc”.
- All'udienza del 22/10/2024 le parti si sono riportate alle conclusioni in atti e il
Presidente relatore, trattenuta la causa in decisione, si è riservato di riferire al collegio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Motivi della decisione
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione (verbale di udienza del 12/07/2016) e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898). Non risulta intervenuta alcuna riconciliazione.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
3. Regime di affidamento del figlio Per_1
La separazione consensuale prevede: l'affido condiviso del figlio minorenne con collocazione prevalente con la madre e disciplina della frequentazione con il padre, nonché l'assegnazione della casa alla madre.
Il ricorrente allega di avere scoperto di non essere il padre di e ha formulato Per_1
anche domande, restitutorie e risarcitorie, che presuppongono l'accertamento incidentale dell'insussistenza del rapporto di filiazione. Se non che va ribadito che il rapporto di filiazione non può essere contestato nell'ambito del presente procedimento di divorzio.
Si devono confermare le condizioni previste dalla sentenza di separazione.
pagina 3 di 5 In considerazione dell'età di che diventerà maggiorenne il 7/01/2025, deve Per_1
essere disposto che il figlio minore possa vedere il padre con frequentazione libera.
4. Contributo al mantenimento del figlio Per_1
La separazione consensuale del 2016 prevede un contributo ordinario mensile a carico del padre di euro 200 (attualmente euro 237 circa con aggiornamento). vive con la madre ed al momento non ha alcun rapporto con il padre. Per_1
I compiti domestici e di cura sono tutti a carico della madre.
Il contributo può essere adeguato ad euro 250 mensili per il solo fatto notorio dell'aumento delle esigenze economiche del figlio, che al momento della separazione aveva 9 anni ed ora ne ha 17. (v. tra le tante Cassazione civile sez. I - 29/04/2022, n.
13664).
Anche in regime di affido condiviso l'assegno unico ed universale per il figlio va disposto che sia percepito integralmente dalla madre, che di fatto sostiene da sola l'onere della gestione del figlio.
L'adeguamento può essere fatto decorrere dalla domanda (novembre 2023).
Il padre il 50% delle spese straordinarie.
5. Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis seg.
c.p.c.:
I. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in CASTELFRANCO
EMILIA (MO) il 30/06/2007 fra nato a [...] Parte_1
EMILIA (MO) il 12/07/1976 e nata a [...] il Controparte_1
05/06/1982 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II. CONFERMA le condizioni di affidamento e collocazione del figlio Per_1
(7/1/2007) di cui al decreto di omologazione n. 2268/2016 del 20/07/2016 del pagina 4 di 5 Tribunale di Modena, con frequentazione libera di con il padre, nonché Per_1
l'assegnazione a della ex casa familiare, sita in Castelfranco Emilia Controparte_1
(MO), via Bruzzi n. 18;
III. DISPONE, con decorrenza da novembre 2023 e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 Per_1 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
IV. DISPONE che l'assegno unico ed universale per il figlio sia percepito integralmente dalla madre;
V. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO
EMILIA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2007 Atto n. 21 Parte I;
VI. DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in
Modena, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6369/2023 promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Parte_1 C.F._1
PAOLA
CO
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZUCCHETTI VALENTINA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 conclusioni delle parti:
- ricorrente come da comparsa conclusionale depositata in data 24.09.2024
- resistente come da comparsa conclusionale depositata in data 20.09.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Il ricorrente (12/7/1976), residente a [...], ha chiesto Parte_1
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/6/2007 con Controparte_1
(5/6/1982), residente a [...], dalla quale è legalmente separato (omologa del 20/7/2016).
Le parti hanno un figlio, (7/1/2007), nato prima del matrimonio e Persona_1
riconosciuto da . Parte_1
La separazione consensuale prevede: l'affido condiviso del figlio minorenne con collocazione prevalente con la madre e disciplina della frequentazione con il padre;
l'assegnazione della casa alla madre;
il versamento da parte del padre per il mantenimento del figlio della somma mensile di 200,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente allega di avere scoperto nel giugno 2023 di non essere il padre di
Chiede quindi la revoca dell'assegnazione della casa e del contributo Per_1
economico per il figlio, con la restituzione di quanto pagato, oltre al risarcimento del danno nella misura di euro 5.000.
La convenuta regolarmente costituita, si è associata alla richiesta di Controparte_1
divorzio, chiedendo l'affidamento esclusivo del minore, con conferma dell'assegnazione della casa familiare e l'aumento del contributo al mantenimento da euro 200,00 ad euro
300,00 in ragione dell'attuale costo della vita. Ha dedotto e formulato istanze istruttorie in ordine alla questione del rapporto di filiazione.
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Il Presidente relatore, dato atto del fatto che il rapporto di filiazione non può essere contestato in sede di divorzio ma con separata autonoma domanda (che non risulta peraltro essere stata proposta), con ordinanza del 16/03/2024 ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., confermando nei seguenti pagina 2 di 5 termini i provvedimenti di affidamento del figlio ed economici concordati in sede di separazione:
“I - visto l'art. 473 bis.22 c.p.c. conferma i vigenti provvedimenti di affidamento del figlio ed economici concordati in sede di separazione, con la precisazione che le frequentazioni di con il padre Per_1
saranno libere;
II – non ammette le prove richieste delle parti;
III – rinvia per decisione all'udienza del 22 OTTOBRE 2024 ore 10,00, concedendo i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc”.
- All'udienza del 22/10/2024 le parti si sono riportate alle conclusioni in atti e il
Presidente relatore, trattenuta la causa in decisione, si è riservato di riferire al collegio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Motivi della decisione
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione (verbale di udienza del 12/07/2016) e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898). Non risulta intervenuta alcuna riconciliazione.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
3. Regime di affidamento del figlio Per_1
La separazione consensuale prevede: l'affido condiviso del figlio minorenne con collocazione prevalente con la madre e disciplina della frequentazione con il padre, nonché l'assegnazione della casa alla madre.
Il ricorrente allega di avere scoperto di non essere il padre di e ha formulato Per_1
anche domande, restitutorie e risarcitorie, che presuppongono l'accertamento incidentale dell'insussistenza del rapporto di filiazione. Se non che va ribadito che il rapporto di filiazione non può essere contestato nell'ambito del presente procedimento di divorzio.
Si devono confermare le condizioni previste dalla sentenza di separazione.
pagina 3 di 5 In considerazione dell'età di che diventerà maggiorenne il 7/01/2025, deve Per_1
essere disposto che il figlio minore possa vedere il padre con frequentazione libera.
4. Contributo al mantenimento del figlio Per_1
La separazione consensuale del 2016 prevede un contributo ordinario mensile a carico del padre di euro 200 (attualmente euro 237 circa con aggiornamento). vive con la madre ed al momento non ha alcun rapporto con il padre. Per_1
I compiti domestici e di cura sono tutti a carico della madre.
Il contributo può essere adeguato ad euro 250 mensili per il solo fatto notorio dell'aumento delle esigenze economiche del figlio, che al momento della separazione aveva 9 anni ed ora ne ha 17. (v. tra le tante Cassazione civile sez. I - 29/04/2022, n.
13664).
Anche in regime di affido condiviso l'assegno unico ed universale per il figlio va disposto che sia percepito integralmente dalla madre, che di fatto sostiene da sola l'onere della gestione del figlio.
L'adeguamento può essere fatto decorrere dalla domanda (novembre 2023).
Il padre il 50% delle spese straordinarie.
5. Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis seg.
c.p.c.:
I. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in CASTELFRANCO
EMILIA (MO) il 30/06/2007 fra nato a [...] Parte_1
EMILIA (MO) il 12/07/1976 e nata a [...] il Controparte_1
05/06/1982 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II. CONFERMA le condizioni di affidamento e collocazione del figlio Per_1
(7/1/2007) di cui al decreto di omologazione n. 2268/2016 del 20/07/2016 del pagina 4 di 5 Tribunale di Modena, con frequentazione libera di con il padre, nonché Per_1
l'assegnazione a della ex casa familiare, sita in Castelfranco Emilia Controparte_1
(MO), via Bruzzi n. 18;
III. DISPONE, con decorrenza da novembre 2023 e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 Per_1 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
IV. DISPONE che l'assegno unico ed universale per il figlio sia percepito integralmente dalla madre;
V. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO
EMILIA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2007 Atto n. 21 Parte I;
VI. DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in
Modena, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5