Sentenza 16 settembre 2002
Massime • 1
Gli invalidi al lavoro di età superiore ai 55 anni, a norma dell'art. 1 legge n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio previste dall'art. 19 legge cit., ne' tale divieto può ritenersi venuto meno a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997 (che ha abolito il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni), atteso che tale legge non ha espressamente abrogato il limite di età per l'iscrizione al collocamento degli invalidi previsto dalla norma sopra citata ne' può ritenersi intervenuta un'abrogazione tacita di detta norma, in quanto le due leggi hanno campi di applicazione, realtà di riferimento e finalità non perfettamente coincidenti, onde non è dato cogliere tra le medesime quell'incompatibilità tra la norma successiva e la precedente idonea a configurare un'ipotesi di abrogazione tacita; ne consegue che, pur dopo l'entrata in vigore dalla citata legge n. 127 del 1997, ai fini del conseguimento dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità, per l'invalido ultracinquantacinquenne il requisito della cosiddetta "incollocazione" al lavoro si configura come stato di disoccupazione o non occupazione, la cui prova può essere fornita anche per presunzioni.
Commentario • 1
- 1. Collocamento obbligatorioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/09/2002, n. 13521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13521 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CI IC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3281/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 01/10/99 - R.G.N. 45630/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza pretorile che aveva riconosciuto il diritto di LA TI ad assegno di invalidità.
In particolare, in ordine alla dedotta insussistenza del requisito della cd. "incollocazione" al lavoro, il Tribunale rilevava che, per coloro che, come il TI, abbiano superato il 55^ anno di età, il suddetto requisito va inteso come stato di non occupazione e può essere provato con ogni mezzo di prova, anche a carattere presuntivo;
rilevava inoltre il Tribunale che, nella specie, lo stato di non occupazione poteva desumersi sia dall'età del TI, sia dalla notevole riduzione della capacità lavorativa (accertata dal c.t.u. nella misura del 90%), sia, infine, dalla modesta scolarizzazione emergente dai dati anamnestici rilevati dal consulente. Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno.
Motivi della decisione
Con un unico, articolato motivo, il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione dell'art. 13 l. n. 118 del 1971, nonché per vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, rilevando l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del requisito reddituale e di quello della incollocazione al lavoro che, configurandosi come elementi costitutivi del diritto azionato, dovevano essere provati dalla parte agente in giudizio per il riconoscimento del suddetto diritto.
In particolare, con riguardo al requisito della "incollocazione", il ricorrente rileva che la disposizione dell'art. 3 l. n.127 del 1997 (che ha abolito i limiti di età per la partecipazione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni) deve intendersi di portata generale nell'ambito del pubblico impiego e pertanto applicabile a qualsiasi fattispecie comportante l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso il collocamento obbligatorio fino all'avvenuto superamento dell'età stabilita dalla legge per il collocamento in quiescenza, con la conseguenza che gli invalidi civili parziali che, come nella specie, abbiano superato il 55^ anno d'età, devono continuare ad essere iscritti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.
Peraltro, il Ministero ricorrente, prescindendo dal sopra richiamato ius superveniens, rileva che, in ogni caso, per gli ultracinquantenni è necessaria la prova dello stato di disoccupazione o non occupazione, prova che, pur potendo fondarsi su argomenti di tipo presuntivo, non può essere ritenuta raggiunta sulla base del semplice riscontro del raggiungimento di una certa percentuale invalidante, giacché, così, argomentando, il requisito della non occupazione finirebbe per coincidere col requisito sanitario e per confondersi con esso.
La censura è in larga misura fondata.
Nei giudizi diretti al riconoscimento dell'assegno di invalidità, il requisito reddituale e quello della cd. "incollocazione" al lavoro non costituiscono una condizione di erogabilità della prestazione richiesta, bensì, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui mancanza è pertanto deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, fatte salve le preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, quella derivante da giudicato interno.(v. sul punto, tra numerose altre, Cass. n. 3881 del 2001 RV 544867 e n. 7716 del 2001 RV 547315). Nella specie è da escludersi la formazione di un giudicato interno, giacché la sentenza pretorile di accoglimento della domanda di assegno di invalidità risulta impugnata dal Ministero dell'interno proprio in relazione al mancato accertamento della sussistenza di entrambi i suddetti requisiti, e pertanto il giudice d'appello non poteva ritenersi esonerato dall'accertare la sussistenza di tali requisiti.
Orbene, nella sentenza d'appello non risulta in alcun modo affrontata la problematica relativa al requisito reddituale, la cui sussistenza deve però ritenersi implicitamente affermata con la conferma della sentenza pretorile, onde è sicuramente fondata la proposta censura di omesso esame di un punto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Per quanto concerne il requisito della cd. "incollocazione" al lavoro, il Tribunale ha correttamente rilevato che, con riguardo agli invalidi di età superiore ai 55 anni (i quali, ai sensi dell'art. 1 l. n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge medesima), il suddetto requisito deve essere inteso come stato di non occupazione o di disoccupazione e può essere provato mediante qualunque mezzo di prova, perciò anche per presunzioni. A tale proposito, è da ritenersi destituita di fondamento l'affermazione del Ministero ricorrente secondo la quale l'iscrizione alle liste di collocamento per gli invalidi che abbiano superato i cinquantacinque anni di età sarebbe possibile in seguito all'entrata in vigore della l. n. 127 del 1997 che ha abolito il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni.
Il citato ius superveniens, infatti, non ha espressamente abrogato la normativa in tema di limiti di età per l'iscrizione al collocamento degli invalidi, ne' dal sistema è ricavabile un'abrogazione implicita, posto che le due normative hanno campi di applicazione, realtà di riferimento e finalità in larga misura diverse, onde non è dato cogliere tra le stesse quella incompatibilità necessaria a ritenere l'intervenuta abrogazione tacita di una norma ad opera di altra successiva nel tempo.
Ribadito pertanto che per gli invalidi che, come nella specie, abbiano superato i cinquantacinque anni non può essere richiesta l'iscrizione alle liste di collocamento e che pertanto la non occupazione può essere provata anche per presunzioni, deve tuttavia escludersi che l'incollocabilità possa ritenersi in "re ipsa" per il solo fatto della sussistenza del grado di invalidità idoneo al conseguimento del beneficio richiesto, dovendo altresì escludersi che la prova presuntiva possa fondare su mere asserzioni collegate all'età, al grado di invalidità, o alla notoria difficoltà di trovare un'occupazione anche per soggetti giovani e validi. (v. cass. n. 1948,del 2000 RV 534165; n. 10205 del 2000 RV 539136; n. 4 del
2001 RV 542811).
Nella specie, invece, il giudice d'appello ha fondato la prova presuntiva dello stato di non occupazione proprio e solo sull'età e sullo stato d'invalidità riscontrato, in rapporto alla modesta scolarizzazione desunta dai dati anamnestici riportati nella consulenza tecnica, trascurando peraltro anche di specificare quanto "modesto" fosse il livello di scolarizzazione suddetto. Per tutto quanto su esposto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2002