TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5430 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 33642 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi 2023, rimessa per la decisione al Collegio a seguito dell'udienza cartolare del
10.12.2024 e vertente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefania De Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Circonvallazione
Appia, 33/C, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
CF Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI
Nella nota di precisazione delle conclusioni del 07.10.2024, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione.
PREMESSO IN FATTO CHE:
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo PEC, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Controparte_1
esponendo quanto segue:
- che in data 21/10/2020 veniva costituita la società denominata “ Controparte_1
, con sede legale in Ardea (RM) Via dell'Industria n. 4, avente un capitale
[...] sociale pari ad € 10.000,00;
- che il capitale sociale veniva sottoscritto, quanto ad € 4.900,00, dallo stesso attore e, quanto ad € 5.100,00, dal Sig. , unici soci della compagine sociale;
Persona_1
- che, contestualmente alla stipula dell'atto notarile di costituzione, il 25% del capitale sociale veniva corrisposto mediante il versamento pro-quota a mezzo di nr. 2 assegni circolari dell'importo di € 1.250,00 da parte di ciascun socio, i quali venivano versati alla società nelle mani del , nominato Amministratore con poteri di amministrazione ordinaria e Per_1
straordinaria;
- che in data 30/05/2023, attraverso una visura storica della società, veniva a conoscenza della circostanza di non essere più socio della società, in quanto l'intero capitale, pari al 100%, risultava in capo all'altro socio e amministratore, ; Persona_1
- che attraverso ulteriori verifiche emergeva che in data 23/03/2023 in Palestrina (RM)
Piazzale Kennedy n. 20, presso lo studio del Notaio , era stata convocata Persona_2
l'assemblea della società avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio esercizio 2022
e l'assunzione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., nella quale si dava atto che il socio, era assente;
Parte_1
- che, in particolare, l'assemblea, composta dal solo , deliberava: 1) di Persona_1 approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31/12/2022; 2) di dare atto che da detto bilancio emergevano perdite per € 12.971,19 e che, in assenza di riserve, avevano interamente abbattuto il capitale sociale di € 10.000,00; 3) di dare atto che la società si trovava in una delle situazioni di cui all'art. 2482 ter c.c. e che occorreva provvedere a rimuovere le perdite;
4) di ripianare le perdite risultanti dal bilancio mediante azzeramento del capitale sociale di € 10.000,00 e, per i residui € 2.971,19, mediante imputazione del sovraprezzo, che sarebbe stato versato dai soci in sede di esecuzione dell'azzeramento; 5) di aumentare il capitale sociale a titolo oneroso sino ad €
10.000,00, con un sovraprezzo di € 2.971,19, secondo le modalità dettagliatamente indicate nella predetta delibera;
6) di delegare, il , quale amministratore unico della società, a dare Per_1
esecuzione al deliberato aumento raccogliendo le relative sottoscrizioni;
pag. 2/7 - che con successivo atto del 28/04/23 denominato “Dichiarazione di Avvenuta
Sottoscrizione di Aumento di Capitale”, il , n.q. di Amministratore Unico della società, Per_1
attestava: a) che il socio non aveva esercitato nei termini il diritto di sottoscrivere Parte_1
la quota ad esso spettante sul deliberato aumento;
b) che il aveva sottoscritto e liberato Per_1
l'intero deliberato aumento, pari ad € 10.000,00, oltre all'intero sovraprezzo;
c) che il capitale sociale era in conseguenza ricostituito in misura pari ad € 10.000,00, interamente versato e sottoscritto dal;
Per_1
- che, dunque, per effetto della delibera assembleare del 23/03/23 e della successiva dichiarazione del 28/04/23, il capitale sociale della società risultava interamente sottoscritto e versato dal solo , il quale risultava, altresì, essere socio unico della stessa con esclusione Per_1 dell'attore;
- che, essendosi l'assemblea dei soci del 23/03/2023 tenuta fuori dalla sede sociale,
l'amministratore , a mente dell'art. 11 c. 2 dell'atto costitutivo, avrebbe dovuto Persona_1
convocare la stessa almeno venti gironi prima con lettera racc.ta mentre, nel caso di specie, non aveva ricevuto alcun avviso di convocazione;
- che la mancata comunicazione all'attore dell'avviso di convocazione per l'assemblea gli aveva procurato un grave ed irreparabile danno, in quanto, non avendo avuto alcuna cognizione della suddetta assemblea e non essendo stato presente, non aveva potuto esercitare il suo diritto di voto, di controllo del bilancio - del cui deposito non aveva ricevuto comunicazione - e dello stato patrimoniale presentato dall'amministratore e, soprattutto, non aveva potuto esercitare il suo diritto di sottoscrivere la quota di aumento ad esso spettante ai fini della ricostituzione del capitale sociale, con conseguente esclusione dalla compagine sociale e perdita della sua qualità di socio.
Alla luce di tali argomentazioni, l'attore formulava le seguenti conclusioni: “ (…) 1)
Accertare e dichiarare che la società ha tenuto Controparte_1
l'assemblea per il giorno 23/03/2023 senza avere convocato per detta assemblea il socio
[...]
che conseguentemente non ha potuto partecipare alla stessa ed esercitare i suoi diritti di Pt_1 socio;
2) Per l'effetto annullare la predetta assemblea del 23/03/2023, il verbale con le decisioni in esso assunte ed il successivo atto denominato Dichiarazione di Avvenuta Sottoscrizione di
Aumento di Capitale del 28/04/2023 ed ogni altro atto comunque consequenziale, connesso e dipendente;
3) Con vittoria delle spese e compensi professionali della presente controversia”.
pag. 3/7 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 24.9.2023 veniva dato atto della regolarità della notifica dell'atto di citazione e dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_1
la quale rimaneva contumace per l'intero giudizio.
[...]
La causa, istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dall'attore, era trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe, previa assegnazione alla parte attrice dei termini a ritroso di cui al novellato art. 189 c.p.c. per il deposito della memoria di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale.
OSSERVAZIONI IN DIRITTO
Con la domanda introduttiva , titolare delle quote pari al 49% del capitale Parte_1
sociale della ha convenuto in giudizio la detta società Controparte_1 affinché venisse dichiarata l'invalidità della deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei soci il 23/3/2023, nella quale si approvava il bilancio chiuso al 31/12/2022 e si deliberava di ripianare le perdite che avevano eroso il capitale sociale tramite azzeramento dello stesso e sua ricostituzione a titolo oneroso con versamento di sovrapprezzo, delegando altresì , Persona_1
quale amministratore e unico socio presente in tale occasione, di dare esecuzione al deliberato aumento, raccogliendo le relative sottoscrizioni.
Ha impugnato, altresì, la successiva dichiarazione del di sottoscrizione dell'intero Per_1 aumento di capitale con sovrapprezzo, in mancanza di esercizio del diritto dell'attore di sottoscrizione della propria quota.
Ha sostenuto che la deliberazione, non avendo mai ricevuto alcuna convocazione dell'assemblea nel corso della quale era stata adottata, doveva considerarsi nulla sia per difetto di informazione, stante la mancanza di regolare convocazione, sia per violazione dei termini di cui all'art. 11 comma 2 dell'atto costitutivo.
La non si è costituita in giudizio, pur regolarmente Controparte_1
evocata con atto di citazione notificato a mezzo pec.
La domanda attorea è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Al riguardo, si deve rilevare, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, che la deliberazione oggetto di impugnazione deve essere dichiarata invalida per difetto assoluto di informazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 2479 ter c.c.. Infatti, a fronte delle specifiche allegazioni dell'attore – ed indipendentemente dal richiamo dell'art. 11 comma 2 dell'Atto costitutivo della società, che disciplina le modalità di convocazione dell'assemblea fuori della sede sociale - in ordine al mancato ricevimento della convocazione al fine di consentire la sua partecipazione all'assemblea nel corso della quale è stata adottata la decisione pag. 4/7 impugnata, la società convenuta non si è costituita e non ha fornito la prova, nonostante ne avesse l'onere, della ricezione dell'avviso di convocazione da parte del socio attore, titolare del 49% delle quote della società.
Come questo tribunale ha avuto modo di osservare in occasione di analoghe controversie, infatti, l'art. 2479 ter, comma 3, c.c. (che annovera tra le ipotesi di nullità della delibera assembleare quella in cui essa venga adottata in assenza assoluta di informazione) tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l'avviso di convocazione sia ai casi in cui l'abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma, come quando l'avviso: non risulti proveniente da un componente degli organi sociali o dai soci (ove a ciò legittimati); non sia stato inviato preventivamente a tutti gli aventi diritto;
non sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea (fermo rimanendo che in virtù del richiamo all'art. 2379 bis c.c., la partecipazione totalitaria del capitale sociale sana il vizio di omessa convocazione).
In caso di impugnazione della delibera da parte di un socio che abbia dimostrato la sua mancata partecipazione all'assemblea, inoltre, incombe sulla società convenuta l'onere di provare di avere inviato l'avviso di convocazione, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita (in termini, Trib. Roma, Sedicesima sezione civile specializzata in materia di impresa, sent.
18.10.2022).
Inoltre, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'enunciazione dell'ordine del giorno, che ha la duplice funzione di rendere edotti i destinatari circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, al fine di consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti, con riguardo a materie non incluse nell'ordine stesso. Inoltre, l'ordine del giorno delimita la competenza dell'assemblea, salvo che questa sia totalitaria, impedendo che si possa deliberare su argomenti ulteriori e diversi.
L'ordine del giorno, quindi, può assolvere tale funzione soltanto se ha un sufficiente grado di specificità. A tal fine, si evidenzia, in dottrina ed in giurisprudenza, che non è necessaria l'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica (cfr. Cass. civile, sez. I,
27/04/1990, n. 3535). Questo requisito, dunque, non può che essere valutato caso per caso, indagando se le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione siano in concreto tali da rendere i soci sufficientemente edotti degli argomenti da trattare. Anche in tal caso, dunque,
pag. 5/7 l'omessa produzione da parte della società convenuta, rimasta contumace, dell'avviso di convocazione, preclude tale valutazione.
In accoglimento della domanda proposta dall'attore, pertanto, la deliberazione assembleare del 23/03/2023 deve essere dichiarata invalida, con conseguente assorbimento degli altri motivi di censura dal medesimo sollevati.
Parimenti, deve essere accertata, sempre quale effetto consequenziale dell'invalidità della predetta delibera, l'invalidità del successivo atto, sottoscritto il 28/04/2023 dall'amministratore ed iscritto presso il Registro delle Imprese il 18.5.2023, denominato “Dichiarazione Persona_1 di Avvenuta Sottoscrizione di Aumento di Capitale” (doc. 3 parte attrice), con il quale si attestava: 1) che il non aveva esercitato nei termini il diritto di sottoscrivere la quota ad Pt_1
esso spettante sul deliberato aumento di capitale;
2) che il aveva ha sottoscritto e liberato Per_1
l'intero deliberato aumento, pari ad € 10.000,00, oltre all'intero sovraprezzo;
3) che il capitale sociale era in conseguenza ricostituito in misura pari ad € 10.000,00, interamente versato e sottoscritto dal . Per_1
E ciò tenuto conto che, per effetto del combinato disposto della delibera assembleare del
23/03/2023 e della successiva dichiarazione del 28/04/2023, il capitale sociale della
[...]
risulta interamente sottoscritto e versato dal solo , Controparte_1 Persona_1
il quale, come tale, è indicato come socio unico nella visura camerale della società depositata dall'attore, con esclusione del dalla compagine sociale, sebbene non risulti che lo stesso Pt_1
sia stato convocato alla predetta adunanza assembleare del 23/03/2023.
Deve essere, infine, ordinato all'amministratore di procedere all'iscrizione del presente provvedimento ex art. 2378, VI comma, c.c.. In caso di inerzia, si autorizza l'attore stesso all'incombente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione indeterminabile di complessità bassa), seguono il criterio della soccombenza della convenuta ed il principio di causalità Controparte_1
nella instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
- dichiara l'invalidità della deliberazione adottata dall'assemblea dei soci della
[...]
in data 23/03/2023; Controparte_1
pag. 6/7 - dichiara l'invalidità dell'atto, sottoscritto il 28/04/2023 dall'amministratore Persona_1 ed iscritto presso il Registro delle Imprese il 18/05/2023, denominato “Dichiarazione di
Avvenuta Sottoscrizione di Aumento di Capitale”;
- dispone che l'amministratore, ovvero l'attore in caso di inerzia del primo, provveda a quanto di competenza ex art. 2378, VI comma, c.c.;
- condanna la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'08.04.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 33642 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi 2023, rimessa per la decisione al Collegio a seguito dell'udienza cartolare del
10.12.2024 e vertente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefania De Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Circonvallazione
Appia, 33/C, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
CF Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI
Nella nota di precisazione delle conclusioni del 07.10.2024, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione.
PREMESSO IN FATTO CHE:
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo PEC, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Controparte_1
esponendo quanto segue:
- che in data 21/10/2020 veniva costituita la società denominata “ Controparte_1
, con sede legale in Ardea (RM) Via dell'Industria n. 4, avente un capitale
[...] sociale pari ad € 10.000,00;
- che il capitale sociale veniva sottoscritto, quanto ad € 4.900,00, dallo stesso attore e, quanto ad € 5.100,00, dal Sig. , unici soci della compagine sociale;
Persona_1
- che, contestualmente alla stipula dell'atto notarile di costituzione, il 25% del capitale sociale veniva corrisposto mediante il versamento pro-quota a mezzo di nr. 2 assegni circolari dell'importo di € 1.250,00 da parte di ciascun socio, i quali venivano versati alla società nelle mani del , nominato Amministratore con poteri di amministrazione ordinaria e Per_1
straordinaria;
- che in data 30/05/2023, attraverso una visura storica della società, veniva a conoscenza della circostanza di non essere più socio della società, in quanto l'intero capitale, pari al 100%, risultava in capo all'altro socio e amministratore, ; Persona_1
- che attraverso ulteriori verifiche emergeva che in data 23/03/2023 in Palestrina (RM)
Piazzale Kennedy n. 20, presso lo studio del Notaio , era stata convocata Persona_2
l'assemblea della società avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio esercizio 2022
e l'assunzione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., nella quale si dava atto che il socio, era assente;
Parte_1
- che, in particolare, l'assemblea, composta dal solo , deliberava: 1) di Persona_1 approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31/12/2022; 2) di dare atto che da detto bilancio emergevano perdite per € 12.971,19 e che, in assenza di riserve, avevano interamente abbattuto il capitale sociale di € 10.000,00; 3) di dare atto che la società si trovava in una delle situazioni di cui all'art. 2482 ter c.c. e che occorreva provvedere a rimuovere le perdite;
4) di ripianare le perdite risultanti dal bilancio mediante azzeramento del capitale sociale di € 10.000,00 e, per i residui € 2.971,19, mediante imputazione del sovraprezzo, che sarebbe stato versato dai soci in sede di esecuzione dell'azzeramento; 5) di aumentare il capitale sociale a titolo oneroso sino ad €
10.000,00, con un sovraprezzo di € 2.971,19, secondo le modalità dettagliatamente indicate nella predetta delibera;
6) di delegare, il , quale amministratore unico della società, a dare Per_1
esecuzione al deliberato aumento raccogliendo le relative sottoscrizioni;
pag. 2/7 - che con successivo atto del 28/04/23 denominato “Dichiarazione di Avvenuta
Sottoscrizione di Aumento di Capitale”, il , n.q. di Amministratore Unico della società, Per_1
attestava: a) che il socio non aveva esercitato nei termini il diritto di sottoscrivere Parte_1
la quota ad esso spettante sul deliberato aumento;
b) che il aveva sottoscritto e liberato Per_1
l'intero deliberato aumento, pari ad € 10.000,00, oltre all'intero sovraprezzo;
c) che il capitale sociale era in conseguenza ricostituito in misura pari ad € 10.000,00, interamente versato e sottoscritto dal;
Per_1
- che, dunque, per effetto della delibera assembleare del 23/03/23 e della successiva dichiarazione del 28/04/23, il capitale sociale della società risultava interamente sottoscritto e versato dal solo , il quale risultava, altresì, essere socio unico della stessa con esclusione Per_1 dell'attore;
- che, essendosi l'assemblea dei soci del 23/03/2023 tenuta fuori dalla sede sociale,
l'amministratore , a mente dell'art. 11 c. 2 dell'atto costitutivo, avrebbe dovuto Persona_1
convocare la stessa almeno venti gironi prima con lettera racc.ta mentre, nel caso di specie, non aveva ricevuto alcun avviso di convocazione;
- che la mancata comunicazione all'attore dell'avviso di convocazione per l'assemblea gli aveva procurato un grave ed irreparabile danno, in quanto, non avendo avuto alcuna cognizione della suddetta assemblea e non essendo stato presente, non aveva potuto esercitare il suo diritto di voto, di controllo del bilancio - del cui deposito non aveva ricevuto comunicazione - e dello stato patrimoniale presentato dall'amministratore e, soprattutto, non aveva potuto esercitare il suo diritto di sottoscrivere la quota di aumento ad esso spettante ai fini della ricostituzione del capitale sociale, con conseguente esclusione dalla compagine sociale e perdita della sua qualità di socio.
Alla luce di tali argomentazioni, l'attore formulava le seguenti conclusioni: “ (…) 1)
Accertare e dichiarare che la società ha tenuto Controparte_1
l'assemblea per il giorno 23/03/2023 senza avere convocato per detta assemblea il socio
[...]
che conseguentemente non ha potuto partecipare alla stessa ed esercitare i suoi diritti di Pt_1 socio;
2) Per l'effetto annullare la predetta assemblea del 23/03/2023, il verbale con le decisioni in esso assunte ed il successivo atto denominato Dichiarazione di Avvenuta Sottoscrizione di
Aumento di Capitale del 28/04/2023 ed ogni altro atto comunque consequenziale, connesso e dipendente;
3) Con vittoria delle spese e compensi professionali della presente controversia”.
pag. 3/7 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 24.9.2023 veniva dato atto della regolarità della notifica dell'atto di citazione e dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_1
la quale rimaneva contumace per l'intero giudizio.
[...]
La causa, istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dall'attore, era trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe, previa assegnazione alla parte attrice dei termini a ritroso di cui al novellato art. 189 c.p.c. per il deposito della memoria di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale.
OSSERVAZIONI IN DIRITTO
Con la domanda introduttiva , titolare delle quote pari al 49% del capitale Parte_1
sociale della ha convenuto in giudizio la detta società Controparte_1 affinché venisse dichiarata l'invalidità della deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei soci il 23/3/2023, nella quale si approvava il bilancio chiuso al 31/12/2022 e si deliberava di ripianare le perdite che avevano eroso il capitale sociale tramite azzeramento dello stesso e sua ricostituzione a titolo oneroso con versamento di sovrapprezzo, delegando altresì , Persona_1
quale amministratore e unico socio presente in tale occasione, di dare esecuzione al deliberato aumento, raccogliendo le relative sottoscrizioni.
Ha impugnato, altresì, la successiva dichiarazione del di sottoscrizione dell'intero Per_1 aumento di capitale con sovrapprezzo, in mancanza di esercizio del diritto dell'attore di sottoscrizione della propria quota.
Ha sostenuto che la deliberazione, non avendo mai ricevuto alcuna convocazione dell'assemblea nel corso della quale era stata adottata, doveva considerarsi nulla sia per difetto di informazione, stante la mancanza di regolare convocazione, sia per violazione dei termini di cui all'art. 11 comma 2 dell'atto costitutivo.
La non si è costituita in giudizio, pur regolarmente Controparte_1
evocata con atto di citazione notificato a mezzo pec.
La domanda attorea è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Al riguardo, si deve rilevare, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, che la deliberazione oggetto di impugnazione deve essere dichiarata invalida per difetto assoluto di informazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 2479 ter c.c.. Infatti, a fronte delle specifiche allegazioni dell'attore – ed indipendentemente dal richiamo dell'art. 11 comma 2 dell'Atto costitutivo della società, che disciplina le modalità di convocazione dell'assemblea fuori della sede sociale - in ordine al mancato ricevimento della convocazione al fine di consentire la sua partecipazione all'assemblea nel corso della quale è stata adottata la decisione pag. 4/7 impugnata, la società convenuta non si è costituita e non ha fornito la prova, nonostante ne avesse l'onere, della ricezione dell'avviso di convocazione da parte del socio attore, titolare del 49% delle quote della società.
Come questo tribunale ha avuto modo di osservare in occasione di analoghe controversie, infatti, l'art. 2479 ter, comma 3, c.c. (che annovera tra le ipotesi di nullità della delibera assembleare quella in cui essa venga adottata in assenza assoluta di informazione) tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l'avviso di convocazione sia ai casi in cui l'abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma, come quando l'avviso: non risulti proveniente da un componente degli organi sociali o dai soci (ove a ciò legittimati); non sia stato inviato preventivamente a tutti gli aventi diritto;
non sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea (fermo rimanendo che in virtù del richiamo all'art. 2379 bis c.c., la partecipazione totalitaria del capitale sociale sana il vizio di omessa convocazione).
In caso di impugnazione della delibera da parte di un socio che abbia dimostrato la sua mancata partecipazione all'assemblea, inoltre, incombe sulla società convenuta l'onere di provare di avere inviato l'avviso di convocazione, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita (in termini, Trib. Roma, Sedicesima sezione civile specializzata in materia di impresa, sent.
18.10.2022).
Inoltre, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'enunciazione dell'ordine del giorno, che ha la duplice funzione di rendere edotti i destinatari circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, al fine di consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti, con riguardo a materie non incluse nell'ordine stesso. Inoltre, l'ordine del giorno delimita la competenza dell'assemblea, salvo che questa sia totalitaria, impedendo che si possa deliberare su argomenti ulteriori e diversi.
L'ordine del giorno, quindi, può assolvere tale funzione soltanto se ha un sufficiente grado di specificità. A tal fine, si evidenzia, in dottrina ed in giurisprudenza, che non è necessaria l'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica (cfr. Cass. civile, sez. I,
27/04/1990, n. 3535). Questo requisito, dunque, non può che essere valutato caso per caso, indagando se le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione siano in concreto tali da rendere i soci sufficientemente edotti degli argomenti da trattare. Anche in tal caso, dunque,
pag. 5/7 l'omessa produzione da parte della società convenuta, rimasta contumace, dell'avviso di convocazione, preclude tale valutazione.
In accoglimento della domanda proposta dall'attore, pertanto, la deliberazione assembleare del 23/03/2023 deve essere dichiarata invalida, con conseguente assorbimento degli altri motivi di censura dal medesimo sollevati.
Parimenti, deve essere accertata, sempre quale effetto consequenziale dell'invalidità della predetta delibera, l'invalidità del successivo atto, sottoscritto il 28/04/2023 dall'amministratore ed iscritto presso il Registro delle Imprese il 18.5.2023, denominato “Dichiarazione Persona_1 di Avvenuta Sottoscrizione di Aumento di Capitale” (doc. 3 parte attrice), con il quale si attestava: 1) che il non aveva esercitato nei termini il diritto di sottoscrivere la quota ad Pt_1
esso spettante sul deliberato aumento di capitale;
2) che il aveva ha sottoscritto e liberato Per_1
l'intero deliberato aumento, pari ad € 10.000,00, oltre all'intero sovraprezzo;
3) che il capitale sociale era in conseguenza ricostituito in misura pari ad € 10.000,00, interamente versato e sottoscritto dal . Per_1
E ciò tenuto conto che, per effetto del combinato disposto della delibera assembleare del
23/03/2023 e della successiva dichiarazione del 28/04/2023, il capitale sociale della
[...]
risulta interamente sottoscritto e versato dal solo , Controparte_1 Persona_1
il quale, come tale, è indicato come socio unico nella visura camerale della società depositata dall'attore, con esclusione del dalla compagine sociale, sebbene non risulti che lo stesso Pt_1
sia stato convocato alla predetta adunanza assembleare del 23/03/2023.
Deve essere, infine, ordinato all'amministratore di procedere all'iscrizione del presente provvedimento ex art. 2378, VI comma, c.c.. In caso di inerzia, si autorizza l'attore stesso all'incombente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione indeterminabile di complessità bassa), seguono il criterio della soccombenza della convenuta ed il principio di causalità Controparte_1
nella instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
- dichiara l'invalidità della deliberazione adottata dall'assemblea dei soci della
[...]
in data 23/03/2023; Controparte_1
pag. 6/7 - dichiara l'invalidità dell'atto, sottoscritto il 28/04/2023 dall'amministratore Persona_1 ed iscritto presso il Registro delle Imprese il 18/05/2023, denominato “Dichiarazione di
Avvenuta Sottoscrizione di Aumento di Capitale”;
- dispone che l'amministratore, ovvero l'attore in caso di inerzia del primo, provveda a quanto di competenza ex art. 2378, VI comma, c.c.;
- condanna la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'08.04.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
pag. 7/7