Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2024, n. 27238
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Sentenza 21 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, il 9 aprile 2024, con pubblicazione avvenuta il 21 ottobre 2024. Le parti in causa sono l'INPS, ricorrente, e un lavoratore, controricorrente. L'INPS contestava la decisione della Corte d'Appello di Milano, che aveva accolto la richiesta del lavoratore di ottenere la prestazione pensionistica a condizioni favorevoli, sostenendo che la salvaguardia prevista dalla normativa fosse riservata solo ai lavoratori subordinati. Il lavoratore, invece, sosteneva di rientrare tra i beneficiari della salvaguardia, avendo cessato il contratto di agenzia e mantenuto l'iscrizione alla gestione commercianti.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'INPS, ritenendo che la salvaguardia fosse limitata ai lavoratori subordinati. Il giudice ha argomentato che il termine "rapporto di lavoro" si riferisce specificamente al lavoro subordinato, escludendo quindi i lavoratori autonomi. Inoltre, ha sottolineato che la norma in questione è eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente, confermando l'impossibilità di estendere la salvaguardia ai lavoratori autonomi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame, evidenziando la necessità di una corretta applicazione dei principi giuridici stabiliti.

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Massime1

In tema di pensione di anzianità, la misura c.d. di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 216 del 2011, conv. dalla l. n. 14 del 2012 (che si inserisce nel novero delle previsioni derogatorie di cui all'art. 24, commi 14 e 15, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011) si applica ai soli lavoratori subordinati e non anche a quelli autonomi, in ragione sia della lettera della disposizione, di stretta interpretazione in quanto eccezionale, che si riferisce alla risoluzione dei "rapporti di lavoro", e quindi ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 e ss. c.c., sia della ratio di tutela sottesa alla norma (impedire che chi ha perso il lavoro si trovi senza stipendio e senza pensione), non ravvisabile in capo ai lavoratori autonomi che non subiscono l'alea del recesso datoriale né quella della ricerca di un nuovo impiego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2024, n. 27238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27238
    Data del deposito : 21 ottobre 2024

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