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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 61319/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 61319 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del
17.2.2025 e vertente
TRA
(di seguito: Parte_1
PCDM) in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, elett.te dom.ta in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generalo dello Stato che la rappresenta e difende ex lege
- OPPONENTE -
E
CP_1
CP_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
- OPPOSTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta nei lori confronti di cui alla premessa e, per l'effetto, revocare/annullare l'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione emessa nel procedimento esecutivo RGE: 20449/2017 del 13.7.2021 e comunicata in data 16.7.2021 per i motivi sopra esplicitati”
1 dr. Alessandro CENTO n. 61319/2021 R.G.A.C.C.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2021 la
– premesso che in data Parte_1
22.7.2017, su istanza (anche) degli odierni opposti (creditori procedenti), le era stato notificato ai suoi danni atto di pignoramento ai sensi dell'art. 5 quinquies L. n. 89/2001 e art. 1, comma 250, L. n. 147/13 per l'esazione delle somme indicate nell'atto di pignoramento, in forza della sentenza della C. di
A. di Roma n. 4348/16 e pedissequo atto di precetto (notificato in data
24.4.2017); che nel corso del procedimento esecutivo, essa debitrice proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c. eccependo l'avvenuto pagamento delle somme esatte;
che, tuttavia, il G.E., all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 13.7.2021 non sospendeva l'esecuzione, fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito e, con separata ordinanza, procedeva alla assegnazione delle somme in favore dei creditori procedenti. Tutto ciò esposto, l'attrice (opponente), ribadita l'eccezione di pagamento, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, , CP_1
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(creditori procedenti) per ivi sentire “revocare/annullare l'ordinanza
[...] di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione emessa nel procedimento esecutivo RGE: 20449/2017 del 13.7.2021 e comunicata in data 16.7.2021 per i motivi sopra esplicitati”.
Pur ritualmente citati non si costituivano in giudizio i convenuti e all'udienza del 21.9.2022 il Giudice ne dichiarava la contumacia
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 17.2.2025
………….
Gli odierni opposti (creditori procedenti) promuovevano ai danni dell'opponente (debitrice esecutata) atto di pignoramento ai sensi dell'art. 5 quinquies L. n. 89/2001 e art. 1, comma 250, L. n. 147/13 in forza della sentenza della C. di A. di Roma n. 4348/16 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 24.4.2017).
Nel corso del procedimento esecutivo, la debitrice esecutata proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c. eccependo l'avvenuto pagamento del credito esatto.
Il G.E., all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 13.7.2021 non sospendeva l'esecuzione, fissava il termine per l'introduzione del giudizio di
2 dr. Alessandro CENTO n. 61319/2021 R.G.A.C.C.
merito e, con separata ordinanza, procedeva alla assegnazione delle somme in favore dei creditori procedenti.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata
La debitrice esecutata ha riproposto, anche nella presente fase di merito, l'eccezione di avvenuto pagamento del credito esatto, tuttavia la documentazione prodotta in giudizio non consente di ritenere fondata la detta eccezione.
In particolare, la documentazione allegata è un mero impegno di pagamento, ma non prova affatto l'intervenuta estinzione (per adempimento) del credito oggetto di assegnazione (vd., docc.
5-9 fasc. opponente)
Pertanto, l'opposizione non può essere accolta
Spese non ripetibili dai convenuti contumaci
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. spese non ripetibili.
Così deciso in Roma il 31.3.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
firma digitale
3 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 61319 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del
17.2.2025 e vertente
TRA
(di seguito: Parte_1
PCDM) in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, elett.te dom.ta in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generalo dello Stato che la rappresenta e difende ex lege
- OPPONENTE -
E
CP_1
CP_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
- OPPOSTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta nei lori confronti di cui alla premessa e, per l'effetto, revocare/annullare l'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione emessa nel procedimento esecutivo RGE: 20449/2017 del 13.7.2021 e comunicata in data 16.7.2021 per i motivi sopra esplicitati”
1 dr. Alessandro CENTO n. 61319/2021 R.G.A.C.C.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2021 la
– premesso che in data Parte_1
22.7.2017, su istanza (anche) degli odierni opposti (creditori procedenti), le era stato notificato ai suoi danni atto di pignoramento ai sensi dell'art. 5 quinquies L. n. 89/2001 e art. 1, comma 250, L. n. 147/13 per l'esazione delle somme indicate nell'atto di pignoramento, in forza della sentenza della C. di
A. di Roma n. 4348/16 e pedissequo atto di precetto (notificato in data
24.4.2017); che nel corso del procedimento esecutivo, essa debitrice proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c. eccependo l'avvenuto pagamento delle somme esatte;
che, tuttavia, il G.E., all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 13.7.2021 non sospendeva l'esecuzione, fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito e, con separata ordinanza, procedeva alla assegnazione delle somme in favore dei creditori procedenti. Tutto ciò esposto, l'attrice (opponente), ribadita l'eccezione di pagamento, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, , CP_1
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(creditori procedenti) per ivi sentire “revocare/annullare l'ordinanza
[...] di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione emessa nel procedimento esecutivo RGE: 20449/2017 del 13.7.2021 e comunicata in data 16.7.2021 per i motivi sopra esplicitati”.
Pur ritualmente citati non si costituivano in giudizio i convenuti e all'udienza del 21.9.2022 il Giudice ne dichiarava la contumacia
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 17.2.2025
………….
Gli odierni opposti (creditori procedenti) promuovevano ai danni dell'opponente (debitrice esecutata) atto di pignoramento ai sensi dell'art. 5 quinquies L. n. 89/2001 e art. 1, comma 250, L. n. 147/13 in forza della sentenza della C. di A. di Roma n. 4348/16 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 24.4.2017).
Nel corso del procedimento esecutivo, la debitrice esecutata proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c. eccependo l'avvenuto pagamento del credito esatto.
Il G.E., all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 13.7.2021 non sospendeva l'esecuzione, fissava il termine per l'introduzione del giudizio di
2 dr. Alessandro CENTO n. 61319/2021 R.G.A.C.C.
merito e, con separata ordinanza, procedeva alla assegnazione delle somme in favore dei creditori procedenti.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata
La debitrice esecutata ha riproposto, anche nella presente fase di merito, l'eccezione di avvenuto pagamento del credito esatto, tuttavia la documentazione prodotta in giudizio non consente di ritenere fondata la detta eccezione.
In particolare, la documentazione allegata è un mero impegno di pagamento, ma non prova affatto l'intervenuta estinzione (per adempimento) del credito oggetto di assegnazione (vd., docc.
5-9 fasc. opponente)
Pertanto, l'opposizione non può essere accolta
Spese non ripetibili dai convenuti contumaci
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. spese non ripetibili.
Così deciso in Roma il 31.3.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
firma digitale
3 dr. Alessandro CENTO