TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14914 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 57496 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 19.3.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell'avv.
NU RO, che la rappresenta e difende, insieme agli avv. Pietro Renato Canzi e Federico Canzi, in virtù di delega allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2
presso l'indirizzo PEC
dell'avv. Email_1
Francesco Luigi Pingitore, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; segnatamente: per l'opponente “nel merito, Parte_1
- dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo telematico n.
11841/2021 (R.G. n. 24699/2021) emesso dal Tribunale di
Roma in data 25/06/2021 e per l'effetto revocarlo, rigettando ogni pretesa con esso avanzata dalla CP_1
- accertare e dichiarare che di nulla è debitrice Pt_1
nei confronti di poiché infondato è il credito da CP_1
quest'ultima azionato per complessivi euro 96.819,42, mentre per il residuo di euro 571,82 (l'importo ingiunto è la somma dei due addendi) nulla è dovuto in ragione del controcredito di verso di euro 37.866,71 per le Pt_1 CP_1
causali di cui alla fattura della prima n. 103 del 21/05/2020 3
nonché per gli interessi moratori sul ritardato incasso generato dall'inadempimento di stessa e di cui alla CP_1
narrativa dell'atto di citazione in opposizione (punto 2.8.); ciò con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza o, alternativamente, per effetto della compensazione di legge ex artt. 1241 e ss. cod. civ.;
- accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, all'esito dell'operazione contabile anzidetta, che è creditrice di Pt_1
per l'importo di euro 37.294,89 o per la diversa somma, CP_1
maggior o minore, che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare, per il denegato caso in cui risultasse concluso l'accordo di differente distribuzione dei corrispettivi d'appalto, oggetto della fattura di n. 75 del CP_1
5/05/2020, la nullità dell'accordo stesso per contrarietà a norme inderogabili di legge e che nulla in ragione di esso può, quindi, essere preteso da nei confronti di;
CP_1 Pt_1
- respingere, conseguentemente, ogni domanda ed eccezione svolta da verso , sia di merito che CP_1 Pt_1
istruttoria, perché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare, infine, parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa”; per l'opposta “Voglia l'on. Tribunale adito, CP_1
disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e si contestano, 4
in accoglimento delle causali di cui in narrativa, così provvedere:
a) Rigettare poiché infondata in fatto e diritto la proposta opposizione e per l'effetto confermare l'opposto decreto;
b) Rigettare la proposta domanda riconvenzionale;
c) Condannare controparte alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, chiedeva CP_1
e otteneva il decreto ingiuntivo n. 11841/2021 nei confronti di con cui veniva a quest'ultima intimato il Parte_1
pagamento della somma di € 97.391,24, oltre interessi e spese, come risultanti da fatture emesse dalla prima nei confronti della seconda, in forza del “mandato collettivo speciale con rappresentanza del 21.02.2018” stipulato tra le parti.
Avverso detto d.i., notificato in data 2.7.2021, Pt_1
proponeva opposizione con atto di citazione notificato in
[...]
data 13.9.2021 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale revocasse il decreto e, in via riconvenzionale, che accertasse e dichiarasse che l'opposta risultava debitrice, nei suoi confronti, della somma di € 37.294,89. 5
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione, definito il tema della lite, e ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di citazione, parte opponente deduceva:
1. in premessa, che il contratto di “raggruppamento temporaneo d'imprese e mandato collettivo di rappresentanza” era stato stipulato tra le parti a seguito dell'aggiudicazione, e per l'esecuzione, dell'appalto bandito da Controparte_2
2. che, con tale contratto, si conveniva la rappresentanza esclusiva e irrevocabile della mandante in Pt_1
capo a , che assumeva il ruolo di capogruppo- CP_1
mandataria nei confronti della committente;
CP_2
3. che tale mandato era gratuito e irrevocabile;
che, in base ad esso, sulle fatture di per le sue Pt_1
competenze d'appalto, doveva apporre il proprio CP_1
benestare al pagamento da parte della committente;
infine, che per ogni modifica del contratto era 6
necessario il consenso unanime di mandante, mandataria e committente;
4. nel merito, che la fattura n. 33 del 6.3.2019 (per €
571,82), in quanto riferita al premio di polizza CAR versato da nell'interesse dell' nel periodo in CP_1 CP_3
cui anche aveva operato, le era stata Pt_1
correttamente addebitata, e non intendeva contestarla;
5. che, invece, il pagamento della fattura n. 74 del
3.6.2019 (per € 252,05), non era dovuto, in quanto (i) essa si riferiva alla proroga della predetta polizza per un periodo in cui già non operava più sul Pt_1
cantiere e, in ogni caso, (ii) in quanto era Pt_1
rimasta del tutto estranea all'attività coperta dalla proroga;
6. che neppure il pagamento della fattura n. 74 del
5.5.2020 (per € 47.752,12) era dovuto, in quanto (i) essa si riferiva a costi che parte opposta asseriva aver sostenuto in ragione del mandato, il quale, per contro, era espressamente qualificato come gratuito e (ii) in quanto l'opposta non ha fornito prova né “del costo che ne giustifichi il ribaltamento pro quota a carico di
”, né “dell'esattezza del calcolo sulla base del Pt_1
quale ha definito l'entità di quel costo ribaltato” CP_1
(pag. 8 citazione); 7
7. che, allo stesso modo, neppure il pagamento della fattura n. 75 del 5.5.2020 (per € 48.815,25) era dovuto, in quanto il presunto ribasso indicato nella relativa causale non trovava alcun riscontro nel contratto di appalto, né erano stati stipulati successivi patti modificativi e, in ogni caso, in quanto, anche qualora stipulati, essi dovrebbero ritenersi nulli ex art. 1344 c.c. perché contrastanti con gli aspetti essenziali dell'istituto dell'A.T.I.;
8. che, per contro, e in via riconvenzionale, era a CP_1
risultare debitrice, nei confronti di della Pt_1
somma di € 29.286,71, giusta fattura n. 103 emessa da quest'ultima il 21.5.2020 e mai saldata, nonché della somma di € 8.580,00 a titolo di interessi di mora per il ritardato incasso della fattura n. 81 del
30.4.2020, avvenuto in data 8.7.2021;
9. che, in conclusione, operato lo scomputo relativo alla fattura n. 33 del 6.3.2019 per € 571,82, era Pt_1
ad essere creditrice, nei confronti di , della somma CP_1
di € 37.294,89.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, contestava tutto quanto sostenuto da parte opponente e deduceva:
1. che, quanto alla fattura n. 103/2020 azionata dall'opponente, non v'era prova che le prestazioni 8
corrispondenti fossero state da effettivamente Pt_1
eseguite;
2. che, quanto alla fattura n. 74/2019, l'obbligo di rilascio e vigenza della polizza durante tutta la durata dell'attività e fino al collaudo gravava per contratto sull'aggiudicataria dell'appalto e, quindi, nel caso di specie, sull'A.T.I. complessivamente inteso, senza possibilità di segmentazione a seconda dell'impresa associata operante tempo per tempo;
3. che, quanto alla fattura n. 74/2020, l'opponente non aveva contestato ex art. 115 c.p.c. che le attività indicate da nella causale fossero state CP_1
effettivamente rese e che, in ogni caso, esse costituivano oneri assolti dalla mandataria nell'interesse della mandante e avulsi dal rapporto di mandato (i.e. gestione dei rapporti con la stazione appaltante);
4. che, quanto alla fattura n. 75/2020, l'opponibilità a dell'accordo in ordine al recupero del maggior Pt_1
ribasso tra e risultava dal doc. 11 allegato CP_1 CP_2
alla comparsa, mai contestato dall'opponente.
Ciò posto, nel merito, occorre anzitutto rammentare che, per consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione, ma introduce un giudizio ordinario di cognizione che non è 9
limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità dell'ingiunzione, ma che si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. In tale giudizio, dunque, il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore, e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto: di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è di tale pretesa creditoria che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa, ed è rispetto alla medesima pretesa che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa (cfr., ex multis, Cass.
n. 6091/2020). In ultima analisi, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (ingiungente in fase monitoria e opposto in fase di cognizione piena) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore
(ingiunto, opponente) quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto – quali l'avvenuto adempimento – ovvero 10
la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Ciò premesso, e in via preliminare, occorre precisare come sia fatto pacifico, in quanto risultante ex actis ovvero non specificamente contestato ex art. 115 c.p.c.:
- che è debitrice della somma di cui alla Pt_1
fattura n. n. 33 del 6.3.2019 (per € 571,82). Infatti,
è la stessa opponente a riconoscere la debenza di tale somma in favore dell'opposta (cfr., in CP_1
particolare, par.
3.1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
- che è debitrice, nei confronti dell'opponente CP_1
della somma di € 8.580,00, dovuta a titolo Pt_1
di interessi di mora per il ritardato incasso della fattura n. 81 del 30.4.2020 (pari a € 96.939,84 oltre
IVA), avvenuto l'8.7.2021. Infatti, parte opposta non ha specificamente contestato quanto affermato da con riguardo (i) al tardivo incasso della Pt_1
fattura n. 81, e (ii) al mancato pagamento degli interessi di mora, decorrenti dal 30.6.2020, limitandosi a contestare la debenza delle somme richieste da in base alla fattura n. 103 del Pt_1
21.5.2020.
Tanto chiarito, occorre ora esaminare la fondatezza del credito azionato da giusta fatture n. 74 del 3.6.2019 CP_1 11
(per € 252,05), n. 74 del 5.5.2020 (per € 47.752,12), e n.
75 del 5.5.2020 (per € 48.815,25); nonché di quello azionato in via riconvenzionale da giusta fattura n. 103 del Pt_1
21.5.2020 (per € 29.286,71).
1. Sulla fattura n. 74 del 3.6.2019 per € 252,05 emessa da a titolo di “Ribaltamento quote costi sostenuti CP_1
per conto dell'ATI CIPA SPA – CREZZA S.R.L. Proroga
Polizza C.A.R 5737.00.33.33030400 (18,81%)” (cfr. doc. 6 allegato alla costituzione di parte opposta del
22.12.2021).
Il credito fatto valere da con la fattura in esame CP_1
è fondato.
E infatti, non può condividersi il rilievo, formulato da per cui la somma non sarebbe dovuta in Pt_1
quanto la proroga si riferisce a un periodo nel quale la stessa non operava più sul cantiere e in quanto nel caso di specie l'ATI costituito è di tipo verticale.
Invero, la differenza tra ATI verticale e orizzontale, di cui all'art. 48 del previgente d.lgs. n. 50/2016
(“codice dei contratti pubblici”, ratione temporis applicabile), non incide sull'obbligo di dotarsi di una polizza per l'esecuzione dei lavori. Al riguardo, l'art. 103, comma 7 del codice dei contratti pubblici del
2016 – vigente al momento dei fatti – prevede, infatti, in linea generale, che “l'esecutore dei lavori è 12
obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione (…)”; il comma 10 del medesimo articolo precisa, poi, che “in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese”.
Quindi, si può affermare che il comma 10 dell'art. 103 coniuga l'obbligo di stipula della polizza CAR con il regime di responsabilità che discende dalla costituzione degli ATI, statuendo che in tal caso la stipula avviene “in nome e per conto di tutti”, senza distinguere tra ATI di tipo verticale e di tipo orizzontale.
Dal punto di vista del periodo di vigenza della polizza, poi, il già richiamato art. 103, sempre al comma 7, chiarisce che la copertura assicurativa “cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”, ancorando quindi la durata della polizza al collaudo dei lavori nel loro complesso, a nulla rilevando l'eventuale 13
completamento di frazioni di lavorazioni da parte di imprese partecipanti all'ATI.
Ne deriva, pertanto, che l'obbligo di copertura assicurativa va riferito a tutto il cantiere e, quindi, a tutte le imprese costituenti l'ATI, a prescindere dalla circostanza che una di esse abbia – individualmente – ultimato le attività di propria competenza.
Del resto, e infine, non può non rilevarsi che l'obbligo di stipula della polizza grava sull'esecutore dei lavori, il quale, nell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese e di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, è individuato nell'ATI nel suo complesso (cfr. l'art. 1 del doc. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione a d.i.).
Da quanto appena affermato deriva, quindi, l'obbligo in capo all'opponente di pagamento della somma portata dalla fattura in esame.
2. Sulla fattura n. 74 del 5.5.2020 per € 47.752,12 emessa da a titolo di “Direzione tecnica di CP_1
commessa - Direzione di cantiere – Polizze ed assicurazioni - Oneri vari di gestione”.
Il credito azionato da con la fattura in esame non CP_1
può essere riconosciuto.
Sul punto, giova rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “la fattura è 14
titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr., ad es., Cass., VI, n. 5915 del'11.3.2011 e, più di recente, Cass., III, n. 19944 del 12.7.2023).
Ebbene, nel caso di specie, il credito dell'odierna opposta risulta supportato solamente dalla fattura in questione, non avendo fornito – nell'odierno CP_1
giudizio di opposizione, a cognizione piena – la prova della debenza da parte di della esatta cifra Pt_1
indicata, né dei criteri in forza dei quali quella cifra sarebbe stata calcolata, sicché non possono ritenersi dimostrati in questa sede né l'an né il quantum del credito azionato.
Da quanto appena osservato deriva, pertanto, che la somma portata dalla fattura in esame non può essere riconosciuta.
3. Sulla fattura n. 75 del 5.5.2020 per € 48.815,25 emessa da a titolo di “Vs. dare per restituzione CP_1
somme incassate da con ribasso inferiore a CP_2
quello concordato, giusta mail del 10.11.2017”. 15
Il credito azionato da con la fattura in esame non CP_1
può essere riconosciuto.
Invero – a prescindere dalla validità o meno, in base alla normativa di cui al d.lgs. 50/2016, dell'accordo interno con cui mandante e mandataria pattuiscano una ripartizione dei corrispettivi difforme rispetto a quella stabilita nel contratto di appalto – è sufficiente evidenziare che dalla documentazione in atti non emerge la prova di un simile accordo.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che il documento n.
11 di parte opposta (allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non è in grado di dimostrare la pattuizione di un accordo di tal fatta, considerato che nelle e-mail sub doc. 11 si fa riferimento a una mera “proposta di ripartizione” inviata da a CP_1
accompagnata da un prospetto riepilogativo, Pt_1
rispetto al quale non vi è prova di una accettazione e condivisione da parte dell'opponente.
Ne deriva, pertanto, che la somma riportata dalla fattura in esame non può essere riconosciuta.
4. Sulla fattura n. 103 del 21.5.2020 per € 29.286,71 emessa da e azionata in via riconvenzionale. Pt_1
Infine, con riguardo alla fattura che l'odierna opponente ha azionato in via riconvenzionale, richiamati i princìpi sopra enunciati in tema di onere 16
della prova del credito portato dalla fattura, deve evidenziarsi che dagli scambi di e-mail prodotti da parte opponente (cfr. in particolare docc. 11 e 12 allegati all'opposizione) non emerge la prova dell'esecuzione, da parte di di tutte le Pt_1
prestazioni relative alle voci riportate nella fattura in questione.
Invero, deve osservarsi che:
(i) la causale della fattura n. 103/2020 è la seguente: “RIBALTAMENTO COSTI PER
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA Pt_1
IN VS. FAVORE PER: - FORNITURA
[...]
CLS PER MAGRONE CABINA MT, CLS PER
FONDAZIONI CABINA MT (1° STRATO DA 10
CM CIRCA), CLS PER FONDAZIONI CABINA
MT (2° STRATO DA 25 CM CIRCA), POZZETTI
E PROLUNGHE, RETE ELETTROSALDATA -
ASSISTENZA GETTO FONDAZIONI -
SISTEMAZIONE VIABILITA' E STESURA
GHIAIONE - POMPAGGIO ACQUA DALLE
FONDAZIONI (COMPRESO NOLO POMPA) -
CHIUSURA APERTURE EDIFICIO GIS CON
PVC (COMPRESO MATERIALE) - VS. QUOTA
PARTE PER MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 17
NOLEGGIO PARAPETTI SU COPERTURA.
TOTALE”;
(ii) dalle e-mail sub doc. 11 (relative al periodo
7-25 settembre 2018) si evince che il materiale ordinato da è il seguente: Pt_1
prolunga, pozzetto, soletta carrabile, oltre relativo trasporto;
(iii) dalle e-mail sub doc. 12 (relative al periodo
16-17 aprile 2019) si evince che ha Pt_1
effettuato un ordine avente ad oggetto
“montaggio + smontaggio, autogrù per montaggio e smontaggio, torre scala, relazione di calcolo”, per un “TOTALE (da dividere tra e )” pari a € 7.584,00 CP_1 Pt_1
oltre IVA (pag. 2 doc. 11 opponente), più noleggio ponteggio e torre scala per, rispettivamente, 300,00 € al mese e 35,00 €
a settimana.
Ebbene, il confronto tra le voci riportate in fattura – per un totale di oltre 29mila euro – e quelle oggetto degli scambi di e-mail, non consente di ritenere provato il credito azionato in via riconvenzionale.
Infatti, per un verso, alcune voci della fattura non sono menzionate nello scambio di e-mail; per altro verso, dalle e-mail non si evince in che misura il 18
“totale” di € 7.584,00 sia “da dividere tra e CP_1
”, se in parti uguali, ovvero in proporzione alla Pt_1
quota di esecuzione dei lavori.
In ultima analisi, ritenuto non provato il credito portato dalla fattura n. 103/2020, deve quindi concludersi che la domanda riconvenzionale di pagamento proposta da può essere accolta Pt_1
nei soli limiti della somma di € 8.580,00, dovuta da a titolo di interessi di mora per il ritardato CP_1
incasso, da parte dell'opponente, della fattura n.
81/2020, la cui debenza non è mai stata specificamente contestata dall'opposta.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte:
1. la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo può ritenersi fondata nei soli limiti dell'importo riportato nella fattura n. 33 del 6.3.2019, pari a € 571,82, e nella fattura n. 74 del 3.6.2019, pari a € 252,05, per un totale di € 823,87;
2. la domanda riconvenzionale può ritenersi fondata nei soli limiti della somma di € 8.580,00 dovuti a titolo di interessi moratori.
Dunque, essendo la cifra dovuta dall'opposta CP_1
all'opponente maggiore di quella dovuta da Pt_1
a , operata la compensazione tra le poste Pt_1 CP_1
come chiesto dall'opponente, deve dichiararsi che 19
è creditrice, nei confronti di , della somma Pt_1 CP_1
di € 7.756,13 (risultante dalla differenza tra € 8.580,00
e € 823,87).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore), in base al valore complessivo della controversia e dell'attività prestata.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte opponente compensi nella misura di € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 57496/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ accoglie l'opposizione;
❖ per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 11841/2021 del 25.6.2021, R.G. n. 24699/2021, emesso dal
Tribunale di Roma;
❖ accerta e dichiara che l'opponente è Parte_1
creditrice, nei confronti di della somma di CP_1
€ 7.756,13; 20
❖ condanna l'opposta in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida nella somma complessiva di € 14.103,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 25.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Liberali, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 57496 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 19.3.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell'avv.
NU RO, che la rappresenta e difende, insieme agli avv. Pietro Renato Canzi e Federico Canzi, in virtù di delega allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2
presso l'indirizzo PEC
dell'avv. Email_1
Francesco Luigi Pingitore, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; segnatamente: per l'opponente “nel merito, Parte_1
- dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo telematico n.
11841/2021 (R.G. n. 24699/2021) emesso dal Tribunale di
Roma in data 25/06/2021 e per l'effetto revocarlo, rigettando ogni pretesa con esso avanzata dalla CP_1
- accertare e dichiarare che di nulla è debitrice Pt_1
nei confronti di poiché infondato è il credito da CP_1
quest'ultima azionato per complessivi euro 96.819,42, mentre per il residuo di euro 571,82 (l'importo ingiunto è la somma dei due addendi) nulla è dovuto in ragione del controcredito di verso di euro 37.866,71 per le Pt_1 CP_1
causali di cui alla fattura della prima n. 103 del 21/05/2020 3
nonché per gli interessi moratori sul ritardato incasso generato dall'inadempimento di stessa e di cui alla CP_1
narrativa dell'atto di citazione in opposizione (punto 2.8.); ciò con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza o, alternativamente, per effetto della compensazione di legge ex artt. 1241 e ss. cod. civ.;
- accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, all'esito dell'operazione contabile anzidetta, che è creditrice di Pt_1
per l'importo di euro 37.294,89 o per la diversa somma, CP_1
maggior o minore, che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare, per il denegato caso in cui risultasse concluso l'accordo di differente distribuzione dei corrispettivi d'appalto, oggetto della fattura di n. 75 del CP_1
5/05/2020, la nullità dell'accordo stesso per contrarietà a norme inderogabili di legge e che nulla in ragione di esso può, quindi, essere preteso da nei confronti di;
CP_1 Pt_1
- respingere, conseguentemente, ogni domanda ed eccezione svolta da verso , sia di merito che CP_1 Pt_1
istruttoria, perché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare, infine, parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa”; per l'opposta “Voglia l'on. Tribunale adito, CP_1
disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e si contestano, 4
in accoglimento delle causali di cui in narrativa, così provvedere:
a) Rigettare poiché infondata in fatto e diritto la proposta opposizione e per l'effetto confermare l'opposto decreto;
b) Rigettare la proposta domanda riconvenzionale;
c) Condannare controparte alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, chiedeva CP_1
e otteneva il decreto ingiuntivo n. 11841/2021 nei confronti di con cui veniva a quest'ultima intimato il Parte_1
pagamento della somma di € 97.391,24, oltre interessi e spese, come risultanti da fatture emesse dalla prima nei confronti della seconda, in forza del “mandato collettivo speciale con rappresentanza del 21.02.2018” stipulato tra le parti.
Avverso detto d.i., notificato in data 2.7.2021, Pt_1
proponeva opposizione con atto di citazione notificato in
[...]
data 13.9.2021 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale revocasse il decreto e, in via riconvenzionale, che accertasse e dichiarasse che l'opposta risultava debitrice, nei suoi confronti, della somma di € 37.294,89. 5
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione, definito il tema della lite, e ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di citazione, parte opponente deduceva:
1. in premessa, che il contratto di “raggruppamento temporaneo d'imprese e mandato collettivo di rappresentanza” era stato stipulato tra le parti a seguito dell'aggiudicazione, e per l'esecuzione, dell'appalto bandito da Controparte_2
2. che, con tale contratto, si conveniva la rappresentanza esclusiva e irrevocabile della mandante in Pt_1
capo a , che assumeva il ruolo di capogruppo- CP_1
mandataria nei confronti della committente;
CP_2
3. che tale mandato era gratuito e irrevocabile;
che, in base ad esso, sulle fatture di per le sue Pt_1
competenze d'appalto, doveva apporre il proprio CP_1
benestare al pagamento da parte della committente;
infine, che per ogni modifica del contratto era 6
necessario il consenso unanime di mandante, mandataria e committente;
4. nel merito, che la fattura n. 33 del 6.3.2019 (per €
571,82), in quanto riferita al premio di polizza CAR versato da nell'interesse dell' nel periodo in CP_1 CP_3
cui anche aveva operato, le era stata Pt_1
correttamente addebitata, e non intendeva contestarla;
5. che, invece, il pagamento della fattura n. 74 del
3.6.2019 (per € 252,05), non era dovuto, in quanto (i) essa si riferiva alla proroga della predetta polizza per un periodo in cui già non operava più sul Pt_1
cantiere e, in ogni caso, (ii) in quanto era Pt_1
rimasta del tutto estranea all'attività coperta dalla proroga;
6. che neppure il pagamento della fattura n. 74 del
5.5.2020 (per € 47.752,12) era dovuto, in quanto (i) essa si riferiva a costi che parte opposta asseriva aver sostenuto in ragione del mandato, il quale, per contro, era espressamente qualificato come gratuito e (ii) in quanto l'opposta non ha fornito prova né “del costo che ne giustifichi il ribaltamento pro quota a carico di
”, né “dell'esattezza del calcolo sulla base del Pt_1
quale ha definito l'entità di quel costo ribaltato” CP_1
(pag. 8 citazione); 7
7. che, allo stesso modo, neppure il pagamento della fattura n. 75 del 5.5.2020 (per € 48.815,25) era dovuto, in quanto il presunto ribasso indicato nella relativa causale non trovava alcun riscontro nel contratto di appalto, né erano stati stipulati successivi patti modificativi e, in ogni caso, in quanto, anche qualora stipulati, essi dovrebbero ritenersi nulli ex art. 1344 c.c. perché contrastanti con gli aspetti essenziali dell'istituto dell'A.T.I.;
8. che, per contro, e in via riconvenzionale, era a CP_1
risultare debitrice, nei confronti di della Pt_1
somma di € 29.286,71, giusta fattura n. 103 emessa da quest'ultima il 21.5.2020 e mai saldata, nonché della somma di € 8.580,00 a titolo di interessi di mora per il ritardato incasso della fattura n. 81 del
30.4.2020, avvenuto in data 8.7.2021;
9. che, in conclusione, operato lo scomputo relativo alla fattura n. 33 del 6.3.2019 per € 571,82, era Pt_1
ad essere creditrice, nei confronti di , della somma CP_1
di € 37.294,89.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, contestava tutto quanto sostenuto da parte opponente e deduceva:
1. che, quanto alla fattura n. 103/2020 azionata dall'opponente, non v'era prova che le prestazioni 8
corrispondenti fossero state da effettivamente Pt_1
eseguite;
2. che, quanto alla fattura n. 74/2019, l'obbligo di rilascio e vigenza della polizza durante tutta la durata dell'attività e fino al collaudo gravava per contratto sull'aggiudicataria dell'appalto e, quindi, nel caso di specie, sull'A.T.I. complessivamente inteso, senza possibilità di segmentazione a seconda dell'impresa associata operante tempo per tempo;
3. che, quanto alla fattura n. 74/2020, l'opponente non aveva contestato ex art. 115 c.p.c. che le attività indicate da nella causale fossero state CP_1
effettivamente rese e che, in ogni caso, esse costituivano oneri assolti dalla mandataria nell'interesse della mandante e avulsi dal rapporto di mandato (i.e. gestione dei rapporti con la stazione appaltante);
4. che, quanto alla fattura n. 75/2020, l'opponibilità a dell'accordo in ordine al recupero del maggior Pt_1
ribasso tra e risultava dal doc. 11 allegato CP_1 CP_2
alla comparsa, mai contestato dall'opponente.
Ciò posto, nel merito, occorre anzitutto rammentare che, per consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione, ma introduce un giudizio ordinario di cognizione che non è 9
limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità dell'ingiunzione, ma che si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. In tale giudizio, dunque, il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore, e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto: di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è di tale pretesa creditoria che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa, ed è rispetto alla medesima pretesa che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa (cfr., ex multis, Cass.
n. 6091/2020). In ultima analisi, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (ingiungente in fase monitoria e opposto in fase di cognizione piena) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore
(ingiunto, opponente) quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto – quali l'avvenuto adempimento – ovvero 10
la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Ciò premesso, e in via preliminare, occorre precisare come sia fatto pacifico, in quanto risultante ex actis ovvero non specificamente contestato ex art. 115 c.p.c.:
- che è debitrice della somma di cui alla Pt_1
fattura n. n. 33 del 6.3.2019 (per € 571,82). Infatti,
è la stessa opponente a riconoscere la debenza di tale somma in favore dell'opposta (cfr., in CP_1
particolare, par.
3.1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
- che è debitrice, nei confronti dell'opponente CP_1
della somma di € 8.580,00, dovuta a titolo Pt_1
di interessi di mora per il ritardato incasso della fattura n. 81 del 30.4.2020 (pari a € 96.939,84 oltre
IVA), avvenuto l'8.7.2021. Infatti, parte opposta non ha specificamente contestato quanto affermato da con riguardo (i) al tardivo incasso della Pt_1
fattura n. 81, e (ii) al mancato pagamento degli interessi di mora, decorrenti dal 30.6.2020, limitandosi a contestare la debenza delle somme richieste da in base alla fattura n. 103 del Pt_1
21.5.2020.
Tanto chiarito, occorre ora esaminare la fondatezza del credito azionato da giusta fatture n. 74 del 3.6.2019 CP_1 11
(per € 252,05), n. 74 del 5.5.2020 (per € 47.752,12), e n.
75 del 5.5.2020 (per € 48.815,25); nonché di quello azionato in via riconvenzionale da giusta fattura n. 103 del Pt_1
21.5.2020 (per € 29.286,71).
1. Sulla fattura n. 74 del 3.6.2019 per € 252,05 emessa da a titolo di “Ribaltamento quote costi sostenuti CP_1
per conto dell'ATI CIPA SPA – CREZZA S.R.L. Proroga
Polizza C.A.R 5737.00.33.33030400 (18,81%)” (cfr. doc. 6 allegato alla costituzione di parte opposta del
22.12.2021).
Il credito fatto valere da con la fattura in esame CP_1
è fondato.
E infatti, non può condividersi il rilievo, formulato da per cui la somma non sarebbe dovuta in Pt_1
quanto la proroga si riferisce a un periodo nel quale la stessa non operava più sul cantiere e in quanto nel caso di specie l'ATI costituito è di tipo verticale.
Invero, la differenza tra ATI verticale e orizzontale, di cui all'art. 48 del previgente d.lgs. n. 50/2016
(“codice dei contratti pubblici”, ratione temporis applicabile), non incide sull'obbligo di dotarsi di una polizza per l'esecuzione dei lavori. Al riguardo, l'art. 103, comma 7 del codice dei contratti pubblici del
2016 – vigente al momento dei fatti – prevede, infatti, in linea generale, che “l'esecutore dei lavori è 12
obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione (…)”; il comma 10 del medesimo articolo precisa, poi, che “in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese”.
Quindi, si può affermare che il comma 10 dell'art. 103 coniuga l'obbligo di stipula della polizza CAR con il regime di responsabilità che discende dalla costituzione degli ATI, statuendo che in tal caso la stipula avviene “in nome e per conto di tutti”, senza distinguere tra ATI di tipo verticale e di tipo orizzontale.
Dal punto di vista del periodo di vigenza della polizza, poi, il già richiamato art. 103, sempre al comma 7, chiarisce che la copertura assicurativa “cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”, ancorando quindi la durata della polizza al collaudo dei lavori nel loro complesso, a nulla rilevando l'eventuale 13
completamento di frazioni di lavorazioni da parte di imprese partecipanti all'ATI.
Ne deriva, pertanto, che l'obbligo di copertura assicurativa va riferito a tutto il cantiere e, quindi, a tutte le imprese costituenti l'ATI, a prescindere dalla circostanza che una di esse abbia – individualmente – ultimato le attività di propria competenza.
Del resto, e infine, non può non rilevarsi che l'obbligo di stipula della polizza grava sull'esecutore dei lavori, il quale, nell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese e di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, è individuato nell'ATI nel suo complesso (cfr. l'art. 1 del doc. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione a d.i.).
Da quanto appena affermato deriva, quindi, l'obbligo in capo all'opponente di pagamento della somma portata dalla fattura in esame.
2. Sulla fattura n. 74 del 5.5.2020 per € 47.752,12 emessa da a titolo di “Direzione tecnica di CP_1
commessa - Direzione di cantiere – Polizze ed assicurazioni - Oneri vari di gestione”.
Il credito azionato da con la fattura in esame non CP_1
può essere riconosciuto.
Sul punto, giova rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “la fattura è 14
titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr., ad es., Cass., VI, n. 5915 del'11.3.2011 e, più di recente, Cass., III, n. 19944 del 12.7.2023).
Ebbene, nel caso di specie, il credito dell'odierna opposta risulta supportato solamente dalla fattura in questione, non avendo fornito – nell'odierno CP_1
giudizio di opposizione, a cognizione piena – la prova della debenza da parte di della esatta cifra Pt_1
indicata, né dei criteri in forza dei quali quella cifra sarebbe stata calcolata, sicché non possono ritenersi dimostrati in questa sede né l'an né il quantum del credito azionato.
Da quanto appena osservato deriva, pertanto, che la somma portata dalla fattura in esame non può essere riconosciuta.
3. Sulla fattura n. 75 del 5.5.2020 per € 48.815,25 emessa da a titolo di “Vs. dare per restituzione CP_1
somme incassate da con ribasso inferiore a CP_2
quello concordato, giusta mail del 10.11.2017”. 15
Il credito azionato da con la fattura in esame non CP_1
può essere riconosciuto.
Invero – a prescindere dalla validità o meno, in base alla normativa di cui al d.lgs. 50/2016, dell'accordo interno con cui mandante e mandataria pattuiscano una ripartizione dei corrispettivi difforme rispetto a quella stabilita nel contratto di appalto – è sufficiente evidenziare che dalla documentazione in atti non emerge la prova di un simile accordo.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che il documento n.
11 di parte opposta (allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non è in grado di dimostrare la pattuizione di un accordo di tal fatta, considerato che nelle e-mail sub doc. 11 si fa riferimento a una mera “proposta di ripartizione” inviata da a CP_1
accompagnata da un prospetto riepilogativo, Pt_1
rispetto al quale non vi è prova di una accettazione e condivisione da parte dell'opponente.
Ne deriva, pertanto, che la somma riportata dalla fattura in esame non può essere riconosciuta.
4. Sulla fattura n. 103 del 21.5.2020 per € 29.286,71 emessa da e azionata in via riconvenzionale. Pt_1
Infine, con riguardo alla fattura che l'odierna opponente ha azionato in via riconvenzionale, richiamati i princìpi sopra enunciati in tema di onere 16
della prova del credito portato dalla fattura, deve evidenziarsi che dagli scambi di e-mail prodotti da parte opponente (cfr. in particolare docc. 11 e 12 allegati all'opposizione) non emerge la prova dell'esecuzione, da parte di di tutte le Pt_1
prestazioni relative alle voci riportate nella fattura in questione.
Invero, deve osservarsi che:
(i) la causale della fattura n. 103/2020 è la seguente: “RIBALTAMENTO COSTI PER
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA Pt_1
IN VS. FAVORE PER: - FORNITURA
[...]
CLS PER MAGRONE CABINA MT, CLS PER
FONDAZIONI CABINA MT (1° STRATO DA 10
CM CIRCA), CLS PER FONDAZIONI CABINA
MT (2° STRATO DA 25 CM CIRCA), POZZETTI
E PROLUNGHE, RETE ELETTROSALDATA -
ASSISTENZA GETTO FONDAZIONI -
SISTEMAZIONE VIABILITA' E STESURA
GHIAIONE - POMPAGGIO ACQUA DALLE
FONDAZIONI (COMPRESO NOLO POMPA) -
CHIUSURA APERTURE EDIFICIO GIS CON
PVC (COMPRESO MATERIALE) - VS. QUOTA
PARTE PER MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 17
NOLEGGIO PARAPETTI SU COPERTURA.
TOTALE”;
(ii) dalle e-mail sub doc. 11 (relative al periodo
7-25 settembre 2018) si evince che il materiale ordinato da è il seguente: Pt_1
prolunga, pozzetto, soletta carrabile, oltre relativo trasporto;
(iii) dalle e-mail sub doc. 12 (relative al periodo
16-17 aprile 2019) si evince che ha Pt_1
effettuato un ordine avente ad oggetto
“montaggio + smontaggio, autogrù per montaggio e smontaggio, torre scala, relazione di calcolo”, per un “TOTALE (da dividere tra e )” pari a € 7.584,00 CP_1 Pt_1
oltre IVA (pag. 2 doc. 11 opponente), più noleggio ponteggio e torre scala per, rispettivamente, 300,00 € al mese e 35,00 €
a settimana.
Ebbene, il confronto tra le voci riportate in fattura – per un totale di oltre 29mila euro – e quelle oggetto degli scambi di e-mail, non consente di ritenere provato il credito azionato in via riconvenzionale.
Infatti, per un verso, alcune voci della fattura non sono menzionate nello scambio di e-mail; per altro verso, dalle e-mail non si evince in che misura il 18
“totale” di € 7.584,00 sia “da dividere tra e CP_1
”, se in parti uguali, ovvero in proporzione alla Pt_1
quota di esecuzione dei lavori.
In ultima analisi, ritenuto non provato il credito portato dalla fattura n. 103/2020, deve quindi concludersi che la domanda riconvenzionale di pagamento proposta da può essere accolta Pt_1
nei soli limiti della somma di € 8.580,00, dovuta da a titolo di interessi di mora per il ritardato CP_1
incasso, da parte dell'opponente, della fattura n.
81/2020, la cui debenza non è mai stata specificamente contestata dall'opposta.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte:
1. la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo può ritenersi fondata nei soli limiti dell'importo riportato nella fattura n. 33 del 6.3.2019, pari a € 571,82, e nella fattura n. 74 del 3.6.2019, pari a € 252,05, per un totale di € 823,87;
2. la domanda riconvenzionale può ritenersi fondata nei soli limiti della somma di € 8.580,00 dovuti a titolo di interessi moratori.
Dunque, essendo la cifra dovuta dall'opposta CP_1
all'opponente maggiore di quella dovuta da Pt_1
a , operata la compensazione tra le poste Pt_1 CP_1
come chiesto dall'opponente, deve dichiararsi che 19
è creditrice, nei confronti di , della somma Pt_1 CP_1
di € 7.756,13 (risultante dalla differenza tra € 8.580,00
e € 823,87).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore), in base al valore complessivo della controversia e dell'attività prestata.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte opponente compensi nella misura di € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 57496/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ accoglie l'opposizione;
❖ per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 11841/2021 del 25.6.2021, R.G. n. 24699/2021, emesso dal
Tribunale di Roma;
❖ accerta e dichiara che l'opponente è Parte_1
creditrice, nei confronti di della somma di CP_1
€ 7.756,13; 20
❖ condanna l'opposta in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida nella somma complessiva di € 14.103,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 25.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Liberali, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).