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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 583 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Loprevite, giusta procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà e
Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino,
[...]
resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 la ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto dall' , in data 12/12/2024, comunicazione di indebito per l'importo di € 1.439,06 CP_2
sulla pensione cat. INVCIV n. 07153937 per prestazioni non dovute erogate nel periodo ricompreso tra il 01.08.2022 e il 31.12.2023, per superamento dei limiti di reddito.
CP_ Il ricorso al Comitato Provinciale proposto in data 2 agosto 2024, rimaneva non esitato.
1 Nel merito contestava il superamento dei limiti reddituali e argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza al fine CP_ di sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero, con condanna dell alla restituzione di quanto eventualmente già illegittimamente trattenuto sulla pensione
Si costituiva in giudizio l che, rivendicata la legittimità del provvedimento di recupero e CP_2
argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che l'indebito nasceva dall'intervenuto superamento dei limiti reddituali per effetto della titolarità di altra pensione, verificato in applicazione dell'art. 35 della Legge 14/2009, come modificato dall'art. 13 della
Legge 122/2010 per cui sono rilevanti i redditi da pensione, presenti nel Casellario Centrale dei pensionati, conseguiti nell'anno in corso ed i redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.
Comunicava, altresì, che il debito è in corso recupero coattivo dal 3/2025 mediante 5 rate mensili di € 287,81 ciascuna.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, dal momento che la pretesa restitutoria inerisce ad un trattamento assistenziale (pensione di invalidità civile).
In ordine alla richiesta di recupero di somme afferenti a importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei di una prestazione assistenziale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, il Supremo Collegio, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziato (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n.
16088) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Nelle succitate pronunzie, la Corte di legittimità ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compresa la pensione di inabilità) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia e ha statuito che «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della
2 ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Negli anni, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL
78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_2 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_2 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già CP_2 CP_1 conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso [«Infine va osservato CP_1
che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire
3 ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed
è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone)]»
Ciò posto, dunque, (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Orbene, nel caso in esame, l' da una parte dichiara che il maggior reddito verificato deriva CP_2 dalla titolarità di altra pensione di cui non fornisce riferimenti, dall'altra enuncia che nel caso di specie è stato superato il limite reddituale per il diritto alla prestazione 2023 (limite € 17.920) poiché si devono considerare i redditi anno 2023 in corso (€ 15.128,43) e redditi diversi anno precedente 2022 (€ 7.077,00) raggiungendo il totale di € 22.205,43.
I redditi diversi imputabili all'anno 2022 dovrebbero essere redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a Irpef.
Dalla produzione fiscale in atti si rinviene solo un CUD dal quale si evince un reddito da lavoro dipendente pari a € 1.949,72 svolto dal 30.03.22 all'8.06.22 che, sommato al reddito del 2023, dà
l'importo di €17.078,13, inferiore al limite di legge.
Quanto al secondo CUD allegato, non è ben chiaro a quel periodo reddituale si riferisca: comunque riporta due tipologie di reddito: da lavoro dipendente (€ 4.472,46) e da pensione (€
6.871,77), la cui solla non supera il limite reddituale.
Dai modelli 730 (anche quello relativo al reddito 2022) non si evincono redditi diversi da sommare.
In ogni caso, avuto riguardo al periodo di erogazione delle maggiori somme, 01/08/2022-
31/12/2023 e alla data di comunicazione del TEO8 (18 agosto 2024), primo provvedimento con cui la ricorrente ha ricevuto notizia dell'accertamento, ben possono trovare applicazione i principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente: la nota di indebito evidenziata
4 in ricorso, riferendosi a periodi anteriori e già percepiti per intero alla data della comunicazione, non sono ripetibili.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, non emergendo rilievi di addebito del maggior pagamento al comportamento della ricorrente, cui l' neppure allude, deve dichiararsi non ripetibile l'indebito contestato per il periodo che va CP_2
dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2023 e, pertanto, il ricorso va accolto, con condanna dell' alla restituzione di quanto già recuperato ratealmente. CP_2
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 12 dicembre 2024; per l'effetto, condanna l alla CP_2
restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dalle singole trattenute sino al soddisfo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, secondo le tabelle CP_2 vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 1.101 a 5.200, esclusa la fase istruttoria), in €
886,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi lì, 24 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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