Articolo 130 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 129Articolo 131
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1 gennaio 2001
Art. 130. (Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari) 1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11";
b) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali".
2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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