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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/10/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1672/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. Roberto Gambino che lo rappresenta e difende per procura speciale rilasciata in separato foglio ed allegata all'atto di citazione
-ATTORE -
CONTRO
Il , in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. Antonio Insalaco, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
- CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'avv. ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento della Parte_1 esclusiva responsabilità del in ordine alla causazione del sinistro Controparte_1
occorsogli il 4.1.2019 allorquando nel percorrere a piedi la via Manzoni, ove si stava svolgendo il mercatino rionale, all'altezza del cartello "Asilo Nido Esseneto, posto sul marciapiede opposto, inciampava in un tombino comunale - dissestato e non segnalato - cadendo rovinosamente per terra. Indi, allegata la responsabilità, ex art. 2051 del c.c., del ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno biologico subito, Controparte_1 sulla scorta della relazione del consulente medico di parte che ha determinato il danno biologico permanente nella misura del 10%, nonché del danno non patrimoniale, risarcimento chiesto nella complessiva somma di € 30.000,00 ovvero nell'importo diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea allegando Controparte_1 la responsabilità esclusiva del sinistro, se avvenuto, secondo la narrazione dell'attore, in ragione della dedotta sussistenza dell'esimente del caso fortuito che sarebbe integrata nel caso di specie dalla mancanza di diligenza dell'attore che ove avesse prestato l'ordinaria attenzione avrebbe evitato la situazione di pericolo che ha rappresentato essere, sulla scorta delle foto in atti, visibile e prevedibile. In subordine ha allegato il concorso di colpa dell'attore e comunque contestata la domanda nel quantum per l'eccepita eccessività.
La causa, istruita con l'acquisizione di documenti, l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di una CTU medico-legale, è stata quindi assunta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Orbene, la domanda risarcitoria dell'attore è fondata nell'an e pertanto va accolta ma in un diverso minore ammontare rispetto a quello richiesto per quanto di seguito osservato.
La testimone ha infatti convalidato la versione dei fatti allegata dall'attore confermando che l'incidente è avvenuto secondo quanto descritto da quest'ultimo.
La teste escussa all'udienza del 30.09.2021 ha dichiarato: “Si è vero, Testimone_1
nel percorrere a piedi la via Manzoni dove si svolgeva il mercatino rionale, all'altezza dell'asilo Esseneto improvvisamente il sig. cadeva a terra inciampando in un tombino Pt_1 dissestato. Ricordo che la strada era molto affollata e che le bancarelle erano collocate a ridosso dei marciapiedi. Io camminavo accanto al sig. , tra la gente che affollava la Pt_1
strada, mi sono accorta subito del fatto che il sig. fosse caduto, immediatamente l'ho Pt_1 aiutato a rialzarsi e mi sono accorta che era inciampato in un tombino che era sprofondato sotto il livello della strada di almeno 10 cm.” Ha altresì riferito di averlo aiutato ad alzarsi e a sedersi sul marciapiede dove è stato dalla stessa teste raggiunto con la macchina per portarlo in ospedale attesa l'impossibilità dell'avv. a deambulare per il dolore alla caviglia dallo Pt_1 stesso accusato. La teste ha inoltre riconosciuto nella foto n. 3, prodotta con la CTP dell'attore, a firma dell'ing. il tratto della via Manzoni in cui è accaduto il sinistro e il Per_1
tombino sul marciapiede in cui è inciampato l'attore.
Ebbene, il tombino in questione, sulla base del vaglio della foto n. 3 che lo riproduce, risulta essere sprofondato ed inclinato rispetto ad un lato della sede stradale, ed obiettivamente in detto stato costituiva un pericolo per i pedoni, pericolo peraltro non visibile in ragione del riferito affollamento della strada poiché sede in quel giorno del mercatino rionale.
Le riportate dichiarazioni testimoniali in uno all'obiettivo dissesto del tombino riscontrano pertanto l'eziologia allegata dall'attore ovvero che la caduta a terra dello stesso è avvenuta per essere inciampato in detto tombino.
Ciò accertato in punto di fatto, deve ritenersi configurabile nei confronti della P.A la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danni subiti, come nel caso che ci occupa, a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche, conformemente all'orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai invalso, in luogo della precedente ricostruzione, con titolo di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., di favore per la P.A. e di riflesso implicante un trattamento deteriore per gli utenti danneggiati.
L'applicazione, infatti, dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si basa su un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. (Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 16034 del
7 giugno 2023). Il custode, dal canto suo, ha l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, indipendentemente dalla sua diligenza. L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.- Su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.- (
Cass. Civ. sez. 3, sentenza 29 luglio 2016 n. 15761). La responsabilità sancita dall'art. 2051 del codice civile ha carattere oggettivo e non presunto. In altre parole, “..il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità…” (cfr. Cass., numero 456 del 2021).
Nel caso di specie, l'attore ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente in ordine al rapporto causale tra la res e l'evento dannoso mentre il convenuto non ha assolto CP_1
all'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Invero, l'asserita disattenzione del pedone non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, né nel caso che ci occupa è stata fondatamente allegata la visibilità del tombino – che comunque di per sé sola non sarebbe circostanza sufficiente ad eliminare l'obbligo gravante sull'ente locale di prevenire la formazione di situazioni intrinsecamente pericolose – in dipendenza della moltitudine di persone in strada per il mercato rionale. Non è sufficiente per ritenersi integrato il caso fortuito che il comportamento del danneggiato sia stato negligente o imprudente dovendo il custode dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento tra il modo di essere della cosa e l'evento.
«Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta potrà -eventualmente- assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227, 1° o
2° co. c.c., ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento». ( Cass. Ord. N.
36901/2022 del 16.12.2022). Nella fattispecie, lo stato di dissesto del tombino non solo esclude che la condotta del danneggiato possa essere individuata quale causa esclusiva del sinistro interrompendo il rapporto di causalità con la res, ma la non visibilità del tombino per la densità delle persone in transito in strada per il mercato rionale esclude financo la configurabilità del di un concorso causale colposo dell'attore.
Tanto accertato in ordine all'an, in punto di quantum va rilevato che il CTU: a) ha concluso che i postumi stabilizzati riportati dall'avv. (lieve algia alla sollecitazione del Parte_1
tibiale posteriore, limitazione della flesso estensione e della prono-supinazione del piede sn ai gradi estremi, deambulazione autonoma, con lieve zoppia di fuga durante la fase portante dell'arto inferiore sn, deficit alla deambulazione sulle punte dei piedi) dal trauma contusivo- distorsivo della tibio tarsica sn – riportato nell'incidente per cui è causa, danno luogo alla percentuale di danno biologico del 2%; b) ritenuto che al Pz. “debbano essere concessi ventuno giorni (21) giorni d'invalidità temporanea totale al 100%, ha portato l'apparecchio gessato a stivale con la prescrizione di divieto di carico, venti giorni (20) d'invalidità parziale al 50% e dieci (10) giorni al 25%, in cui ha anche eseguito la fisioterapia”; c) “ ritenuto che
“I postumi sopra elencati, per la loro esiguità, non influiscono sulle attività ricreative e sociali, né si ritiene che essi abbiano un'influenza significativa sull'attività lavorativa specifica, posto che il Pz. è un Avvocato, in atto inoccupato. Per quanto riguarda il quesito sulla congruità delle spese, non si può esprimere alcun parere, posto che non sono state allegate fatture”.
Ritiene questo giudice di recepire integralmente il contenuto e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dott. , all'esito di un'indagine ampia ed esaustiva ed immune da Persona_2
vizi logici, e peraltro non contestata da alcuna delle parti in causa.
Ciò premesso, per la liquidazione del danno non patrimoniale si fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano 2024, che integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale. (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 32373 del 21 novembre 2023).
Secondo le tabelle menzionate, nel caso di specie la percentuale del 2% di danno biologico permanente pari ad € 2.191,00 maggiorata del 25% ( € 548,00) a titolo di danno morale – spettante ai sensi dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p.- dà quale valore complessivo di danno non patrimoniale ( biologico+morale) risarcibile l'importo pari ad € 2.739,00. Considerato il valore del punto base di ITT pari ad € 115,00 il conseguente danno biologico temporaneo complessivo è pari ad € 3.737,50 di cui € 2.300,00 per l'ITT, € 1.150,00 per l'ITP al 50%, €
287,50 per l'ITP al 25%. Il totale del danno non patrimoniale è pertanto pari ad € 6.476,50 ( € 2.739,00+ € 3.737,50). Detta somma di € 6.476,50 calcolata all'attualità, trattandosi di debito di valore, va devalutata alla data del sinistro e sulla somma devalutata va calcolata anno per anno la rivalutazione secondo l'indice istat e sulla somma annualmente rivalutata applicati gli interessi al tasso legale, dal dì del fatto alla data della sentenza e sulla somma ottenuta dal dì successivo al deposito della sentenza applicati gli interessi legali fino al saldo.
(Cass. S.U. sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno corrisposte all'erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002, attesa l'ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. suscettibile di alcun accertamento medico-legal
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 del cod. civ., del CP_1
in ordine all'accadimento del sinistro per cui è stato introdotto il presente giudizio
[...]
e per l'effetto
- condanna il al pagamento in favore dell'attore della somma di € Controparte_1
6.476,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – biologico e morale -, somma sulla quale previa devalutazione alla data del sinistro vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi come da parte motiva.
- Condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.940,00 Controparte_1
oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'erario attesa la disposta ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
- Pone definitivamente a carico del , il compenso, già liquidato, con Controparte_1
separato decreto al C.T.U.-
Così deciso in Agrigento il 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1672/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. Roberto Gambino che lo rappresenta e difende per procura speciale rilasciata in separato foglio ed allegata all'atto di citazione
-ATTORE -
CONTRO
Il , in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. Antonio Insalaco, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
- CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'avv. ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento della Parte_1 esclusiva responsabilità del in ordine alla causazione del sinistro Controparte_1
occorsogli il 4.1.2019 allorquando nel percorrere a piedi la via Manzoni, ove si stava svolgendo il mercatino rionale, all'altezza del cartello "Asilo Nido Esseneto, posto sul marciapiede opposto, inciampava in un tombino comunale - dissestato e non segnalato - cadendo rovinosamente per terra. Indi, allegata la responsabilità, ex art. 2051 del c.c., del ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno biologico subito, Controparte_1 sulla scorta della relazione del consulente medico di parte che ha determinato il danno biologico permanente nella misura del 10%, nonché del danno non patrimoniale, risarcimento chiesto nella complessiva somma di € 30.000,00 ovvero nell'importo diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea allegando Controparte_1 la responsabilità esclusiva del sinistro, se avvenuto, secondo la narrazione dell'attore, in ragione della dedotta sussistenza dell'esimente del caso fortuito che sarebbe integrata nel caso di specie dalla mancanza di diligenza dell'attore che ove avesse prestato l'ordinaria attenzione avrebbe evitato la situazione di pericolo che ha rappresentato essere, sulla scorta delle foto in atti, visibile e prevedibile. In subordine ha allegato il concorso di colpa dell'attore e comunque contestata la domanda nel quantum per l'eccepita eccessività.
La causa, istruita con l'acquisizione di documenti, l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di una CTU medico-legale, è stata quindi assunta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Orbene, la domanda risarcitoria dell'attore è fondata nell'an e pertanto va accolta ma in un diverso minore ammontare rispetto a quello richiesto per quanto di seguito osservato.
La testimone ha infatti convalidato la versione dei fatti allegata dall'attore confermando che l'incidente è avvenuto secondo quanto descritto da quest'ultimo.
La teste escussa all'udienza del 30.09.2021 ha dichiarato: “Si è vero, Testimone_1
nel percorrere a piedi la via Manzoni dove si svolgeva il mercatino rionale, all'altezza dell'asilo Esseneto improvvisamente il sig. cadeva a terra inciampando in un tombino Pt_1 dissestato. Ricordo che la strada era molto affollata e che le bancarelle erano collocate a ridosso dei marciapiedi. Io camminavo accanto al sig. , tra la gente che affollava la Pt_1
strada, mi sono accorta subito del fatto che il sig. fosse caduto, immediatamente l'ho Pt_1 aiutato a rialzarsi e mi sono accorta che era inciampato in un tombino che era sprofondato sotto il livello della strada di almeno 10 cm.” Ha altresì riferito di averlo aiutato ad alzarsi e a sedersi sul marciapiede dove è stato dalla stessa teste raggiunto con la macchina per portarlo in ospedale attesa l'impossibilità dell'avv. a deambulare per il dolore alla caviglia dallo Pt_1 stesso accusato. La teste ha inoltre riconosciuto nella foto n. 3, prodotta con la CTP dell'attore, a firma dell'ing. il tratto della via Manzoni in cui è accaduto il sinistro e il Per_1
tombino sul marciapiede in cui è inciampato l'attore.
Ebbene, il tombino in questione, sulla base del vaglio della foto n. 3 che lo riproduce, risulta essere sprofondato ed inclinato rispetto ad un lato della sede stradale, ed obiettivamente in detto stato costituiva un pericolo per i pedoni, pericolo peraltro non visibile in ragione del riferito affollamento della strada poiché sede in quel giorno del mercatino rionale.
Le riportate dichiarazioni testimoniali in uno all'obiettivo dissesto del tombino riscontrano pertanto l'eziologia allegata dall'attore ovvero che la caduta a terra dello stesso è avvenuta per essere inciampato in detto tombino.
Ciò accertato in punto di fatto, deve ritenersi configurabile nei confronti della P.A la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danni subiti, come nel caso che ci occupa, a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche, conformemente all'orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai invalso, in luogo della precedente ricostruzione, con titolo di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., di favore per la P.A. e di riflesso implicante un trattamento deteriore per gli utenti danneggiati.
L'applicazione, infatti, dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si basa su un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. (Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 16034 del
7 giugno 2023). Il custode, dal canto suo, ha l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, indipendentemente dalla sua diligenza. L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.- Su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.- (
Cass. Civ. sez. 3, sentenza 29 luglio 2016 n. 15761). La responsabilità sancita dall'art. 2051 del codice civile ha carattere oggettivo e non presunto. In altre parole, “..il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità…” (cfr. Cass., numero 456 del 2021).
Nel caso di specie, l'attore ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente in ordine al rapporto causale tra la res e l'evento dannoso mentre il convenuto non ha assolto CP_1
all'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Invero, l'asserita disattenzione del pedone non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, né nel caso che ci occupa è stata fondatamente allegata la visibilità del tombino – che comunque di per sé sola non sarebbe circostanza sufficiente ad eliminare l'obbligo gravante sull'ente locale di prevenire la formazione di situazioni intrinsecamente pericolose – in dipendenza della moltitudine di persone in strada per il mercato rionale. Non è sufficiente per ritenersi integrato il caso fortuito che il comportamento del danneggiato sia stato negligente o imprudente dovendo il custode dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento tra il modo di essere della cosa e l'evento.
«Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta potrà -eventualmente- assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227, 1° o
2° co. c.c., ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento». ( Cass. Ord. N.
36901/2022 del 16.12.2022). Nella fattispecie, lo stato di dissesto del tombino non solo esclude che la condotta del danneggiato possa essere individuata quale causa esclusiva del sinistro interrompendo il rapporto di causalità con la res, ma la non visibilità del tombino per la densità delle persone in transito in strada per il mercato rionale esclude financo la configurabilità del di un concorso causale colposo dell'attore.
Tanto accertato in ordine all'an, in punto di quantum va rilevato che il CTU: a) ha concluso che i postumi stabilizzati riportati dall'avv. (lieve algia alla sollecitazione del Parte_1
tibiale posteriore, limitazione della flesso estensione e della prono-supinazione del piede sn ai gradi estremi, deambulazione autonoma, con lieve zoppia di fuga durante la fase portante dell'arto inferiore sn, deficit alla deambulazione sulle punte dei piedi) dal trauma contusivo- distorsivo della tibio tarsica sn – riportato nell'incidente per cui è causa, danno luogo alla percentuale di danno biologico del 2%; b) ritenuto che al Pz. “debbano essere concessi ventuno giorni (21) giorni d'invalidità temporanea totale al 100%, ha portato l'apparecchio gessato a stivale con la prescrizione di divieto di carico, venti giorni (20) d'invalidità parziale al 50% e dieci (10) giorni al 25%, in cui ha anche eseguito la fisioterapia”; c) “ ritenuto che
“I postumi sopra elencati, per la loro esiguità, non influiscono sulle attività ricreative e sociali, né si ritiene che essi abbiano un'influenza significativa sull'attività lavorativa specifica, posto che il Pz. è un Avvocato, in atto inoccupato. Per quanto riguarda il quesito sulla congruità delle spese, non si può esprimere alcun parere, posto che non sono state allegate fatture”.
Ritiene questo giudice di recepire integralmente il contenuto e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dott. , all'esito di un'indagine ampia ed esaustiva ed immune da Persona_2
vizi logici, e peraltro non contestata da alcuna delle parti in causa.
Ciò premesso, per la liquidazione del danno non patrimoniale si fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano 2024, che integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale. (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 32373 del 21 novembre 2023).
Secondo le tabelle menzionate, nel caso di specie la percentuale del 2% di danno biologico permanente pari ad € 2.191,00 maggiorata del 25% ( € 548,00) a titolo di danno morale – spettante ai sensi dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p.- dà quale valore complessivo di danno non patrimoniale ( biologico+morale) risarcibile l'importo pari ad € 2.739,00. Considerato il valore del punto base di ITT pari ad € 115,00 il conseguente danno biologico temporaneo complessivo è pari ad € 3.737,50 di cui € 2.300,00 per l'ITT, € 1.150,00 per l'ITP al 50%, €
287,50 per l'ITP al 25%. Il totale del danno non patrimoniale è pertanto pari ad € 6.476,50 ( € 2.739,00+ € 3.737,50). Detta somma di € 6.476,50 calcolata all'attualità, trattandosi di debito di valore, va devalutata alla data del sinistro e sulla somma devalutata va calcolata anno per anno la rivalutazione secondo l'indice istat e sulla somma annualmente rivalutata applicati gli interessi al tasso legale, dal dì del fatto alla data della sentenza e sulla somma ottenuta dal dì successivo al deposito della sentenza applicati gli interessi legali fino al saldo.
(Cass. S.U. sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno corrisposte all'erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002, attesa l'ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. suscettibile di alcun accertamento medico-legal
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 del cod. civ., del CP_1
in ordine all'accadimento del sinistro per cui è stato introdotto il presente giudizio
[...]
e per l'effetto
- condanna il al pagamento in favore dell'attore della somma di € Controparte_1
6.476,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – biologico e morale -, somma sulla quale previa devalutazione alla data del sinistro vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi come da parte motiva.
- Condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.940,00 Controparte_1
oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'erario attesa la disposta ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
- Pone definitivamente a carico del , il compenso, già liquidato, con Controparte_1
separato decreto al C.T.U.-
Così deciso in Agrigento il 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò