Sentenza 22 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 9175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9175 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09175/2025REG.PROV.COLL.
N. 09692/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9692 del 2022, proposto da
MA SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ER SO in Roma, via Ezio, 12;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1077/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. RO CH MI e uditi per le parti gli avvocati RO Sessa in sostituzione dell'avv. Tiziana Izzo e Giuliana Senatore, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. MA SO, proprietario di un immobile, sito in Cava dé Tirreni, loc. Bagnara, 9, in catasto al fol. 3, part. 42, sub 11 e part. 3563, sub 1, ricadente in zona E4 del vigente P. R. G, per il quale aveva ottenuto un titolo abilitativo, per lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento igienico – funzionale, realizzazione di tettoia ed altro (p. d. c. 1337 del 15.01.2008, a firma del dirigente Pianificazione e Tutela del Territorio del Comune di Cava dé Tirreni) e per il quale aveva presentato, il 4.06.2012, domanda di p. d. c., per interventi ai sensi della l. r. C. 19/2009 (Piano Casa), sulla quale l’ente non s’era espresso, ha impugnato innanzi al TAR Campania, Sezione staccata Salerno, l’ordinanza di demolizione n. 114 del 18.11.2015.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cava de’ Tirreni ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1077/22 il TAR Campania, Sezione staccata Salerno, ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. MA SO ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione degli artt. 97 Cost; 3, 10 e 27 d.P.R. n. 380/01; 1, 3, 6, 7 l. n. 241/90; eccesso di potere; 2) error in iudicando ; violazione degli artt. 97 Cost; 3, 10 e 27 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere; 3) error in iudicando ; violazione degli artt. 97 Cost; 3, 10 e 27 d.P.R. n. 380/01.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cava de’ Tirreni ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.11.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle preliminari censure di inammissibilità e di improcedibilità dedotte dall’Amministrazione appellata.
3. Con il primo motivo di gravame l’appellante contesta sia la mancata indicazione, per ciascuna delle opere singolarmente considerate, delle ragioni della dichiarata natura abusiva – tenuto conto anche dell’epoca di realizzazione e della sussistenza di pregressi titoli edilizi – sia della loro qualificazione in termini di opere di ristrutturazione edilizia, la qual cosa, anche in ipotesi di sussistenza degli abusi, imponeva l’irrogazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella demolitoria.
Infine, l’appellante lamenta la genericità dell’ordine di demolizione, che non recherebbe in maniera puntuale e analitica le opere oggetto di rimozione.
Gli assunti sono infondati.
4. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ In presenza di una pluralità di abusi edilizi, non è possibile parcellizzare gli illeciti; è necessario un apprezzamento globale delle opere per valutarne l'incidenza sull'assetto del territorio, in quanto una considerazione atomistica non consente di comprendere in modo adeguato l'impatto complessivo ” (C.d.S, II, 7.7.2025, n. 5831).
5. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, i tecnici comunali, all’esito dei sopralluoghi eseguiti in data 16 aprile, 26 maggio e 7 luglio 2015, hanno accertato la presenza, all’interno del predetto immobile di proprietà dell’appellante, dei seguenti abusi:
a) al piano terra dell’immobile:
- cambio di destinazione di superfici non residenziali in superfici utili abitabili (in particolare: cambio di destinazione della cantina in cucina, per 17,67 mq, ampliamento e cambio di destinazione d’uso, da tettoia in salone, per mq 28,48, e cambio di destinazione, da forno ad ingresso, per 4.53 mq);
- variazioni prospettiche (modifica prospettica finestra w.c, modifica da porta d’ingresso a finestra);
- realizzazione di un muretto di confine in lapillo (della lunghezza di mt 10,60 e latezza mt.1,48),
un locale stenditoio (in struttura metallica con vetrata e porta di accesso ed una scala interna in c.a. di collegamento con il primo piano (di circa 6,00 di lunghezza, 90 cm di larghezza con n. 20 pedate da cm 30);
b) al piano primo:
- ampliamento del locale bagno (per 2,19 mq), variazioni prospettiche (alla finestra wc), realizzazione di due tettoie a sbalzo, rispettivamente sul prospetto est a copertura dell’accesso all’esterno e sul prospetto ovest, a copertura del balcone sottostante;
- realizzazione in ampliamento (di mq. 20,20) di un corpo terrazzo in prosecuzione del balcone esistente, realizzazione tettoia, altre variazioni prospettiche (chiusura finestra prospetto est, eliminazione di un balconcino e variazioni del balcone a finestra),
il tutto in zona paesaggisticamente vincolata.
6. Così descritta la natura e tipologia di opere, è evidente l’infondatezza delle dedotte censure. Invero, in primo luogo, l’ampia realizzazione di interventi integranti incrementi di volumi e superfici esclude la sussistenza di opere di ristrutturazione edilizia, imponendo invece il rilascio del titolo edilizio, nella specie sussistente. A ciò aggiungasi che, trattandosi di abusi realizzati in zona vincolata, gli incrementi di volumi e superfici, come pure quelli consistenti in variazioni prospettiche, devono sempre ritenersi essenziali, con la conseguenza che, in assenza di titolo, unica sanzione legittimamente prospettabile è quella, adottata, dell’ordine demolitorio.
7. In secondo luogo, la censura secondo la quale alcune delle suddette opere sarebbe assentita da un pregresso titolo edilizio è rimasta allo stato di mera allegazione, non essendo supportata da alcun valido argomento di prova. Per tali ragioni, essa non può che essere disattesa.
Infine, va esclusa la dedotta genericità di descrizione delle opere abusive, essendo le stesse compiutamente indicate nell’impugnata ordinanza di demolizione.
8. Per tali ragioni, il primo motivo di appello è infondato, e va dunque disatteso.
9. Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta la pretermissione degli istituti di partecipazione procedimentale (artt. 7 e ss. l. n. 241/90).
Il motivo è infondato, e va pertanto disatteso, essendo la giurisprudenza amministrativa pacifica nel ritenere che: “ L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (C.d.S, VII, 14.4.2025, n. 3168).
Per tali ragioni, nessun vulnus alle garanzie partecipative degli odierni appellanti risulta essersi verificato nel caso di specie, avuto riguardo al carattere rigidamente vincolato dell’impugnata ordinanza di demolizione.
10. Con il terzo motivo di gravame l’appellante lamenta il mancato, preventivo esame dell’istanza volta al rilascio del permesso di costruire ex L.R. n. 19/09 (Piano Casa).
Il motivo è infondato, atteso che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la presentazione della suddetta istanza conferma l’insussistenza di un titolo edilizio abilitante i lavori di che trattasi. A ciò aggiungasi altresì che la possibilità di incrementare il carico volumetrico prevista dalla L.R. n. 19/09 costituisce una forma di premialità concessa in favore dei proprietari, che non può pertanto in alcun modo porsi come strumento di sanatoria di pregressi abusi.
11. Per tali ragioni, la censura è infondata, e va dunque disattesa.
12. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante la rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
IO AM, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
RO CH MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO CH MI | IO AM |
IL SEGRETARIO