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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 20.11.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LO PRINZI Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: Condanna al pagamento di prestazioni
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 08/01/2024 , il sig. giva per Parte_1 ottenere la condanna dell' al pagamen ecchiaia CP_2 riconosciutigli in via definit comunicazione del 26/04/2023. L' si è costituito affermando l'avvenuto pagamento delle prestazioni oggetto del CP_2 ri e chiedendo la cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare, il procuratore del ricorrente dichiarava nelle note di trattazione scritta che, nelle more del processo, era intervenuto il pagamento della prestazione per cui si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese, in ragione della data dell'avvenuto CP_1 adempimento.
***
2. Non è superfluo ricordare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). Nel caso che ci occupa, alla luce dell'avvenuto pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto dall' così come confermato dal procuratore della medesima parte, va CP_2 dichiarata la cessaz lla materia del contendere.
3. Poiché il pagamento della prestazione pacificamente ritenuta come dovuta è avvenuta solo dopo la notifica del ricorso introduttivo, non si ravvisano motivi per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex artt. 91 e 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese CP_2 processuali, liquidate in complessivi Euro 900,00 oltre IVA CPA, rimborso del contributo unificato e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Velletri, il 11/12/2025 , all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 20.11.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LO PRINZI Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: Condanna al pagamento di prestazioni
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 08/01/2024 , il sig. giva per Parte_1 ottenere la condanna dell' al pagamen ecchiaia CP_2 riconosciutigli in via definit comunicazione del 26/04/2023. L' si è costituito affermando l'avvenuto pagamento delle prestazioni oggetto del CP_2 ri e chiedendo la cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare, il procuratore del ricorrente dichiarava nelle note di trattazione scritta che, nelle more del processo, era intervenuto il pagamento della prestazione per cui si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese, in ragione della data dell'avvenuto CP_1 adempimento.
***
2. Non è superfluo ricordare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). Nel caso che ci occupa, alla luce dell'avvenuto pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto dall' così come confermato dal procuratore della medesima parte, va CP_2 dichiarata la cessaz lla materia del contendere.
3. Poiché il pagamento della prestazione pacificamente ritenuta come dovuta è avvenuta solo dopo la notifica del ricorso introduttivo, non si ravvisano motivi per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex artt. 91 e 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese CP_2 processuali, liquidate in complessivi Euro 900,00 oltre IVA CPA, rimborso del contributo unificato e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Velletri, il 11/12/2025 , all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio