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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 567/2024 R.G.L. promossa da:
, con sede in Roma Via G. Grezar 14, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanna Marinelli in Napoli, Via Porzio 4, Centro Direzionale Is. E/7, che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...]is, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Milano, Galleria San Babila n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Simone Forte del Foro di Napoli, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 25.11.2024
Per l'appellato come da memoria depositata il 21.3.2025 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Il Tribunale di Biella con sentenza n. 171/2024 del 26.9.2024 ha accertato l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito n. 432 CP_2
20112000078012 000, n. 432 2013 0000627407 000 e n. 432 2012 0000279882 000
(quest'ultimo non indicato nel dispositivo per mero errore, evincendosi dalla motivazione a pag. 3 della sentenza che anche il credito in esso contenuto deve ritenersi prescritto per mancanza di atti interruttivi), indicati – insieme ad altri titoli – nell'intimazione di pagamento n. 132 2022 9000434870 000, notificata da a CP_3
nel mese di ottobre 2022, mentre ha respinto il ricorso con riferimento Controparte_1
ai crediti contenuti negli altri titoli (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) su cui detta intimazione di pagamento è fondata;
in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, ha compensato integralmente le spese di lite.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito ed ha verificato, con riferimento a ciascun titolo, l'esistenza o meno di atti interruttivi della prescrizione (ivi compresa l'istanza di rateazione proposta dal ricorrente il 5.7.2019) nel periodo successivo alla loro notifica, pervenendo alle statuizioni sopra riassunte.
2. Propone appello l , chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha CP_3 ritenuto prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 43220130000627407000.
Resiste L' è rimasto contumace. Controparte_1 CP_2
All'udienza del 3.4.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. L' lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto prescritto il credito CP_3 portato dall'avviso di addebito n. 43220130000627407000, evidenziando che dalla documentazione prodotta in primo grado dall' (e nuovamente prodotta CP_2 dall'appellante nel presente grado) e dalla stessa , emergono atti che hanno CP_3
validamente interrotto la prescrizione.
4. L'appello è fondato, come risulta dalla documentazione prodotta dall'appellante e dall' (anch'essa prodotta dall' nel presente grado): successivamente alla CP_2 CP_3 notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 13.1.2014 mediante raccomandata con avviso di ricevimento (v. doc. 3 appellante), ha ricevuto la notifica della CP_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13276201400000055000 in data
19.9.2014 (v. doc. 4 appellante) e quindi il 5.7.2019 ha presentato istanza di definizione agevolata (v. doc. 5 appellante).
2
Pertanto al 29.11.2022, data di notifica dell'avviso di intimazione opposto n.
13220229000434870000, la prescrizione quinquennale non era maturata.
5. Sono palesemente inammissibili le doglianze svolte dall'appellato nella CP_1 memoria di costituzione: le contestazioni relative all'asserita nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento e dei titoli (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) avrebbero dovuto essere fatte valere con l'appello incidentale e comunque, con riferimento all'avviso di addebito oggetto dell'appello dell' , ricevuto dall'appellato CP_3
(v. avviso di ricevimento sub doc. 3 appellante), il disconoscimento, svolto per la prima volta nella memoria di costituzione del presente grado, oltre che tardivo, è del tutto generico.
Anche le doglianze relative alla considerazione, da parte del Tribunale, delle domande di dilazione di pagamento quali atti idonei ad interrompere la prescrizione, sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere proposte impugnando la sentenza in via incidentale.
6. È infondata l'eccezione di nullità della costituzione dell' in quanto avvenuta CP_3 mediante difensore del libero foro, poiché “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , impregiudicata la generale facoltà di Controparte_4
avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in
l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1
di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1
dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno
3
nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” (Cass. Sez.
Un. 30008/2019).
Poiché nelle convenzioni intervenute tra l'Avvocatura dello Stato e l
[...]
con riferimento al contenzioso relativo all'attività di riscossione è Controparte_5 previsto che in via generale il patrocino dell' davanti Controparte_5 ai tribunali civili e alle corti d'appello civili sia assunto da difensori del libero foro, non vi è necessità di alcuna delibera.
È inconferente la giurisprudenza citata dall'appellante – Cass. 34191/2022, Cass.
26531/2020, e v. anche Cass. 36498/2021, Cass. 6931/2023, Cas. 28199/2024 – in quanto relativa alla difesa dell' nei giudizi davanti Parte_1
alla Corte di Cassazione e non davanti ai giudici civili di merito.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa (e pertanto dell'importo portato dall'unico avviso di addebito su cui verte l'appello) e dell'attività difensiva svolta.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello, respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo con riferimento all'avviso di addebito n. 43220130000627407000; condanna a rimborsare all' Controparte_1 Parte_1
le spese del presente grado, liquidate in euro 1.923, oltre rimborso
[...]
forfettario, IVA e CPA.
Così deciso all'udienza del 3.4.2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Patrizia Visaggi
4