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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8276/2020 R.G., chiamata all'udienza del 29/9/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. L. Leoncini Parte_1
Ricorrente
E
in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
Resistente
Oggetto: richiesta indennizzo ex l.n. 210/1992
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/9/2020, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere affetta da Epatite Cronica HCV correlata, il cui virus era stato trasmesso, nel corso dell'allattamento, dalla madre, TT TA, a sua volta contagiata a seguito di trasfusioni effettuate nel dicembre 1976 presso l'ospedale di Francavilla
Fontana, subito dopo la nascita, e nei cui confronti era intervenuto il riconoscimento di indennizzo ex l.n. 210/92, giusta verbale n. 3681/17 della Commissione Medica di
Taranto, esponeva di aver proposto domanda di indennizzo ex l. n. 210/92 in data
13/11/2018, rimasto privo di riscontro.
Richiamava l'art.2, comma 6, l.n. 210/92 che dispone testualmente che “i benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1, nonché al figlio durante la gestazione”, la cui ratio va rinvenuta nella particolarità e nell'intimità dei rapporti che naturalmente legano il soggetto avente diritto all'indennizzo ex l.n. 210/92 con il coniuge e con il figlio durante la gestazione;
in particolare, evidenziava che il rapporto intimo che, durante la gestazione lega il nascituro alla madre, è considerato dal legislatore circostanza meritevole del beneficio ex l. n. 210/92, quando il bambino risulti contagiato dalla madre avente diritto all'indennizzo. Affermava che, in ragione del rapporto strettissimo che si instaura tra la madre ed il figlio nel primo periodo di vita del neonato in virtù dell'allattamento, ove si accerti il contagio della madre durante il primo periodo di vita, ricorre la eadem ratio della norma in esame: anche in questo caso il rapporto che, ai fini dell'alimentazione attraverso il latte materno, lega madre e neonato non differisce molto da quello in atto durante la gestazione.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare che la SI.ra è affetta da Epatite Cronica HCV, trasmessa Parte_1 dalla madre durante il periodo di allattamento, a sua volta contagiata a seguito di trasfusioni effettuate nel dicembre 1976; 2) per l'effetto dichiarare la ascrivibilità della patologia contratta dall'istante ad una delle categorie della tabella allegata alla legge
25 febbraio 210/92, che sarà individuata e stabilita a mezzo della espletando C.T.U.; 3) condannare il , in persona del Ministro pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma alla via G. Ribotta n.5 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari alla via Melo n. 97, alla corresponsione del predetto indennizzo con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi come per legge;
” con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva tardivamente in giudizio il , chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e chiamato il CTU a chiarimenti, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex 127 ter c.p.c., la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Pag. 2 di 8 Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
premesso di essere affetta da Epatite Cronica HCV correlata, Parte_1 trasmessagli dalla madre, TT TA, a sua volta contagiata a seguito di trasfusioni post partum effettuate nel dicembre 1976 presso l'ospedale di Francavilla Fontana, subito dopo la nascita (22/12/1976) e nei cui confronti era intervenuto il riconoscimento del diritto all'indennizzo ex l.n. 210/92, ha adito il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento, nei confronti del convenuto, del diritto CP_1 all'indennizzo ex l.n. 210/92, infruttuosamente richiesto con domanda amministrativa del 13/11/2018.
A sostegno della domanda, ha invocato l'art. 2, comma 6 l. n. 210/92 che così recita: “I benefici di cui alla presente legge spettano altre al coniuge che risulti contagiato da uino dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione”, evidenziando che, alla base della norma in questione che individua, quale destinatario dei benefici di cui alla l.n. 210/92, anche il nascituro che contrae l'infezione nel corso della gestazione, deve ravvisarsi una ratio che, tuttavia, deve ritenersi del tutto sovrapponibile a quella che tutela il neonato che contrae il virus nel corso dell'allattamento, in epoca prossima all'avvenuto compimento della gestazione.
Il convenuto, nella memoria di costituzione, ha invocato il rigetto del ricorso, CP_1 in quanto la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale si pone in contrasto con la previsione del citato art. 2, comma 6, in virtù del quale i benefici della legge spettano al figlio contagiato durante la gestazione, ipotesi estranea a quella di causa, nella quale deve considerarsi certo che il contagio sia avvenuto dopo la gestazione, atteso che la trasfusione di sangue infetto è avvenuta nella fase del post partum.
La prospettazione del convenuto non è condivisibile. CP_1
Ritiene il Tribunale di fare proprie le motivazioni poste a fondamento della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 26/2013 che si è pronunciata su una analoga fattispecie e da cui non vi è motivo di discostarsi: “La ratio della tutela prevista dal comma 6 dell'art.2 trova la sua ragion d'essere nella particolarità e intimità dei rapporti che naturalmente legano il soggetto avente diritto all'indennizzo ex lege
201/1992 con il coniuge e con il figlio durante la gestazione. Con particolare
Pag. 3 di 8 riferimento a quest'ultima ipotesi, è chiaro che il rapporto particolare che durante la gestazione lega il nascituro alla madre è considerato dal legislatore circostanza meritevole del beneficio ex lege 210/92 quando il bambino risulti contagiato dalla madre avente diritto all'indennizzo.
E' evidente che durante il primo periodo di vita del neonato, questi, di norma, instaura con la madre un rapporto strettissimo, in particolare attraverso l'allattamento. Ora, se si accerta che il figlio è stato contagiato dalla madre durante il primo periodo di vita, ricorre in tale fattispecie l'eadem ratio della norma in esame: invero anche in questo caso il rapporto che, ai fini dell'alimentazione attraverso il latte materno, lega madre e neonato non differisce di molto da quello in atto durante la gestazione. Opinare che il diritto non possa mai essere riconosciuto al figlio contagiato dalla madre in epoca prossima all'avvenuto compimento della gestazione, comporterebbe conseguenze irrazionali sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni meritevoli della stessa tutela, quale è quella che si è verificata nella fattispecie sottoposta a giudizio, ove può dirsi che il contagio è avvenuto subito dopo il compimento della gestazione, in una fase in cui il neonato, se allattato, dipende totalmente dalla madre, quanto all'alimentazione, allo stesso modo di come totalmente dipendeva durante la gestazione. In simili casi, negare al figlio il diritto all'indennizzo perché il contagio, seppure avvenuto poco dopo il compimento della gestazione non può dirsi avvenuto durante la gestazione, costituirebbe una conseguenza irrazionale, che in quanto tale non può mai dirsi voluta e perseguita dall'ordinamento. Alla luce di tali considerazioni appare quindi corretta la decisione del Tribunale mantovano: essa infatti consente di superare, nella fattispecie soggetta a giudizio, il dubbio di costituzionalità per violazione dell'art.3 Cost. che, altrimenti, verrebbe a colpire la norma in questione, attraverso un'interpretazione adeguatrice della stessa che, con riferimento al caso di specie, consente di ritenerla conforme a Costituzione”.
Tanto premesso, si è reso necessario disporre una consulenza tecnica medico-legale, all'esito della quale è possibile affermare, con un giudizio di elevata probabilità, che la ricorrente ha contratto l'infezione dalla madre nel periodo infantile;
in particolare, nell'elaborato peritale depositato in data 9/5/2022 è dato leggere: “ è Parte_1 affetta da epatopatia cronica attiva HCV correlata con grado di fibrosi epatica lieve
Pag. 4 di 8 moderato a seguito di trasfusione di emoderivati in epoca immediatamente successiva alla gestazione della . Pertanto la trasmissione materno fetale del HCV è da Pt_1 escludere.
La trasmissione materna del HCV è avvenuta con criteri di elevata probabilità nel periodo infantile della , attraverso soluzioni di continuità cutanea ovvero Pt_1 di microlesioni clinicamente in apparenti a carico di entrambe (per uso di dispositivi sanitari, allattamento materno, utensili per igiene personale, etc etc) allorquando il contatto continuativo con la madre TA ET a sua volta portatrice inconsapevole di epatite HCV correlata ha esposto la figlia, alla trasmissione virale del HCV.
E' residuata una menomazione psico-fisica, intesa come “danno biologico”, valutabile nella misura del 11% (undici per cento). Il periodo di temporanea non è identificabile in assenza di una ben individuabile fase di acuzia e di mancanza di notifica documentale e/anamnestica di periodi di malattia e/o degenza per motivi clinici e/o esecuzione di procedure diagnostiche e/o terapeutiche correlate a diagnosi e cura della infermità epatica.
Il virus della epatite C fu clonato per la prima volta nel 1988 ed il relativo test fu disponibile nel 1989, anche se in TA solo il 21 luglio 1990 il relativo D.M. (su G.U. del 22/8/90) impose obbligatoriamente il test dell'epatite C nell'ambito delle “misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiti che da trasfusioni di sangue”.
Pur con le limitazioni dettate dalle conoscenze scientifiche dell'epoca, non si ritiene che il all'epoca dei fatti in questione (1976), abbia adottato un Controparte_3 minimo di controllo nella somministrazione di sangue ed emoderivati. A sostegno di ciò, un pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 15453 del 14.7.2011), ha ammesso la responsabilità del anche per contagi avvenuti Controparte_1 anteriormente la Legge 107/90, sostenendo che, indipendentemente dalla specifica conoscenza del virus HCV, ben poteva il personale sanitario, sulla base di più parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione”.
Chiamato a chiarimenti il CTU con riferimento al seguente quesito: “chiarisca il ctu se la trasmissione dell'epatite sia derivata, con certezza o alto grado di probabilità, dalla
Pag. 5 di 8 fase di allattamento della ricorrente”, il perito d'ufficio ha così affermato: “Come testualmente redatto dalla Dr.ssa in corso di osservazioni (allegato) il nesso Per_1 causale non è in discussione poiché “ … è … altamente probabile che la sig.ra TA
TT abbia trasmesso il virus HCV alla figlia sig.ra , presentando le Parte_1 due donne il medesimo genotipo virale 2 A …”.
Pur essendo infrequente la trasmissione a mezzo dell'allattamento materno, nel caso specifico tale mezzo di trasmissione è scientificamente ipotizzabile e questo a causa della modalità di allattamento materno che presuppone un contatto madre-figlia indipendentemente dal passaggio del virus nel latte materno. In sintesi e per i motivi esaustivamente esposti ai consulenti di parte nel corso delle indagini peritali, la pratica dell'allattamento in sé implica un contatto stretto che consente la trasmissione virale da madre a figlia.
La frequenza di allattamento giornaliera e la durata dell'allattamento materno, che influenzano le chance di trasmissione materna, non sono estrapolabili dalla documentazione allegata al fascicolo ed esibita in corso di indagini peritali.
Per tale motivo in relazione al quesito del giudice lo scrivente reputa che
- la sig.ra TA TT abbia trasmesso con altro grado di probabilità il virus
HCV alla figlia sig.ra Parte_1
- la trasmissione dell'epatite sia derivata, con alto grado di probabilità ma non con certezza, nella fase di allattamento della ricorrente sig.ra ”. Parte_1
Orbene, ritiene il Tribunale che la consulenza medico-legale risulti coerente con riferimento ai quesiti posti, congruamente motivata sulla base dei criteri di carattere scientifico e della metodologia di giudizio medico-legale, oltre che di adeguati procedimenti di esame e di verifica nonché, infine, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia oggetto del presente giudizio.
Ed invero, il consulente d'ufficio ha fatto ricorso a criteri di tipo probabilistico nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; si richiama, sotto tale profilo, il principio di diritto affermato dai Giudici di legittimità, in virtù del quale, ai fini dell'indennizzo previsto dall'art. 1 l.n. 210/92 la legge pone “a carico dell'interessato … l'onere di provare l'effettuazione della trasfusione, l'insorgenza
Pag. 6 di 8 dell'epatite come conseguenza della stessa, il danno irreversibile che ne è derivato” precisando, altresì, che, una volta offerta la prova del fatto idoneo (secondo i cennati criteri di ragionevole certezza), non può gravarsi l'interessato (anche) della prova dell'insussistenza di “fatti ulteriori idonei a far venire meno gli effetti del primo” (ed anche alla stregua del principio di equivalenza causale posto dall'art. 41 c.p., in ragione del quale principio “la presenza di cause simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento” (cfr. Cass.
n. 17/1/2005, n. 753).
Alla luce delle conclusioni del CTU – cui il Tribunale si uniforma, essendo condivisibili le sue considerazioni anche in relazione alle obiezioni sollevate dalle parti – è convincimento del Tribunale che la ricorrente, cui è stata trasmessa l'infezione da epatite C in tenera età attraverso il contatto con il sangue /o il latte materno, ha diritto, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'indennizzo di legge, posto che la tutela del figlio contagiato durante la gestazione, ipotesi espressamente contemplata dal legislatore, deve essere uguale a quella – non disciplinata - del figlio contagiato successivamente alla gestazione.
Sussistendo il nesso eziologico, l'irreversibilità del danno ed il riconoscimento del danno biologico, parte ricorrente ha diritto all'indennizzo secondo la legge n. 210/1992 come modificata, nella misura corrispondente alla categoria VIII della Tabella A allegata, oltre interessi legali;
in conclusione, il ricorso dev'essere integralmente accolto, con accertamento del diritto all'indennizzo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
le spese di ctu vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato in data
15/9/2020 da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto:
Pag. 7 di 8 - accerta e dichiara che la ricorrente ha contratto il virus HCV trasmesso dalla madre durante il periodo dell'allattamento, a sua volta contagiata a seguito delle trasfusioni ematiche cui fu sottoposta nel dicembre 1976;
- accerta il diritto della ricorrente all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, nella misura corrispondente alla categoria VIII della Tabella A allegata dal
D.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi come per legge;
2) condanna il convenuto a corrispondere in favore della ricorrente il suddetto CP_1 indennizzo, oltre interessi legali, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali, che liquida in CP_1
€ 4.630,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap, come per legge, con distrazione;
4) pone a carico del convenuto le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate come da separato decreto.
Bari, 29/9/2025
Il Giudice
(dott.ssa Emanuela Foggetti)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8276/2020 R.G., chiamata all'udienza del 29/9/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. L. Leoncini Parte_1
Ricorrente
E
in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
Resistente
Oggetto: richiesta indennizzo ex l.n. 210/1992
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/9/2020, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere affetta da Epatite Cronica HCV correlata, il cui virus era stato trasmesso, nel corso dell'allattamento, dalla madre, TT TA, a sua volta contagiata a seguito di trasfusioni effettuate nel dicembre 1976 presso l'ospedale di Francavilla
Fontana, subito dopo la nascita, e nei cui confronti era intervenuto il riconoscimento di indennizzo ex l.n. 210/92, giusta verbale n. 3681/17 della Commissione Medica di
Taranto, esponeva di aver proposto domanda di indennizzo ex l. n. 210/92 in data
13/11/2018, rimasto privo di riscontro.
Richiamava l'art.2, comma 6, l.n. 210/92 che dispone testualmente che “i benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1, nonché al figlio durante la gestazione”, la cui ratio va rinvenuta nella particolarità e nell'intimità dei rapporti che naturalmente legano il soggetto avente diritto all'indennizzo ex l.n. 210/92 con il coniuge e con il figlio durante la gestazione;
in particolare, evidenziava che il rapporto intimo che, durante la gestazione lega il nascituro alla madre, è considerato dal legislatore circostanza meritevole del beneficio ex l. n. 210/92, quando il bambino risulti contagiato dalla madre avente diritto all'indennizzo. Affermava che, in ragione del rapporto strettissimo che si instaura tra la madre ed il figlio nel primo periodo di vita del neonato in virtù dell'allattamento, ove si accerti il contagio della madre durante il primo periodo di vita, ricorre la eadem ratio della norma in esame: anche in questo caso il rapporto che, ai fini dell'alimentazione attraverso il latte materno, lega madre e neonato non differisce molto da quello in atto durante la gestazione.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare che la SI.ra è affetta da Epatite Cronica HCV, trasmessa Parte_1 dalla madre durante il periodo di allattamento, a sua volta contagiata a seguito di trasfusioni effettuate nel dicembre 1976; 2) per l'effetto dichiarare la ascrivibilità della patologia contratta dall'istante ad una delle categorie della tabella allegata alla legge
25 febbraio 210/92, che sarà individuata e stabilita a mezzo della espletando C.T.U.; 3) condannare il , in persona del Ministro pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma alla via G. Ribotta n.5 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari alla via Melo n. 97, alla corresponsione del predetto indennizzo con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi come per legge;
” con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva tardivamente in giudizio il , chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e chiamato il CTU a chiarimenti, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex 127 ter c.p.c., la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Pag. 2 di 8 Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
premesso di essere affetta da Epatite Cronica HCV correlata, Parte_1 trasmessagli dalla madre, TT TA, a sua volta contagiata a seguito di trasfusioni post partum effettuate nel dicembre 1976 presso l'ospedale di Francavilla Fontana, subito dopo la nascita (22/12/1976) e nei cui confronti era intervenuto il riconoscimento del diritto all'indennizzo ex l.n. 210/92, ha adito il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento, nei confronti del convenuto, del diritto CP_1 all'indennizzo ex l.n. 210/92, infruttuosamente richiesto con domanda amministrativa del 13/11/2018.
A sostegno della domanda, ha invocato l'art. 2, comma 6 l. n. 210/92 che così recita: “I benefici di cui alla presente legge spettano altre al coniuge che risulti contagiato da uino dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione”, evidenziando che, alla base della norma in questione che individua, quale destinatario dei benefici di cui alla l.n. 210/92, anche il nascituro che contrae l'infezione nel corso della gestazione, deve ravvisarsi una ratio che, tuttavia, deve ritenersi del tutto sovrapponibile a quella che tutela il neonato che contrae il virus nel corso dell'allattamento, in epoca prossima all'avvenuto compimento della gestazione.
Il convenuto, nella memoria di costituzione, ha invocato il rigetto del ricorso, CP_1 in quanto la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale si pone in contrasto con la previsione del citato art. 2, comma 6, in virtù del quale i benefici della legge spettano al figlio contagiato durante la gestazione, ipotesi estranea a quella di causa, nella quale deve considerarsi certo che il contagio sia avvenuto dopo la gestazione, atteso che la trasfusione di sangue infetto è avvenuta nella fase del post partum.
La prospettazione del convenuto non è condivisibile. CP_1
Ritiene il Tribunale di fare proprie le motivazioni poste a fondamento della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 26/2013 che si è pronunciata su una analoga fattispecie e da cui non vi è motivo di discostarsi: “La ratio della tutela prevista dal comma 6 dell'art.2 trova la sua ragion d'essere nella particolarità e intimità dei rapporti che naturalmente legano il soggetto avente diritto all'indennizzo ex lege
201/1992 con il coniuge e con il figlio durante la gestazione. Con particolare
Pag. 3 di 8 riferimento a quest'ultima ipotesi, è chiaro che il rapporto particolare che durante la gestazione lega il nascituro alla madre è considerato dal legislatore circostanza meritevole del beneficio ex lege 210/92 quando il bambino risulti contagiato dalla madre avente diritto all'indennizzo.
E' evidente che durante il primo periodo di vita del neonato, questi, di norma, instaura con la madre un rapporto strettissimo, in particolare attraverso l'allattamento. Ora, se si accerta che il figlio è stato contagiato dalla madre durante il primo periodo di vita, ricorre in tale fattispecie l'eadem ratio della norma in esame: invero anche in questo caso il rapporto che, ai fini dell'alimentazione attraverso il latte materno, lega madre e neonato non differisce di molto da quello in atto durante la gestazione. Opinare che il diritto non possa mai essere riconosciuto al figlio contagiato dalla madre in epoca prossima all'avvenuto compimento della gestazione, comporterebbe conseguenze irrazionali sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni meritevoli della stessa tutela, quale è quella che si è verificata nella fattispecie sottoposta a giudizio, ove può dirsi che il contagio è avvenuto subito dopo il compimento della gestazione, in una fase in cui il neonato, se allattato, dipende totalmente dalla madre, quanto all'alimentazione, allo stesso modo di come totalmente dipendeva durante la gestazione. In simili casi, negare al figlio il diritto all'indennizzo perché il contagio, seppure avvenuto poco dopo il compimento della gestazione non può dirsi avvenuto durante la gestazione, costituirebbe una conseguenza irrazionale, che in quanto tale non può mai dirsi voluta e perseguita dall'ordinamento. Alla luce di tali considerazioni appare quindi corretta la decisione del Tribunale mantovano: essa infatti consente di superare, nella fattispecie soggetta a giudizio, il dubbio di costituzionalità per violazione dell'art.3 Cost. che, altrimenti, verrebbe a colpire la norma in questione, attraverso un'interpretazione adeguatrice della stessa che, con riferimento al caso di specie, consente di ritenerla conforme a Costituzione”.
Tanto premesso, si è reso necessario disporre una consulenza tecnica medico-legale, all'esito della quale è possibile affermare, con un giudizio di elevata probabilità, che la ricorrente ha contratto l'infezione dalla madre nel periodo infantile;
in particolare, nell'elaborato peritale depositato in data 9/5/2022 è dato leggere: “ è Parte_1 affetta da epatopatia cronica attiva HCV correlata con grado di fibrosi epatica lieve
Pag. 4 di 8 moderato a seguito di trasfusione di emoderivati in epoca immediatamente successiva alla gestazione della . Pertanto la trasmissione materno fetale del HCV è da Pt_1 escludere.
La trasmissione materna del HCV è avvenuta con criteri di elevata probabilità nel periodo infantile della , attraverso soluzioni di continuità cutanea ovvero Pt_1 di microlesioni clinicamente in apparenti a carico di entrambe (per uso di dispositivi sanitari, allattamento materno, utensili per igiene personale, etc etc) allorquando il contatto continuativo con la madre TA ET a sua volta portatrice inconsapevole di epatite HCV correlata ha esposto la figlia, alla trasmissione virale del HCV.
E' residuata una menomazione psico-fisica, intesa come “danno biologico”, valutabile nella misura del 11% (undici per cento). Il periodo di temporanea non è identificabile in assenza di una ben individuabile fase di acuzia e di mancanza di notifica documentale e/anamnestica di periodi di malattia e/o degenza per motivi clinici e/o esecuzione di procedure diagnostiche e/o terapeutiche correlate a diagnosi e cura della infermità epatica.
Il virus della epatite C fu clonato per la prima volta nel 1988 ed il relativo test fu disponibile nel 1989, anche se in TA solo il 21 luglio 1990 il relativo D.M. (su G.U. del 22/8/90) impose obbligatoriamente il test dell'epatite C nell'ambito delle “misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiti che da trasfusioni di sangue”.
Pur con le limitazioni dettate dalle conoscenze scientifiche dell'epoca, non si ritiene che il all'epoca dei fatti in questione (1976), abbia adottato un Controparte_3 minimo di controllo nella somministrazione di sangue ed emoderivati. A sostegno di ciò, un pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 15453 del 14.7.2011), ha ammesso la responsabilità del anche per contagi avvenuti Controparte_1 anteriormente la Legge 107/90, sostenendo che, indipendentemente dalla specifica conoscenza del virus HCV, ben poteva il personale sanitario, sulla base di più parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione”.
Chiamato a chiarimenti il CTU con riferimento al seguente quesito: “chiarisca il ctu se la trasmissione dell'epatite sia derivata, con certezza o alto grado di probabilità, dalla
Pag. 5 di 8 fase di allattamento della ricorrente”, il perito d'ufficio ha così affermato: “Come testualmente redatto dalla Dr.ssa in corso di osservazioni (allegato) il nesso Per_1 causale non è in discussione poiché “ … è … altamente probabile che la sig.ra TA
TT abbia trasmesso il virus HCV alla figlia sig.ra , presentando le Parte_1 due donne il medesimo genotipo virale 2 A …”.
Pur essendo infrequente la trasmissione a mezzo dell'allattamento materno, nel caso specifico tale mezzo di trasmissione è scientificamente ipotizzabile e questo a causa della modalità di allattamento materno che presuppone un contatto madre-figlia indipendentemente dal passaggio del virus nel latte materno. In sintesi e per i motivi esaustivamente esposti ai consulenti di parte nel corso delle indagini peritali, la pratica dell'allattamento in sé implica un contatto stretto che consente la trasmissione virale da madre a figlia.
La frequenza di allattamento giornaliera e la durata dell'allattamento materno, che influenzano le chance di trasmissione materna, non sono estrapolabili dalla documentazione allegata al fascicolo ed esibita in corso di indagini peritali.
Per tale motivo in relazione al quesito del giudice lo scrivente reputa che
- la sig.ra TA TT abbia trasmesso con altro grado di probabilità il virus
HCV alla figlia sig.ra Parte_1
- la trasmissione dell'epatite sia derivata, con alto grado di probabilità ma non con certezza, nella fase di allattamento della ricorrente sig.ra ”. Parte_1
Orbene, ritiene il Tribunale che la consulenza medico-legale risulti coerente con riferimento ai quesiti posti, congruamente motivata sulla base dei criteri di carattere scientifico e della metodologia di giudizio medico-legale, oltre che di adeguati procedimenti di esame e di verifica nonché, infine, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia oggetto del presente giudizio.
Ed invero, il consulente d'ufficio ha fatto ricorso a criteri di tipo probabilistico nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; si richiama, sotto tale profilo, il principio di diritto affermato dai Giudici di legittimità, in virtù del quale, ai fini dell'indennizzo previsto dall'art. 1 l.n. 210/92 la legge pone “a carico dell'interessato … l'onere di provare l'effettuazione della trasfusione, l'insorgenza
Pag. 6 di 8 dell'epatite come conseguenza della stessa, il danno irreversibile che ne è derivato” precisando, altresì, che, una volta offerta la prova del fatto idoneo (secondo i cennati criteri di ragionevole certezza), non può gravarsi l'interessato (anche) della prova dell'insussistenza di “fatti ulteriori idonei a far venire meno gli effetti del primo” (ed anche alla stregua del principio di equivalenza causale posto dall'art. 41 c.p., in ragione del quale principio “la presenza di cause simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento” (cfr. Cass.
n. 17/1/2005, n. 753).
Alla luce delle conclusioni del CTU – cui il Tribunale si uniforma, essendo condivisibili le sue considerazioni anche in relazione alle obiezioni sollevate dalle parti – è convincimento del Tribunale che la ricorrente, cui è stata trasmessa l'infezione da epatite C in tenera età attraverso il contatto con il sangue /o il latte materno, ha diritto, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'indennizzo di legge, posto che la tutela del figlio contagiato durante la gestazione, ipotesi espressamente contemplata dal legislatore, deve essere uguale a quella – non disciplinata - del figlio contagiato successivamente alla gestazione.
Sussistendo il nesso eziologico, l'irreversibilità del danno ed il riconoscimento del danno biologico, parte ricorrente ha diritto all'indennizzo secondo la legge n. 210/1992 come modificata, nella misura corrispondente alla categoria VIII della Tabella A allegata, oltre interessi legali;
in conclusione, il ricorso dev'essere integralmente accolto, con accertamento del diritto all'indennizzo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
le spese di ctu vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato in data
15/9/2020 da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto:
Pag. 7 di 8 - accerta e dichiara che la ricorrente ha contratto il virus HCV trasmesso dalla madre durante il periodo dell'allattamento, a sua volta contagiata a seguito delle trasfusioni ematiche cui fu sottoposta nel dicembre 1976;
- accerta il diritto della ricorrente all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, nella misura corrispondente alla categoria VIII della Tabella A allegata dal
D.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi come per legge;
2) condanna il convenuto a corrispondere in favore della ricorrente il suddetto CP_1 indennizzo, oltre interessi legali, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali, che liquida in CP_1
€ 4.630,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap, come per legge, con distrazione;
4) pone a carico del convenuto le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate come da separato decreto.
Bari, 29/9/2025
Il Giudice
(dott.ssa Emanuela Foggetti)
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