TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Galati Mariagrazia Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1357 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 13.02.2025, per lo scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto proposto
DA
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in LL NI (RC), alla via Umberto I n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Serafino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato in LL NI (RC), alla via Umberto I n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Serafino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con la partecipazione del P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al giorno 05 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto depositato il 15.10.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno congiuntamente introdotto ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.04.2007, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due.
All'udienza del giorno 05.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata infatti l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale di Locri (avvenuta il giorno 02.03.2021) nel procedimento
R.G. 1390/2020 avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e convertito in prima udienza in separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di
Locri n. 1477/2021 del 04.03.2021, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con
2 rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del 2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del
2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a LL NI (RC), in data 19.04.2007, da nata in [...] il Parte_1
01.07.1955, e , nato a [...] il [...]; Parte_2
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL NI (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 3 parte I - Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.02.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Galati Mariagrazia Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1357 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 13.02.2025, per lo scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto proposto
DA
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in LL NI (RC), alla via Umberto I n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Serafino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato in LL NI (RC), alla via Umberto I n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Serafino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con la partecipazione del P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al giorno 05 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto depositato il 15.10.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno congiuntamente introdotto ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.04.2007, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due.
All'udienza del giorno 05.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata infatti l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale di Locri (avvenuta il giorno 02.03.2021) nel procedimento
R.G. 1390/2020 avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e convertito in prima udienza in separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di
Locri n. 1477/2021 del 04.03.2021, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con
2 rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del 2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del
2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a LL NI (RC), in data 19.04.2007, da nata in [...] il Parte_1
01.07.1955, e , nato a [...] il [...]; Parte_2
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL NI (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 3 parte I - Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.02.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
3