Articolo 2 della Legge 15 marzo 1950, n. 119
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 aprile 1950
Art. 2.
Le Sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione Siciliana, la Delegazione esistente presso la Regione Sarda e gli Uffici di controllo presso il Magistrato alle acque ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche continueranno nelle funzioni loro attribuite con l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171 , sino al 30 giugno 1952.
Entrata in vigore il 22 aprile 1950