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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1452/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nata il [...] a [...] e residente a [...], in Corso dei mille n. Parte_1
82, c.f.: , elettivamente domiciliata in Catania, Via Genova n. 8, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Vanessa Impeduglia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], c.f. , e residente a Controparte_1 C.F._2
Chiaramonte Gulfi (RG), in Viale Angeli di San Giuliano n. 16;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 26.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Ritenuto in fatto e in diritto che: ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario, contratto con , a Francofonte il giorno 18.08.2012, trascritto CP_2
nei registri dello Stato Civile del Comune di Francofonte al n. 21, Parte II, serie A, Ufficio 1, anno
2012, e dal quale non sono nati figli;
la ricorrente ha dichiarato che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione consensuale, omologata con decreto n. 18950/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
19.11.2020 e pubblicato il medesimo giorno;
comparso personalmente all'udienza dinnanzi al Presidente, svoltasi in data 31.10.2024, CP_2
non si è opposto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nulla dichiarando ed eccependo in merito al ricorso giudiziale presentato dalla ricorrente;
alla sopra citata udienza, avendo parte ricorrente chiesto un rinvio perché in corso trattative di bonario componimento con il resistente, il quale, nel frattempo, avrebbe dovuto formalizzare il conferimento del mandato al proprio avvocato, il Giudice ha rinviato all'udienza del 26.02.2025; acquisite, dunque, le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, con ordinanza del giorno 03.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere, il quale nulla ha opposto;
nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 18950/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
19.11.2020 e pubblicato il medesimo giorno, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il Tribunale adito, stante la mancanza di figli nati dall'unione coniugale, considerando, altresì, che la ricorrente ha ribadito l'indipendenza economica tra le parti, così come già rilevata in sede di separazione.
In relazione alla natura della controversia, le spese vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_2
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1
in Francofonte il giorno 18.08.2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune CP_2
di Francofonte al n. 21, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2012;
pagina 2 di 3 Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Francofonte, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Francofonte di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.06.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1452/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nata il [...] a [...] e residente a [...], in Corso dei mille n. Parte_1
82, c.f.: , elettivamente domiciliata in Catania, Via Genova n. 8, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Vanessa Impeduglia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], c.f. , e residente a Controparte_1 C.F._2
Chiaramonte Gulfi (RG), in Viale Angeli di San Giuliano n. 16;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 26.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Ritenuto in fatto e in diritto che: ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario, contratto con , a Francofonte il giorno 18.08.2012, trascritto CP_2
nei registri dello Stato Civile del Comune di Francofonte al n. 21, Parte II, serie A, Ufficio 1, anno
2012, e dal quale non sono nati figli;
la ricorrente ha dichiarato che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione consensuale, omologata con decreto n. 18950/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
19.11.2020 e pubblicato il medesimo giorno;
comparso personalmente all'udienza dinnanzi al Presidente, svoltasi in data 31.10.2024, CP_2
non si è opposto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nulla dichiarando ed eccependo in merito al ricorso giudiziale presentato dalla ricorrente;
alla sopra citata udienza, avendo parte ricorrente chiesto un rinvio perché in corso trattative di bonario componimento con il resistente, il quale, nel frattempo, avrebbe dovuto formalizzare il conferimento del mandato al proprio avvocato, il Giudice ha rinviato all'udienza del 26.02.2025; acquisite, dunque, le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, con ordinanza del giorno 03.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere, il quale nulla ha opposto;
nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 18950/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
19.11.2020 e pubblicato il medesimo giorno, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il Tribunale adito, stante la mancanza di figli nati dall'unione coniugale, considerando, altresì, che la ricorrente ha ribadito l'indipendenza economica tra le parti, così come già rilevata in sede di separazione.
In relazione alla natura della controversia, le spese vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_2
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1
in Francofonte il giorno 18.08.2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune CP_2
di Francofonte al n. 21, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2012;
pagina 2 di 3 Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Francofonte, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Francofonte di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.06.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
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