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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c..c. in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7381/2022 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento del danno”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Oreste Parte_1
Puglisi;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco Stallone;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.12.2022 premetteva di essere Parte_1 dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell' (già Controparte_1
) con la qualifica di Infermiere Controparte_2
professionale, in servizio presso il reparto di reparto di CARDIOLOGIA-UTIC dell'Ospedale Papardo a far data dal 01/06/2007, inquadrato nella Cat. D del CCNL
Integrativo Sanità del 20/09/2001 con il profilo professionale di Infermiere.
1 Riferiva che fin dal momento della sua assegnazione al reparto, a causa della pressoché totale assenza, nella relativa dotazione organica, del personale di supporto (Operatori socio-sanitari di Cat. BS), con cui devono essere assicurati all'interno dell'Ospedale e nelle strutture sanitarie, gli interventi di assistenza alberghiera ed igienicosanitaria in favore dei degenti ricoverati, veniva sistematicamente e prevalentemente adibita, piuttosto che all'esercizio della professione infermieristica, a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, cioè ad incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti. Sottolineava che tali diverse attività rientrano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di “supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario”, che la declaratoria contrattuale elenca fra quelle proprie dell'Ausiliario (Cat. A del CCNL 2001) ovvero in quelle dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S. – Cat. BS del CCNL 2001).
Deduceva di avere diritto di ottenere il pagamento, a titolo risarcitorio, del danno patrimoniale derivante dall'oggettivo impoverimento della propria capacità professionale e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, oltre agli ulteriori danni subiti per effetto del demansionamento dovuto al progressivo svuotamento del proprio ruolo e delle funzioni di collaboratore professionale dell'assistenza sanitaria, nella misura del 20% dell'importo netto dello stipendio percepito per l'intero periodo di espletamento di dette mansioni aggiuntive.
Deduceva, altresì, di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e della conseguente alla lesione dell'immagine professionale, intesa come perdita di autostima ovvero di eterostima e lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
Concludeva chiedendo, pertanto, di riconoscere e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'avvenuta assegnazione della stessa, anche solo in via di fatto, a mansioni inferiori riconducibili ai profili di operatore socio-sanitario Cat. BS e di ausiliario Cat. A e, cioè, inferiori di ben due categorie rispetto a quelle di propria precipua appartenenza, condannando l' ad adempiere al suo obbligo contrattuale di Controparte_1 adibire il lavoratore alle sole mansioni del proprio profilo;
condannare l'
[...]
a risarcire la ricorrente dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1
subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con memoria depositata in data 19/09/2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
2 Premetteva che con l'approvazione della legge 26 febbraio 1999 n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” è stata sancita l'autonomia della professione infermieristica ed il suo riconoscimento sul piano normativo e sociale. Rappresentava, per ciò che attiene l'esercizio della professione, che in base alla stessa legge n. 42/99, la professione infermieristica è regolata dalle norme inerenti al “profilo professionale dell'Infermiere”, “all'ordinamento didattico del Diploma Universitario” ed infine dal codice deontologico dell'Infermiere (IPASVI 2009); che la Legge 42/99 riconosce la piena responsabilità nelle decisioni e nelle scelte assistenziali dell'infermiere. Sottolineava, pertanto, che con l'abrogazione del mansionario contenuto del DPR 225/74 ad opera della legge 42/99, è stato superato quel modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva e dettava un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze;
la Professione
Infermieristica, quindi, ha subito cambiamenti imputabili all'evoluzione normativa che ha consentito il passaggio da attività ausiliaria a vera e propria “professione sanitaria”, dotata di un autonomo profilo professionale e di un codice deontologico. Riferiva che la carenza di personale infermieristico ha comportato l'istituzione delle cosiddette figure di supporto.
La prima figura di supporto, secondo il DPR 384/90, era l'operatore tecnico di assistenza
(OTA), figura utilizzata all'interno delle unità operative in collaborazione con l'infermiere, poi sostituita dalla figura di supporto sanitario e sociale denominata “OSS”, la quale è rivolta all'assistenza infermieristica, atteso che l'attività per la corretta gestione dell'assistenza è in mano alla figura infermieristica come dispone il DM 739/94 art. 1.
Sottolineava, dunque, che l'infermiere, anche quando utilizza l'OSS nell'ambito assistenziale, è responsabile della tutela della salute dei pazienti. Precisava che il ricorrente ha svolto sempre le funzioni di infermiere professionale in modo continuativo e preminente e che se ha svolto attività rientrante nelle mansioni proprie degli ausiliari (OSS), lo ha fatto in via residuale, nel rispetto del disposto dell'art. 49 del Codice deontologico infermieri e perché confacente al proprio profilo professionale relativo alla funzione di infermiere professionale.
Rilevava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è inammissibile oltre che infondata, in quanto il ricorrente non ha subito pregiudizio economico, demansionamento, lesione della dignità di lavoratore, danno all'immagine professionale e personale. Eccepiva infine la prescrizione del credito azionato.
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi.
3 Sostituita l'udienza del 18.02.2025 con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa, conformemente ad altri precedenti di quest'Ufficio pronunciati in fattispecie analoghe (Trib. NA n. 925/2022; id. n. 950/2022 e n.1009/2022), che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
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Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v.
Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
4 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver prestato, per oltre la metà del proprio tempo di lavoro, assistenza alberghiera e igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati, per lo più non autosufficienti, occupandosi stabilmente e direttamente delle necessità di pulizia, della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione;
ha poi specificato di essersi fatto carico, specie nel turno di notte – svolto da ogni infermiere almeno sei volte al mese - o nel caso dei frequenti ricoveri d'urgenza, dell'ulteriore onere di trasportare i pazienti dall'ambulatorio delle emergenze alla corsia, di sistemarli a letto, aiutarli ad andare in bagno e, in alcune circostanze, provvedere ad interventi immediati e necessari di pulizia dei locali.
La resistente non ha contestato lo svolgimento da parte del ricorrente delle specifiche mansioni dedotte, ma ne ha eccepito l'inerenza alla categoria professionale di appartenenza, atteso che, a seguito dell'abrogazione del mansionario contenuto nel d.P.R.
n. 225/1974 ad opera della legge n. 42/1999, venendo meno il modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze, l'infermiere professionale risulterebbe comunque responsabile di tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui opera, anche quando si avvale degli OSS in ambito assistenziale. Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. Il C.C.N.L. Comparto Sanità
1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di
5 coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”. Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio sanitari (O.S.S.), già operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza Stato-Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore socio sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto.
Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della l. n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n. 739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
E'poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza.
Il teste , collega del ricorrente, ha confermato che a fronte delle Testimone_1
numerose esigenze del reparto, i cui posti letto erano occupati per la maggior parte da
6 pazienti non autosufficienti e di età avanzata e a causa della totale assenza del personale di supporto in reparto, la ricorrente, insieme agli altri infermieri, ha sempre svolto mansioni alberghiere e di igiene personale dei pazienti, verificandosi per tale motivo non di rado che la stessa non riuscisse ad accompagnare il medico nel “giro” quotidiano delle visite - atteso che per ogni turno, specie quelli pomeridiano e notturno, era presente un solo infermiere - né a partecipare a corsi di aggiornamento, per non lasciare scoperti turni di servizio, non essendo previste sostituzioni. In particolare, ha confermato le circostanze dedotte in ricorso secondo cui la ricorrente era costretta “a provvedere ai cambi di pannoloni, all'assistenza dei pazienti non autosufficienti e immobilizzati a letto anche durante la defecazione e a dover provvedere successivamente all'igiene delle parti intime ed anche allo svuotamento ed alla pulitura dei presidi utilizzati”; a imboccare durante ogni turno i pazienti non autosufficienti;
a provvedere direttamente al cambio delle lenzuola e della biancheria anche personale dei pazienti allettati, alla sistemazione dei letti a seguito delle dimissioni e ai ricoveri di nuovi pazienti, specie durante il turno mattutino.
Il teste ha, pertanto, confermato gli assunti di parte ricorrente. Né vi sono dubbi in ordine all'attendibilità dello stesso, avendo egli dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise e coerenti fra loro.
Né può ritenersi realmente contrastante con le dichiarazioni rese dalle testi di parte ricorrente quanto riferito dalla teste in ordine all'attività di assistenza Tes_2
alberghiera ai pazienti, in quanto la predetta si è limitata a riferire dei progetti organizzativi predisposti in relazione alla dotazione organica del personale dell' senza riferire CP_1
circostanze concrete relative alle modalità di svolgimento delle mansioni da parte della ricorrente nel periodo oggetto di causa.
Orbene, le deposizioni testimoniali, in particolare quelle del teste , Tes_1
intrinsecamente coerenti e logiche, trovano anche conferma nella documentazione prodotta da parte ricorrente.
La scarsità del personale di supporto, nonché l'effettivo svolgimento di mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio e la conseguente mortificazione professionale e morale degli stessi è stata infatti riconosciuta dalla Direzione ospedaliera della nuova nella delibera n. 484/2016: “la carenza di assistenza di base CP_3
(accudimento della persona, ai bisogni primari dell'utente, al benessere ed autonomia dello stesso) rende difficilmente perseguibile quella che si definisce assistenza avanzata, attesa l'impossibilità degli operatori di operare secondo adeguato mansionario e buone prassi (…) le dure condizioni di lavoro conseguenti comportano situazioni preoccupanti quali l'essere costretti a svolgere mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri
7 in servizio (…) la superiore situazione si concretizza con una violazione psicologica, provocando mortificazione morale e professionale degli infermieri in servizio con conseguenti azioni di rivalsa, mediante vertenze e contenziosi da parte dei medesimi a carico dell'azienda che determina inevitabili pronunce di pesanti risarcimenti economici a loro favore”. Deve dunque ritenersi provata l'adibizione continuativa della ricorrente, in via niente affatto marginale, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico. Conseguentemente, l' resistente CP_1 va condannata ad adempiere all'obbligo di adibire la ricorrente, in modo prevalente e assorbente, alle mansioni tipiche del profilo professionale di assunzione.
Invero, in materia di demansionamento illegittimo, il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto satisfattorio dell'interesse leso, che condanni il datore ad affidare al lavoratore mansioni confacenti alle condizioni di salute e riconducibili a quelle già assegnate ovvero di contenuto equivalente;
tale obbligo è derogabile solo nel caso in cui il datore provi l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore nell'azienda, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (v. Cass. n. 2080/2018).
Quanto alla connessa domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale. In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n.
27910/2020). L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità
e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa
8 assunta dopo la prospettata dequalificazione (v., ex multis, Cass. n. 434/2021 e n.
19923/2019).
Nel caso di specie, non vi è prova del preteso danno patrimoniale per il surplus di mansioni, esercitate pur sempre nell'ambito dell'orario di lavoro normale.
Del resto, il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36
Cost., nonché l'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all'orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa (v. Cass. n.
3816/2021).
Né risulta dimostrato il pregiudizio per la perdita di valore della capacità lavorativa in termini di spendibilità sul mercato del lavoro o comunque di chance, non avendo il ricorrente allegato conseguenze economiche, dirette o anche solo potenziali, dell'impoverimento del proprio bagaglio professionale. Merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento (e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), la natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno (posto che l'esercizio promiscuo di mansioni improprie e di livello assai inferiore è avvenuto alla presenza dei degenti e dei loro familiari, ingenerando negli utenti del servizio una confusioni di ruoli). Dall'istruttoria compiuta è emerso infatti che la ricorrente ha svolto mansioni relative a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio, venendo adibite ad attività mortificanti per la loro professionalità e autostima.
Per la liquidazione di tale danno è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v. ex multis Cass. n. 16595/2019).
In particolare, appare ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1 giugno 2007 fino al settembre 2016, data di trasferimento all'IR di
NA (al lordo delle ritenute fiscali: cfr. Cass. n. 2472/2021), oltre interessi legali dal
9 dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n.
13624/2020). Invero, l'eccezione di prescrizione è infondata atteso che la Suprema Corte, con orientamento costante (da ultimo ribadito con la sentenza n. 31558/2021) ha conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro, fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e che tale natura impedisce, dunque, il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato;
nel caso di specie il periodo di demansionamento accertato è in ogni caso inferiore al decennio.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande,
l' resistente va condannata ad adibire il ricorrente in modo prevalente e assorbente CP_1
alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, Categoria D, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Il parziale accoglimento delle domande nei termini che precedono giustifica la compensazione di un terzo delle spese del giudizio. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando,
disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' Controparte_1
ad adibire la ricorrente in modo prevalente e assorbente alle mansioni proprie
[...]
della qualifica di infermiere professionale, Categoria D, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del
20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 giugno 2007 al 30 settembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna, altresì, l' resistente al pagamento di due terzi delle spese dal giudizio, CP_1
che liquida – già ridotte – in euro 79,00 per spese ed euro 3.085,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Oreste PUGLISI, compensando la restante quota.
10 Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
NA, 19.02.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
11
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c..c. in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7381/2022 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento del danno”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Oreste Parte_1
Puglisi;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco Stallone;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.12.2022 premetteva di essere Parte_1 dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell' (già Controparte_1
) con la qualifica di Infermiere Controparte_2
professionale, in servizio presso il reparto di reparto di CARDIOLOGIA-UTIC dell'Ospedale Papardo a far data dal 01/06/2007, inquadrato nella Cat. D del CCNL
Integrativo Sanità del 20/09/2001 con il profilo professionale di Infermiere.
1 Riferiva che fin dal momento della sua assegnazione al reparto, a causa della pressoché totale assenza, nella relativa dotazione organica, del personale di supporto (Operatori socio-sanitari di Cat. BS), con cui devono essere assicurati all'interno dell'Ospedale e nelle strutture sanitarie, gli interventi di assistenza alberghiera ed igienicosanitaria in favore dei degenti ricoverati, veniva sistematicamente e prevalentemente adibita, piuttosto che all'esercizio della professione infermieristica, a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, cioè ad incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti. Sottolineava che tali diverse attività rientrano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di “supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario”, che la declaratoria contrattuale elenca fra quelle proprie dell'Ausiliario (Cat. A del CCNL 2001) ovvero in quelle dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S. – Cat. BS del CCNL 2001).
Deduceva di avere diritto di ottenere il pagamento, a titolo risarcitorio, del danno patrimoniale derivante dall'oggettivo impoverimento della propria capacità professionale e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, oltre agli ulteriori danni subiti per effetto del demansionamento dovuto al progressivo svuotamento del proprio ruolo e delle funzioni di collaboratore professionale dell'assistenza sanitaria, nella misura del 20% dell'importo netto dello stipendio percepito per l'intero periodo di espletamento di dette mansioni aggiuntive.
Deduceva, altresì, di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e della conseguente alla lesione dell'immagine professionale, intesa come perdita di autostima ovvero di eterostima e lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
Concludeva chiedendo, pertanto, di riconoscere e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'avvenuta assegnazione della stessa, anche solo in via di fatto, a mansioni inferiori riconducibili ai profili di operatore socio-sanitario Cat. BS e di ausiliario Cat. A e, cioè, inferiori di ben due categorie rispetto a quelle di propria precipua appartenenza, condannando l' ad adempiere al suo obbligo contrattuale di Controparte_1 adibire il lavoratore alle sole mansioni del proprio profilo;
condannare l'
[...]
a risarcire la ricorrente dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1
subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con memoria depositata in data 19/09/2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
2 Premetteva che con l'approvazione della legge 26 febbraio 1999 n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” è stata sancita l'autonomia della professione infermieristica ed il suo riconoscimento sul piano normativo e sociale. Rappresentava, per ciò che attiene l'esercizio della professione, che in base alla stessa legge n. 42/99, la professione infermieristica è regolata dalle norme inerenti al “profilo professionale dell'Infermiere”, “all'ordinamento didattico del Diploma Universitario” ed infine dal codice deontologico dell'Infermiere (IPASVI 2009); che la Legge 42/99 riconosce la piena responsabilità nelle decisioni e nelle scelte assistenziali dell'infermiere. Sottolineava, pertanto, che con l'abrogazione del mansionario contenuto del DPR 225/74 ad opera della legge 42/99, è stato superato quel modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva e dettava un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze;
la Professione
Infermieristica, quindi, ha subito cambiamenti imputabili all'evoluzione normativa che ha consentito il passaggio da attività ausiliaria a vera e propria “professione sanitaria”, dotata di un autonomo profilo professionale e di un codice deontologico. Riferiva che la carenza di personale infermieristico ha comportato l'istituzione delle cosiddette figure di supporto.
La prima figura di supporto, secondo il DPR 384/90, era l'operatore tecnico di assistenza
(OTA), figura utilizzata all'interno delle unità operative in collaborazione con l'infermiere, poi sostituita dalla figura di supporto sanitario e sociale denominata “OSS”, la quale è rivolta all'assistenza infermieristica, atteso che l'attività per la corretta gestione dell'assistenza è in mano alla figura infermieristica come dispone il DM 739/94 art. 1.
Sottolineava, dunque, che l'infermiere, anche quando utilizza l'OSS nell'ambito assistenziale, è responsabile della tutela della salute dei pazienti. Precisava che il ricorrente ha svolto sempre le funzioni di infermiere professionale in modo continuativo e preminente e che se ha svolto attività rientrante nelle mansioni proprie degli ausiliari (OSS), lo ha fatto in via residuale, nel rispetto del disposto dell'art. 49 del Codice deontologico infermieri e perché confacente al proprio profilo professionale relativo alla funzione di infermiere professionale.
Rilevava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è inammissibile oltre che infondata, in quanto il ricorrente non ha subito pregiudizio economico, demansionamento, lesione della dignità di lavoratore, danno all'immagine professionale e personale. Eccepiva infine la prescrizione del credito azionato.
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi.
3 Sostituita l'udienza del 18.02.2025 con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa, conformemente ad altri precedenti di quest'Ufficio pronunciati in fattispecie analoghe (Trib. NA n. 925/2022; id. n. 950/2022 e n.1009/2022), che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
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Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v.
Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
4 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver prestato, per oltre la metà del proprio tempo di lavoro, assistenza alberghiera e igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati, per lo più non autosufficienti, occupandosi stabilmente e direttamente delle necessità di pulizia, della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione;
ha poi specificato di essersi fatto carico, specie nel turno di notte – svolto da ogni infermiere almeno sei volte al mese - o nel caso dei frequenti ricoveri d'urgenza, dell'ulteriore onere di trasportare i pazienti dall'ambulatorio delle emergenze alla corsia, di sistemarli a letto, aiutarli ad andare in bagno e, in alcune circostanze, provvedere ad interventi immediati e necessari di pulizia dei locali.
La resistente non ha contestato lo svolgimento da parte del ricorrente delle specifiche mansioni dedotte, ma ne ha eccepito l'inerenza alla categoria professionale di appartenenza, atteso che, a seguito dell'abrogazione del mansionario contenuto nel d.P.R.
n. 225/1974 ad opera della legge n. 42/1999, venendo meno il modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze, l'infermiere professionale risulterebbe comunque responsabile di tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui opera, anche quando si avvale degli OSS in ambito assistenziale. Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. Il C.C.N.L. Comparto Sanità
1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di
5 coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”. Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio sanitari (O.S.S.), già operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza Stato-Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore socio sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto.
Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della l. n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n. 739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
E'poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza.
Il teste , collega del ricorrente, ha confermato che a fronte delle Testimone_1
numerose esigenze del reparto, i cui posti letto erano occupati per la maggior parte da
6 pazienti non autosufficienti e di età avanzata e a causa della totale assenza del personale di supporto in reparto, la ricorrente, insieme agli altri infermieri, ha sempre svolto mansioni alberghiere e di igiene personale dei pazienti, verificandosi per tale motivo non di rado che la stessa non riuscisse ad accompagnare il medico nel “giro” quotidiano delle visite - atteso che per ogni turno, specie quelli pomeridiano e notturno, era presente un solo infermiere - né a partecipare a corsi di aggiornamento, per non lasciare scoperti turni di servizio, non essendo previste sostituzioni. In particolare, ha confermato le circostanze dedotte in ricorso secondo cui la ricorrente era costretta “a provvedere ai cambi di pannoloni, all'assistenza dei pazienti non autosufficienti e immobilizzati a letto anche durante la defecazione e a dover provvedere successivamente all'igiene delle parti intime ed anche allo svuotamento ed alla pulitura dei presidi utilizzati”; a imboccare durante ogni turno i pazienti non autosufficienti;
a provvedere direttamente al cambio delle lenzuola e della biancheria anche personale dei pazienti allettati, alla sistemazione dei letti a seguito delle dimissioni e ai ricoveri di nuovi pazienti, specie durante il turno mattutino.
Il teste ha, pertanto, confermato gli assunti di parte ricorrente. Né vi sono dubbi in ordine all'attendibilità dello stesso, avendo egli dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise e coerenti fra loro.
Né può ritenersi realmente contrastante con le dichiarazioni rese dalle testi di parte ricorrente quanto riferito dalla teste in ordine all'attività di assistenza Tes_2
alberghiera ai pazienti, in quanto la predetta si è limitata a riferire dei progetti organizzativi predisposti in relazione alla dotazione organica del personale dell' senza riferire CP_1
circostanze concrete relative alle modalità di svolgimento delle mansioni da parte della ricorrente nel periodo oggetto di causa.
Orbene, le deposizioni testimoniali, in particolare quelle del teste , Tes_1
intrinsecamente coerenti e logiche, trovano anche conferma nella documentazione prodotta da parte ricorrente.
La scarsità del personale di supporto, nonché l'effettivo svolgimento di mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio e la conseguente mortificazione professionale e morale degli stessi è stata infatti riconosciuta dalla Direzione ospedaliera della nuova nella delibera n. 484/2016: “la carenza di assistenza di base CP_3
(accudimento della persona, ai bisogni primari dell'utente, al benessere ed autonomia dello stesso) rende difficilmente perseguibile quella che si definisce assistenza avanzata, attesa l'impossibilità degli operatori di operare secondo adeguato mansionario e buone prassi (…) le dure condizioni di lavoro conseguenti comportano situazioni preoccupanti quali l'essere costretti a svolgere mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri
7 in servizio (…) la superiore situazione si concretizza con una violazione psicologica, provocando mortificazione morale e professionale degli infermieri in servizio con conseguenti azioni di rivalsa, mediante vertenze e contenziosi da parte dei medesimi a carico dell'azienda che determina inevitabili pronunce di pesanti risarcimenti economici a loro favore”. Deve dunque ritenersi provata l'adibizione continuativa della ricorrente, in via niente affatto marginale, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico. Conseguentemente, l' resistente CP_1 va condannata ad adempiere all'obbligo di adibire la ricorrente, in modo prevalente e assorbente, alle mansioni tipiche del profilo professionale di assunzione.
Invero, in materia di demansionamento illegittimo, il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto satisfattorio dell'interesse leso, che condanni il datore ad affidare al lavoratore mansioni confacenti alle condizioni di salute e riconducibili a quelle già assegnate ovvero di contenuto equivalente;
tale obbligo è derogabile solo nel caso in cui il datore provi l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore nell'azienda, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (v. Cass. n. 2080/2018).
Quanto alla connessa domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale. In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n.
27910/2020). L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità
e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa
8 assunta dopo la prospettata dequalificazione (v., ex multis, Cass. n. 434/2021 e n.
19923/2019).
Nel caso di specie, non vi è prova del preteso danno patrimoniale per il surplus di mansioni, esercitate pur sempre nell'ambito dell'orario di lavoro normale.
Del resto, il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36
Cost., nonché l'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all'orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa (v. Cass. n.
3816/2021).
Né risulta dimostrato il pregiudizio per la perdita di valore della capacità lavorativa in termini di spendibilità sul mercato del lavoro o comunque di chance, non avendo il ricorrente allegato conseguenze economiche, dirette o anche solo potenziali, dell'impoverimento del proprio bagaglio professionale. Merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento (e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), la natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno (posto che l'esercizio promiscuo di mansioni improprie e di livello assai inferiore è avvenuto alla presenza dei degenti e dei loro familiari, ingenerando negli utenti del servizio una confusioni di ruoli). Dall'istruttoria compiuta è emerso infatti che la ricorrente ha svolto mansioni relative a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio, venendo adibite ad attività mortificanti per la loro professionalità e autostima.
Per la liquidazione di tale danno è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v. ex multis Cass. n. 16595/2019).
In particolare, appare ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1 giugno 2007 fino al settembre 2016, data di trasferimento all'IR di
NA (al lordo delle ritenute fiscali: cfr. Cass. n. 2472/2021), oltre interessi legali dal
9 dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n.
13624/2020). Invero, l'eccezione di prescrizione è infondata atteso che la Suprema Corte, con orientamento costante (da ultimo ribadito con la sentenza n. 31558/2021) ha conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro, fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e che tale natura impedisce, dunque, il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato;
nel caso di specie il periodo di demansionamento accertato è in ogni caso inferiore al decennio.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande,
l' resistente va condannata ad adibire il ricorrente in modo prevalente e assorbente CP_1
alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, Categoria D, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Il parziale accoglimento delle domande nei termini che precedono giustifica la compensazione di un terzo delle spese del giudizio. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando,
disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' Controparte_1
ad adibire la ricorrente in modo prevalente e assorbente alle mansioni proprie
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della qualifica di infermiere professionale, Categoria D, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del
20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 giugno 2007 al 30 settembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna, altresì, l' resistente al pagamento di due terzi delle spese dal giudizio, CP_1
che liquida – già ridotte – in euro 79,00 per spese ed euro 3.085,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Oreste PUGLISI, compensando la restante quota.
10 Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
NA, 19.02.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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