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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 25 del mese di giugno, dinnanzi al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 204/2022 R.G.
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1
legale in S. Agata di Militello (Me), via Cosenz n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Scaffidi Muta, giusta procura in atti,
- parte attrice
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Liuzzo, giusta procura in atti;
- parte convenuta
All'odierna udienza è comparsa l'avv. Scaffidi Muta nell'interesse della e l'avv. Antonino Liuzzo nell'interesse di . Parte_1 Controparte_1
I procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
1 FATTO E DIRITTO
La premettendo di avere venduto a il Parte_1 Controparte_1
materiale edile meglio indicato nei buoni di consegna, allegati in atti, ha agìto
in giudizio al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento di €
17.251,10 quale corrispettivo della merce alienata, oltre interessi e rivalutazione monetaria e la corresponsione delle spese di lite.
, costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito Controparte_1
l'estinzione del diritto di credito vantato dalla società attrice per la maturata prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2955, comma 5, c.c.; in subordine,
precisando di avere corrisposto il pagamento del prezzo convenuto alla
[...]
ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto. Pt_1
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c..
Orbene, con riferimento all'intervenuta prescrizione del credito per cui è causa si osserva quanto segue.
Il convenuto ha affermato che il credito in contesa si è estinto CP_1
sulla base del disposto normativo di cui all'art. 2955, n. 5, c.c., secondo cui il credito “dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne
fa commercio” si prescrive nel termine di un anno;
a tal fine ha evidenziato che i buoni prodotti dalla parte attrice risalivano all'anno 2015 e che da allora non aveva ricevuto alcun sollecito di pagamento.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di
2 legittimità, “Ai fini dell'applicazione della prescrizione presuntiva annuale
del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute prevista
dall'art. 2955 n. 5 c.c., è necessario che il compratore non faccia commercio
delle merci acquistate (indipendentemente dalla sua qualità o meno di
commerciante), nel senso che egli deve destinarle al consumo od all'uso
proprio e della propria famiglia, e non le destini, invece, in via immediata,
al commercio con attività di scambio né a rendere possibile, a preparare e
ad attuare il commercio esercitato professionalmente o la speculazione,
anche singola” (cfr. Cass. n. 7251/2006);
Ed ancora, in termini conformi, con un'altra autorevole pronuncia la
Suprema Corte ha ritenuto che “la prescrizione di cui all'art. 2955 c.c. n.5,
dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa
commercio si riferisce alle ipotesi di alienazione a titolo oneroso al minuto
di beni di largo e generalizzato consumo personale e della famiglia, tipiche
dei rapporti della vita quotidiana, instaurati senza formalità...”. (cfr. Cass.,
n. 26433/2014; Cass., n. 11145/2012; Cass., n. 8200/2006; Cass., n.
5535/2003, Cass. n. 9494/1994; Cass., n. 1266/1989).
Orbene, dalla disamina dai buoni di consegna allegati in atti si evince che la società attrice ha venduto a sacchi di cemento, sacchi di CP_1
intonaco, sacchi di colla, blocchi di cemento, travi, reti, tegole ed altro materiale edilizio di vario genere (cfr. doc. 2 citazione).
I materiali indicati – tra l'altro di notevoli dimensioni e peso – non possono certamente rientrare nel novero dei "beni di largo e generalizzato
consumo", né tantomeno tra i beni di consumo "personale e della famiglia"
3 acquisiti nei normali "rapporti della vita quotidiana".
Tale conclusione è avvalorata da precedenti giurisprudenziali.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che anche una semplice enciclopedia può costituire un "bene di non largo e generalizzato consumo"
(cfr. 5959/96); ed ancora, la giurisprudenza di merito, in ipotesi analoghe al caso di specie, ha escluso che i materiali di costruzione destinati all'edilizia possano essere ricondotti all'alveo applicativo dell'art. 2955, n. 5, c.c. (cfr.
Tribunale di Torino, 27 giugno 2019; Tribunale di Reggio Calabria,
20.4.2016).
Sulla base di quanto esposto, pertanto, non potendosi ritenere maturata la prescrizione del diritto di credito la relativa eccezione non è meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere rigettata.
Precisato ciò, occorre evidenziare che rappresenta principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 30 n.
13533/2001; Cass., n. 21140/2007).
Nella fattispecie in esame il convenuto – a fronte dell'asserito CP_1
inadempimento indicato dalla parte attrice – si è limitato ad affermare di avere “provveduto all'integrale pagamento della somma richiesta, con
4 pagamenti che avvenivano puntualmente, come da accordi, ogni fine
settimana presso la sede della ” (cfr. pag. 2 comparsa di Parte_1
costituzione); a supporto di ciò, tuttavia, non ha allegato alcuna quietanza,
ricevuta di pagamento, bonifico né ulteriore ed idonea documentazione preordinata a dimostrare di avere – effettivamente – corrisposto alla società
attrice il prezzo dei materiali acquistati.
Il Tribunale evidenzia, inoltre, che il convenuto non ha articolato istanze istruttorie idonee a supportare le proprie difese.
In particolare - come già evidenziato con l'ordinanza depositata il
29.4.2025 - la prova per testi articolata con la seconda memoria istruttoria aveva ad oggetto circostanze non contestate e irrilevanti nonché circostanze inammissibili ex art. 2726 c.c. la cui relativa eccezione è stata tempestivamente avanzata dalla società attrice.
Per completezza si precisa, inoltre, che nel caso di specie non ricorrono i motivi che giustificano la deroga al divieto di prova testimoniale di cui al combinato disposto dell'art. 2726 c.c. e art. 2721, comma 1, c.c.
divieto previsto in funzione delle esigenze di dovuta prudenza che impongono al solvens di acquisire idonea documentazione scritta comprovante i pagamenti in contanti di importi rilevanti, di gran lunga eccedenti il limite previsto dal medesimo art. 2721 c.c., effettuati in favore dell'accipiens, ovvero di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili facilmente documentabili in ogni momento (cfr. Corte di appello di Roma, n.
5728/2022).
Ed invero, “poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la
5 prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del
debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al
pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721
c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni
in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che
normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la
parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (cfr.
Cass., n. 7940/2020; cfr. 5884/1993).
Sulla base di quanto esposto la domanda attorea è fondata e,
conseguentemente, il convenuto deve essere condannato a Controparte_1
corrispondere in favore della società attrice la somma di € 17.251,10 a titolo di pagamento del prezzo per l'acquisto dei materiali indicati negli ordini di consegna prodotti in atti, oltre interessi legali a far data dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo.
A differenza di quanto richiesto dalla società attrice, sulla somma sopra indicata non deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto un debito di valuta.
Al riguardo, sulla base dell'art. 1227 c.c., “i debiti pecuniari si
estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del
pagamento e per il suo valore nominale” (art. 1277, comma 1, c.c.).; per giurisprudenza costante, inoltre, si ritiene che “il creditore di una
obbligazione di valuta il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da
svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del
“maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. e non può limitarsi
6 a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del
capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza
automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.” (cfr.
Cass., n. 4039/2016).
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta ed in favore della parte attrice;
esse sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata dalle parti, sulla base dei parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 204/2022 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta l'eccezione di prescrizione avanzata da;
Controparte_1
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
3) condanna a corrispondere alla la somma Controparte_1 Parte_1
di € 17.251,10 per le ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
4) condanna a corrispondere alla la somma Controparte_1 Parte_1
di € 277,23 a titolo di spese vive ed € 4.200,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti, 25.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 25 del mese di giugno, dinnanzi al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 204/2022 R.G.
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1
legale in S. Agata di Militello (Me), via Cosenz n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Scaffidi Muta, giusta procura in atti,
- parte attrice
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Liuzzo, giusta procura in atti;
- parte convenuta
All'odierna udienza è comparsa l'avv. Scaffidi Muta nell'interesse della e l'avv. Antonino Liuzzo nell'interesse di . Parte_1 Controparte_1
I procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
1 FATTO E DIRITTO
La premettendo di avere venduto a il Parte_1 Controparte_1
materiale edile meglio indicato nei buoni di consegna, allegati in atti, ha agìto
in giudizio al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento di €
17.251,10 quale corrispettivo della merce alienata, oltre interessi e rivalutazione monetaria e la corresponsione delle spese di lite.
, costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito Controparte_1
l'estinzione del diritto di credito vantato dalla società attrice per la maturata prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2955, comma 5, c.c.; in subordine,
precisando di avere corrisposto il pagamento del prezzo convenuto alla
[...]
ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto. Pt_1
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c..
Orbene, con riferimento all'intervenuta prescrizione del credito per cui è causa si osserva quanto segue.
Il convenuto ha affermato che il credito in contesa si è estinto CP_1
sulla base del disposto normativo di cui all'art. 2955, n. 5, c.c., secondo cui il credito “dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne
fa commercio” si prescrive nel termine di un anno;
a tal fine ha evidenziato che i buoni prodotti dalla parte attrice risalivano all'anno 2015 e che da allora non aveva ricevuto alcun sollecito di pagamento.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di
2 legittimità, “Ai fini dell'applicazione della prescrizione presuntiva annuale
del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute prevista
dall'art. 2955 n. 5 c.c., è necessario che il compratore non faccia commercio
delle merci acquistate (indipendentemente dalla sua qualità o meno di
commerciante), nel senso che egli deve destinarle al consumo od all'uso
proprio e della propria famiglia, e non le destini, invece, in via immediata,
al commercio con attività di scambio né a rendere possibile, a preparare e
ad attuare il commercio esercitato professionalmente o la speculazione,
anche singola” (cfr. Cass. n. 7251/2006);
Ed ancora, in termini conformi, con un'altra autorevole pronuncia la
Suprema Corte ha ritenuto che “la prescrizione di cui all'art. 2955 c.c. n.5,
dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa
commercio si riferisce alle ipotesi di alienazione a titolo oneroso al minuto
di beni di largo e generalizzato consumo personale e della famiglia, tipiche
dei rapporti della vita quotidiana, instaurati senza formalità...”. (cfr. Cass.,
n. 26433/2014; Cass., n. 11145/2012; Cass., n. 8200/2006; Cass., n.
5535/2003, Cass. n. 9494/1994; Cass., n. 1266/1989).
Orbene, dalla disamina dai buoni di consegna allegati in atti si evince che la società attrice ha venduto a sacchi di cemento, sacchi di CP_1
intonaco, sacchi di colla, blocchi di cemento, travi, reti, tegole ed altro materiale edilizio di vario genere (cfr. doc. 2 citazione).
I materiali indicati – tra l'altro di notevoli dimensioni e peso – non possono certamente rientrare nel novero dei "beni di largo e generalizzato
consumo", né tantomeno tra i beni di consumo "personale e della famiglia"
3 acquisiti nei normali "rapporti della vita quotidiana".
Tale conclusione è avvalorata da precedenti giurisprudenziali.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che anche una semplice enciclopedia può costituire un "bene di non largo e generalizzato consumo"
(cfr. 5959/96); ed ancora, la giurisprudenza di merito, in ipotesi analoghe al caso di specie, ha escluso che i materiali di costruzione destinati all'edilizia possano essere ricondotti all'alveo applicativo dell'art. 2955, n. 5, c.c. (cfr.
Tribunale di Torino, 27 giugno 2019; Tribunale di Reggio Calabria,
20.4.2016).
Sulla base di quanto esposto, pertanto, non potendosi ritenere maturata la prescrizione del diritto di credito la relativa eccezione non è meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere rigettata.
Precisato ciò, occorre evidenziare che rappresenta principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 30 n.
13533/2001; Cass., n. 21140/2007).
Nella fattispecie in esame il convenuto – a fronte dell'asserito CP_1
inadempimento indicato dalla parte attrice – si è limitato ad affermare di avere “provveduto all'integrale pagamento della somma richiesta, con
4 pagamenti che avvenivano puntualmente, come da accordi, ogni fine
settimana presso la sede della ” (cfr. pag. 2 comparsa di Parte_1
costituzione); a supporto di ciò, tuttavia, non ha allegato alcuna quietanza,
ricevuta di pagamento, bonifico né ulteriore ed idonea documentazione preordinata a dimostrare di avere – effettivamente – corrisposto alla società
attrice il prezzo dei materiali acquistati.
Il Tribunale evidenzia, inoltre, che il convenuto non ha articolato istanze istruttorie idonee a supportare le proprie difese.
In particolare - come già evidenziato con l'ordinanza depositata il
29.4.2025 - la prova per testi articolata con la seconda memoria istruttoria aveva ad oggetto circostanze non contestate e irrilevanti nonché circostanze inammissibili ex art. 2726 c.c. la cui relativa eccezione è stata tempestivamente avanzata dalla società attrice.
Per completezza si precisa, inoltre, che nel caso di specie non ricorrono i motivi che giustificano la deroga al divieto di prova testimoniale di cui al combinato disposto dell'art. 2726 c.c. e art. 2721, comma 1, c.c.
divieto previsto in funzione delle esigenze di dovuta prudenza che impongono al solvens di acquisire idonea documentazione scritta comprovante i pagamenti in contanti di importi rilevanti, di gran lunga eccedenti il limite previsto dal medesimo art. 2721 c.c., effettuati in favore dell'accipiens, ovvero di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili facilmente documentabili in ogni momento (cfr. Corte di appello di Roma, n.
5728/2022).
Ed invero, “poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la
5 prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del
debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al
pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721
c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni
in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che
normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la
parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (cfr.
Cass., n. 7940/2020; cfr. 5884/1993).
Sulla base di quanto esposto la domanda attorea è fondata e,
conseguentemente, il convenuto deve essere condannato a Controparte_1
corrispondere in favore della società attrice la somma di € 17.251,10 a titolo di pagamento del prezzo per l'acquisto dei materiali indicati negli ordini di consegna prodotti in atti, oltre interessi legali a far data dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo.
A differenza di quanto richiesto dalla società attrice, sulla somma sopra indicata non deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto un debito di valuta.
Al riguardo, sulla base dell'art. 1227 c.c., “i debiti pecuniari si
estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del
pagamento e per il suo valore nominale” (art. 1277, comma 1, c.c.).; per giurisprudenza costante, inoltre, si ritiene che “il creditore di una
obbligazione di valuta il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da
svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del
“maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. e non può limitarsi
6 a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del
capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza
automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.” (cfr.
Cass., n. 4039/2016).
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta ed in favore della parte attrice;
esse sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata dalle parti, sulla base dei parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 204/2022 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta l'eccezione di prescrizione avanzata da;
Controparte_1
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
3) condanna a corrispondere alla la somma Controparte_1 Parte_1
di € 17.251,10 per le ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
4) condanna a corrispondere alla la somma Controparte_1 Parte_1
di € 277,23 a titolo di spese vive ed € 4.200,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti, 25.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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