TRIB
Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/10/2024, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2202/2024 promossa congiuntamente da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CIPOLLA PAOLO GIOVANNI
e da
C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocato DI LEO Parte_2 C.F._2
DONATELLA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato, in data
04.10.1975, in LO MO (MI), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di LO MO (MI) al n. 214, Parte II, Serie A, anno 1975, adottando il regime della comunione legale dei beni;
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Codogno MO (MI) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio;
• Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti vivendo ciascuna del proprio reddito e che, pertanto, rinunciano a percepire l'una dall'altra l'assegno divorzile. Le parti dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico/patrimoniale e, pertanto, di non avere più nulla a chiedere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione;
• Dare atto che i coniugi si prestano reciproco assenso per ogni pratica di espatrio e per l'ottenimento del passaporto;
• Dare atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse;
• Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, rilevato che le condizioni concordate tra le parti non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 04.10.1975, in LO MO (MI), trascritto
[...] Parte_2 nei Registri dello Stato Civile del Comune di LO MO (MI) al n. 214, Parte II, Serie
A, anno 1975;
2) Omologa le condizioni di divorzio concordate tra le parti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO MO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14/10/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2202/2024 promossa congiuntamente da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CIPOLLA PAOLO GIOVANNI
e da
C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocato DI LEO Parte_2 C.F._2
DONATELLA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato, in data
04.10.1975, in LO MO (MI), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di LO MO (MI) al n. 214, Parte II, Serie A, anno 1975, adottando il regime della comunione legale dei beni;
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Codogno MO (MI) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio;
• Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti vivendo ciascuna del proprio reddito e che, pertanto, rinunciano a percepire l'una dall'altra l'assegno divorzile. Le parti dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico/patrimoniale e, pertanto, di non avere più nulla a chiedere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione;
• Dare atto che i coniugi si prestano reciproco assenso per ogni pratica di espatrio e per l'ottenimento del passaporto;
• Dare atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse;
• Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, rilevato che le condizioni concordate tra le parti non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 04.10.1975, in LO MO (MI), trascritto
[...] Parte_2 nei Registri dello Stato Civile del Comune di LO MO (MI) al n. 214, Parte II, Serie
A, anno 1975;
2) Omologa le condizioni di divorzio concordate tra le parti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO MO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14/10/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello