Sentenza 3 maggio 1984
Massime • 1
Il potere del comune di istituire un contributo di "miglioria specifica", a norma dell'art. 31 della legge 5 marzo 1963 n. 246, sul maggior valore di beni immobili che derivi dall'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste per effetto del verificarsi di detto incremento di valore, e, quindi, può essere esercitato anche quando l'incremento stesso sia conseguenza di un'opera ultimata prima dell'entrata in vigore della citata legge, fermo restando il termine annuale per l'adozione della relativa delibera, fissato dall'art. 36 della legge medesima con decorso dalla data del "collaudo" dell'opera. Tale collaudo, peraltro, va identificato con la delibera di approvazione, resa a conclusione del complesso procedimento comprendente la verifica, l'emissione del certificato di collaudo e l'accettazione dell'opera, e, pertanto, non può trovare equipollente nel mero rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, previsto dall'art. 363 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, il quale spiega effetti solo nell'ambito del rapporto fra committente ed appaltatore. ( V 6597/79, mass n 403340).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1984, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1984 |
Testo completo
Il potere del comune di istituire un contributo di "miglioria specifica", a norma dell'art. 31 della legge 5 marzo 1963 n. 246, sul maggior valore di beni immobili che derivi dall'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste per effetto del verificarsi di detto incremento di valore, e, quindi, può essere esercitato anche quando l'incremento stesso sia conseguenza di un'opera ultimata prima dell'entrata in vigore della citata legge, fermo restando il termine annuale per l'adozione della relativa delibera, fissato dall'art. 36 della legge medesima con decorso dalla data del "collaudo" dell'opera. Tale collaudo, peraltro, va identificato con la delibera di approvazione, resa a conclusione del complesso procedimento comprendente la verifica, l'emissione del certificato di collaudo e l'accettazione dell'opera, e, pertanto, non può trovare equipollente nel mero rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, previsto dall'art. 363 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, il quale spiega effetti solo nell'ambito del rapporto fra committente ed appaltatore. ( V 6597/79, mass n 403340).*