Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 762/2024 RGA tra:
con il patrocinio dell'avv. Michele MISCIONE e Parte_1 dell'avv. Alessandra MISCIONE ricorrente in riassunzione e
, con il patrocinio dell'avv. Carlo ZOLI Controparte_1 resistente in riassunzione
Oggetto: retribuzione - ricorso in riassunzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come correttamente riassunto nell'ordinanza rescindente, “Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso: a) di essere dipendente senza Parte_1 soluzione di continuità dall'1.8.1996 della Regione Emilia Romagna in virtù di una pluralità di contratti a termine, quale dirigente nell'ambito dei “Servizi affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della direzione generale reti infrastrutturali, logica e sistemi di mobilità”; b) di aver ricevuto dal 2006 al 2016 un trattamento retributivo inferiore ai dirigenti di ruolo di pari inquadramento nonostante l'identità di funzioni;
chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al trattamento complessivo percepito dai dirigenti a tempo indeterminato comparabili della Regione Emilia Romagna, con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive.
pag. 1 di 5
c) la sussistenza di ragioni obiettive che legittimano la diversità di trattamento (es. la chiamata diretta;
la non omnicomprensività del trattamento retributivo dei dirigenti a tempo determinato;
la diversa professionalità dei dirigenti a tempo determinato ed indeterminato ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001)” Adita dal lavoratore, sulla scorta di plurimi motivi, la Corte di Cassazione ne ha accolto il primo, in adesione al percorso argomentativo di Cass. n. 22161/23, affermando – per quanto qui più specificamente rileva – che “Lavoratori “comparabili”, nella sola lettura compatibile con il principio di non discriminazione e con la legge nazionale attuativa, sono, pertanto, «quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva», e ciò vale a dire che i dirigenti, di ruolo o non di ruolo, devono intendersi di per sé comparabili, alla stregua dell'espressa disciplina di cui alla legge reg. n. 43/2001, nonché degli elementi comuni della qualifica, di cui è riflesso l'iter di “pesatura” degli incarichi dirigenziali, qui documentato (v. pag. 9 della sentenza impugnata), a meno che dall'esame di tali mansioni in concreto svolte non emergano «ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento» (Corte di Giustizia UE 8 settembre 2011, in causa C- 177/10). La Corte territoriale ha errato, quindi, nel rigettare il ricorso perché non era stata fornita dai lavoratori la prova della “comparabilità” con i dirigenti di ruolo delle mansioni svolte, laddove le norme di riferimento impongono, invece, quale regola, in presenza degli elementi qui riscontrati, proprio la parità di trattamento economico, salva l'esistenza di ragioni oggettive ‒ non adeguatamente addotte dall'amministrazione con riguardo alle concrete circostanze di espletamento dell'attività lavorativa ‒ che giustifichino la diversità di trattamento (Cass., Sez. L, n. 715/2020, cit.)” Il Supremo Collegio ha rimarcato che ricade “sull'ente datore ... l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore è, invece, tenuto a provare, quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, nonché l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo (da ultimo, Cass., Sez. L, n. 8782/2023)” e ha demandato a questa Corte territoriale per nuovo esame.
pag. 2 di 5 A fronte della riassunzione da parte del , che ha insistito nell'accoglimento Parte_1 delle originarie richieste, la Regione si è limitata a eccepire l'intervenuta prescrizione di parte del credito, contestando che possa ora il ricorrente in riassunzione addurre
– per la prima volta – ragioni di
contro
-eccezione. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti e decisa come da infrascritto dispositivo per i seguenti motivi.
Posta la dichiarata presunzione di comparabilità dei dirigenti di ruolo e di quelli a termine quali l'odierno ricorrente e non allegate ragioni di difformità delle mansioni o altre ragioni di diverso trattamento, vanno riconosciute al le rivendicate Parte_1 differenze retributive. E' peraltro fondata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall'ente già in primo grado. A prescindere infatti da qualsiasi valutazione in ordine alla tempestività della c.d.
contro
-eccezione di non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto1, va comunque osservato che il lavoratore non ha mai contestato la legittimità dei contratti a termine e, sulla scorta di Cass. civ. sez. un., 28/12/2023, n.36197 (“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”) va esclusa la non decorrenza della prescrizione.
Quanto poi all'eccepita nullità, in tesi di parte ricorrente rilevabile anche qui e persino d'ufficio, va ricordato (ex multis, con Cassazione civile sez. II, 10/08/2023, n.24357) che “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi pag. 3 di 5 con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Posta la notifica del ricorso introduttivo di primo grado in data 8/7/16, devono dunque ritenersi prescritte le differenze anteriori al 9/7/2011.
Le differenze retributive come appresso liquidate sono mutuate dal prospetto che parte ricorrente ha inserito nel corpo dell'atto introduttivo e che questa Corte ritiene di fare proprio, in difetto di tempestiva contestazione da parte della Regione. Non può infatti trovare ingresso il documento prodotto all'udienza2, poichè evidentemente tardivo e inammissibile: per quanto la liquidazione fosse a suo tempo
“provvisoria”: bene avrebbe potuto la Regione addurre la circostanza appena la stessa era divenuta definitiva (come fu nello stesso 2017). La Regione Emilia Romagna va dunque condannata al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione erogata al dipendente e quella spettante ai dirigenti “di ruolo” come indicata appunto nel prospetto facente parte dell'atto di riassunzione, nei limiti dell'eccepita prescrizione - prescritte le differenze anteriori al 9/7/2011 – con la maggiorazione degli accessori (nei noti limiti – cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n.13624) e con le conseguenze contributive di legge.
La regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo, tenendo conto bensì del rilevante valore economico, ma anche della ripetitività di alcune difese – deve tenere conto sia della relativa novità della questione, sia della parziale reciprocità della soccombenza.
pag. 4 di 5
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra
[...]
e la , ogni diversa e contraria Parte_1 Controparte_1 domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 1075/2017 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 21/11/2017, 1. accoglie il ricorso di e Parte_1
2. condanna la Regione Emilia Romagna a corrispondere al predetto la somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione erogata al dipendente e quella spettante ai dirigenti “di ruolo” come indicata nel prospetto facente parte dell'atto di riassunzione, nei limiti dell'eccepita prescrizione - prescritte le differenze anteriori al 9/7/2011;
3. condanna altresì la Regione al pagamento dei due terzi delle spese processuali, liquidate per l'intero
- in €.7.000,00 per compenso di primo grado,
- in €.6.000,00 per compenso del grado di appello,
- in €.4.000,00 per compenso del giudizio di cassazione,
- in €.5.000,00 per compenso del presente giudizio di rinvio oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge. Bologna, 20/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Si precisa che, nella specie c'è non-decorrenza della prescrizione, in quanto il ricorrente ha avuto un susseguirsi di contratti a termine illegittimi senza nemmeno un giorno o meglio un momento d'intervallo: sussisteva il metus per valere i propri diritti, per cui, come noto, la prescrizione decorre solo dalla cessazione del rapporto. Se ne ha prova a contrario: la Cassazione (Sez. un., 16 gennaio 2003, n. 575) ha ritenuto che, nella sequenza di contratti a termine, ci siano decorrenze immediate della prescrizione solo in presenza di
«intervalli non lavorati», con successione di due o più contratti di lavoro a termine ciascuno dei quali legittimo ed efficace: negli intervalli fra contratti a termine e l'altro legittimi potrebbe presumersi mancanza di metus. Quando però, come per il ricorrente , i rapporti di lavoro sono seguiti Parte_2 da contratti a termine sempre senza intervalli ed illegittimamente (perché senza concorso), c'è il metus per cui si evitano azioni in giudizio per rinviarle alla fine del rapporto. Proprio com'è avvenuto nel caso esaminato. Ai fini della prescrizione sono dunque rilevanti sia la legittimità, sia la continuità senza intervalli dei contratti a termine” (pag. 9 ricorso in riassunzione) 2 “Con riferimento ai conteggi esposti da controparte, ribadita l'eccepita prescrizione parziale, segnala che l'importo indicato dal ricorrente in via provvisoria a titolo di retribuzione di risultato (cfr pag. 4 e 13 del ricorso introduttivo) per l'anno 2016 non è pari ad € 13.755,00 bensì a 11.897,55, come da busta paga che offre in produzione” – queste le indicazioni a verbale