Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 marzo 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 giugno 2017 |
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- art. 12 I. n. 25/1986
Versioni del testo
- Art. 1.
In deroga a quanto disposto dall' articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384 , al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso e' consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.
Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresi' al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.
Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell' articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE
Note all'art. 1:
- il testo dell' art. 1 della legge n. 384/1980 , per le modifiche apportate dall'art. 11 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e' effettuata nei seguenti modi:
a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, la somma di denaro piu' elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;
b) a trattativa privata, a favore di chi si obbliga a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolari importanza, secondo quanto stabilito dall' articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 .
In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la somma piu' elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.
La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi gia' intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;
c) secondo le modalita' gia' stabilita' dagli articoli 21, secondo comma , 25, quinto e settimo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonche' di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare".
- Il testo dell'intero art. 21 della legge n. 1293/1957 , e' il seguente:
"Art. 21. (Istituzione delle rivendite ordinarie). - Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare.
Negli altri comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.
La rivendita e' aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone piu' elevato.
L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non e' stata soppressa, e' classificata ai sensi dell'articolo 25 e puo' essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare".
- Il testo dell' art. 31 della legge n. 1293/1957 , e' integralmente riformulato dall'art. 8 della presente legge. - Art. 2.
Alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni e' consentito lo scambio di sedi anche tra i gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio, reggenti provvisori ai sensi dell' articolo 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 .
I dipendenti e, qualora non si siano avvalsi della facolta' di cui al precedente articolo 1, i gestori e i coadiutori dei magazzini di vendita di generi di monopolio che dovessero essere soppressi sono inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita domanda, nel termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione del magazzino.
Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 300 unita', gli addetti di cui al precedente comma che risultino occupati, alla data del 30 giugno 1984, da almeno un anno e per un periodo non inferiore a 200 giorni lavorativi, ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di soppressione del magazzino vendita.
L'inquadramento e' subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di eta' che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 55 anni elevabile a 60 anni nel caso di anzianita' accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie.
L'inquadramento avverra' con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate prevalentemente da ciascun concorrente nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.
In mancanza di adeguato titolo di studio, previsto per l'inquadramento secondo i criteri di cui al precedente comma, l'inquadramento stesso sara' attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.
Ai fini degli inquadramenti, il Ministro delle finanze emanera' tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori dei magazzini di vendita e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.
Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si provvede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze.
Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennita' una tantum, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e gia' valutato dall'apposita commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento.
Detto servizio sara' tenuto presente ai fini dell'attivita' nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I magazzini di vendita disattivati o vacanti entro la data del 31 dicembre 1986, senza reggenti aventi titolo al conferimento, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ritiene, per esigenze di servizio, di mantenere in funzione potranno essere appaltati mediante concorso, riservato ai gestori ed in mancanza ai coadiutori dei magazzini soppressi di cui al precedente articolo 1.
Puo' partecipare al concorso chi avra' inoltrato apposita domanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione stessa avra' disposto il mantenimento in funzione dei magazzini di cui al precedente comma.
Risultera' vincitore chi, fra i partecipanti al concorso, risultera' avere una maggiore anzianita' di servizio, svolta senza demeriti, si impegnera' a versare nel termine fissato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la somma di denaro una tantum, pari al 50 per cento dell'indennita' di gestione liquidata per il magazzino nell'ultimo anno di attivita'.
Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' sostituito dai seguenti:
"L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.
Oltre al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 1293/1957 , e' il seguente:
"Art. 11. (Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita). - In caso di vacanza del magazzino, e fino al nuovo appalto, la reggenza provvisoria puo' essere affidata all'appaltatore in servizio al momento della vacanza, al suo coadiutore, o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.
Se non trova applicazione la disposizione prevista nel precedente comma, l'Amministrazione provvede con impiegati dei propri ruoli o con sottufficiali in servizio attivo della Guardia di finanza, ai quali puo' essere concesso un anticipo per le spese di gestione".
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 1293/1957 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. (Gestione personale - Coadiutore). - Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.
L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.
Offrire al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore.
In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.
L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.
Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7". - Art. 3.
Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 1293/1957 per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione). - I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.
I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento.
L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".