Articolo 71 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 70Articolo 72
Versione
20 settembre 1975
Art. 71.
L' articolo 192 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 192 - Rimborsi e restituzioni. - Ciascuno dei coniugi e' tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
E' tenuto altresi' a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della famiglia.
Ciascuno dei coniugi puo' richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice puo' autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore puo' chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma.
I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975