TAR Cagliari, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 534
TAR
Decreto cautelare 23 marzo 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 30 aprile 2022
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TAR
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Altro
    Incompetenza del dirigente comunale

    Il Comune ha esercitato il potere di autotutela ritirando i provvedimenti impugnati, riconoscendo l'illegittimità delle ordinanze nn. 4 e 5 del 10.03.2022. Di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo.

  • Altro
    Violazione normativa edilizia

    Il Comune ha esercitato il potere di autotutela ritirando i provvedimenti impugnati, riconoscendo l'illegittimità delle ordinanze nn. 4 e 5 del 10.03.2022. Di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo.

  • Altro
    Eccesso di potere e violazione regolamento edilizio

    Il Comune ha esercitato il potere di autotutela ritirando i provvedimenti impugnati, riconoscendo l'illegittimità delle ordinanze nn. 4 e 5 del 10.03.2022. Di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo.

  • Altro
    Mancata comunicazione di accesso agli atti

    Il Comune ha esercitato il potere di autotutela ritirando i provvedimenti impugnati, riconoscendo l'illegittimità delle ordinanze nn. 4 e 5 del 10.03.2022. Di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo.

  • Altro
    Omessa individuazione di un termine di efficacia

    Il Comune ha esercitato il potere di autotutela ritirando i provvedimenti impugnati, riconoscendo l'illegittimità delle ordinanze nn. 4 e 5 del 10.03.2022. Di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo.

  • Inammissibile
    Natura non provvedimentale dell'atto impugnato

    L'ordinanza precettiva impugnata difetta del carattere autoritativo e gli effetti di tale atto non portano ad alcuna conseguenza pregiudizievole per il destinatario. Si limita a formulare una richiesta istruttoria da adempiere entro un dato termine, senza incidere in alcun modo sulla posizione soggettiva del ricorrente. Pertanto, l'impugnazione è carente ab origine dell'interesse ad agire.

  • Altro
    Danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati

    La cessata materia del contendere sul ricorso introduttivo e l'inammissibilità dei motivi aggiunti comportano la soccombenza virtuale del Comune di Cardedu, che è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 534
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 534
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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