Decreto cautelare 23 marzo 2022
Ordinanza cautelare 30 aprile 2022
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da RG BR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Muceli e Maria Teresa Muceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Cardedu, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
a) per quanto riguarda il ricorso principale:
- dell'ordinanza n. 04 del 10.03.2022, notificata in pari data, con la quale il Responsabile del Servizio F.F. del Comune di Cardedu–Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata - ha ordinato al sig. BR RG, alla sig.ra OS MA e alla ditta esecutrice dei lavori GI AN di sospendere con decorrenza immediata i lavori delle opere relative alla realizzazione di allaccio fognario ed idrico nel vico Municipio in Cardedu, fino alla corretta identificazione dei titolari di diritti reali sulle aree interessate;
- dell'ordinanza n. 05 del 10.03.2022, notificata l'11.03.2022, con la quale il Responsabile del Servizio F.F. del Comune di Cardedu – Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata - ha ordinato al sig. BR RG, alla sig.ra OS MA e alla ditta esecutrice dei lavori GI AN la rimessione in pristino delle opere realizzate con decorrenza immediata, rispettivamente sulla base delle singole responsabilità e titolarità, a proprie cura e spese delle opere di cui all'ordinanza di sospensione 04/2022;
- ove occorra, dell'atto datato 10.03.2022 (senza numero di protocollo) a firma del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. del Comune di Cardedu – Unità Operativa Tecnica, con il quale è stato chiesto al sig. BR RG e alla sig.ra OS MA di depositare presso l'Ente, entro e non oltre 10 giorni, tutta la documentazione in loro possesso in grado di accertare la titolarità di un diritto reale sui mappali 986 e 1203 del F34;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, lesivo dell'interesse del ricorrente;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 6.4.2022:
- dell'ordinanza prescrittiva n. 07/2022 del 30.03.2022, notificata in pari data, adottata dal quale il Comune di Cardedu, in persona del Responsabile del Servizio F.F. del Comune di Cardedu-Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonché per la condanna
al risarcimento, in forma specifica o per equivalente, di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cardedu;
Visto il decreto cautelare n. 75 del 23.3.2022 con il quale è stata respinta la domanda, interinalmente proposta da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, di misure cautelari monocratiche;
Vista l’ordinanza cautelare n. 119 del 30.4.2022 con la quale è stata respinta l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente è insorto avverso le ordinanze del Comune n. 4/2022 e n. 5/2022, entrambe del 10.03.2022, con le quali gli è stato imposto di cessare immediatamente i lavori di allaccio fognario ed idrico, con rimessione in pristino delle opere realizzate, poiché la sua titolarità in relazione alle aree sulle quali si sarebbe dovuta realizzare l’opera è stata messa in discussione dalla dichiarazione del vicino del fondo attiguo il quale ha rivendicato la proprietà dei terreni sui quali si sarebbero dovute realizzare le opere citate.
In particolare, il Comune ha motivato la propria determinazione “ atteso che la corretta identificazione dei titolari di diritti reali sulle aree interessate non è di immediata determinazione e attiene al campo del diritto privato da definirsi in altra sede e la lite insorta tra i confinanti possa generare problemi di ordine pubblico ”; lo stesso Comune, di conseguenza, ha ritenuto “ necessario procedere alla sospensione dei lavori e al ripristino dei luoghi fino alla risoluzione della controversia e alla corretta identificazione dei titolari di diritti reali sulle aree interessate ”.
2. La censura dei provvedimenti impugnati è affidata ai seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Incompetenza del dirigente comunale; violazione di legge: artt. 54 e 107 D. Lgs 267 del 2000; eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta; incompetenza del dirigente ad emanare ordinanze di natura contingibile e urgente; difetto assoluto dei presupposti di fatto per l’emissione dell’ordinanza contingibile e urgente; genericità, travisamento dei fatti, sviamento ”. Parte ricorrente deduce che i gravati provvedimenti non avrebbero potuto essere adottati dal responsabile tecnico in vece del Sindaco, poiché solo il Sindaco è il titolare del potere di ordinanza. Inoltre, mancherebbe anche il presupposto dell’esercizio del potere di ordinanza, ossia le condizioni di urgenza, e indifferibilità del pericolo, oltre ad essere sproporzionata la misura di esercizio del potere stesso.
2.2. “ Violazione di legge: art 35 L.R. n. 24 del 2016; violazione delle direttive in materia di Sportello Unico per le attività produttive e per l’edilizia contenute nell’allegato A alla delibera G.R. n. 49/2019 del 05.12.20219 ”, attesa la violazione della normativa in materia edilizia.
2.3. “ Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, della carenza di istruttoria e dell’erronea valutazione dei fatti; violazione del regolamento edilizio comunale, artt. 2, 3 Parte II Cap. II.1 e 5 Parte VII, Capitolo VII.7 ”. Parte ricorrente, pur affermando di essere titolare dei diritti reali sul terreno oggetto di ordinanza, deduce che, in ogni caso, egli vanta un diritto di servitù coattiva di acquedotto sull’area la quale imporrebbe, in ogni caso, al fondo vicino l’onere di far eseguire i lavori indirizzati all’allacciamento della rete idrica e fognaria.
2.4. “ Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità e travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, erronea valutazione dei fatti; violazione di legge: art. 22 Legge 241/1990 e art. 3 DPR 184/2006 ”, attesa la mancata comunicazione al ricorrente dell’accesso agli atti della procedura accordato al vicino che, si sostiene, non abbia titolo sui terrei oggetto dell’intervento.
2.5. “ Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 27 DPR 380/2001 ”, attesa l’omessa individuazione di un termine di efficacia dei provvedimenti gravati.
3. In data 22.03.2022 il Comune adotta l’ordinanza n. 6/2022 la quale ha annullato in via di autotutela le ordinanze n. 4 e n. 5 del 2022 osservando “ che il riferimento ad un generico pericolo per l’ordine pubblico non sia sufficiente a legittimare la sospensione dei lavori e che questa debba semmai trovare fondamento in ragioni espressamente richiamate dalla normativa di settore; che risulta in essere un interesse individuato nei confronti del destinatario al quale è stata rivolta l’ordinanza di cui all’oggetto, concreto e attuale a procedere all’adozione del presente provvedimento; che la P.A. deve garantire, con il suo operato, il principio di legalità, imparzialità e buon andamento dell’agire amministrativo, evitando l’esposizione dell’Ente ad eventuali condanne risarcitorie da parte delle Autorità competenti in caso di esperimento di eventuali ricorsi ”.
4. In data 30.03.2022 il Comune ha, inoltre, adottato l’ordinanza n. 7 con la quale è stata richiesta al ricorrente “la trasmissione, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, della documentazione che dimostri di trovarsi con l'immobile su cui insiste l'intervento (mappali 986 e 1203 F.34) in una relazione qualificata, non necessariamente connessa ad un diritto reale ma derivante anche da un rapporto giuridico obbligatorio (titolo giuridico legittimante l'intervento) affinchè l'attività intrapresa possa conformarsi, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990, alla normativa vigente. Oltre alla richiesta di indicare un responsabile dei lavori .”.
Tale ordinanza è stata impugnata con i motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati, per “ gli stessi motivi di illegittimità già in precedenza formulati per i provvedimenti gravati, da considerarsi connessi, ritenuti i palesi vizi di legittimità, eccesso di potere e travisamento dei fatti, ritenendo anche il provvedimento oggi impugnato illegittimo e lesivo della situazione sostanziale che si vuole tutelare ”.
5. Il Comune intimato si è costituito in giudizio, difendendosi nel merito e chiedendo il rigetto del ricorso.
6. All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere sul ricorso introduttivo, atteso che, con l’ordinanza n. 6 del 2022, il Comune ha esercitato il potere di autotutela ritirando i provvedimenti di primo grado, le ordinanze n. 4 e n. 5 del 2022 impugnate. Tale circostanza non può che far riscontrare al Collegio l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio dal ricorrente con il ricorso introduttivo.
2. In secondo luogo, il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile per carenza della natura provvedimentale dell’atto impugnato che, pertanto, non ha efficacia lesiva della sfera giuridica del ricorrente. All’ordinanza precettiva impugnata, infatti, difetta il carattere autoritativo, e gli effetti di tale atto non portano ad alcuna conseguenza pregiudizievole per il destinatario. Questa si limita a formulare una richiesta istruttoria da adempiere entro un dato termine, senza incidere in alcun modo sulla posizione soggettiva del ricorrente.
Pertanto, l’impugnazione è carente ab origine dell’interesse ad agire, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
3. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire il principio della soccombenza virtuale, atteso l’atto di ritiro da parte del Comune il quale ha riconosciuto l’illegittimità delle ordinanze nn. 4 e 5 del 10.03.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti come in epigrafe proposto, così statuisce:
- sul ricorso introduttivo dichiara la cessata materia del contendere;
- dichiara i motivi aggiunti inammissibili.
- condanna il Comune di Cardedu alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
NA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | Marco RI |
IL SEGRETARIO