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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 17-
09-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2584/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Gerardo Mazzeo giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Contursi Terme (SA), Via Toppe n. 34;
- Opponente–
CONTRO
GL SR (già GL FINANZIARIA SR) (C.F. ), e per essa la P.IVA_1
mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Triscari Paolo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to De Bello Viviana in
Salerno, Via G. Papio n. 35;
- Opposta – Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3337/2018 con cui il Tribunale di
Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da IG RL e per essa la mandataria
, lo condannava al pagamento di € 7.920,00, oltre interessi e spese, per CP_1
il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento contro cessione pro solvendo del quinto dello stipendio n. 67785, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: l'insussistenza della posizione debitoria;
nullità del decreto ingiuntivo;
insussistenza della prova del diritto di credito e dei documenti necessari all'emanazione del decreto ingiuntivo;
la nullità assoluta del contratto di finanziamento n. 67785 con violazione dell'art. 124 TUB;
che il saldaconto utilizzato dall'opposto a fondamento della domanda monitoria non costituisce in sede di opposizione prova dell'asserito diritto di credito fato valere in via monitoria.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito fatto valere in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiararlo nullo e/o privo di effetti, perché inammissibile improponibile e infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto, destituite in diritto e non provate, condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 25.09.2019, la IG RL e per essa la mandataria
[...]
si è costituita in giudizio contestando l'opposizione avversaria, CP_1
eccependo: di aver allegato tutta la documentazione necessaria al fascicolo monitorio;
che il contratto per cui è causa rientrava nella categoria del contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento;
che tale contratto prevedeva la sottoscrizione di una polizza assicurativa sul prestito che tutelasse creditore e debitore in caso di morte prematura di quest'ultimo, perdita da lavoro ed altre circostanze;
che l'estratto conto risulta valido ed efficace, riportando lo stesso importo residuo;
che in data 05.05.2011, l'assegno di euro 13.911,74 veniva versato sul conto corrente dell'odierno opponente;
che a seguito della denuncia della perdita di lavoro da parte del sig. alla compagnia assicurativa, quest'ultima Pt_1
liquidava la somma di euro 12.329,63 all'odierna opposta e tale circostanza veniva notificata al a mezzo racc. a/r ricevuta in data 15.11.2017; che l'opposta agiva Pt_1
per il recupero della somma dovuta dall'attore di euro 7.290,00.
Concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo per cui è causa;
con vittoria di onorari e spese di causa.
Istaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione con provvedimento dell'1.07.2020, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza,
sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Sempre in via preliminare, si dà atto che l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione in capo alla cessionaria risulta formulata in modo generico e poco chiaro e, pertanto, non può essere esaminata.
Passando al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile
I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto conto certificato ex art 50
TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto -
funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché
l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto,
trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione),
nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Passando alla controversia in esame, applicando i principi anzi detti, può rilevarsi che la società opposta ha regolarmente fornito prova del credito azionato,
depositando in giudizio sia la documentazione contrattuale – costituita dal contratto di mutuo rimborsabile mediate delegazione di pagamento n. 67785 del 07.04.2011, il documento di sintesi – nonché il piano di ammortamento, il bonifico con parte della somma mutuata, la lettera di rinotifica del debito residuo al nuovo datore di lavoro del del 7.11.2017; la lettera di diffida dell'11.07.2018 e l'estratto conto del Pt_1
aprile 2018 con il residuo della rate impagate.
Quanto prodotto, soddisfa pienamente l'onere probatorio in capo all'attore in senso sostanziale, come espresso dall'art. 2697 c.c..
L'opposizione proposta da parte opponente, invece, si è dimostrata generica, astratta e priva di sostegno sia sotto il profilo allegatorio che probatorio, fondandosi su eccezioni mai specifiche prontamente smentite dalle produzioni documentali dell'opposta. Difatti: i) l'estratto conto a differenza di quanto eccepito dall'opponente, non presenta alcun difetto sotto il profilo formale e sostanziale,
riportando la dichiarazione unilaterale del funzionario circa la certezza, esigibilità e liquidità del credito vantato e indicando le modalità di addebito delle diverse voci a titolo di spese, commissioni ed interessi;
ii) la società ha regolarmente provveduto al deposito in giudizio del contratto sottoscritto dall'opponente, dimostrando la conclusione dello stesso conformemente all'obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB,
inoltre, parte opponente si limita a contestare genericamente la nullità del decreto ingiuntivo e l'insussistenza del credito lamentando la violazione dell'art. 124 TUB,
tutto smentito in contratto di causa, poiché come si evince da un attenta lettura sono indicati: TAN (10,99 %), TAEG (15,48 %), TEG (15,395 %), commissioni bancarie,
all'intermediario finanziario ed al mediatore, polizze, imposte sostitutive e spese di riscossione, ricavo netto (13.909,84), piano di ammortamento, contratto sottoscritto dall'opponente, atto di delega con sottoscrizione della relazione di Parte_2
notifica al datore di lavoro, generalità del contraente, i suoi dati personali, nonché le indicazioni circa il suo datore di lavoro.
Quanto premesso, comporta il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del
Decreto Ingiuntivo n. 3337/2018 che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente, soccombente in giudizio, e sono liquidate in € 2.540,00 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3337/2018, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 3337/2018.
2) Dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
opposta che si liquidano in euro 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva €
389,00, Fase Istruttoria € 840,00, Fase Decisionale € 851,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 17-
09-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2584/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Gerardo Mazzeo giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Contursi Terme (SA), Via Toppe n. 34;
- Opponente–
CONTRO
GL SR (già GL FINANZIARIA SR) (C.F. ), e per essa la P.IVA_1
mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Triscari Paolo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to De Bello Viviana in
Salerno, Via G. Papio n. 35;
- Opposta – Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3337/2018 con cui il Tribunale di
Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da IG RL e per essa la mandataria
, lo condannava al pagamento di € 7.920,00, oltre interessi e spese, per CP_1
il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento contro cessione pro solvendo del quinto dello stipendio n. 67785, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto.
Eccepiva: l'insussistenza della posizione debitoria;
nullità del decreto ingiuntivo;
insussistenza della prova del diritto di credito e dei documenti necessari all'emanazione del decreto ingiuntivo;
la nullità assoluta del contratto di finanziamento n. 67785 con violazione dell'art. 124 TUB;
che il saldaconto utilizzato dall'opposto a fondamento della domanda monitoria non costituisce in sede di opposizione prova dell'asserito diritto di credito fato valere in via monitoria.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito fatto valere in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiararlo nullo e/o privo di effetti, perché inammissibile improponibile e infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto, destituite in diritto e non provate, condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 25.09.2019, la IG RL e per essa la mandataria
[...]
si è costituita in giudizio contestando l'opposizione avversaria, CP_1
eccependo: di aver allegato tutta la documentazione necessaria al fascicolo monitorio;
che il contratto per cui è causa rientrava nella categoria del contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento;
che tale contratto prevedeva la sottoscrizione di una polizza assicurativa sul prestito che tutelasse creditore e debitore in caso di morte prematura di quest'ultimo, perdita da lavoro ed altre circostanze;
che l'estratto conto risulta valido ed efficace, riportando lo stesso importo residuo;
che in data 05.05.2011, l'assegno di euro 13.911,74 veniva versato sul conto corrente dell'odierno opponente;
che a seguito della denuncia della perdita di lavoro da parte del sig. alla compagnia assicurativa, quest'ultima Pt_1
liquidava la somma di euro 12.329,63 all'odierna opposta e tale circostanza veniva notificata al a mezzo racc. a/r ricevuta in data 15.11.2017; che l'opposta agiva Pt_1
per il recupero della somma dovuta dall'attore di euro 7.290,00.
Concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo per cui è causa;
con vittoria di onorari e spese di causa.
Istaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione con provvedimento dell'1.07.2020, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza,
sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Sempre in via preliminare, si dà atto che l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione in capo alla cessionaria risulta formulata in modo generico e poco chiaro e, pertanto, non può essere esaminata.
Passando al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile
I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto conto certificato ex art 50
TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto -
funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché
l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto,
trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione),
nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Passando alla controversia in esame, applicando i principi anzi detti, può rilevarsi che la società opposta ha regolarmente fornito prova del credito azionato,
depositando in giudizio sia la documentazione contrattuale – costituita dal contratto di mutuo rimborsabile mediate delegazione di pagamento n. 67785 del 07.04.2011, il documento di sintesi – nonché il piano di ammortamento, il bonifico con parte della somma mutuata, la lettera di rinotifica del debito residuo al nuovo datore di lavoro del del 7.11.2017; la lettera di diffida dell'11.07.2018 e l'estratto conto del Pt_1
aprile 2018 con il residuo della rate impagate.
Quanto prodotto, soddisfa pienamente l'onere probatorio in capo all'attore in senso sostanziale, come espresso dall'art. 2697 c.c..
L'opposizione proposta da parte opponente, invece, si è dimostrata generica, astratta e priva di sostegno sia sotto il profilo allegatorio che probatorio, fondandosi su eccezioni mai specifiche prontamente smentite dalle produzioni documentali dell'opposta. Difatti: i) l'estratto conto a differenza di quanto eccepito dall'opponente, non presenta alcun difetto sotto il profilo formale e sostanziale,
riportando la dichiarazione unilaterale del funzionario circa la certezza, esigibilità e liquidità del credito vantato e indicando le modalità di addebito delle diverse voci a titolo di spese, commissioni ed interessi;
ii) la società ha regolarmente provveduto al deposito in giudizio del contratto sottoscritto dall'opponente, dimostrando la conclusione dello stesso conformemente all'obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB,
inoltre, parte opponente si limita a contestare genericamente la nullità del decreto ingiuntivo e l'insussistenza del credito lamentando la violazione dell'art. 124 TUB,
tutto smentito in contratto di causa, poiché come si evince da un attenta lettura sono indicati: TAN (10,99 %), TAEG (15,48 %), TEG (15,395 %), commissioni bancarie,
all'intermediario finanziario ed al mediatore, polizze, imposte sostitutive e spese di riscossione, ricavo netto (13.909,84), piano di ammortamento, contratto sottoscritto dall'opponente, atto di delega con sottoscrizione della relazione di Parte_2
notifica al datore di lavoro, generalità del contraente, i suoi dati personali, nonché le indicazioni circa il suo datore di lavoro.
Quanto premesso, comporta il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del
Decreto Ingiuntivo n. 3337/2018 che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente, soccombente in giudizio, e sono liquidate in € 2.540,00 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3337/2018, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 3337/2018.
2) Dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
opposta che si liquidano in euro 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva €
389,00, Fase Istruttoria € 840,00, Fase Decisionale € 851,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara