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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 946/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 P.IVA_1Soc. Semplice Di Sa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 Rappresentato da CF_Rappresentante_1 -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Stilo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2083 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6182/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo pec in data 20.12.2024 e depositato in data 23.12.2024, la Ricorrente_1 Ricorrente_2 Società_2società semplice di & c. – Società proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione di sanzioni, Prot. Gen. n. 6892 del 01.10.2024, relativo ad omesso versamento della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019, notificato in data 18.11.2024, emesso dal Comune di Stilo, con il quale era richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 258,39, di cui euro 181,00 a titolo di imposta, euro 54,30 a titolo di sanzioni ed euro 23,09 a titolo di interessi e diritti di notifica. La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto riferito ad unità immobiliari aventi i requisiti di ruralità e strumentalità all'attività agricola, esenti da IMU e TASI ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013. In particolare, la società rappresentava che l'immobile censito al foglio 37, particella 172, già classificato in categoria D8, era stato riclassificato, a seguito di istanza presentata in data 29.01.2019, in categoria D10, quale fabbricato strumentale all'attività agricola, e che, nondimeno, il Comune aveva emesso l'avviso di accertamento facendo riferimento ad una categoria catastale non più esistente. La parte ricorrente deduceva, altresì, l'illegittimità della pretesa impositiva relativa a n. 3 unità immobiliari censite in categoria C2, foglio 37, particella 214, subalterni 2, 3 e 4, adibite esclusivamente a deposito di attrezzi e materiali agricoli, per le quali risultava riconosciuto il requisito di ruralità a far data dal 23.02.2018, come da documentazione Docfa prodotta in atti, evidenziando come tali fabbricati, in quanto strumentali all'esercizio dell'attività agricola, fossero esenti da imposizione. La società ricorrente richiamava, a sostegno delle proprie deduzioni, precedenti pronunce definitive emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, relative ad annualità pregresse, con le quali era stata riconosciuta l'esenzione IMU e TASI per i medesimi immobili in ragione della loro natura rurale e strumentale. Il Comune di Stilo, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
All'udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'annullamento in autotutela operato dal Comune di Stilo dell'atto impugnato, tuttavia solo successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. In forza del giudizio di soccombenza virtuale, imposto in questa ipotesi (“In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione” (Cass. sez. 5, 22/07/2025, n. 20750, rv. 675399 - 01) le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione al 50%, si liquidano in euro 110,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato con distrazione ex art. 93 Cpc. (firmato digitalmente)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 P.IVA_1Soc. Semplice Di Sa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 Rappresentato da CF_Rappresentante_1 -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Stilo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2083 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6182/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo pec in data 20.12.2024 e depositato in data 23.12.2024, la Ricorrente_1 Ricorrente_2 Società_2società semplice di & c. – Società proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione di sanzioni, Prot. Gen. n. 6892 del 01.10.2024, relativo ad omesso versamento della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019, notificato in data 18.11.2024, emesso dal Comune di Stilo, con il quale era richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 258,39, di cui euro 181,00 a titolo di imposta, euro 54,30 a titolo di sanzioni ed euro 23,09 a titolo di interessi e diritti di notifica. La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto riferito ad unità immobiliari aventi i requisiti di ruralità e strumentalità all'attività agricola, esenti da IMU e TASI ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013. In particolare, la società rappresentava che l'immobile censito al foglio 37, particella 172, già classificato in categoria D8, era stato riclassificato, a seguito di istanza presentata in data 29.01.2019, in categoria D10, quale fabbricato strumentale all'attività agricola, e che, nondimeno, il Comune aveva emesso l'avviso di accertamento facendo riferimento ad una categoria catastale non più esistente. La parte ricorrente deduceva, altresì, l'illegittimità della pretesa impositiva relativa a n. 3 unità immobiliari censite in categoria C2, foglio 37, particella 214, subalterni 2, 3 e 4, adibite esclusivamente a deposito di attrezzi e materiali agricoli, per le quali risultava riconosciuto il requisito di ruralità a far data dal 23.02.2018, come da documentazione Docfa prodotta in atti, evidenziando come tali fabbricati, in quanto strumentali all'esercizio dell'attività agricola, fossero esenti da imposizione. La società ricorrente richiamava, a sostegno delle proprie deduzioni, precedenti pronunce definitive emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, relative ad annualità pregresse, con le quali era stata riconosciuta l'esenzione IMU e TASI per i medesimi immobili in ragione della loro natura rurale e strumentale. Il Comune di Stilo, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
All'udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'annullamento in autotutela operato dal Comune di Stilo dell'atto impugnato, tuttavia solo successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. In forza del giudizio di soccombenza virtuale, imposto in questa ipotesi (“In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione” (Cass. sez. 5, 22/07/2025, n. 20750, rv. 675399 - 01) le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione al 50%, si liquidano in euro 110,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato con distrazione ex art. 93 Cpc. (firmato digitalmente)