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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22421/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Fulvia De Luca Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/06/2023
DA
Codice Fiscale nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. Maria Cristina
Sala Ronchi e Alessandro D'Addea presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO odice Fiscale nato a [...] ( Camerun), il Controparte_1 C.F._2
28.08.1962, residente Madone (BG) Via Virtuale n.231
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO e vistati senza osservazioni in data
8/01/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“ -dichiarare, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi sig.ri Pt_1
e in data 16.10.2006 nel Comune di Terno d'Isola (BG) matrimonio
[...] Controparte_2 iscritto nel Registro di detto Comune Anno 2006 n.20 parte I, Serie- Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio;
pagina 1 di 3 -dichiarare, i sig.ri e indipendenti economicamente, escludendo Parte_1 Controparte_2 qualsiasi assegno divorzile nei reciproci confronti;
- Con vittoria di spese e competenze legali oltre oneri accessori.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Terno d'Isola (BG), Parte_1 Controparte_1 il 16.10.2006, in regime di separazione dei beni, iscritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso
Comune (Anno 2006, N. 20, Parte I).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 13.06.2023 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. e ss.,
La ricorrente allegava che dopo il matrimonio l'unione materiale e spirituale si era irrimediabilmente disgregata e che dalla cessazione della convivenza nel 2013 non aveva avuto più alcun contatto con il marito.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 28.11.2023, non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il G.D. procedente provvedeva a sentire la parte ricorrente che riferiva di non avere più contatti con il resistente e di non averlo più visto e sentito da anni.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 08.01.2025.
Con sentenza definitiva n. 10579/2023 del 29/11/2023 e pubblicata il 28/12/2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge
898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b) con fissazione di udienza di prima comparizione delle parti per il divorzio in data 19/12/2024.
Quindi alla successiva udienza del 19/12/2024, verificata la regolarità e la tempestività della notificazione della sentenza di separazione e dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo al convenuto non costituito, il Giudice delegato ha sentito nuovamente la sola parte ricorrente comparsa, che confermava la volontà di divorziare.
Il Giudice delegato non ha assunto provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e disponeva la discussione della causa.
Il difensore di parte attrice ha insistito come da foglio di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice Delegato, all'esito della discussione, ha ritenuto la causa matura per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del
08.01.2025
pagina 2 di 3 Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui parte risiede abitualmente.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
10579/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 13.06.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo e la irreperibilità del marito, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n Terno d'Isola (BG), il 16.10.2006, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
[...] di Terno d'Isola – BG - (anno 2006, N. 20, Parte I );
2) Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Terno d'Isola (BG), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell' 8 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Fulvia De Luca
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Fulvia De Luca Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/06/2023
DA
Codice Fiscale nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. Maria Cristina
Sala Ronchi e Alessandro D'Addea presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO odice Fiscale nato a [...] ( Camerun), il Controparte_1 C.F._2
28.08.1962, residente Madone (BG) Via Virtuale n.231
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO e vistati senza osservazioni in data
8/01/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“ -dichiarare, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi sig.ri Pt_1
e in data 16.10.2006 nel Comune di Terno d'Isola (BG) matrimonio
[...] Controparte_2 iscritto nel Registro di detto Comune Anno 2006 n.20 parte I, Serie- Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio;
pagina 1 di 3 -dichiarare, i sig.ri e indipendenti economicamente, escludendo Parte_1 Controparte_2 qualsiasi assegno divorzile nei reciproci confronti;
- Con vittoria di spese e competenze legali oltre oneri accessori.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Terno d'Isola (BG), Parte_1 Controparte_1 il 16.10.2006, in regime di separazione dei beni, iscritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso
Comune (Anno 2006, N. 20, Parte I).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 13.06.2023 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. e ss.,
La ricorrente allegava che dopo il matrimonio l'unione materiale e spirituale si era irrimediabilmente disgregata e che dalla cessazione della convivenza nel 2013 non aveva avuto più alcun contatto con il marito.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 28.11.2023, non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il G.D. procedente provvedeva a sentire la parte ricorrente che riferiva di non avere più contatti con il resistente e di non averlo più visto e sentito da anni.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore della ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 08.01.2025.
Con sentenza definitiva n. 10579/2023 del 29/11/2023 e pubblicata il 28/12/2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge
898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b) con fissazione di udienza di prima comparizione delle parti per il divorzio in data 19/12/2024.
Quindi alla successiva udienza del 19/12/2024, verificata la regolarità e la tempestività della notificazione della sentenza di separazione e dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo al convenuto non costituito, il Giudice delegato ha sentito nuovamente la sola parte ricorrente comparsa, che confermava la volontà di divorziare.
Il Giudice delegato non ha assunto provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e disponeva la discussione della causa.
Il difensore di parte attrice ha insistito come da foglio di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice Delegato, all'esito della discussione, ha ritenuto la causa matura per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del
08.01.2025
pagina 2 di 3 Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui parte risiede abitualmente.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
10579/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 13.06.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo e la irreperibilità del marito, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n Terno d'Isola (BG), il 16.10.2006, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
[...] di Terno d'Isola – BG - (anno 2006, N. 20, Parte I );
2) Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Terno d'Isola (BG), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell' 8 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Fulvia De Luca
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