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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3531/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Chiaramaria Marton)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Pier Francesco Fenzo) con l'intervento del Pubblio Ministero interveniente ex lege
Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicate in merito alla regolazione dell'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, nati dalla relazione more uxorio dalle stesse intrattenuta, (n. il 11.09.2004), (n. il 22.07.2011) e Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 (n. il 09.03.2013);
[...]
considerato che queste ultime si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. nelle quali hanno definito i suddetti accordi di seguito riportati:
“1) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi Controparte_2 Parte_3 i genitori, con collocamento e dimora abituale e principale degli stessi e della figlia maggiorenne
, economicamente non autosufficiente, presso la madre signora CP_1 Parte_1 nell'ex casa familiare di proprietà esclusiva del signor sita in Marcon (VE) via Molino Parte_2
27/A; pagina 1 di 3 2) In ragione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, disporsi l'assegnazione dell'ex casa familiare di cui sopra, con gli arredi che la compongono, alla signora Parte_1 che si fa carico integrale delle utenze tutte della predetta abitazione (gas, luce, acqua, asporto rifiuti, telefono fisso e rete internet, Sky, ecc.). Resta a carico della signora la Parte_1 manutenzione ordinaria dell'abitazione mentre le spese per la manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare e delle parti comuni rimangono integralmente a carico del signor;
Parte_2
3) Disporsi che il padre ha il diritto di frequentare i figli minori e , salvo Controparte_2 Parte_3 diversi accordi tra le parti e sempre avendo precipuo riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori nonché alle esigenze degli stessi, con le seguenti modalità: A) un week end alternato con il padre dal venerdì pomeriggio dalle ore 17,30 fino alla domenica sera alle ore 21,30; B) nella settimana in cui i figli sono con il padre nel week end il mercoledì dalle ore 17,30 fino alle ore 21,30; C) nella settimana in cui i ragazzi trascorrono il week end con la madre, il mercoledì dalle ore 17,30 fino alle ore 21,30 e il giovedì dalle ore 17,30 fino alle ore 21,30; D) tre settimane durante tutto l'anno, di cui una in estate che va comunicata alla madre entro il 30 giugno di ogni anno, e due durante il periodo invernale quando il signor ha il periodo di riposo/ferie; E) ad anni Pt_2 alterni il giorno di Natale e quello di Santo Stefano con un genitore e il giorno dell'ultimo dell'anno e quello di capodanno con l'altro genitore. Analoga alternanza per le festività di Pasqua e Pasquetta che verranno trascorse un anno con un genitore e quello successivo con l'altro; F) Compleanni ed onomastici, vista l'età dei figli, saranno festeggiati secondo le modalità preferite dai minori;
4) Porsi a carico del signor a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, Parte_2 l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minorenni e Controparte_2 Parte_3 della figlia maggiorenne della somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio (e quindi CP_1 complessivamente euro 750,00 mensili) da versarsi a mezzo bonifico bancario in favore della signora in via anticipata entro il giorno 8 di ciascun mese, oltre rivalutazione Parte_1 ISTAT dall'anno successivo con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, al netto di eventuali detrazioni fiscali godute, saranno ripartite al 50% tra i genitori. Circa l'individuazione delle predette spese e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordare anticipatamente, le parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.09.2019 adottato presso il Tribunale di Venezia. I ricorrenti convengono altresì che nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta. La medesima forma dovrà rivestire anche il consenso o il motivato diniego;
in tale ultima evenienza il genitore non sarà tenuto al rimborso laddove tale spesa dovesse comunque essere sostenuta dal genitore richiedente. Resta altresì inteso tra le parti che la richiesta di rimborso (al fine di essere ritenuta efficace) dovrà essere formalizzata entro e non oltre la fine del mese successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta e che il pagamento dell'importo pro quota dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. Le parti altresì concordano che le spese per l'iscrizione, tasse e la retta privata dell'Università di Angelica saranno tutte a carico del signor Parte_2
6) Darsi atto che i genitori concordano a che l'assegno unico universale che ha sostituito gli assegni familiari venga erogato interamente alla madre mentre la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura alla quota di riparto delle stesse;
7) Darsi atto che i ricorrenti hanno inoltre così concordato: a) attesa l'attuale impossibilità per il signor di trasferire nell'abitazione dei propri genitori ove attualmente vive tutti i propri Parte_2 beni personali presenti nell'immobile già adibito a casa familiare, lo stesso possa collocare i propri DVD, libri ed altri effetti personali nella casetta di legno esterna con facoltà dello stesso di accedervi pagina 2 di 3 ove si presenti la necessità di prelevare qualcosa, previo accordo, impegnandosi a trasferire detti beni nella casetta di legno entro il 31.10.24 e comunque impegnandosi il prima possibile ad asportarli ed a trasferirli altrove;
b) in ragion della proprietà della casa familiare in capo al signor e della Pt_2 assegnazione della casa familiare alla signora affinchè ci viva con i figli, la signora si Pt_1 Pt_1 impegna a non coabitare anche per brevi periodi con un eventuale futuro compagno;
c) che i genitori si impegnano affinchè i figli minori possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale non ostacolandone la frequentazione;
d) i signori
[...]
e il signor hanno definito ogni questione tra loro pendente e Parte_1 Parte_2 dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra in conseguenza della cessazione della loro relazione sentimentale e precisano altresì che nulla è dovuto dal signor per il pregresso Pt_2 contributo in favore dei figli , e;
e) le parti prestano il loro CP_1 Controparte_2 Parte_3 consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
8) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti;
” ritenuto che siano compatibili con il superiore interesse materiale e morale della prole e con i redditi delle parti e pertanto possano essere integralmente ratificati dal Tribunale;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
considerato che
le spese di lite vanno compensate stante la natura non contenziosa del procedimento,
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e ss. C.c. – 473 bis 51 cod. proc. Civ., provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Chiaramaria Marton)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Pier Francesco Fenzo) con l'intervento del Pubblio Ministero interveniente ex lege
Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicate in merito alla regolazione dell'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, nati dalla relazione more uxorio dalle stesse intrattenuta, (n. il 11.09.2004), (n. il 22.07.2011) e Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 (n. il 09.03.2013);
[...]
considerato che queste ultime si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. nelle quali hanno definito i suddetti accordi di seguito riportati:
“1) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi Controparte_2 Parte_3 i genitori, con collocamento e dimora abituale e principale degli stessi e della figlia maggiorenne
, economicamente non autosufficiente, presso la madre signora CP_1 Parte_1 nell'ex casa familiare di proprietà esclusiva del signor sita in Marcon (VE) via Molino Parte_2
27/A; pagina 1 di 3 2) In ragione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, disporsi l'assegnazione dell'ex casa familiare di cui sopra, con gli arredi che la compongono, alla signora Parte_1 che si fa carico integrale delle utenze tutte della predetta abitazione (gas, luce, acqua, asporto rifiuti, telefono fisso e rete internet, Sky, ecc.). Resta a carico della signora la Parte_1 manutenzione ordinaria dell'abitazione mentre le spese per la manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare e delle parti comuni rimangono integralmente a carico del signor;
Parte_2
3) Disporsi che il padre ha il diritto di frequentare i figli minori e , salvo Controparte_2 Parte_3 diversi accordi tra le parti e sempre avendo precipuo riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori nonché alle esigenze degli stessi, con le seguenti modalità: A) un week end alternato con il padre dal venerdì pomeriggio dalle ore 17,30 fino alla domenica sera alle ore 21,30; B) nella settimana in cui i figli sono con il padre nel week end il mercoledì dalle ore 17,30 fino alle ore 21,30; C) nella settimana in cui i ragazzi trascorrono il week end con la madre, il mercoledì dalle ore 17,30 fino alle ore 21,30 e il giovedì dalle ore 17,30 fino alle ore 21,30; D) tre settimane durante tutto l'anno, di cui una in estate che va comunicata alla madre entro il 30 giugno di ogni anno, e due durante il periodo invernale quando il signor ha il periodo di riposo/ferie; E) ad anni Pt_2 alterni il giorno di Natale e quello di Santo Stefano con un genitore e il giorno dell'ultimo dell'anno e quello di capodanno con l'altro genitore. Analoga alternanza per le festività di Pasqua e Pasquetta che verranno trascorse un anno con un genitore e quello successivo con l'altro; F) Compleanni ed onomastici, vista l'età dei figli, saranno festeggiati secondo le modalità preferite dai minori;
4) Porsi a carico del signor a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, Parte_2 l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minorenni e Controparte_2 Parte_3 della figlia maggiorenne della somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio (e quindi CP_1 complessivamente euro 750,00 mensili) da versarsi a mezzo bonifico bancario in favore della signora in via anticipata entro il giorno 8 di ciascun mese, oltre rivalutazione Parte_1 ISTAT dall'anno successivo con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, al netto di eventuali detrazioni fiscali godute, saranno ripartite al 50% tra i genitori. Circa l'individuazione delle predette spese e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordare anticipatamente, le parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.09.2019 adottato presso il Tribunale di Venezia. I ricorrenti convengono altresì che nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta. La medesima forma dovrà rivestire anche il consenso o il motivato diniego;
in tale ultima evenienza il genitore non sarà tenuto al rimborso laddove tale spesa dovesse comunque essere sostenuta dal genitore richiedente. Resta altresì inteso tra le parti che la richiesta di rimborso (al fine di essere ritenuta efficace) dovrà essere formalizzata entro e non oltre la fine del mese successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta e che il pagamento dell'importo pro quota dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. Le parti altresì concordano che le spese per l'iscrizione, tasse e la retta privata dell'Università di Angelica saranno tutte a carico del signor Parte_2
6) Darsi atto che i genitori concordano a che l'assegno unico universale che ha sostituito gli assegni familiari venga erogato interamente alla madre mentre la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura alla quota di riparto delle stesse;
7) Darsi atto che i ricorrenti hanno inoltre così concordato: a) attesa l'attuale impossibilità per il signor di trasferire nell'abitazione dei propri genitori ove attualmente vive tutti i propri Parte_2 beni personali presenti nell'immobile già adibito a casa familiare, lo stesso possa collocare i propri DVD, libri ed altri effetti personali nella casetta di legno esterna con facoltà dello stesso di accedervi pagina 2 di 3 ove si presenti la necessità di prelevare qualcosa, previo accordo, impegnandosi a trasferire detti beni nella casetta di legno entro il 31.10.24 e comunque impegnandosi il prima possibile ad asportarli ed a trasferirli altrove;
b) in ragion della proprietà della casa familiare in capo al signor e della Pt_2 assegnazione della casa familiare alla signora affinchè ci viva con i figli, la signora si Pt_1 Pt_1 impegna a non coabitare anche per brevi periodi con un eventuale futuro compagno;
c) che i genitori si impegnano affinchè i figli minori possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale non ostacolandone la frequentazione;
d) i signori
[...]
e il signor hanno definito ogni questione tra loro pendente e Parte_1 Parte_2 dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra in conseguenza della cessazione della loro relazione sentimentale e precisano altresì che nulla è dovuto dal signor per il pregresso Pt_2 contributo in favore dei figli , e;
e) le parti prestano il loro CP_1 Controparte_2 Parte_3 consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
8) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti;
” ritenuto che siano compatibili con il superiore interesse materiale e morale della prole e con i redditi delle parti e pertanto possano essere integralmente ratificati dal Tribunale;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
considerato che
le spese di lite vanno compensate stante la natura non contenziosa del procedimento,
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e ss. C.c. – 473 bis 51 cod. proc. Civ., provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
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