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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3097/2023 promossa con atto di citazione regolarmente notificato da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Franco Dore e dell'avv. Parte_1 C.F._1
Barbara Cattrocci,
ATTRICE; contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Simula, CP_1 C.F._2
CONVENUTA;
OGGETTO: azione di risarcimento del danno – ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 19.02.2025 (conclusioni degli atti introduttivi)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale , esponendo quanto in appresso. CP_1
Le parti sono proprietarie di distinte unità immobiliari che insistono sul medesimo manufatto, sito in
Alghero, via Don Minzoni, n. 147/A e, segnatamente, l'attrice è titolare dell'appartamento posto al pagina 1 di 10 secondo piano, mentre la convenuta è proprietaria di quelli posti al primo piano (trattasi di proprietà esclusiva) ed al piano terra (in comunione con suo fratello ). CP_2
Nel luglio 2007 le parti conferirono all'ing. l'incarico di predisporre un progetto di modifica Per_1
ed ampliamento del fabbricato, che comprendeva la realizzazione di un ascensore esterno,
l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di una pergola esterna, l'ampliamento del secondo piano con modifica della copertura e realizzazione di una terrazza a tasca (con la precisazione che tale ampliamento del secondo piano fu concepito in funzione della realizzazione dell'ascensore).
Assentiti dal Comune di Alghero attraverso la concessione edilizia n. 204/2008 in data 11.7.2008, i lavori furono realizzati solo in parte;
in particolare, fu costruito il vano ascensore in muratura (che si erge dalla base del fabbricato, collegandosi con gli appartamenti) e furono realizzate l'ampliamento dell'appartamento al secondo piano e la modifica del tetto, mentre non fu costruita la veranda prevista per il primo piano e -per questioni economiche- venne rimandata la messa in opera della cabina ascensore.
L'attrice sollecitò più volte il completamento dell'ascensore, senza ottenere risultati, fino ad inviare in data 6.6.2022 una diffida alla convenuta (oltre che a suo fratello , divenuto nel frattempo CP_2 proprietario insieme a dell'unità immobiliare sita al piano terra), attraverso la quale - CP_1 invitando la convenuta a dare corso alle opere di completamento dell'ascensore- suggeriva di compiere tali lavori insieme agli interventi di efficientamento rientranti nell'ambito del c.d. “superbonus 110%”.
A questa diffida la convenuta e suo fratello hanno risposto negativamente spiegando di non voler gravare la loro proprietà di una servitù di passaggio, che avrebbe limitato la normale fruizione del giardino ed inciso sulla riservatezza e serenità della loro vita quotidiana.
Tale riscontro negativo è stato interpretato da parte attrice come una revoca del consenso a suo tempo prestato all'esecuzione dell'opera, che -nella sua prospettazione- configurerebbe un illecito aquiliano, produttivo di un danno consistente nell'inutile impiego delle somme relative alla realizzazione del vano Part ascensore, nonché nel mancato incremento di valore che l'unità immobiliare della sig.ra avrebbe conseguito per effetto della presenza dell'ascensore. Part Sulla base di queste considerazioni, la sig.ra ha perciò chiesto la rifusione dei danni subiti, quantificandoli in complessivi € 61.984,00, di cui € 11.984 per la realizzazione della struttura muraria
(così ripartiti: € 500 per scavo per realizzazione fossa e fondazioni e trasporti a discarica;
€ 9.034,00 per vano ascensore comprendente calcestruzzo, acciaio per calcestruzzo, casseforme, murature in blocchi, ammorsamento murature, intonaci e tinteggiature;
€ 850 per la realizzazione della porta di ingresso blindata dell'ascensore; € 600 per la predisposizione dell'impianto elettrico relativo pagina 2 di 10 all'ascensore; € 1.000 per spese relative alla progettazione e direzione lavori) ed € 50.000,00 per la mancata realizzazione dell'ascensore, che avrebbe comportato una mancata valorizzazione dell'immobile.
L'attrice ha, quindi, così concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
«Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
In via istruttoria e previa revoca dell'ordinanza in data 18 giugno 2024: ammettersi interrogatorio formale della RA sui seguenti fatti e circostanze preceduti dalla locuzione vero che: CP_1
1. a gennaio 2017 in occasione della morte del padre dell'attrice la stessa per alcuni giorni ha pranzato e cenato a casa della convenuta, ospite della stessa.
2. ad ottobre 2017 la RA fu ospite dell'attrice in occasione della festa per la CP_1
cresima della figlia ed altrettanto avvenne a maggio del 2018 in occasione della festa della Per_2
prima comunione del figlio della stessa attrice, . Per_3
3. il giorno di Natale del 2021 l'attrice ospitò i propri familiari per il pranzo natalizio e dopo pranzo ricevette la visita della RA e del coniuge che “andarono a prendere il caffè”. CP_1
4. il giorno di Santo Stefano del 2021 su invito della convenuta l'attrice “ricambiò la visita per il caffè” e si recò presso l'abitazione della stessa in compagnia dei figli, della madre e del suo compagno accompagnata dalla propria figlia.
5. in tali circostanze, ma anche in altre, e ebbero modo di affrontare il Parte_1 CP_1 tema del completamento dell'impianto di ascensore: completamento che veniva sempre rinviato su richiesta della convenuta.
Dichiara, sin d'ora, di convertire il dedotto interrogatorio formale in prova per testi, in caso di mancata risposta o di risposte ritenute non esaurienti o non esaustive. Indica in qualità di testimoni i sigg. , res. in Alghero in Via Nazioni Unite n. 75, Int. B, residente in [...]
Alghero, Strada Vicinale Salondra, residente in [...]. Testimone_3
Deduce consulenza tecnica d'ufficio al fine della verifica della congruità delle somme indicate dall'attrice alla pag. 5) dell'atto di citazione ed indicate quali “costi per la realizzazione della struttura muraria del vano ascensore” nonché al fine di accertare se la mancata realizzazione dell'ascensore ha comportato la perdita di un incremento di valore dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice ed al fine di valutare, in caso di positivo riscontro, l'ammontare di tale perdita di valore con stima all'attualità.
Nel merito ed a tempo debito:
pagina 3 di 10
1. Previe le declaratorie ritenute necessarie o meramente opportune, condannare per le ragioni di cui all'espositiva dell'atto di citazione e delle memorie in atti, al risarcimento dei danni CP_1 quali risulteranno accertati in corso di causa, liquidando gli stessi nella misura di € 61.984 o di quell'altra maggiore o minore risultanda all'esito dell'istruttoria che verrà espletata.
2. Con interessi di mora e rivalutazione monetaria sulla somma spesa di € 11.984
3. Insta per il rigetto di tutte le domande ed eccezioni, anche riconvenzionali, formulate da controparte.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari compresi quelli della fase stragiudiziale, ivi compreso il procedimento di negoziazione assistita».
In data 5.02.2025 si è costituita in giudizio la sig.ra , che ha confermato di essere l'unica CP_1 proprietaria dell'appartamento posto al primo piano dell'immobile per cui è causa e di essere comproprietaria nella misura del 50% insieme al fratello (in forza di successione ereditaria CP_2 in morte di , madre dei germani dell'unità immobiliare sita al piano terra del Persona_4 CP_1 manufatto e dell'annesso giardino, che è -quindi- di loro proprietà esclusiva.
La convenuta ha, altresì, affermato che nel 2007 l'attrice decise di ristrutturare l'unità immobiliare del secondo piano e che le parti presentarono un unico progetto per realizzare un ascensore esterno da ubicarsi nel giardino di proprietà esclusiva dei germani (rectius, al momento dell'esecuzione dei CP_1 lavori, di ) e per compiere ulteriori opere di ristrutturazione dell'immobile (nelle sue Persona_4
difese la convenuta ha precisato che nel periodo 2007-2008 erano state le sue precarie condizioni di salute ad indurla a decidere di dare corso ai lavori di costruzione dell'ascensore).
In tale prospettiva, la sig.ra -oltre a presentare il progetto richiamato- depositò presso il CP_1 [...]
anche una domanda volta ad ottenere la concessione dei contributi per il superamento e CP_3
l'eliminazione delle barriere architettoniche, ottenendo il beneficio.
I lavori relativi alla realizzazione del vano ascensore furono ultimati nel maggio 2009 e furono pagati interamente dalla convenuta;
tuttavia, poiché le opere di completamento dell'ascensore non furono realizzate, parte convenuta depositò in data 3.5.2011 presso il Comune di Alghero una dichiarazione di rinuncia ai contributi predetti, informandone l'attrice.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno, la sig.ra ha innanzitutto eccepito -in via CP_1
pregiudiziale- che il diritto invocato sarebbe prescritto.
In particolare, parte convenuta ha precisato che il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale si prescrive in cinque anni a partire dal giorno in cui il fatto si è verificato, ovvero dal momento in cui il danneggiato ha avuto la concreta conoscenza dell'esistenza e gravità del pregiudizio stesso, della sua pagina 4 di 10 riconducibilità ad un determinato soggetto, ovvero ancora dal momento in cui egli avrebbe potuto, adottando un contegno informato all'ordinaria diligenza, avere tale percezione.
La decorrenza della prescrizione andrebbe pertanto individuata nell'anno 2011, considerato che la concessione edilizia che prescriveva la conclusione dei lavori entro tre anni dal loro inizio, oltre a prevedere la necessità di una nuova concessione laddove i lavori eventualmente intrapresi fossero rimasti sospesi per più di sei mesi.
Poiché nell'arco di tempo che intercorre tra il 2011 ed il 2022, l'attrice non ha mai avanzato richieste circa il completamento dell'opera, il diritto sarebbe inesorabilmente prescritto.
In effetti, secondo la ricostruzione di parte convenuta, l'ascensore non fu ultimato perché l'attrice non aveva la disponibilità economica necessaria (in quanto aveva sostenuto ingenti spese per la ristrutturazione del suo immobile) e, infatti, i costi relativi alla realizzazione del vano ascensore furono affrontati interamente dalla convenuta, mentre l'attrice non rimborsò mai la parte di sua competenza.
Fu proprio
per questi motivi
, che la sig.ra decise di non terminare l'opera e di rinunciare ai CP_1
contributi già percepiti, determinazioni -come già sottolineato- di cui mise a conoscenza l'attrice.
Inoltre, la sig.ra ha aggiunto che la volontà di non concludere i lavori fu reiterata nel 2022 CP_1
quando le fu proposto di presentare la pratica di suberbonus, anche perché -essendo divenuto il piano
P terra di proprietà dei germani e non poteva prescindere dalla volontà di CP_1 CP_2 quest'ultimo, che si è mostrato contrario ai lavori, ritenendo la realizzazione dell'ascensore lesiva dei suoi interessi (non volendo concedere a terzi il passaggio sul suo giardino).
In ordine al quantum la convenuta ha contestato che, comunque, da un lato, le somme richieste con riferimento alla costruzione del vano ascensore, generiche e non supportate da fatture, sembrerebbero indicare spese sostenute esclusivamente dalla convenuta, e dall'altro, che il metodo di calcolo utilizzato dalla controparte nella valutazione del mancato incremento di valore dell'immobile risulterebbe oscuro ed impedirebbe quindi l'esercizio di una corretta e puntale difesa sul punto.
In via riconvenzionale, la sig.ra ha, in fine, richiesto di portare in compensazione negativa la CP_1 somma di € 9.360,00 (costi sostenuti per la realizzazione del vano ascensore, rivelatisi inutili) rispetto all'eventuale somma liquidata a titolo di risarcimento.
La convenuta, ha perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
«1.Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, In via preliminare:
2. accertare e dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dalla RA;
Nel merito: Parte_1
3.per quanto sopra esposto, rigettare tutte le richieste di parte avversa perché infondate in fatto e in diritto;
In subordine e nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga fondata la domanda di parte
pagina 5 di 10 attrice:
4.accertare e dichiarare la corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. di Parte_1
nell'aggravamento del danno e, per l'effetto escludere il risarcimento di quei danni che la medesima avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
5.in via di eccezione riconvenzionale accertare e dichiarare che il credito dell'attrice deve intendersi compensato con il credito vantato da , CP_1 pari ad € 9.360,00 per le motivazioni di cui in comparsa;
In via ulteriormente subordinata:
6.accertare
e dichiarare la corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. di nell'aggravamento del danno Parte_1
e, per l'effetto escludere il risarcimento di quei danni che la medesima avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza;
7.accertare e dichiarare che l'importo di € 9.360,00 richiesto da parte attrice, per le spese di realizzazione della struttura muraria dell'ascensore, non è dovuto in quanto tali costi sono stati sostenuti esclusivamente dalla RA . In ogni caso:
8. con vittoria di spese e CP_1
competenze, anche della fase stragiudiziale e di negoziazione assistita e con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014».
La lite è stata istruita mediante le produzioni documentali prodotte dalle parti, mentre gli ulteriori mezzi istruttori dedotti, ovvero le prove orali e la CTU, non sono stati ammessi (v., provvedimento del
18.6.2024, che qui si conferma poiché i capitoli di prova formulati da parte attrice sono viziati da eccessiva genericità, quelli formulati dalla convenuta irrilevanti ai fini del decidere e la consulenza tecnica di carattere esplorativo – v. tra le tante, Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 3130/2011).
Concessi i termini di deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2025.
*
La domanda di parte attrice deve essere respinta perché si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta.
È opportuno rilevare, in via di premessa, che la ratio giustificatrice dell'istituto della prescrizione è quella di assicurare certezza ai traffici giuridici;
essa comincia a decorrere, come stabilito dalla formula accolta all'art. 2935 c.c. “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”: è principio consolidato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorga nel momento in cui la produzione del danno si manifesti all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile con l'ordinaria diligenza (ex multis, Cass. civ., sent. n. 5913 del 9 maggio 2000; cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 581 del 11 gennaio 2008), non venendo in considerazione le impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare del diritto azionato, quali, a titolo di esempio, il contegno reticente assunto dal debitore, ovvero il dubbio soggettivo o finanche l'ignoranza (salvo il dolo della controparte) circa l'esistenza stessa del diritto (cfr Cass., 3.06.1997, n. 4939).
pagina 6 di 10 Secondo la tesi della parte attrice, il diritto non sarebbe prescritto, perché il dies a quo di decorrenza della prescrizione, e quindi il momento in cui il pregiudizio invocato si sarebbe manifestato, deve essere ravvisato in occasione del rifiuto opposto dai germani alla richiesta di esecuzione dei CP_1
Part lavori formulata dalla sig.ra del 23 giugno 2022.
Tale ricostruzione non è condivisibile. Part Dalla prospettazione delle parti è, infatti, emerso che nel 2007 la sig.ra e la sig.ra si CP_1
accordarono per lo svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione delle loro unità immobiliari e che tra i lavori da eseguire fosse prevista la costruzione di un ascensore.
Ottenuta la concessione edilizia, i lavori furono realizzati solo in parte e, infatti, rivolgendo l'attenzione a quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, l'ascensore non fu ultimato, poiché i lavori si arrestarono alla costruzione della struttura destinata a contenerlo.
Sui motivi che indussero le parti a non completare i lavori in parola, le posizioni delle parti differiscono: alle generiche “questioni economiche” di cui all'atto di citazione, fanno da contraltare le più circostanziate ragioni rappresentate negli scritti difensivi della convenuta, che offrendo in comunicazione le prove documentali delle fatture e dei conseguenti pagamenti effettuati proprio con riferimento alla costruzione del vano ascensore, ha corroborato la tesi dei contrasti tra le parti in merito alla ripartizione delle spese, rendendo così credibile quanto sostenuto dalla sig.ra la quale ha CP_1
affermato che successivamente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione (e perciò dopo il maggio
2009) si decise di non completare la costruzione dell'ascensore.
A tali considerazioni si aggiunga quanto previsto dalla concessione edilizia n. 204/2008 dell'11.7.2008, che imponeva la realizzazione dei lavori entro tre anni dal loro inizio o comunque non oltre sei mesi dalla loro sospensione, nonché la dichiarazione di rinuncia ai contributi erogati dalla Regione Sardegna per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che la sig.ra depositò presso il Comune di CP_1
Part Alghero nel maggio 2011 e di cui diede notizia alla sig.ra circostanza questa (si allude all'avvenuta comunicazione tra le parti) confermata dalla stessa attrice (v. memoria ex art. 171-ter,
c.p.c., di parte attrice, alla p. 2).
Pertanto, sulla base di tali premesse, il termine iniziale della prescrizione deve essere individuato nel maggio 2011, vale a dire quando la convenuta ha rinunciato ai contributi, restituendoli, ovvero, al più tardi, nel febbraio 2012 calcolando -ai fini della scadenza della concessione edilizia- sei mesi dalla conclusione/sospensione dei lavori (in giudizio non è stato provato in maniera chiara in quale data i lavori abbiano avuto inizio, ma resta fermo che le ultime fatture prodotte, quelle relative alla pagina 7 di 10 tinteggiatura della facciata sono dell'agosto 2009 ed in questo momento si può ritenere che gli stessi fossero abbondantemente conclusi).
Ne consegue, dunque, che -essendo circoscritta la domanda dal titolo di responsabilità aquiliana- il diritto fatto valere dall'attrice si è prescritto, tutto volendo concedere, nel febbraio 2017.
In merito agli atti interruttivi del termine di prescrizione, a mente degli artt. 2943 e 2944 c.c., interrompono la prescrizione la notifica della domanda giudiziale ed ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, ovvero dal medesimo, con il riconoscimento del diritto stesso.
Ciò posto, l'attrice (onerata del relativo onere della prova) non ha provato alcun atto interruttivo della prescrizione decennale prima del suo decorso;
i capitoli di prova formulati da parte attrice (relativi ad occasioni conviviali di incontro tra le parti) non sono idonei a provare alcunché sul punto (anche con riferimento al capo 5), in quanto il riconoscimento del debito, quale atto interruttivo della prescrizione, può derivare solo da una dichiarazione univoca ed inequivoca proveniente dal debitore – v. Cass.,
30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass., 22.9.2006, n. 20692).
La domanda di parte attrice deve pertanto essere respinta.
*
In ultima analisi, tuttavia, appare opportuno svolgere alcuni ulteriori appunti.
L'attrice, nell'impostare la domanda ha, come si è visto, ricondotto la propria pretesa nell'alveo della responsabilità civile, interpretando la revoca del consenso intervenuta nel 2022 come un atto illecito
(finanche fraudolento) in violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.
Affinché si perfezionino gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano è necessario che sussista un fatto, ovvero un comportamento umano, sorretto a livello soggettivo dal dolo o dalla colpa, da cui derivi l'ingiusta compromissione di interessi tutelati dall'ordinamento; tra la condotta e il danno deve sussistere un rapporto di derivazione eziologica e, sempre sulla base di un nesso di causalità, da tale evento lesivo deve, altresì, discendere un pregiudizio incidente sulla sfera (nel caso che ci occupa) patrimoniale del danneggiato.
Tale nocumento è un danno-conseguenza e non può mai essere considerato in re ipsa e deve, dunque, essere sempre allegato e provato.
Ciò in quanto le conseguenze dannose derivanti da un evento lesivo debbono essere dimostrate in giudizio;
diversamente, si finirebbe per snaturare la funzione stessa del risarcimento, che verrebbe concesso non a seguito dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento asseritamente lesivo.
pagina 8 di 10 Pertanto, in applicazione delle regole sulla distribuzione dell'onere probatorio parte attrice aveva l'onere di dimostrare nel presente giudizio tutti i richiamati elementi strutturali della responsabilità extracontrattuale.
Ebbene, non può ritenersi dimostrato che la volontà di non concludere i lavori afferenti all'ascensore manifestata dalla sig.ra nella missiva del 2022 possa considerarsi illecita, né è stato provato che CP_1
da tale condotta sia scaturito un ingiusto evento lesivo.
Infatti, non può non sottolinearsi che la sig.ra richiesta di esprimersi sui lavori da eseguire CP_1 insieme a suo fratello, non poteva che tener conto anche della volontà di quest'ultimo, che si era mostrato contrario;
condotta, quest'ultima, che appare del tutto legittima (qui iure suo utitur neminem laedit).
Inoltre, la generica enunciazione contenuta nell'atto di citazione, laddove si rappresenta che gli stessi lavori di ampliamento dell'immobile sito al secondo piano della palazzina eseguiti nel 2007-2009 sarebbero stati ideati in funzione della realizzazione dell'ascensore, è rimasta del tutto sfornita di prova, essendo -piuttosto- assai più probabile che la realizzazione dell'ascensore fu concepita in ragione delle condizioni di salute della convenuta e per corrispondere alle sue esigenze (in questo senso depone, peraltro, anche la concessione dei contributi da parte della Regione Sardegna).
Pertanto, venute meno le iniziali ragioni che determinarono la sig.ra a procedere alla costruzione CP_1 dell'ascensore, non può ritenersi che il successivo rifiuto di procedere al suo completamento sia qualificabile come una violazione del neminem laedere, anche in considerazione che la costruzione insisteva su una porzione di immobile di esclusiva proprietà della convenuta, che quest'ultima nel 2009 affrontò tutti i relativi costi.
Nessun pregiudizio patrimoniale (consistente, nella prospettiva delineata dall'attrice, nell'inutile impiego delle somme relative alla realizzazione del vano ascensore), infine, risulta ricollegabile eziologicamente al fatto della mancata ultimazione dei lavori relativi all'ascensore, poiché -come già più volte sottolineato- è di sicura acquisizione il fatto che i costi relativi al vano ascensore sono stati interamente sostenuti dalla convenuta.
Alla luce di tutte queste considerazioni, pertanto, non è possibile configurare in concreto neppure un
Part nocumento consistente nel mancato incremento di valore che l'unità immobiliare della sig.ra avrebbe conseguito per effetto della presenza dell'ascensore.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore, secondo i seguenti parametri pagina 9 di 10 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in euro € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15% ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Sassari il 10.03.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 10 di 10