Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
622/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 622/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Paola Moschini ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra in data 13.05.2020 (Anno 2000 – Parte_1 Parte_2
Numero 3 – Parte II – Serie A – Ufficio 1), alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita ad RI (Ro) in Località Liparo n. 4, che è di proprietà del sig. rimarrà assegnata a lui con tutti gli arredi. Parte_1
2. Dichiarare la cessazione dell'obbligo al mantenimento da parte sig. Pt_1
nei confronti della sig.ra essendo quest'ultima diventata
[...] Parte_2 autosufficiente economicamente;
3. Dichiarare la cessazione dell'obbligo del mantenimento da parte del padre nei confronti della LI domiciliata ad RI (Ro) in Via San Pietro n. 26, ivi Per_1 compreso il mantenimento ordinario e straordinario in quanto diventata economicamente autosufficiente;
4. Dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del padre nei confronti della LI ivi compreso il mantenimento ordinario e straordinario;
Per_2
1
5. Il sig. si obbliga a versare a favore di che accetta Parte_1 Parte_2 la somma di € 10.000,00= a titolo di assegno divorzile in un'unica soluzione “una tantum”. dichiara di rinunciare all'assegno periodico;
Parte_2
6. Il veicolo tg BP683HE rimane di proprietà di la quale provvede al Parte_2 pagamento del Bollo e Assicurazione.
7. Il veicolo tg BG723YD e il veicolo CH846WC rimangono di proprietà del sig.
che provvederà al pagamento del Bollo e Polizza Assicurativa. Parte_1
8. Il veicolo tg EF759PR intestato alla sig.ra viene usato dalla LI Parte_2
bollo e assicurazione pagati dalla madre. Per_1
9. Il veicolo tg. DS394JF intestato a viene usato dalla LI , Parte_1 Per_2 bollo e assicurazione pagati dal padre.
10. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 18-2-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia Pt_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 13-5-2000 a Loreo (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Loreo (RO) al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2000, e deducevano che: Per_
- dall'unione erano nate le figlie e , rispettivamente il 30-1-2002 e il 23- Per_1
3-2004;
- con decreto n. 8309/2021, depositato in data 22-10-2021, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 21-10-2021;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di commessa e percepiva una retribuzione mensile Parte_2 pari a circa 1.400,00 euro, mentre svolgeva l'attività di coltivatore Parte_1 diretto e aveva percepito un reddito annuo pari a 19.310,50 euro.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino all'11-4-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
2 Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 8309, depositato in data 22-10-2021, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 21-10-2021 (doc. 2), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 622/2025 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 13-5-2000 a Loreo (RO), trascritto nel registro Pt_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Loreo (RO) al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2000;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara cessato dell'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento di;
Parte_2
- dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento Parte_1 della LI;
Per_1
- dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento Parte_1 Per_ della LI , al quale provvederà , con la quale la LI è Parte_2 convivente;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati ai punti 1, 5, 6, 7, 8 e 9 delle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, l'11 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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