Articolo 1930 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1917 bisArticolo 1919
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 1930. Autorita' che sovrintende alla leva e altri organi della leva 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) , sovrintende alle operazioni concernenti:
a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi stabiliti dal presente codice; b) le residue attivita' amministrative inerenti alla leva militare sospesa. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata, in conformita' al titolo II del presente libro. 3. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio o altro organo di Forza armata indicato dall'ordinamento, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attivita' svolte dai comandi militari Esercito italiano, ovvero dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina militare individuati dallo Stato maggiore della Forza armata. All'estero le residue attivita' in materia di leva sono demandate alle autorita' diplomatiche e consolari.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013