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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55830 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 22 gennaio 2025, vertente
T R A
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, alla via del Mascherino n. 72, presso lo studio dell'avv. Pietro Golisano che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E
e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 CP_2
persona del procuratore speciale, avv. Valentino De Lillo, elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Arnaldo da Brescia nn. 9-10, presso lo studio dell'avv. Massimo Mannocchi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per gli opponenti: “… IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - Per tutti motivi espressi nella parte motiva del proprio atto introduttivo e precisati nelle memorie istruttorie, in accoglimento della dispiegata eccezione riconvenzionale di nullità assoluta ovvero in subordine relativa della fideiussione de qua per violazione della L. n. 287 del 1990 art. 2, comma 2 lett. a), dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto dichiarare la nullità, l'invalidità e/o
l'inefficacia e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto N.
12490/2021 – RGN 33765/2021 emesso in data 02.07.2021 dall'Ill.mo
Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa
Maria Letizia Tricoli, accertando e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta, con condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese di lite;
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale della presente causa, oltre a cpa ed iva come per legge e spese generali di studio del
15,00%”.
Per l'opposta: “… rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti – anche istruttorie – e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
12490/2021 (R.G. 33765/20212) emesso 2.7.2021 dal Tribunale di Roma rigettare la richiesta CTU contabile formulata in quanto meramente esplorativa in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierna opposizione, condannare gli opponenti al pagamento del diverso importo che risulterà effettivamente dovuto, oltre interessi al tasso di mora richiesto e liquidato in decreto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 13 settembre 2021,
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 12490/2021, emesso da questo Tribunale in data 5 luglio 2021 su istanza della soc. con il Controparte_1
quale era stato loro ingiunto, quali fideiussori della soc. Villa Rugiada
S.r.l., il pagamento della somma di €824.705,13#, oltre interessi moratori
2 convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo rimborso di un mutuo fondiario concesso dalla Controparte_3
nonché a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente
[...]
accesso presso la Controparte_4
• che a sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto che: a) la domanda di pagamento proposta nei loro confronti era improcedibile siccome non preceduta dall'espletamento dell'obbligatoria procedura di mediazione prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010; b) tre clausole del contratto di fideiussione omnibus da loro stipulato in data 9 giugno 2004, essendo conformi alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del noto schema
ABI del 2002-2003, censurate nel provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 2.5.2005, erano nulle per violazione della normativa antitrust siccome contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287/1990, e tale nullità si estendeva, ai sensi dell'art. 1419, comma 1,
c.c., all'intero contratto;
c) anche volendo ritenere che la nullità colpisse esclusivamente le tre clausole summenzionate, l'ingiungente era decaduta dalla garanzia, non essendo state proposte istanze giudiziarie contro la debitrice principale o contro essi garanti entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. e a nulla valendo la clausola contrattuale di deroga a tale disposizione codicistica siccome in tutto e per tutto conforme ad analoga clausola contenuta nel citato schema ABI e quindi nulla per contrasto con la normativa antitrust;
d) la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. era comunque nulla siccome vessatoria/abusiva ai sensi dell'art. 34, comma
5, d.lgs. n. 206/2005; e) essi garanti dovevano ritenersi liberati dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto la banca aveva aggravato la posizione debitoria della debitrice principale senza ottenere una loro specifica autorizzazione in tal senso;
f) gli interessi applicati dalla banca superavano il tasso soglia usurario e pertanto non erano dovuti;
• che la soc. costituitasi in giudizio per mezzo della Controparte_1
propria procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe,
3 ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che la fideiussione omnibus prestata da e Parte_1
in data 9 giugno 2004 (v. doc. 3 fascicolo monitorio) Parte_2
risulta pienamente conforme allo schema di fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie adottato dall'ABI nell'ottobre 2002
(v. doc. 4 produzione attorea), schema che, relativamente ai suoi artt. 2, 6
e 8, è stato ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, contrastante con il dettato dell'art. 2 della legge n. 287/90 che vieta, sotto pena di nullità, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”;
• che, per quanto rileva maggiormente in questa sede, la fideiussione ora in esame contiene una clausola, quella di cui all'art. 6, relativa alla deroga all'art. 1957 c.c., che riproduce in modo sostanzialmente pedissequo quella di cui all'art. 6 dello schema ABI dell'ottobre 2002;
• che, come chiarito dalla Suprema Corte, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (v. Cass., sez. un., 30.12.2021, n.
41994/2021);
• che, alla luce di quanto appena esposto, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., costituendo attuazione dell'intesa illecita “a monte”, è nulla e tale deve essere dichiarata;
• che, dovendo considerarsi nulla la predetta clausola di cui all'art. 6 della fideiussione omnibus del 9 giugno 2004 (il cui testo è il seguente: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta
4 ad escutere il debitore o me/noi stesso/i medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., cui espressamente derogo/deroghiamo”), resta integra la facoltà per gli odierni opponenti di proporre l'eccezione, tempestivamente formulata in atto di opposizione, di decadenza della banca (o, come nella specie, della cessionaria del credito) dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
• che l'eccezione è peraltro fondata, essendo incontroverso che la banca non abbia promosso, né contro la debitrice principale né contro i garanti, le necessarie iniziative giudiziarie a tutela del proprio credito entro il termine semestrale previsto dal citato art. 1957 (è pacifico, oltre che documentalmente provato dalla comunicazione di cui al doc. 9 del fascicolo monitorio nonché dalle lettere prodotte come doc. 8 del medesimo fascicolo, ove la banca fa riferimento all'intervenuta dichiarazione di fallimento della debitrice principale, che la Villa
Rugiada S.r.l. sia stata dichiara fallita con sentenza di questo Tribunale del 7 marzo 2014 sicché, dovendosi ritenere l'obbligazione scaduta a tale data – in questi termini cfr. Cass., 17.7.2009, n. 16807 nonché Cass.,
16.10.2017 n. 24296 – la prima iniziativa giudiziaria volta al recupero del credito, costituita dalla domanda di amissione al passivo del fallimento della Villa Rugiada S.r.l., datata 20 maggio 2015 – v. doc. 5 fascicolo opposta – è senz'altro tardiva);
• che a nulla valgono le intimazioni di pagamento del 18 novembre 2014, dovendosi qui dare seguito al consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale il termine “istanza” contenuto nell'art. 1957 c.c. si riferisce ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo escluse le iniziative di carattere stragiudiziale (v., tra le tante,
Cass., 29.1.2016, n. 1724);
• che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, secondo cui verrebbe qui in rilievo una garanzia autonoma, il contratto di garanzia di cui trattasi va qualificato come ordinaria fideiussione giacché, pur contenendo una clausola di pagamento “a prima richiesta” (v. art. 7 del
5 contratto), non reca una generalizzata rinuncia del garante a sollevare le eccezioni opponibili dal debitore principale: mancanza di rinuncia che dunque preclude la qualificazione del negozio in esame quale garanzia autonoma (v. anche Cass., 9.8.2016, n. 16825 che esclude che la clausola di pagamento a “prima richiesta” o altra equivalente comporti di per sé una deroga all'art. 1957 c.c.);
• ritenuto pertanto che, essendosi verificata una fattispecie estintiva della garanzia azionata nei confronti degli ingiunti, il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
12490/2021, così provvede:
1. - dichiara infondata la pretesa creditoria della e, per Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
e , delle spese del giudizio che liquida in
[...] Parte_2 complessivi €12.600,00# per compensi professionali ed €843,00# per esborsi, oltre oneri di legge.
Roma, 27 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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