Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa
Silvia Di Matteo – presidente dott. Paolo
Andrea Taviano– consigliere avv. Maria
Teresa Laurito –giudice aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di appello iscritta al numero57 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
(c.f. e p.iva: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. in qualità di società di gestione del Fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, denominato “Scoiattolo” rappresentata nel presente giudizio dalla (c.f. e n. reg. Controparte_1
imprese Milano Monza Brianza e Lodi: ) con sede in Milano, in P.IVA_2
persona del D.G.
p.t.rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Ferrari del Foro di Roma (c.f.:
)pec: ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Domenico Chelini n. 9 –
00197- Roma, giusta procura in atti;
appellanti/appellate incidentali contro
ed (c.f.: ) nata a [...] Controparte_3 C.F._3
(AP) il 26.06.1974 entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessia
Genitrini (c.f.: pec: C.F._4
e Paola Petri Email_2
(c.f.: ) -pec: del Foro di C.F._5 Email_3
Roma ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in via Edoardo Jenner n. 48 giusta procura in atti;
appellati nonchécontro
Controparte_4
(c.f.: ) in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Ferrari (c.f.:
) del Foro di Roma, pec C.F._1
; ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio in via Domenico Chelini n. 9, Roma;
appellata/appellante incidentale in via adesiva
avverso sentenza Tribunale di Roma n. 9263 dell'anno 2023pubblicata il 9/06/2023, non notificata;
Oggetto: estromissione giudizio art. 111 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 4 gennaio 2024, in qualità di società di gestione del Fondo Parte_1
Scoiattolo proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Roma, X
Sezione Civile, n. 9263 del 9 giugno 2023, non notificata chiedendone la integrale riforma e quindi: 1) Accertare e dichiarare, l'intervenuta decadenza dei Sig.ri ed dal CP_2 CP_3
diritto alla garanzia ex artt.1490 e 1495 c.c. e dalle domande di riduzione del prezzo avanzate in citazione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in atto e, per l'effetto, pronunciare le opportune statuizioni anche di inammissibilità e/o improcedibilità.
2) Rigettare e/o respingere le domande dei Sig.ri e in quanto CP_2 CP_3
infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa.
3) Condannare i Sig.ri ed alla restituzione di quanto corrisposto CP_2 CP_3
dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza ivi impugnata, ossia 51.023,29, oltre complessivi euro 9.894,74 per spese legali.
In via gradata chiedeva:
a) in accoglimento del motivo di appello proposto in via subordinata, la condanna di al pagamento in favore dei Sig.ri ed , della Parte_1 CP_2 CP_3
minore somma di Euro 29.952,00;
b) la condanna dei Signori ed alla restituzione della differenza tra CP_2 CP_3
quanto corrisposto dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza ivi impugnata e la minor somma di euro 29.952,00 ossia 21.071,29;
c) In ogni caso condannare i Signori ed alla rifusione delle spese CP_2 CP_3
di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018
e n. 147/2022, oltre spese ed oneri accessori.
Veniva fissata la prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 350 c.p.c., per il giorno 5 giugno 2024 ore 09:30 ed in data 9 maggio 2024 si costituivano in giudizio i Sig.ri ed , i quali chiedevano CP_2 CP_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte
d'Appello, contrariisrejectis, ed in accoglimento delle suesposte difese: - dichiarare inammissibile o comunque rigettare nel merito l'appello proposto, in quanto del tutto destituito di fondamento in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 9263/2023 del Tribunale di Roma;
- il tutto con vittoria di spese e compensi oltre spese generali e oneri di legge”. Contro Si costituiva altresì la quale – non essendo stata estromessa dal giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 111, comma 1 c.p.c.- proponeva appello incidentale adesivo all'atto di citazione proposto da e chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, decidere la causa come di seguito: A. In via incidentale: -accogliere l'appello incidentale in adesione formulato nella presente comparsa di costituzione, per i motivi esposti in narrativa
e, per l'effetto dell'accoglimento della domanda che precede, -dichiarare
l'estromissione dal giudizio di Controparte_5
[...]
in considerazione dell'intervento di quale società di
[...] Parte_1
gestione del Fondo Scoiattolo nel contenzioso di cui è causa e della sopravvenuta carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante in via incidentale;
B. In ogni caso: -accogliere l'appello formulato in via principale da parte di Parte_1
e, per l'effetto dell'accoglimento della domanda che precede, -riformare la
[...]
sentenza n. 9263/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma nel giudizio portante
RG 79832/19 dal Giudice, Dott. Raffaele Miele, per le motivazioni espresse in narrativa e, in particolar modo, per l'appello formulato dall'odierna appellante in via incidentale;
-rigettare e/o respingere le domande tutte formulate dei Sig.ri
ed , in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare i Sig.ri CP_2 CP_3
ed alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. CP_2 CP_3
n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) del doppio grado di giudizio”. Contro Successivamente, all'udienza del 5 giugno 2024 insisteva per l'estromissione dal presente giudizio e a tale richiesta si associavano e aderivano nonché i Sig.ri ed e la Corte rinviava Parte_1 CP_2 CP_3
all'udienza del 29 gennaio 2025concedendo alle parti termine per note sino a 30
(trenta) giorni prima. Con tali note autorizzate, depositate nel termine assegnato,
[...]
Controparte_4
insisteva nella richiesta della sua estromissione dal presente
[...]
giudizio in considerazione dell'intervento di quale società di Parte_1
gestione del Fondo Scoiattolo nel contenzioso di cui è causa e della sopravvenuta carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante in via incidentale, con espressa rinunciaalle spese legali ed all'udienza del 29 gennaio 2025, il Collegio, preso atto delle dichiarazioni delle parti, ha trattenuto la causa in decisione sulla questione preliminare, senza termini.
L'istanza di estromissione deve essere accolta.
L'art. 111 c.p.c., al primo comma, prevede che il processo, anche nel caso di trasferimento del diritto controverso, per atto tra vivi a titolo particolare, deve proseguire tra le parti originarie.
Tuttavia, la stessa norma, al terzo comma, prevede che il cedente puòsere estromesso quando vi sia l'accordo di tutte le parti.
Ebbene, nel caso di specie, tutte le parti consentono a che la sia CP_4
estromessa dal giudizio.
In questo quadro, deve essere disposta l'estromissione di CP_4
Per quanto riguarda le spese, siccome sull'estromissione di CP_4
hanno concordato tutte le parti (peraltro vi ha rinunciato), le stesse CP_4
vanno integralmente compensate.
Le disposizioni per il prosieguo del giudizio vengono date con separata ordinanza.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da Controparte_4 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Roma n.
9263dell'anno2023, depositata il 10 aprile 2024, così decide: a) dispone l'estromissione dal presente giudizio di
[...]
Controparte_6
[...]
b) compensa integralmente tra le parti le spese di questa fase del giudizio;
c) dispone per la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.
Roma, li14 marzo 2025
Il Giudice aus. relatore
Avv. Maria Teresa Laurito
Il presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo