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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 290 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., con sede legale in Trapani, con l'avv. Andrea Benigno (pec domiciliazione: ) Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Conegliano (TV), e, per essa,
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede legale in Milano, con l'Avv. Giuseppe
Cusumano (pec domiciliazione: Email_2
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
CF: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante p.t., con sede legale in Torino,
CONTUMACE Controparte_4
, , CP_5 CP_6 [...]
, , Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10
, Controparte_11 Controparte_12
, , Controparte_13 Controparte_14 [...]
, ; ; CP_15 Controparte_16 Controparte_17
; CP_18
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CREDITORI INTERVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione successiva all'esecuzione (art. 615, c. 2
c.p.c.) in materia di mutuo bancario;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte opposta: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia;
per parte opponente, che non ha depositato note ex art. 127ter c.p.c. si rinvia all'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L' Parte_2
propone opposizione avverso l'esecuzione introdotta con l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, notificatogli in data 09.09.2022
da e, per essa, da Controparte_1 Controparte_2
Il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva ha natura stragiudiziale ed è costituito dal “contratto di mutuo“ in Notar
(rep. 63.524, racc. 12.242) e dal relativo “atto di utilizzo di Per_1
mutuo N. 0B16061155650” (rep. 63.566, racc. 14.267), conclusi nel
2012 da . Controparte_19
La opposta, agisce esecutivamente in qualità di CP_1
cessionaria del credito derivante dal suddetto mutuo.
1. Col primo motivo, qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.), l' Parte_1
alla persona, contesta il diritto di di
[...] Controparte_2
procedere per conto di alla riscossione dei crediti Controparte_1
da questa acquistati, invocando il mancato adempimento di un obbligo pubblicitario, eccezionalmente imposto dall'art. 4, c. 4 – bis ult. per. L. 130/1999, nell'ambito della cartolarizzazione di crediti
Tribunale di Trapani Sezione Civile
vantati nei confronti delle PP.AA.
Segnatamente, deduce che nel trasferimento delle funzioni di riscossione del credito dal cedente ( al Controparte_1
rappresentante ( è stata omessa la prescritta Controparte_2
“comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Il motivo è infondato.
Anche a voler ammettere la natura di Pubblica
Amministrazione in capo all' , va osservato come la cessione Pt_1
del credito da a sia Controparte_3 CP_1
avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130 del 30.04.1999. Com'è noto, la normativa in parola prevede, all'art. 4, come sufficiente anche ai fini dell'opponibilità
della cessione al debitore ceduto la pubblicazione di avviso apposito in Gazzetta Ufficiale. Con particolare riferimento alle
Pubbliche Amministrazioni, il D.L. 23.12.2013, n. 145 convertito in
Legge 21.02.2014, n. 9 ha modificato la Legge 30.04.1999, n. 130
richiamata, prevedendo all'art. 4, comma 4 bis che “alle cessioni
effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli
artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre
disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle
della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui
all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche
Tribunale di Trapani Sezione Civile
amministrazioni debitrici”
In definitiva, è stato introdotto un regime semplificato ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, espressamente escludendo l'applicabilità, nei casi di operazioni di cartolarizzazione, degli adempimenti formali di cui agli artt. 69 e 70R.D. 2440/1923.
La norma in esame (art. 4, comma 4-bis l. 130/99), invocata dall' lungi dal risultare ostativa Parte_1
all'opponibilità della cessione al ceduto, privilegiando la posizione della P.A. rispetto alle cessioni di crediti tra privati, parifica gli adempimenti, prescindendo dalla natura privatistica e pubblicistica del debitore.
La previsione della comunicazione mediante raccomandata di cui all'ultimo inciso del comma 4-bis, norma richiamata dall' a Pt_1
sostegno dell'opposizione all'esecuzione, è, a ben vedere,
adempimento previsto nel solo caso di affidamento o trasferimento delle funzioni di riscossione a soggetto diverso dal cedente. Il testo di legge, comunque, non prevede conseguenze, in caso di omessa comunicazione, in punto di efficacia o opponibilità della cessione del credito.
Peraltro, l'onere di comunicazione mediante raccomandata ben può essere considerato assolto, nel caso di specie, mediante la notifica dell'atto di precetto, che tale comunicazione contiene.
2. Col secondo motivo, qualificabile come opposizione all'esecuzione, (art. 615, c.2 c.p.c.), l' contesta il difetto di Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
titolarità del credito di per non aver mai acquisito Controparte_1
il credito stesso. Espone in particolare che il credito vantato da nei suoi confronti non è sussumibile nei criteri Controparte_3
indicati nell'avviso di cessione, pubblicato nella G.U. Parte Seconda
n. 45 del 19.04.2022.
In particolare dal suddetto avviso emerge che sono inclusi nella cessione solo i “crediti…di derivanti da Controparte_3
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti
corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 1950 e il 1°gennaio 2022, i cui debitori sono stati
classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi
della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”, laddove l'Opera Pia
opponente deduce che il proprio debito non è classificato a sofferenza ne è segnalato in C.R.
Il motivo di opposizione è infondato.
La cesura mossa dall'opponente s'imputa sul contenuto dell'avviso pubblicato in G.U., da ciò facendone discendere l'inidoneità a provare la cessione. A ben vedere, però, il credito vantato da ben può essere considerato come Controparte_3
rientrante nella categoria “a sofferenza”, in considerazione del non contestato inadempimento da parte dell' e della procedura Pt_1
esecutiva in corso.
In ordine alla titolarità del credito precettato in capo alla
[...]
, al di là del contenuto pubblicato nella gazzetta - la cui CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
idoneità a mostrare o escludere la legittimazione attiva del soggetto che assume essere il cessionario è solo relativa, in quanto rimessa al
“prudente apprezzamento” del giudice (cfr. Cass. n. 15884/2019; Cass.
n. 5617/2020) -, è stato affermato che la prova della cessione può
avvenire “con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia
in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato
proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” ed, in particolare, che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal
cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al
pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale
rilevante, potenzialmente decisivo” (cass. Civ. Sez. III n. 10200/2021).
Nel caso di specie, la titolarità del credito in capo alla CP_1
appare, dunque, potersi desumere dalla disponibilità in capo al
[...]
procedente del titolo esecutivo (contratto di mutuo e atto di utilizzo del mutuo n. 0b16061155650, depositati in seno alla procedura) e dell'ulteriore documentazione afferente a tale contratto (v. progetto di mutuo e nuova convenzione che l' ha trasmesso ad ed Pt_1 CP_20
estratto conto del mutuo 61155650), nonché dalla dichiarazione del cedente di ricognizione dell'avvenuta cessione della posizione creditoria (specificamente relativa al contratto di mutuo 61155650
nei confronti dell'opponente).
Non risulta, poi, necessaria, ai fini della validità e opponibilità
della cessione, l'adesione da parte della Pubblica Amministrazione.
La necessità di un tale consenso in deroga alla generale regola della libera circolazione del credito è prevista da apposite disposizioni di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
legge solo con riguardo a determinate categorie di crediti, tra cui non rientra il credito oggetto di cessione al creditore procedente
(derivante da mutuo fondiario) - ad esempio, l'adesione della PA è
prevista, in materia di appalto, dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. n.
50/2016.
3. Col terzo motivo, qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.), l contesta, nel merito, la Pt_1
nullità del mutuo fondiario, titolo portato in esecuzione, per contrarietà a norme imperative, sotto due profili.
Per un verso, deduce che il finanziamento, da cui scaturisce il credito azionato, non risulta sorretto da alcun interesse pubblico,
poiché “era volto all'estinzione della passività maturata dall' nei Pt_1
confronti di per 258.000,00 derivante da Controparte_3
anticipazioni di cassa del servizio tesoreria” e dunque “costituisce una
forma di indebitamento senza alcun perseguimento di interesse pubblico,
volto a fornire all'istituto bancario un credito garantito (a fronte della
natura chirografaria del credito derivante delle anticipazioni di tesoreria)”.
Per altro verso, la nullità del mutuo, posto a fondamento della procedura esecutiva, viene ricollegata alla violazione del combinato disposto degli artt. 191, I co. e 183, I co., TUEL, per carenza originaria di impegno di spesa con relativa attestazione di copertura finanziaria.
Entrambi i profili sono infondati.
In via generale, la costituzione di una garanzia reale ipotecaria per un preesistente credito chirografario rappresenta causa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
negoziale pienamente lecita, specie nel caso in cui è contestuale alla stipula di un finanziamento che permette di dilazionare un pagamento altrimenti immediatamente esigibile.
Inoltre, il richiamo alla necessità dell'impegno di spesa ai fini della contrazione del mutuo, che l'opponente vorrebbe far discendere dal disposto dell'art. 191 c. 1 e dell'art. 183, c. 1 TUEL, è
inconferente: le nome in questione non appaiono compatibili con la natura dell'operazione in esame (mutuo fondiario), non venendo in rilievo un'operazione di spesa, ma di finanziamento.
4. Col quarto motivo l'opponente contesta l'ammontare del credito precettato, assumendone l'indeterminatezza. Anche tale motivo appare infondato. Si legge in precetto: “Il
[...]
ha provveduto al pagamento di quanto Controparte_21
dovuto, rimanendo debitore alla data del 08.07.2022 della somma di €
314.613, 83 di cui € 275.772, 84 per rate scadute ed impagate ed €
38.840,99 per interessi di mora”.
Tale determinazione, oltre ad essere specifica, coincide perfettamente con il saldo dell'estratto conto del mutuo n. 61155650
depositato dall'opposta, rispetto cui l'opponente ha svolto niente più che contestazioni generiche.
In definitiva, l'opposizione all'esecuzione va rigettata.
Inoltre, l'opponente va condannato, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14, per le
Tribunale di Trapani Sezione Civile
cause di valore fino a € 52.000,00, con la totale esclusione della fase istruttoria (non svolta) e la massima riduzione per la fase introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione alla procedura esecutiva n. 508/22,
proposta da;
Parte_2
Condanna al Parte_2
pagamento in favore di e, per essa, di Controparte_1 CP_22
delle spese di lite che liquida in € 3.760,00 per compensi, oltre
[...]
spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Trapani, in data 30/03/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 290 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., con sede legale in Trapani, con l'avv. Andrea Benigno (pec domiciliazione: ) Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Conegliano (TV), e, per essa,
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede legale in Milano, con l'Avv. Giuseppe
Cusumano (pec domiciliazione: Email_2
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
CF: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante p.t., con sede legale in Torino,
CONTUMACE Controparte_4
, , CP_5 CP_6 [...]
, , Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10
, Controparte_11 Controparte_12
, , Controparte_13 Controparte_14 [...]
, ; ; CP_15 Controparte_16 Controparte_17
; CP_18
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CREDITORI INTERVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione successiva all'esecuzione (art. 615, c. 2
c.p.c.) in materia di mutuo bancario;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte opposta: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia;
per parte opponente, che non ha depositato note ex art. 127ter c.p.c. si rinvia all'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L' Parte_2
propone opposizione avverso l'esecuzione introdotta con l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, notificatogli in data 09.09.2022
da e, per essa, da Controparte_1 Controparte_2
Il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva ha natura stragiudiziale ed è costituito dal “contratto di mutuo“ in Notar
(rep. 63.524, racc. 12.242) e dal relativo “atto di utilizzo di Per_1
mutuo N. 0B16061155650” (rep. 63.566, racc. 14.267), conclusi nel
2012 da . Controparte_19
La opposta, agisce esecutivamente in qualità di CP_1
cessionaria del credito derivante dal suddetto mutuo.
1. Col primo motivo, qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.), l' Parte_1
alla persona, contesta il diritto di di
[...] Controparte_2
procedere per conto di alla riscossione dei crediti Controparte_1
da questa acquistati, invocando il mancato adempimento di un obbligo pubblicitario, eccezionalmente imposto dall'art. 4, c. 4 – bis ult. per. L. 130/1999, nell'ambito della cartolarizzazione di crediti
Tribunale di Trapani Sezione Civile
vantati nei confronti delle PP.AA.
Segnatamente, deduce che nel trasferimento delle funzioni di riscossione del credito dal cedente ( al Controparte_1
rappresentante ( è stata omessa la prescritta Controparte_2
“comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Il motivo è infondato.
Anche a voler ammettere la natura di Pubblica
Amministrazione in capo all' , va osservato come la cessione Pt_1
del credito da a sia Controparte_3 CP_1
avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130 del 30.04.1999. Com'è noto, la normativa in parola prevede, all'art. 4, come sufficiente anche ai fini dell'opponibilità
della cessione al debitore ceduto la pubblicazione di avviso apposito in Gazzetta Ufficiale. Con particolare riferimento alle
Pubbliche Amministrazioni, il D.L. 23.12.2013, n. 145 convertito in
Legge 21.02.2014, n. 9 ha modificato la Legge 30.04.1999, n. 130
richiamata, prevedendo all'art. 4, comma 4 bis che “alle cessioni
effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli
artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre
disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle
della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui
all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche
Tribunale di Trapani Sezione Civile
amministrazioni debitrici”
In definitiva, è stato introdotto un regime semplificato ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, espressamente escludendo l'applicabilità, nei casi di operazioni di cartolarizzazione, degli adempimenti formali di cui agli artt. 69 e 70R.D. 2440/1923.
La norma in esame (art. 4, comma 4-bis l. 130/99), invocata dall' lungi dal risultare ostativa Parte_1
all'opponibilità della cessione al ceduto, privilegiando la posizione della P.A. rispetto alle cessioni di crediti tra privati, parifica gli adempimenti, prescindendo dalla natura privatistica e pubblicistica del debitore.
La previsione della comunicazione mediante raccomandata di cui all'ultimo inciso del comma 4-bis, norma richiamata dall' a Pt_1
sostegno dell'opposizione all'esecuzione, è, a ben vedere,
adempimento previsto nel solo caso di affidamento o trasferimento delle funzioni di riscossione a soggetto diverso dal cedente. Il testo di legge, comunque, non prevede conseguenze, in caso di omessa comunicazione, in punto di efficacia o opponibilità della cessione del credito.
Peraltro, l'onere di comunicazione mediante raccomandata ben può essere considerato assolto, nel caso di specie, mediante la notifica dell'atto di precetto, che tale comunicazione contiene.
2. Col secondo motivo, qualificabile come opposizione all'esecuzione, (art. 615, c.2 c.p.c.), l' contesta il difetto di Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
titolarità del credito di per non aver mai acquisito Controparte_1
il credito stesso. Espone in particolare che il credito vantato da nei suoi confronti non è sussumibile nei criteri Controparte_3
indicati nell'avviso di cessione, pubblicato nella G.U. Parte Seconda
n. 45 del 19.04.2022.
In particolare dal suddetto avviso emerge che sono inclusi nella cessione solo i “crediti…di derivanti da Controparte_3
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti
corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 1950 e il 1°gennaio 2022, i cui debitori sono stati
classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi
della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”, laddove l'Opera Pia
opponente deduce che il proprio debito non è classificato a sofferenza ne è segnalato in C.R.
Il motivo di opposizione è infondato.
La cesura mossa dall'opponente s'imputa sul contenuto dell'avviso pubblicato in G.U., da ciò facendone discendere l'inidoneità a provare la cessione. A ben vedere, però, il credito vantato da ben può essere considerato come Controparte_3
rientrante nella categoria “a sofferenza”, in considerazione del non contestato inadempimento da parte dell' e della procedura Pt_1
esecutiva in corso.
In ordine alla titolarità del credito precettato in capo alla
[...]
, al di là del contenuto pubblicato nella gazzetta - la cui CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
idoneità a mostrare o escludere la legittimazione attiva del soggetto che assume essere il cessionario è solo relativa, in quanto rimessa al
“prudente apprezzamento” del giudice (cfr. Cass. n. 15884/2019; Cass.
n. 5617/2020) -, è stato affermato che la prova della cessione può
avvenire “con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia
in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato
proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” ed, in particolare, che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal
cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al
pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale
rilevante, potenzialmente decisivo” (cass. Civ. Sez. III n. 10200/2021).
Nel caso di specie, la titolarità del credito in capo alla CP_1
appare, dunque, potersi desumere dalla disponibilità in capo al
[...]
procedente del titolo esecutivo (contratto di mutuo e atto di utilizzo del mutuo n. 0b16061155650, depositati in seno alla procedura) e dell'ulteriore documentazione afferente a tale contratto (v. progetto di mutuo e nuova convenzione che l' ha trasmesso ad ed Pt_1 CP_20
estratto conto del mutuo 61155650), nonché dalla dichiarazione del cedente di ricognizione dell'avvenuta cessione della posizione creditoria (specificamente relativa al contratto di mutuo 61155650
nei confronti dell'opponente).
Non risulta, poi, necessaria, ai fini della validità e opponibilità
della cessione, l'adesione da parte della Pubblica Amministrazione.
La necessità di un tale consenso in deroga alla generale regola della libera circolazione del credito è prevista da apposite disposizioni di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
legge solo con riguardo a determinate categorie di crediti, tra cui non rientra il credito oggetto di cessione al creditore procedente
(derivante da mutuo fondiario) - ad esempio, l'adesione della PA è
prevista, in materia di appalto, dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. n.
50/2016.
3. Col terzo motivo, qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.), l contesta, nel merito, la Pt_1
nullità del mutuo fondiario, titolo portato in esecuzione, per contrarietà a norme imperative, sotto due profili.
Per un verso, deduce che il finanziamento, da cui scaturisce il credito azionato, non risulta sorretto da alcun interesse pubblico,
poiché “era volto all'estinzione della passività maturata dall' nei Pt_1
confronti di per 258.000,00 derivante da Controparte_3
anticipazioni di cassa del servizio tesoreria” e dunque “costituisce una
forma di indebitamento senza alcun perseguimento di interesse pubblico,
volto a fornire all'istituto bancario un credito garantito (a fronte della
natura chirografaria del credito derivante delle anticipazioni di tesoreria)”.
Per altro verso, la nullità del mutuo, posto a fondamento della procedura esecutiva, viene ricollegata alla violazione del combinato disposto degli artt. 191, I co. e 183, I co., TUEL, per carenza originaria di impegno di spesa con relativa attestazione di copertura finanziaria.
Entrambi i profili sono infondati.
In via generale, la costituzione di una garanzia reale ipotecaria per un preesistente credito chirografario rappresenta causa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
negoziale pienamente lecita, specie nel caso in cui è contestuale alla stipula di un finanziamento che permette di dilazionare un pagamento altrimenti immediatamente esigibile.
Inoltre, il richiamo alla necessità dell'impegno di spesa ai fini della contrazione del mutuo, che l'opponente vorrebbe far discendere dal disposto dell'art. 191 c. 1 e dell'art. 183, c. 1 TUEL, è
inconferente: le nome in questione non appaiono compatibili con la natura dell'operazione in esame (mutuo fondiario), non venendo in rilievo un'operazione di spesa, ma di finanziamento.
4. Col quarto motivo l'opponente contesta l'ammontare del credito precettato, assumendone l'indeterminatezza. Anche tale motivo appare infondato. Si legge in precetto: “Il
[...]
ha provveduto al pagamento di quanto Controparte_21
dovuto, rimanendo debitore alla data del 08.07.2022 della somma di €
314.613, 83 di cui € 275.772, 84 per rate scadute ed impagate ed €
38.840,99 per interessi di mora”.
Tale determinazione, oltre ad essere specifica, coincide perfettamente con il saldo dell'estratto conto del mutuo n. 61155650
depositato dall'opposta, rispetto cui l'opponente ha svolto niente più che contestazioni generiche.
In definitiva, l'opposizione all'esecuzione va rigettata.
Inoltre, l'opponente va condannato, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14, per le
Tribunale di Trapani Sezione Civile
cause di valore fino a € 52.000,00, con la totale esclusione della fase istruttoria (non svolta) e la massima riduzione per la fase introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione alla procedura esecutiva n. 508/22,
proposta da;
Parte_2
Condanna al Parte_2
pagamento in favore di e, per essa, di Controparte_1 CP_22
delle spese di lite che liquida in € 3.760,00 per compensi, oltre
[...]
spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Trapani, in data 30/03/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile