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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 5174/2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5174/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza dell'11.06.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Afragola (NA) alla via L. C.F._1
Settembrini n.6 presso lo studio dell'avv. Achille Iroso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), P_ C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Luigia Sanfelice n.1 presso lo studio degli avv.ti Lucia Manna e Carmela Galiano, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.06.2025 i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2024 chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione personale tra i coniugi, evidenziando di aver contratto matrimonio concordatario con l'odierno resistente, , il 13 maggio 1999 in P_
AN (NA), in regime di comunione legale dei beni.
Da tale unione nascevano due figli, (il 14.10.1999) e (il Per_1 Per_2
26.09.2002): entrambi, ormai maggiorenni e tuttavia privi di autosufficienza economica.
Nel dettaglio, la ricorrente lamentava la sistematica violazione dell'obbligo di fedeltà ad opera del marito, il quale – dopo aver ammesso di intrattenere una relazione extraconiugale – abbandonava la casa familiare a seguito di un litigio, interrompendo qualsiasi rapporto con i figli.
Pertanto la sig.ra escludeva ogni possibilità di riconciliazione o ripresa Pt_1
della convivenza e, sulla scorta degli ulteriori elementi fattuali indicati in ricorso, formulava richiesta di addebito della separazione nei confronti dell'altro coniuge, chiedendo altresì disporsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 900,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei pag. 2/5 due figli, nonché il 50% delle spese straordinarie, oltre ad un ulteriore assegno dall'importo di € 500,00 mensili per il mantenimento della coniuge.
Instaurato il contraddittorio, in data 09.05.2025 si costituiva il resistente P_
, il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava in
[...]
fatto e in diritto la prospettazione dei fatti operata dalla ricorrente, sostenendo che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno a causa della condotta della moglie.
Nel dettaglio, il precisava di non aver abbandonato la dimora P_ coniugale, ma di essere stato allontanato dall'odierna ricorrente, che intendeva stabilizzare l'unione sentimentale con il suo nuovo compagno.
Sulla scorta di quanto altro indicato in via di fatto in comparsa, il resistente chiedeva la separazione personale dei coniugi e il rigetto della domanda di addebito avanzata da parte ricorrente, nonché il rigetto delle richieste di mantenimento in favore della moglie e dei figli, in quanto economicamente sufficienti.
All'udienza dell'11.06.2025 entrambe le parti comparivano dinnanzi al Giudice
Delegato, rappresentando di aver raggiunto, con l'assistenza dei rispettivi procuratori, un accordo in ordine alle condizioni di separazione: in particolare, chiedevano l'emissione di una pronuncia limitatamente al profilo relativo allo status, in assenza di pattuizioni accessorie, precisando che i figli avevano nelle more raggiunto l'indipendenza economica e che contestualmente la sig.ra rinunciava alle richieste di addebito e di mantenimento in suo favore. Pt_1
Il Giudice delegato, preso atto delle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio, disponendo la comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza pag. 3/5 tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. va dichiarato lo scioglimento della comunione legale dei coniugi.
In assenza di pattuizioni accessorie, avendo i figli della coppia raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, la pronuncia va limitata allo status.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia la separazione personale di
(nata a [...] l'[...]) e (nato a [...] Parte_1 P_ il 27.04.1973);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASANDRINO
(NA) (atto n. 8, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) manda all'Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
pag. 4/5 d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 09.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 5174/2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5174/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza dell'11.06.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Afragola (NA) alla via L. C.F._1
Settembrini n.6 presso lo studio dell'avv. Achille Iroso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), P_ C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Luigia Sanfelice n.1 presso lo studio degli avv.ti Lucia Manna e Carmela Galiano, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.06.2025 i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2024 chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione personale tra i coniugi, evidenziando di aver contratto matrimonio concordatario con l'odierno resistente, , il 13 maggio 1999 in P_
AN (NA), in regime di comunione legale dei beni.
Da tale unione nascevano due figli, (il 14.10.1999) e (il Per_1 Per_2
26.09.2002): entrambi, ormai maggiorenni e tuttavia privi di autosufficienza economica.
Nel dettaglio, la ricorrente lamentava la sistematica violazione dell'obbligo di fedeltà ad opera del marito, il quale – dopo aver ammesso di intrattenere una relazione extraconiugale – abbandonava la casa familiare a seguito di un litigio, interrompendo qualsiasi rapporto con i figli.
Pertanto la sig.ra escludeva ogni possibilità di riconciliazione o ripresa Pt_1
della convivenza e, sulla scorta degli ulteriori elementi fattuali indicati in ricorso, formulava richiesta di addebito della separazione nei confronti dell'altro coniuge, chiedendo altresì disporsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 900,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei pag. 2/5 due figli, nonché il 50% delle spese straordinarie, oltre ad un ulteriore assegno dall'importo di € 500,00 mensili per il mantenimento della coniuge.
Instaurato il contraddittorio, in data 09.05.2025 si costituiva il resistente P_
, il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava in
[...]
fatto e in diritto la prospettazione dei fatti operata dalla ricorrente, sostenendo che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno a causa della condotta della moglie.
Nel dettaglio, il precisava di non aver abbandonato la dimora P_ coniugale, ma di essere stato allontanato dall'odierna ricorrente, che intendeva stabilizzare l'unione sentimentale con il suo nuovo compagno.
Sulla scorta di quanto altro indicato in via di fatto in comparsa, il resistente chiedeva la separazione personale dei coniugi e il rigetto della domanda di addebito avanzata da parte ricorrente, nonché il rigetto delle richieste di mantenimento in favore della moglie e dei figli, in quanto economicamente sufficienti.
All'udienza dell'11.06.2025 entrambe le parti comparivano dinnanzi al Giudice
Delegato, rappresentando di aver raggiunto, con l'assistenza dei rispettivi procuratori, un accordo in ordine alle condizioni di separazione: in particolare, chiedevano l'emissione di una pronuncia limitatamente al profilo relativo allo status, in assenza di pattuizioni accessorie, precisando che i figli avevano nelle more raggiunto l'indipendenza economica e che contestualmente la sig.ra rinunciava alle richieste di addebito e di mantenimento in suo favore. Pt_1
Il Giudice delegato, preso atto delle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio, disponendo la comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza pag. 3/5 tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. va dichiarato lo scioglimento della comunione legale dei coniugi.
In assenza di pattuizioni accessorie, avendo i figli della coppia raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, la pronuncia va limitata allo status.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia la separazione personale di
(nata a [...] l'[...]) e (nato a [...] Parte_1 P_ il 27.04.1973);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASANDRINO
(NA) (atto n. 8, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) manda all'Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
pag. 4/5 d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 09.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5