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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 91000812/2012 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità professionale”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Vito Martire, Parte_1
Attrice contro
(già già e già Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti
[...]
Francesca Di Marco e Enrico Petrosillo,
Convenuta nonché contro
, quale erede del terzo chiamato in causa Dott. , CP_5 Persona_1 contumace,
Terza chiamato in causa nonché contro
, con il patrocinio dell'Avv. Renato Bucci, Controparte_6
Terza chiamato in causa nonché contro
(già ), in persona del legale Controparte_7 Controparte_8 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Marco Rodolfi,
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
Pag. 1 a 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
ha convenuto in giudizio per l'udienza del 30.3.2013 Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in Controparte_4 conseguenza dell'intervento di “decompressione del tunnel carpale” presso la stessa eseguito il 29.11.2010 ad opera del Dott. . Persona_1
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che:
- a seguito di visita specialistica effettuata dal Dott. il 4.11.2010, il sanitario Persona_1 le consigliava di sottoporsi ad intervento al tunnel carpale alla mano destra;
- riponendo fiducia nel sanitario, che la aveva già precedentemente sottoposta ad analogo intervento alla mano sinistra, il 29.11.2010 si sottoponeva all'intervento chirurgico presso la clinica Controparte_4
- nei giorni seguenti notava un peggioramento della propria condizione clinica, con incapacità ai movimenti delle prime tre dita e aumento del dolore notturno;
il 28.4.2011 si sottoponeva, presso il laboratorio di Neurofisiopatologia Clinica del Dott. , Persona_2 ad un controllo post operatorio in STC per persistenza della sintomatologia antalgica;
l'esame rilevava un consistente peggioramento dei parametri elettrofisiologici per il quale si poneva nuova indicazione chirurgica;
- dal 7.6.2011 al 9.6.2011 si ricoverava presso la clinica ospedaliera dell'
[...]
per effettuare detto intervento;
ivi i sanitari le comunicavano che la Controparte_9 prima operazione aveva creato dei problemi irreversibili al tunnel carpale, per cui l'intervento era unicamente diretto a rimuovere le cause del dolore, senza alcuna possibilità di recupero della motilità e della sensibilità delle dita;
CP_
- il 24.11.2011 il Dott. stimava l'entità del danno biologico riportato in 8 punti percentuali;
- i successivi tentativi di definizione bonaria della controversia non sortivano alcun esito;
- l'intervento di decompressione del nervo mediale ha natura routinaria e viene effettuato ambulatorialmente in anestesia locale;
secondo il normale decorso postoperatorio si ha immediata scomparsa dei dolori notturni e scomparsa progressiva dell'intorpidimento, con ripresa progressiva della sensibilità e della forza;
in letteratura le eventuali complicanze vengono descritte come rare e comunque individuate nella dolorabilità della cicatrice e nella persistenza della sintomatologia;
nel caso di specie le complicanze
Pag. 2 a 8 riportate non rientravano in quelle descritte;
il danno complessivamente patito è quantificabile in € 17.029,81 oltre rivalutazione ed interessi, di cui € 10.265,26 a titolo di danno biologico permanente, € 3.343,14 a titolo di danno biologico temporaneo ed €
3.421,41 a titolo di danno morale. si è costituita l'8.3.2013, contestando gli avversi assunti Controparte_4 ed instando per la chiamata in causa sia della propria compagnia di assicurazioni,
[...]
, al fine di essere tenuta indenne e manlevata, sia del Dott. CP_8 Persona_1
quale esclusivo responsabile della condotta ritenuta causa dei danni e, in via
[...] subordinata, al fine di essere tenuta indenne e manlevata.
Autorizzata la chiamata in causa, il Dott. si è costituito il Persona_1
25.6.2013, contestando gli avversi assunti ed instando per la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni, al fine di essere tenuto indenne da Controparte_11 qualsivoglia pregiudizio;
inoltre, si è costituita in giudizio il Controparte_8
17.7.2013, contestando gli avversi assunti ed instando per il rigetto delle domande nei suoi confronti.
Con atto depositato il 21.11.2013 il Dott. ha rinunziato alla Persona_1 chiamata in causa di Controparte_11
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di
C.T.U. medico-legale a firma del dott. Persona_3
A seguito del decesso del Dott. , con ordinanza depositata il 9.3.2022 il Persona_1 giudizio è stato interrotto.
Con ricorso depositato il 10.3.2022 il giudizio è stato riassunto dall'attrice.
A seguito della riassunzione, si sono costituite ed in virtù Controparte_2 CP_8 del mancato perfezionamento del primo tentativo della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza agli eredi del Dott. , l'attrice ha chiesto ed Persona_1 ottenuto con ordinanza del 5.10.2022 la rimessione in termini per il medesimo adempimento, notificando gli atti direttamente alle eredi, indicate nominativamente,
e . CP_5 Controparte_6
non si è costituita in giudizio, mentre CP_5 Controparte_6
si è costituita il 27.2.2023, instando per l'estromissione dal giudizio, non avendo
[...] accettato l'eredità, e per il pagamento delle spese processuali.
Chiamato a chiarimenti il C.T.U., all'esito è stata disposta la rinnovazione della
C.T.U. a mezzo dei Proff. (specialista in medicina legale) e CP_12 Persona_4
(specialista in ortopedia e traumatologia).
Pag. 3 a 8 A seguito del deposito della C.T.U., la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di non CP_5 costituitasi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso in riassunzione nei suoi confronti (cfr. documentazione depositata da parte attrice il
4.1.2023).
Sempre in via preliminare, va disposta l'estromissione dal giudizio di
[...]
, avendo ella dimostrato la mancata accettazione dell'eredità Controparte_6 del Dott. (cfr. attestazione della Cancelleria del Tribunale di Bari del Persona_1
26.4.2022, depositata in uno alla comparsa di costituzione il 27.2.2023) già prima della notificazione degli atti nei suoi confronti (avvenuta il 28.12.2022), onde la stessa non è subentrata nella posizione del de cuius.
Quanto alla regolazione delle spese processuali nei rapporti tra l'attrice e la sig.ra esse vanno imputate alla prima, atteso che: CP_6
- risulta ex actis che il decesso del Dott. si sia verificato il 29.8.2021; Persona_1
- la rimessione in termini della notificazione del ricorso in riassunzione è stata autorizzata con ordinanza del 5.10.2022, ossia dopo un anno dalla morte, ragion per cui ai sensi dell'art. 303 c. 2 c.p.c. la notificazione non era possibile collettivamente ed impersonalmente agli eredi;
d'altro canto, dalla documentazione depositata dalla sig.ra il 27.2.2023, emerge che ella abbia rinunziato all'eredità con atto notarile CP_6 dell'1.12.2021 e poi risultante nell'attestazione della Cancelleria del Tribunale del
26.4.2022; pertanto, era preciso onere dell'attrice, prima di effettuare la notificazione all'asserita erede, verificare se questa avesse già rinunziato all'eredità, come avvenuto nella specie;
- alla luce di tanto, la costituzione in giudizio della sig.ra al fine di negare la CP_6 qualità di erede è stata causata dal comportamento dell'attrice, che risponderà delle spese processuali liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n.
2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore del disputatum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate).
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Con ordinanza del 29.3.2023 il C.T.U. dott. è stato convocato a Persona_3
Pag. 4 a 8 chiarimenti, in quanto nella perizia depositata in giudizio non risultava fornita integrale risposta ai quesiti formulati all'udienza del 2.10.2014 dal precedente giudicante, avendo il C.T.U. solo valutato il danno biologico.
A seguito della richiesta di termini, il C.T.U. dott. ha depositato i Persona_3 chiarimenti il 16.10.2023.
Con ordinanza del 13.12.2023 è stata disposta la rinnovazione della C.T.U. sulla base della seguente motivazione: “[…] considerato che la causa allo stato non risulta decidibile sulla scorta della C.T.U. a firma del dott. atteso che: - in base Persona_3 alla perizia ed ai chiarimenti depositati il 16.10.2023 non è dato comprendere quale sia stato l'errore posto in essere dalla struttura sanitaria e/o dal dott. Persona_1 nell'esecuzione dell'intervento, anche in considerazione della mancata indicazione della letteratura scientifica a supporto delle conclusioni rassegnate;
- in ogni caso, anche a seguito dei chiarimenti depositati il 16.10.2022, il perito ha affrontato solo l'aspetto del danno biologico della paziente, senza rispondere agli ulteriori quesiti formulati all'udienza del 2.10.2014 relativi alla correttezza della condotta posta in essere dalla struttura sanitaria e dal dott. , alla percentuale di imputabilità del danno Persona_1 alla struttura ed al medico nonché all'eventuale imputazione causale della patologia della paziente ad un evento imprevedibile ed indipendente dal trattamento sanitario oggetto di indagine […]”.
Orbene, ai fini della decisione, riveste carattere dirimente la C.T.U. a firma dei Proff.
e , depositata l'1.10.2024, che si condivide in quanto condotta con CP_12 Per_4 perizia e priva di vizi logici.
La C.T.U., anche tenuto conto dell'assenza di osservazioni, ha consentito di accertare che:
- la sig.ra già sottoposta a intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale Pt_1
a livello del polso sinistro da parte del Dott. con risoluzione del quadro Persona_1 sintomatologico, si affidò alle cure dello stesso medico per il manifestarsi di una sindrome del tunnel carpale a livello del polso controlaterale destro, lamentando ella un quadro ingravescente di parestesie e dolore alla mano destra con riduzione della forza prensile;
- ciò posto, la paziente fu sottoposta all'intervento chirurgico di neurolisi del nervo mediano il 29.11.2010, risultando un successivo periodo di completo silenzio documentale per circa cinque mesi;
tanto consente di assumere, secondo un criterio logico e probabilistico, che nel periodo immediatamente successivo alla procedura
Pag. 5 a 8 chirurgica non si realizzarono complicanze correlate alla stessa;
- risulta documentata in atti esclusivamente l'esecuzione di un esame elettroneurografico a distanza di circa cinque mesi dall'intervento, che documentò un peggioramento dei parametri elettrofisiologici preoperatori ed all'esito del quale fu posta indicazione per nuova procedura chirurgica;
- in base alla letteratura scientifica, sebbene i tassi di successo iniziali superino il 90%, la sindrome presenta un certo grado di recidiva, anche dopo l'intervento chirurgico, fino a un terzo dei pazienti dopo 5 anni;
i tassi di fallimento vanno dal 7% al 25% con tassi di reintervento dell'1-12%; l'esito della procedura di rilascio del tunnel carpale dipende da molteplici fattori, come la gravità della compressione del nervo mediano, l'aspettativa del paziente, le comorbilità, l'uso di farmaci;
i fattori di rischio per la chirurgia di revisione sono il sesso maschile, il fumo, l'artrite reumatoide, il rilascio endoscopico e il rilascio del tunnel carpale bilaterale simultaneo;
la recidiva dei sintomi potrebbe essere dovuta a una o più delle seguenti cause: riparazione del legamento trasverso del carpo, formazione di cicatrici, proliferazione fibrosa, tenosinovite che porta alla compressione dei nervi e deterioramento della vascolarizzazione dei nervi;
le Sindromi del Tunnel
Carpale ricorrenti rappresentano difatti il 20-40% di tutti gli interventi di revisione;
la recidiva è più comune nei pazienti con diabete, ipertensione;
- quanto sopra consente di assumere che nel caso della sig.ra si realizzò una Pt_1 recidiva di tunnel carpale che necessitò, in data 8.6.2011, di un nuovo intervento di neurolisi esterna del nervo mediano, come desumibile dai successivi accertamenti elettroneurografici che evidenziarono reperti elettrofisiologici nella norma senza evidenza strumentale di sindrome del tunnel carpale a livello del polso destro;
- ciò consente di assumere che conforme a quanto previsto dalle leges artis fu l'indicazione all'esecuzione di una procedura chirurgica di rilascio del tunnel carpale mediante neurolisi del nervo mediano in paziente con riferito deficit alla mano destra ed esecuzione di pregressa analoga procedura a livello dell'arto controlaterale per la medesima sintomatologia;
sotto il profilo dell'esecuzione tecnica della procedura chirurgica non si ravvedono elementi di incongruità assistenziale e quindi neanche eventuali differenti condotte alternative che avrebbero potuto prevenire il verificarsi di una recidiva di tunnel carpale;
difatti, coerentemente con le evidenze scientifiche sopra riportate, la seconda procedura chirurgica eseguita in si rese necessaria per CP_9
l'insorgenza di una recidiva di patologia che, per le ragioni sopra esposte, non risulta ascrivibile ad eventuali incongruità assistenziali rientrando la stessa nel novero delle note
Pag. 6 a 8 complicanze non prevenibili nel caso concreto mediante differenti alternative terapeutiche.
Alla luce di tanto, non risulta formulabile alcun addebito in termini di responsabilità in capo alla struttura ed al sanitario, ragione per cui la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Quanto alle spese processuali, va osservato quanto segue:
- in considerazione dell'esito del giudizio (e, quindi, in virtù del principio della soccombenza nei rapporti tra l'attrice e la struttura convenuta nonché del principio della causazione nei rapporti tra l'attrice ed il terzo chiamato in causa dalla convenuta), le spese processuali - diverse da quelle relative ai rapporti tra l'attrice e la sig.ra CP_6 già indicate sopra - nei rapporti tra l'attrice, da un lato, e e Controparte_1 [...]
dall'altro, vanno poste a carico dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono Controparte_7 liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore del disputatum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate);
- nei rapporti tra l'attrice e , le spese processuali vanno dichiarate irripetibili CP_5 in considerazione della contumacia della seconda.
Inoltre, per le stesse ragioni, le spese delle CC.TT.U. – già liquidate con decreti depositati il 22.1.2015 ed il 9.7.2025 – vanno poste definitivamente ed integralmente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_5
- dispone l'estromissione dal giudizio di e condanna Controparte_6
alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_6
, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
- rigetta la domanda attorea, con conseguente assorbimento delle restanti questioni;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali ed in euro 206,00 per CP_1 esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
Pag. 7 a 8 - condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre Controparte_7 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
- dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 CP_5
;
[...]
- pone le spese di CC.TT.U. definitivamente ed integralmente a carico di Parte_1
.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 91000812/2012 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità professionale”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Vito Martire, Parte_1
Attrice contro
(già già e già Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti
[...]
Francesca Di Marco e Enrico Petrosillo,
Convenuta nonché contro
, quale erede del terzo chiamato in causa Dott. , CP_5 Persona_1 contumace,
Terza chiamato in causa nonché contro
, con il patrocinio dell'Avv. Renato Bucci, Controparte_6
Terza chiamato in causa nonché contro
(già ), in persona del legale Controparte_7 Controparte_8 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Marco Rodolfi,
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
Pag. 1 a 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
ha convenuto in giudizio per l'udienza del 30.3.2013 Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in Controparte_4 conseguenza dell'intervento di “decompressione del tunnel carpale” presso la stessa eseguito il 29.11.2010 ad opera del Dott. . Persona_1
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che:
- a seguito di visita specialistica effettuata dal Dott. il 4.11.2010, il sanitario Persona_1 le consigliava di sottoporsi ad intervento al tunnel carpale alla mano destra;
- riponendo fiducia nel sanitario, che la aveva già precedentemente sottoposta ad analogo intervento alla mano sinistra, il 29.11.2010 si sottoponeva all'intervento chirurgico presso la clinica Controparte_4
- nei giorni seguenti notava un peggioramento della propria condizione clinica, con incapacità ai movimenti delle prime tre dita e aumento del dolore notturno;
il 28.4.2011 si sottoponeva, presso il laboratorio di Neurofisiopatologia Clinica del Dott. , Persona_2 ad un controllo post operatorio in STC per persistenza della sintomatologia antalgica;
l'esame rilevava un consistente peggioramento dei parametri elettrofisiologici per il quale si poneva nuova indicazione chirurgica;
- dal 7.6.2011 al 9.6.2011 si ricoverava presso la clinica ospedaliera dell'
[...]
per effettuare detto intervento;
ivi i sanitari le comunicavano che la Controparte_9 prima operazione aveva creato dei problemi irreversibili al tunnel carpale, per cui l'intervento era unicamente diretto a rimuovere le cause del dolore, senza alcuna possibilità di recupero della motilità e della sensibilità delle dita;
CP_
- il 24.11.2011 il Dott. stimava l'entità del danno biologico riportato in 8 punti percentuali;
- i successivi tentativi di definizione bonaria della controversia non sortivano alcun esito;
- l'intervento di decompressione del nervo mediale ha natura routinaria e viene effettuato ambulatorialmente in anestesia locale;
secondo il normale decorso postoperatorio si ha immediata scomparsa dei dolori notturni e scomparsa progressiva dell'intorpidimento, con ripresa progressiva della sensibilità e della forza;
in letteratura le eventuali complicanze vengono descritte come rare e comunque individuate nella dolorabilità della cicatrice e nella persistenza della sintomatologia;
nel caso di specie le complicanze
Pag. 2 a 8 riportate non rientravano in quelle descritte;
il danno complessivamente patito è quantificabile in € 17.029,81 oltre rivalutazione ed interessi, di cui € 10.265,26 a titolo di danno biologico permanente, € 3.343,14 a titolo di danno biologico temporaneo ed €
3.421,41 a titolo di danno morale. si è costituita l'8.3.2013, contestando gli avversi assunti Controparte_4 ed instando per la chiamata in causa sia della propria compagnia di assicurazioni,
[...]
, al fine di essere tenuta indenne e manlevata, sia del Dott. CP_8 Persona_1
quale esclusivo responsabile della condotta ritenuta causa dei danni e, in via
[...] subordinata, al fine di essere tenuta indenne e manlevata.
Autorizzata la chiamata in causa, il Dott. si è costituito il Persona_1
25.6.2013, contestando gli avversi assunti ed instando per la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni, al fine di essere tenuto indenne da Controparte_11 qualsivoglia pregiudizio;
inoltre, si è costituita in giudizio il Controparte_8
17.7.2013, contestando gli avversi assunti ed instando per il rigetto delle domande nei suoi confronti.
Con atto depositato il 21.11.2013 il Dott. ha rinunziato alla Persona_1 chiamata in causa di Controparte_11
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di
C.T.U. medico-legale a firma del dott. Persona_3
A seguito del decesso del Dott. , con ordinanza depositata il 9.3.2022 il Persona_1 giudizio è stato interrotto.
Con ricorso depositato il 10.3.2022 il giudizio è stato riassunto dall'attrice.
A seguito della riassunzione, si sono costituite ed in virtù Controparte_2 CP_8 del mancato perfezionamento del primo tentativo della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza agli eredi del Dott. , l'attrice ha chiesto ed Persona_1 ottenuto con ordinanza del 5.10.2022 la rimessione in termini per il medesimo adempimento, notificando gli atti direttamente alle eredi, indicate nominativamente,
e . CP_5 Controparte_6
non si è costituita in giudizio, mentre CP_5 Controparte_6
si è costituita il 27.2.2023, instando per l'estromissione dal giudizio, non avendo
[...] accettato l'eredità, e per il pagamento delle spese processuali.
Chiamato a chiarimenti il C.T.U., all'esito è stata disposta la rinnovazione della
C.T.U. a mezzo dei Proff. (specialista in medicina legale) e CP_12 Persona_4
(specialista in ortopedia e traumatologia).
Pag. 3 a 8 A seguito del deposito della C.T.U., la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di non CP_5 costituitasi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso in riassunzione nei suoi confronti (cfr. documentazione depositata da parte attrice il
4.1.2023).
Sempre in via preliminare, va disposta l'estromissione dal giudizio di
[...]
, avendo ella dimostrato la mancata accettazione dell'eredità Controparte_6 del Dott. (cfr. attestazione della Cancelleria del Tribunale di Bari del Persona_1
26.4.2022, depositata in uno alla comparsa di costituzione il 27.2.2023) già prima della notificazione degli atti nei suoi confronti (avvenuta il 28.12.2022), onde la stessa non è subentrata nella posizione del de cuius.
Quanto alla regolazione delle spese processuali nei rapporti tra l'attrice e la sig.ra esse vanno imputate alla prima, atteso che: CP_6
- risulta ex actis che il decesso del Dott. si sia verificato il 29.8.2021; Persona_1
- la rimessione in termini della notificazione del ricorso in riassunzione è stata autorizzata con ordinanza del 5.10.2022, ossia dopo un anno dalla morte, ragion per cui ai sensi dell'art. 303 c. 2 c.p.c. la notificazione non era possibile collettivamente ed impersonalmente agli eredi;
d'altro canto, dalla documentazione depositata dalla sig.ra il 27.2.2023, emerge che ella abbia rinunziato all'eredità con atto notarile CP_6 dell'1.12.2021 e poi risultante nell'attestazione della Cancelleria del Tribunale del
26.4.2022; pertanto, era preciso onere dell'attrice, prima di effettuare la notificazione all'asserita erede, verificare se questa avesse già rinunziato all'eredità, come avvenuto nella specie;
- alla luce di tanto, la costituzione in giudizio della sig.ra al fine di negare la CP_6 qualità di erede è stata causata dal comportamento dell'attrice, che risponderà delle spese processuali liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n.
2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore del disputatum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate).
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Con ordinanza del 29.3.2023 il C.T.U. dott. è stato convocato a Persona_3
Pag. 4 a 8 chiarimenti, in quanto nella perizia depositata in giudizio non risultava fornita integrale risposta ai quesiti formulati all'udienza del 2.10.2014 dal precedente giudicante, avendo il C.T.U. solo valutato il danno biologico.
A seguito della richiesta di termini, il C.T.U. dott. ha depositato i Persona_3 chiarimenti il 16.10.2023.
Con ordinanza del 13.12.2023 è stata disposta la rinnovazione della C.T.U. sulla base della seguente motivazione: “[…] considerato che la causa allo stato non risulta decidibile sulla scorta della C.T.U. a firma del dott. atteso che: - in base Persona_3 alla perizia ed ai chiarimenti depositati il 16.10.2023 non è dato comprendere quale sia stato l'errore posto in essere dalla struttura sanitaria e/o dal dott. Persona_1 nell'esecuzione dell'intervento, anche in considerazione della mancata indicazione della letteratura scientifica a supporto delle conclusioni rassegnate;
- in ogni caso, anche a seguito dei chiarimenti depositati il 16.10.2022, il perito ha affrontato solo l'aspetto del danno biologico della paziente, senza rispondere agli ulteriori quesiti formulati all'udienza del 2.10.2014 relativi alla correttezza della condotta posta in essere dalla struttura sanitaria e dal dott. , alla percentuale di imputabilità del danno Persona_1 alla struttura ed al medico nonché all'eventuale imputazione causale della patologia della paziente ad un evento imprevedibile ed indipendente dal trattamento sanitario oggetto di indagine […]”.
Orbene, ai fini della decisione, riveste carattere dirimente la C.T.U. a firma dei Proff.
e , depositata l'1.10.2024, che si condivide in quanto condotta con CP_12 Per_4 perizia e priva di vizi logici.
La C.T.U., anche tenuto conto dell'assenza di osservazioni, ha consentito di accertare che:
- la sig.ra già sottoposta a intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale Pt_1
a livello del polso sinistro da parte del Dott. con risoluzione del quadro Persona_1 sintomatologico, si affidò alle cure dello stesso medico per il manifestarsi di una sindrome del tunnel carpale a livello del polso controlaterale destro, lamentando ella un quadro ingravescente di parestesie e dolore alla mano destra con riduzione della forza prensile;
- ciò posto, la paziente fu sottoposta all'intervento chirurgico di neurolisi del nervo mediano il 29.11.2010, risultando un successivo periodo di completo silenzio documentale per circa cinque mesi;
tanto consente di assumere, secondo un criterio logico e probabilistico, che nel periodo immediatamente successivo alla procedura
Pag. 5 a 8 chirurgica non si realizzarono complicanze correlate alla stessa;
- risulta documentata in atti esclusivamente l'esecuzione di un esame elettroneurografico a distanza di circa cinque mesi dall'intervento, che documentò un peggioramento dei parametri elettrofisiologici preoperatori ed all'esito del quale fu posta indicazione per nuova procedura chirurgica;
- in base alla letteratura scientifica, sebbene i tassi di successo iniziali superino il 90%, la sindrome presenta un certo grado di recidiva, anche dopo l'intervento chirurgico, fino a un terzo dei pazienti dopo 5 anni;
i tassi di fallimento vanno dal 7% al 25% con tassi di reintervento dell'1-12%; l'esito della procedura di rilascio del tunnel carpale dipende da molteplici fattori, come la gravità della compressione del nervo mediano, l'aspettativa del paziente, le comorbilità, l'uso di farmaci;
i fattori di rischio per la chirurgia di revisione sono il sesso maschile, il fumo, l'artrite reumatoide, il rilascio endoscopico e il rilascio del tunnel carpale bilaterale simultaneo;
la recidiva dei sintomi potrebbe essere dovuta a una o più delle seguenti cause: riparazione del legamento trasverso del carpo, formazione di cicatrici, proliferazione fibrosa, tenosinovite che porta alla compressione dei nervi e deterioramento della vascolarizzazione dei nervi;
le Sindromi del Tunnel
Carpale ricorrenti rappresentano difatti il 20-40% di tutti gli interventi di revisione;
la recidiva è più comune nei pazienti con diabete, ipertensione;
- quanto sopra consente di assumere che nel caso della sig.ra si realizzò una Pt_1 recidiva di tunnel carpale che necessitò, in data 8.6.2011, di un nuovo intervento di neurolisi esterna del nervo mediano, come desumibile dai successivi accertamenti elettroneurografici che evidenziarono reperti elettrofisiologici nella norma senza evidenza strumentale di sindrome del tunnel carpale a livello del polso destro;
- ciò consente di assumere che conforme a quanto previsto dalle leges artis fu l'indicazione all'esecuzione di una procedura chirurgica di rilascio del tunnel carpale mediante neurolisi del nervo mediano in paziente con riferito deficit alla mano destra ed esecuzione di pregressa analoga procedura a livello dell'arto controlaterale per la medesima sintomatologia;
sotto il profilo dell'esecuzione tecnica della procedura chirurgica non si ravvedono elementi di incongruità assistenziale e quindi neanche eventuali differenti condotte alternative che avrebbero potuto prevenire il verificarsi di una recidiva di tunnel carpale;
difatti, coerentemente con le evidenze scientifiche sopra riportate, la seconda procedura chirurgica eseguita in si rese necessaria per CP_9
l'insorgenza di una recidiva di patologia che, per le ragioni sopra esposte, non risulta ascrivibile ad eventuali incongruità assistenziali rientrando la stessa nel novero delle note
Pag. 6 a 8 complicanze non prevenibili nel caso concreto mediante differenti alternative terapeutiche.
Alla luce di tanto, non risulta formulabile alcun addebito in termini di responsabilità in capo alla struttura ed al sanitario, ragione per cui la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Quanto alle spese processuali, va osservato quanto segue:
- in considerazione dell'esito del giudizio (e, quindi, in virtù del principio della soccombenza nei rapporti tra l'attrice e la struttura convenuta nonché del principio della causazione nei rapporti tra l'attrice ed il terzo chiamato in causa dalla convenuta), le spese processuali - diverse da quelle relative ai rapporti tra l'attrice e la sig.ra CP_6 già indicate sopra - nei rapporti tra l'attrice, da un lato, e e Controparte_1 [...]
dall'altro, vanno poste a carico dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono Controparte_7 liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore del disputatum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate);
- nei rapporti tra l'attrice e , le spese processuali vanno dichiarate irripetibili CP_5 in considerazione della contumacia della seconda.
Inoltre, per le stesse ragioni, le spese delle CC.TT.U. – già liquidate con decreti depositati il 22.1.2015 ed il 9.7.2025 – vanno poste definitivamente ed integralmente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_5
- dispone l'estromissione dal giudizio di e condanna Controparte_6
alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_6
, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
- rigetta la domanda attorea, con conseguente assorbimento delle restanti questioni;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali ed in euro 206,00 per CP_1 esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
Pag. 7 a 8 - condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre Controparte_7 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
- dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 CP_5
;
[...]
- pone le spese di CC.TT.U. definitivamente ed integralmente a carico di Parte_1
.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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