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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia Greco Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2845/2024 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. Parte_1
presso lo studio dell'avv. Giancarlo Materia che rapp. e dif. per procura in atti
E
, nato in [...] il [...], elettivamente dom. presso Parte_2 lo studio dell'avv. Giancarlo Materia che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza camerale innanzi al Giudice delegato in data 17/12/2024 le parti chiedono concordemente la pronuncia di cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in Pedara il 15/9/2004, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il depositato ricorso congiunto i coniugi e chiedevano Pt_1 Pt_2
al Tribunale di Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in Pedara il 15/9/2004.
1 Esponevano di essersi separati sin dall'anno 2017 e di non essersi più riconciliati.
Davanti al Giudice delegato alla udienza in data 17/12/2024 i coniugi personalmente comparsi insistevano nel ricorso, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o costringimento”, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. 275/2017 emanato inter partes dal Tribunale di Catania, né risulta eccepita la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dei coniugi, il divorzio procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso: “accogliere quale pattuizione aggiuntiva delle condizioni di cui al verbale di separazione del 1/2/2007, il seguente articolo: “le parti in occasione dello scioglimento del matrimonio si impegnano ed obbligano reciprocamente sin d'ora a trasferire la proprietà della casa coniugale e delle relative pertinenze, segnatamente appartamento per civile abitazione distinto al NCEU di Aci Catena al foglio 5, particella
621, sub 39 e garage perinenziale distinto al NCEU di Aci Catena al foglio
5, sub 77, entrambi ubicati in via Pozzo 75 del predetto comune, in favore del proprio figlio nato a [...] il [...], al Persona_1
raggiungimento della maggiore età del dedsimo . Le parti si impegnano a
2 predisporre ed ultimare per tempo tutti gli adempimenti propedeutici all'atto di donazione, di cui dovranno sopportare pro quota i relativi oneri e costi”
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ed art. 91 cpc
PTM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Pedara il 15/9/2004 tra Pt_1
, nata in [...] il [...] e , nato in [...]
[...] Parte_2
il 7/4/1971 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Pedara, anno 2004, n. 71, parte II, S.A, alle condizioni in parte motiva specificate;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta
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