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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2024, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dr. Nunzia Tesone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18 marzo 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2619/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Improta, elett.te domiciliata Parte_1
presso il suo domicilio digitale.
appellante
E
,in persona del Presidente Controparte_1
p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura PS in Napoli, via De Gasperi n.55.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 24/10/2022,
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, n.905 del 27/4/2022 che, sulla sua domanda volta ad ottenere la corresponsione dell'assegno di natalità per 12 mesi per l'importo di euro 120 mensili, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento del complessivo importo di euro 1.440,00, oltre interessi legali come per legge, aveva così provveduto:
“1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite in ragione dei 2/3 , e condanna l'INPS al pagamento della restante parte (1/3) delle spese, che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi euro
290,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario”.
2.L'appellante ha censurato la compensazione per 2/3 delle spese di giudizio giustificata dal primo giudice “in considerazione del breve lasso temporale intercorso tra la data di presentazione della domanda amministrativa (9.3.2020), il deposito del ricorso giudiziario (9.7.2020) ed il pagamento della prestazione (23.7.2020)”. Ha sostenuto la violazione dell'art.92 c.p.c anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.77 del 2018 , non ricorrendo nella fattispecie le gravi ragioni- come enucleate dalla Suprema Corte- che giustificavano la compensazione delle spese.
3. Ha citato vari precedenti della Suprema Corte in fattispecie analoghe ed ha chiesto, in caso di accoglimento dell'appello, la liquidazione delle spese di appello con la maggiorazione fino al 30% come prevista dall'art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014, essendo l'appello redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
4.Pertanto l'appellante ha concluso in tali termini:
“-) Accertare che la compensazione delle spese di lite per i 2/3 disposta dal Giudice di primo grado è illegittima poiché viola l'art 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Cost. n°77/2018, e per l'effetto riformare tale capo di sentenza condannando l'PS al pagamento integrale delle spese di lite, come già quantificate dal Giudice di primo grado, in €870,00 oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
-) Condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – riconoscendo altresì la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis, attese le tecniche di redazione utilizzate per il presente atto - con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
5.L'PS si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
6.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.L'appello è fondato e va accolto .
8.L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n.
162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma. Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572).
Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate ( cfr. Cass. 23/5/2003
n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte
Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).
9.Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Invero, solo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado l'PS ha corrisposto all'odierna appellante l'assegno di natalità che aveva chiesto in via amministrativa ed ha quindi riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata.
La circostanza addotta dal primo giudice a giustificazione della compensazione di 2/3 delle spese di giudizio, e cioè il “breve lasso temporale intercorso tra la data di presentazione della domanda amministrativa (9.3.2020), il deposito del ricorso giudiziario (9.7.2020) ed il pagamento della prestazione (23.7.2020)”, non costituisce,
a parere della Corte, grave ragione per la compensazione parziale delle spese. Invero l'arco temporale di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa viene concesso all'Istituto proprio per provvedere sulla richiesta azionata ed il superamento di tale periodo abilita l'interessato ad adire il giudice, cosa che ha dovuto fare la per ottenere l'assegno di natalità che le spettava. Del resto la prestazione Pt_1
richiesta appare sicuramente urgente in considerazione delle spese conseguenti ad una nuova nascita e comunque l'PS non ha fornito alcuna ragionevole giustificazione al mancato adempimento nel termine di legge.
10.Pertanto l'appello va accolto ed in riforma del capo2) dell'impugnata sentenza l'PS va condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro
870,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv.
Emanuele Improta antistatario.
11.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione, ai sensi del DM n.147/2022, con la maggiorazione del 30% di cui all'art.4, comma 1 bis D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma del capo2) dell'impugnata sentenza condanna l'PS al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 870,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Emanuele Improta antistatario;
2) condanna, inoltre, l'PS al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 642,20 , oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Emanuele Improta antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 18 marzo 2024
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dr. Nunzia Tesone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18 marzo 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2619/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Improta, elett.te domiciliata Parte_1
presso il suo domicilio digitale.
appellante
E
,in persona del Presidente Controparte_1
p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura PS in Napoli, via De Gasperi n.55.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 24/10/2022,
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, n.905 del 27/4/2022 che, sulla sua domanda volta ad ottenere la corresponsione dell'assegno di natalità per 12 mesi per l'importo di euro 120 mensili, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento del complessivo importo di euro 1.440,00, oltre interessi legali come per legge, aveva così provveduto:
“1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite in ragione dei 2/3 , e condanna l'INPS al pagamento della restante parte (1/3) delle spese, che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi euro
290,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario”.
2.L'appellante ha censurato la compensazione per 2/3 delle spese di giudizio giustificata dal primo giudice “in considerazione del breve lasso temporale intercorso tra la data di presentazione della domanda amministrativa (9.3.2020), il deposito del ricorso giudiziario (9.7.2020) ed il pagamento della prestazione (23.7.2020)”. Ha sostenuto la violazione dell'art.92 c.p.c anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.77 del 2018 , non ricorrendo nella fattispecie le gravi ragioni- come enucleate dalla Suprema Corte- che giustificavano la compensazione delle spese.
3. Ha citato vari precedenti della Suprema Corte in fattispecie analoghe ed ha chiesto, in caso di accoglimento dell'appello, la liquidazione delle spese di appello con la maggiorazione fino al 30% come prevista dall'art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014, essendo l'appello redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
4.Pertanto l'appellante ha concluso in tali termini:
“-) Accertare che la compensazione delle spese di lite per i 2/3 disposta dal Giudice di primo grado è illegittima poiché viola l'art 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Cost. n°77/2018, e per l'effetto riformare tale capo di sentenza condannando l'PS al pagamento integrale delle spese di lite, come già quantificate dal Giudice di primo grado, in €870,00 oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
-) Condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – riconoscendo altresì la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis, attese le tecniche di redazione utilizzate per il presente atto - con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
5.L'PS si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
6.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.L'appello è fondato e va accolto .
8.L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n.
162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma. Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572).
Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate ( cfr. Cass. 23/5/2003
n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte
Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).
9.Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Invero, solo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado l'PS ha corrisposto all'odierna appellante l'assegno di natalità che aveva chiesto in via amministrativa ed ha quindi riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata.
La circostanza addotta dal primo giudice a giustificazione della compensazione di 2/3 delle spese di giudizio, e cioè il “breve lasso temporale intercorso tra la data di presentazione della domanda amministrativa (9.3.2020), il deposito del ricorso giudiziario (9.7.2020) ed il pagamento della prestazione (23.7.2020)”, non costituisce,
a parere della Corte, grave ragione per la compensazione parziale delle spese. Invero l'arco temporale di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa viene concesso all'Istituto proprio per provvedere sulla richiesta azionata ed il superamento di tale periodo abilita l'interessato ad adire il giudice, cosa che ha dovuto fare la per ottenere l'assegno di natalità che le spettava. Del resto la prestazione Pt_1
richiesta appare sicuramente urgente in considerazione delle spese conseguenti ad una nuova nascita e comunque l'PS non ha fornito alcuna ragionevole giustificazione al mancato adempimento nel termine di legge.
10.Pertanto l'appello va accolto ed in riforma del capo2) dell'impugnata sentenza l'PS va condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro
870,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv.
Emanuele Improta antistatario.
11.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione, ai sensi del DM n.147/2022, con la maggiorazione del 30% di cui all'art.4, comma 1 bis D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma del capo2) dell'impugnata sentenza condanna l'PS al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 870,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Emanuele Improta antistatario;
2) condanna, inoltre, l'PS al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 642,20 , oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Emanuele Improta antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 18 marzo 2024
Il Presidente est.