Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1025/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1025/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Sorrento n. 1707/2020 depositata in data 18.11.2020 e notificata in data
14.01.2021, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Giuseppina Vanacore ed elettivamente
[...]
domiciliati presso lo studio della stessa sito in Vico Equense, alla Via Penito, 32
APPELLANTI
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso giusta procura Controparte_1
e Determina dirigenziale n. 205/2021 in atti, dall'avvocato Emilia Dubbioso, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Vico Equense, Via Filangieri
APPELLATO
E
(di seguito anche solo ), r.e.a. 1024951, p. Iva Controparte_2 CP_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_1 P.IVA_2
in Roma, c.a.p. 00185, via Monzambano, n. 10, nonché sede di Napoli, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede territoriale in Napoli, c.a.p. 80125, viale Kennedy n.
10, entrambe elettivamente domiciliate in Portici (Na), c.a.p. 80055, viale Luigi d'Amore n. 14, presso lo studio dell'avv. Giorgio Vanacore, che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale, in atti, rilasciata dal Responsabile della Direzione Legale, avv. Nicola Rubino, in virtù dei poteri conferitigli giusta procura per notar , dei distretti di Roma, LE e IA (rep. Per_1
25457, rogito 9774, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 20 marzo 2019)
APPELLATO
1
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.01.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
il e per sentirli condannare ex. artt. 2043 e 2051 c.c. al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro avvenuto in Vico Equense, in data 02.07.2017 alle ore 10:30 circa.
In particolare, gli attori deducevano che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, Parte_2
si trovava alla guida del veicolo Dacia Sandero tg. DX539LM di proprietà di e in CP_3 seguito intestato all'attore ; che, mentre circolava lungo la SS145 in direzione Parte_1
Sorrento-Napoli, giunta al km 20 del detto tratto stradale, compreso tra il bivio di Montechiaro e la frazione di Seiano del Comune di Vico Equense, all'altezza del viale d'accesso al “Murphy's Law pub”, (Corso Caulino n. 77), si imbatteva con la ruota anteriore destra della vettura in una buca non visibile né prevedibile, in quanto non opportunamente presegnalata;
che detta buca circondava tre tombini di raccolta delle acque pluviali, i quali, a causa di tale irregolarità del manto stradale, erano fuoriusciti dallo stesso creando una pericolosa sporgenza con i loro spigoli;
che dopo l'impatto avvertiva uno strano rumore proveniente dalla ruota anteriore destra della vettura, per Parte_2 cui alle ore 14:30 della medesima giornata, mentre percorreva il Viale dei Platini, in Sant'Agnello, in direzione Piano di Sorrento, giunta all'altezza del civico n. 39 la vettura subiva un arresto improvviso della corsa, accasciandosi sul lato destro;
che la vettura si sbilanciava verso destra impattando con la sua ruota anteriore destra contro la ruota anteriore destra di una vettura in sosta sul lato destro della strada;
che a seguito dell'urto, il veicolo in sosta, urtava a sua volta con un altro veicolo in sosta.
Pertanto, allegava che il veicolo attoreo a causa del sinistro in questione aveva riportato danni alla meccanica e alla carrozzeria quantificabili in euro 3.501,52, per cui veniva inviata messa in mora al comune di Vico Equense, il quale declinava ogni responsabilità sostenendo che la manutenzione del tratto di strada in questione fosse di competenza di che a sua volta declinava ogni CP_2
responsabilità.
Si costituiva in giudizio il che in via preliminare eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. nonché la carenza di legittimazione, sia attiva sia passiva;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda chiedendone l'integrale rigetto e, in subordine, in caso di accoglimento, chiedeva di condannare a manlevare il CP_2
da ogni responsabilità. CP_1
Si costituiva anche eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori e in ogni CP_2
caso allegava che la manutenzione della caditoia che aveva causato il sinistro rientrava nella sfera di
2 competenza del comune, chiedendo quindi di escludere in ogni caso la responsabilità di CP_2
nella vicenda per cui è causa.
All'esito della prima udienza del 29.03.2019, il Giudice di Pace di Sorrento, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione;
pertanto, con sentenza n. 1707/2020, depositata in data 18.11.2020 e notificata in data 14.01.2021, dichiarava la carenza di legittimazione ad agire degli attori, i quali, essendo meri detentori del veicolo, non avevano fornito la prova di aver riparato la vettura danneggiata.
Avverso la predetta sentenza, e proponevano impugnazione sulla Parte_1 Parte_2
scorta dei seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., avendo il giudice di prime cure dichiarato il difetto di legittimazione attiva sulla scorta di fatti mai rilevati e contestati, ovvero sulla circostanza della mancata prova dell'avvenuta riparazione del veicolo a carico degli istanti, mentre l'eccezione avanzata dai convenuti in primo grado si fondava esclusivamente sull'assenza dei titolo di proprietà del veicolo danneggiato in capo agli attori al momento del sinistro;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c. e violazione del diritto di difesa, per non avere il giudice di pace fissato udienza ex art. 320 c.p.c. per consentire agi attori di articolare le proprie difese e, dunque, dimostrare altresì la titolarità a fronte delle eccezioni sollevate dai convenuti.
Dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e previa ammissione dei mezzi istruttori articolati, chiedeva la riforma integrale della sentenza del giudice di pace di Sorrento al fine di accertare la responsabilità esclusiva del e/o di con condanna del responsabile CP_1 CP_2
al risarcimento del danno quantificato in euro 3.501,52 e nella somma ritenuta di giustizia, oltre vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna di alla CP_2
restituzione di euro 510,69 versati a titolo di spese per il giudizio di primo grado.
e il resistevano all'appello, chiedendo la conferma della CP_2 Controparte_1
sentenza di primo grado;
quanto, poi, ad in via subordinata, in caso di accoglimento CP_2
della domanda attorea, spiegava appello incidentale al fine di sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Acquisito il fascicolo di primo grado e ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dagli appellanti in citazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto n. 301/24 del 16.09.2025 la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025, con ordinanza del 30.01.2025 veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
3 In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (15.02.2021) rispetto alla notifica della sentenza di primo grado (14.01.2021), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (25.02.2021).
Ancora, in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto il gravame risulta rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342
c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione - consistenti, da un lato, nella violazione del principio dispositivo e del principio di non contestazione e, dall'altro, nella violazione del diritto di difesa - al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza con accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Ciò detto, destituito di fondamento è il primo motivo di appello.
A fronte della eccezione di difetto di titolarità avanzata dai convenuti, fondata sulla circostanza che gli odierni appellanti non rivestivano al momento del sinistro la qualità di proprietari del veicolo (tale
è l'eccezione proposta, attenendo al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata), il giudice di pace ha ritenuto fondata l'eccezione sul presupposto che gli attori, non essendo proprietari del veicolo, non avevano offerto la prova della riparazione a proprie spese. Il giudice di prime cure ha osservato - in applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, che consentono anche al mero detentore di agire per il risarcimento del danno - che nella fattispecie in esame gli istanti non solo non erano proprietari ma non avevano neppure dimostrato che il danno avesse spiegato effetti nella loro sfera patrimoniale.
È opportuno evidenziare che “La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche
4 di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, attenendo, ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge” (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/01/2019, n. 476).
Dunque, la circostanza che a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva o meglio di titolarità formulata dai convenuti, il giudice abbia posto a fondamento della decisione la considerazione che gli odierni appellanti, non aventi la qualità di proprietari del veicolo al momento del sinistro, non avessero dato prova della intervenuta riparazione e, dunque, della incidenza del sinistro nella loro sfera patrimoniale, non ha determinato alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c..
Neppure può dirsi che sussista una violazione dell'art. 115 c.p.c., risultando le difese dei convenuti in primo grado certamente incompatibili con il riconoscimento della titolarità attiva in capo agli istanti;
infatti, atteso che la titolarità della posizione soggettiva attiva è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, l'attore ha l'onere di allegarla e provarla, a meno che la controparte la riconosca espressamente o svolga difese incompatibili con la sua negazione, circostanza questa certamente da escludere a fronte della spiegata eccezione.
Passando ad analizzare il secondo motivo, anche a fronte dell'istruttoria ammessa ed espletata nel presente grado di giudizio la domanda va disattesa.
Il giudice di pace, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo. Il giudice di pace, quindi, non ha negato che il risarcimento del danno possa essere chiesto anche da chi non sia proprietario, ma ha specificato che occorre, in tal caso, dare la prova di aver sostenuto l'onere della riparazione o, comunque, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rilevante.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che gli appellanti non rivestivano la qualità di proprietari del veicolo (il sinistro si verificava in data 02.07.2017, quando proprietaria del veicolo oggetto di causa era mentre risulta proprietario a far data dal 13.10.2017) e la CP_3 Parte_1 circostanza che abbiano esercitato un potere materiale sulla cosa, adoperando l'autovettura di proprietà della madre del , non basta;
occorre anche che il soggetto non proprietario, che si Pt_1
trova nel possesso o nella detenzione del bene danneggiato, fornisca la dimostrazione del titolo che lo obblighi a tenere indenne il proprietario del veicolo ovvero la prova che in base a quel titolo l'obbligazione risarcitoria è stata adempiuta, affinché il proprietario non possa pretendere di essere
5 ancora risarcito dal terzo danneggiante (Cass., n. 8550/2007), come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass., n. 3005/1990).
Nella specie, anche a fronte della istruttoria espletata nel presente grado di giudizio, tale prova non è stata offerta: i testimoni hanno solo riferito che l'autovettura, seppur di proprietà della era in CP_3 uso al figlio e alla moglie di quest'ultimo, ma non risulta provato che questi abbiano Parte_1
sostenuto il costo della riparazione. In atti non è allegata alcuna quietanza di pagamento dei danni riportati dalla autovettura né tantomeno risultano allegate le foto della vettura riparata (anche se indicati nell'elenco dei documenti allegati alla citazione d'appello e che, invero, andavano allegati già con l'atto di citazione di primo grado, trattandosi di documentazione volta a dimostrare la titolarità
e, dunque, un elemento costitutivo della domanda) ma un mero preventivo (allegato già in primo grado) che, seppur intestato a non prova certamente l'esborso eventualmente sostenuto Parte_2
dagli istanti per la riparazione.
Dunque, nel caso in esame detta prova non è stata offerta, con la conseguenza che la decisione impugnata va confermata. Da ciò consegue l'assorbimento delle questioni sollevate da CP_2 con l'appello incidentale proposto in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00) tenuto conto delle attività espletate e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1707/2020, depositata in data 18.11.2020 e notificata in data 14.01.2021;
2) condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore del Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del Sindaco p.t. delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_1
si liquidano in euro 1.278,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge;
3) condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legare rappresentante p.t. delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_2
6 che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Giorgio Vanacore dichiaratosi antistatario;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 30.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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