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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite, in appello, iscritte al n. 3151/2025 R.G. e al n.3050/2025 R.G., discussa oralmente all'udienza del 13.11.2025
TRA
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Luigi Pastore, procuratore domiciliatario;
- parte appellante -
CONTRO
Controparte_1
, rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso le sentenze del Giudice di Pace di Tricase n. 171/2024 e 172/2024, entrambe depositate in data 28.10.2024.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 13.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tricase n. 171/2024 Parte_1 con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso il provvedimento di revisione della patente di guida. A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto sostanzialmente: che il provvedimento di revisione era stato emesso non a fronte non dell'esaurimento del punteggio, ma di tre violazioni del Codice della Strada non contestuali che avevano comportato la decurtazione di almeno cinque punti nell'arco di dodici mesi, delle quali il non aveva avuto notizia se non per due sottrazioni, né Pt_1 esse risultavano specificate da controparte nel corso del giudizio di primo grado;
in ogni caso, ha specificato la mancanza dei presupposti per determinare la decurtazione, atteso che la guida senza cintura era scriminata dalla malattia di;
ha poi dedotto la erronea e carente motivazione in Pt_1 ordine al ritenuto non necessario invio di una comunicazione preventiva dell'avvenuta decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Ha chiesto, quindi, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la riforma della stessa con conseguente statuizione che, alla luce delle condizioni morali del la prova di Pt_1 revisione della patente può essere eseguita esentando il medesimo dalla prova scritta.
2. – Sempre ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tricase Parte_1
n.172/2024 con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso il successivo provvedimento di sospensione della patente di guida, adducendo, a sostegno della domanda, i medesimi motivi sopra riportati.
Ritualmente si è costituito in giudizio il Controparte_1
, instando per il rigetto del gravame, argomentando circa
[...]
l'assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione della decurtazione dei punti, trattandosi di sanzione accessoria già comminata all'atto della contestazione mediante verbale e, pertanto, pienamente conosciuta dal singolo trasgressore.
Ritenute entrambe le cause mature per la decisione, le stesse, previamente riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sono state discusse oralmente e trattenute in decisione all'esito dell'udienza del 13.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Gli appelli sono infondati e vanno, dunque, rigettati.
Essenziale motivo di impugnazione concerne la ritenuta necessità che, a fronte della contestazione di sanzioni amministrative a cui acceda la sanzione accessoria della decurtazione dei punti ex art. 126 bis Codice della Strada, sia necessaria un' ulteriore comunicazione e ciò al fine di consentire al trasgressore di acquisire piena consapevolezza del “saldo punti” ed eventualmente assumere condotte riparatorie prima della definitiva perdita degli stessi.
2 Va premesso che, quanto alle contestazioni relative ai verbali di contestazione delle varie sanzioni amministrative riportate dal per violazione del codice della strada, alcuna argomentazione Pt_1 può utilmente essere mossa dall'appellante, atteso che gli stessi non sono stati utilmente impugnati, cosicché il Giudicante non è stato (come non è tutt'ora) posto nelle condizioni di verificare se effettivamente sussiste il difetto dei relativi presupposti eccepito dalla parte, tanto meno la valutazione della scriminante della malattia da cui era affetto Pt_1
Tanto chiarito, ai sensi dell'art. 126 del codice della strada, “All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione”.
Orbene, stando al provvedimento di revisione della patente di guida dell'appellante, ha Parte_1 commesso tre violazioni contestuali che hanno determinato la decurtazione di almeno 5 punti nell'arco di dodici mesi. Da ciò consegue la revisione della patente di guida.
La necessità di uno specifico avviso che segua l'avvenuta decurtazione del punteggio suddetto appare in un simile sistema assolutamente non necessario, né tantomeno causa di illegittimità del provvedimento di revisione.
Come correttamente chiarito dal Giudice di prime cure, nel solco di una costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il trasgressore sa nell'immediatezza della violazione la detrazione dei punti dalla patente di guida, trattandosi di una sanzione accessoria che segue quella pecuniaria;
nello stesso tempo, egli è posto nella condizione di verificare il “saldo” dei punti mediante accesso ai portali informatici della Motorizzazione (in tal senso v. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
13637 del 02/07/2020).
Lo stesso comma 3 dell'art. 126-bis C.d.S. prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri;
pertanto, la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso
3 ammnistrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato quanto all'azzeramento del punteggio, ed è anch'esso fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti (v. Cass. n.
18174 del 2016).
Quanto precede conduce ad escludere qualsivoglia buona fede del che, semmai, avrebbe Pt_1 potuto essere fatta valere in riferimento alle infrazioni commesse e non certo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria che – come noto – è conseguenza automatica dell'applicazione di quella principale.
Il sistema così delineato garantisce, in definitiva, la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento per evitare la revisione;
ed è, altresì, evidente che, ai fini dell'iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, così come da tempo afferma la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di
Stato, sez. 4, sentenza n. 6189 del 2012), che ha già chiarito che l'iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre che agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero la stampa del report de “il portale dell'automobilista”, ovvero l'attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione (adesso cfr. Circolare Ministero dei trasporti, n. 11490 in data 8 maggio 2013).
La regolarità del provvedimento di revisione della patente di guida ha posto a carico del ricorrente un comportamento esigibile (ovvero la sottoposizione ai previsti “accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione”) la cui inosservanza ha reso legittima la successiva misura della sospensione della patente a tempo indeterminato.
Entrambi gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace di Tricase n.171/2024 e n.172/2024 vanno dunque rigettati con conferma delle sentenze impugnate.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
4 Stante il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Saracino, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 3151/2025 R.G. e n.3050/2025 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta gli appelli e conferma le sentenze impugnate;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate nella somma di euro 371,00 oltre rimborso spese generali, Iva e C.A. come per legge oltre Iva e Cap accessori di legge.
- dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
Il giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Mariangela Liaci, con la supervisione del magistrato.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite, in appello, iscritte al n. 3151/2025 R.G. e al n.3050/2025 R.G., discussa oralmente all'udienza del 13.11.2025
TRA
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Luigi Pastore, procuratore domiciliatario;
- parte appellante -
CONTRO
Controparte_1
, rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso le sentenze del Giudice di Pace di Tricase n. 171/2024 e 172/2024, entrambe depositate in data 28.10.2024.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 13.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tricase n. 171/2024 Parte_1 con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso il provvedimento di revisione della patente di guida. A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto sostanzialmente: che il provvedimento di revisione era stato emesso non a fronte non dell'esaurimento del punteggio, ma di tre violazioni del Codice della Strada non contestuali che avevano comportato la decurtazione di almeno cinque punti nell'arco di dodici mesi, delle quali il non aveva avuto notizia se non per due sottrazioni, né Pt_1 esse risultavano specificate da controparte nel corso del giudizio di primo grado;
in ogni caso, ha specificato la mancanza dei presupposti per determinare la decurtazione, atteso che la guida senza cintura era scriminata dalla malattia di;
ha poi dedotto la erronea e carente motivazione in Pt_1 ordine al ritenuto non necessario invio di una comunicazione preventiva dell'avvenuta decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Ha chiesto, quindi, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la riforma della stessa con conseguente statuizione che, alla luce delle condizioni morali del la prova di Pt_1 revisione della patente può essere eseguita esentando il medesimo dalla prova scritta.
2. – Sempre ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tricase Parte_1
n.172/2024 con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso il successivo provvedimento di sospensione della patente di guida, adducendo, a sostegno della domanda, i medesimi motivi sopra riportati.
Ritualmente si è costituito in giudizio il Controparte_1
, instando per il rigetto del gravame, argomentando circa
[...]
l'assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione della decurtazione dei punti, trattandosi di sanzione accessoria già comminata all'atto della contestazione mediante verbale e, pertanto, pienamente conosciuta dal singolo trasgressore.
Ritenute entrambe le cause mature per la decisione, le stesse, previamente riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sono state discusse oralmente e trattenute in decisione all'esito dell'udienza del 13.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Gli appelli sono infondati e vanno, dunque, rigettati.
Essenziale motivo di impugnazione concerne la ritenuta necessità che, a fronte della contestazione di sanzioni amministrative a cui acceda la sanzione accessoria della decurtazione dei punti ex art. 126 bis Codice della Strada, sia necessaria un' ulteriore comunicazione e ciò al fine di consentire al trasgressore di acquisire piena consapevolezza del “saldo punti” ed eventualmente assumere condotte riparatorie prima della definitiva perdita degli stessi.
2 Va premesso che, quanto alle contestazioni relative ai verbali di contestazione delle varie sanzioni amministrative riportate dal per violazione del codice della strada, alcuna argomentazione Pt_1 può utilmente essere mossa dall'appellante, atteso che gli stessi non sono stati utilmente impugnati, cosicché il Giudicante non è stato (come non è tutt'ora) posto nelle condizioni di verificare se effettivamente sussiste il difetto dei relativi presupposti eccepito dalla parte, tanto meno la valutazione della scriminante della malattia da cui era affetto Pt_1
Tanto chiarito, ai sensi dell'art. 126 del codice della strada, “All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione”.
Orbene, stando al provvedimento di revisione della patente di guida dell'appellante, ha Parte_1 commesso tre violazioni contestuali che hanno determinato la decurtazione di almeno 5 punti nell'arco di dodici mesi. Da ciò consegue la revisione della patente di guida.
La necessità di uno specifico avviso che segua l'avvenuta decurtazione del punteggio suddetto appare in un simile sistema assolutamente non necessario, né tantomeno causa di illegittimità del provvedimento di revisione.
Come correttamente chiarito dal Giudice di prime cure, nel solco di una costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il trasgressore sa nell'immediatezza della violazione la detrazione dei punti dalla patente di guida, trattandosi di una sanzione accessoria che segue quella pecuniaria;
nello stesso tempo, egli è posto nella condizione di verificare il “saldo” dei punti mediante accesso ai portali informatici della Motorizzazione (in tal senso v. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
13637 del 02/07/2020).
Lo stesso comma 3 dell'art. 126-bis C.d.S. prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri;
pertanto, la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso
3 ammnistrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato quanto all'azzeramento del punteggio, ed è anch'esso fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti (v. Cass. n.
18174 del 2016).
Quanto precede conduce ad escludere qualsivoglia buona fede del che, semmai, avrebbe Pt_1 potuto essere fatta valere in riferimento alle infrazioni commesse e non certo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria che – come noto – è conseguenza automatica dell'applicazione di quella principale.
Il sistema così delineato garantisce, in definitiva, la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento per evitare la revisione;
ed è, altresì, evidente che, ai fini dell'iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, così come da tempo afferma la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di
Stato, sez. 4, sentenza n. 6189 del 2012), che ha già chiarito che l'iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre che agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero la stampa del report de “il portale dell'automobilista”, ovvero l'attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione (adesso cfr. Circolare Ministero dei trasporti, n. 11490 in data 8 maggio 2013).
La regolarità del provvedimento di revisione della patente di guida ha posto a carico del ricorrente un comportamento esigibile (ovvero la sottoposizione ai previsti “accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione”) la cui inosservanza ha reso legittima la successiva misura della sospensione della patente a tempo indeterminato.
Entrambi gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace di Tricase n.171/2024 e n.172/2024 vanno dunque rigettati con conferma delle sentenze impugnate.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
4 Stante il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Saracino, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 3151/2025 R.G. e n.3050/2025 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta gli appelli e conferma le sentenze impugnate;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate nella somma di euro 371,00 oltre rimborso spese generali, Iva e C.A. come per legge oltre Iva e Cap accessori di legge.
- dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
Il giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Mariangela Liaci, con la supervisione del magistrato.
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