Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49270 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA Parte 1 (C.F.: C.F. 1 (), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.to Sara Arduini del Foro di Rimini, presso il cui studio in Riccione (RN), Viale
Ceccarini n. 118, ha eletto domicilio;
ATTORE
E
Controparte 1 P. IVA P.IVA 1 ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via dell'Unione n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuntoni, presso lo studio del medesimo in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione contratto e risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione allegati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2022 il sig. Parte 1 conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, Controparte 1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On
Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della società
Controparte 1 alle obbligazioni assunte con contratto del 18.05.2021 e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del predetto contratto, anche in virtù della diffida ex art. 1454 c.c. del 16.11.2021; 2) condannare la società in persona del proprio legale rappresentante pro-Controparte_1 tempore: a. a restituire al Sig. Parte 1 la somma di €. 400,00 da lui versata a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi legali dal 14.06.2021 sino all'effettivo saldo;
b. a risarcire al Sig. Parte_1
[...] il danno a lui cagionato, corrispondendo la somma di €. 51.498,00, pari al quantum necessario per installare l'impianto fotovoltaico, così come stimato nel contratto intercorso tra le parti, ovvero la diversa, maggiore o minore somma, che verrà accertata in corso di causa ovvero che verrà ritenuta dall'Ill.mo Giudicante equa e di giustizia. 3) con condanna al pagamento di tutte le spese ed onorari legali relativi al presente procedimento, spese generali, IVA e CPA come per legge."
A fondamento delle sue domande l'attore deduceva: di aver concluso in data 18.05.2021 un contratto di fornitura con Controparte 1 avente ad oggetto la vendita e la posa in opera di un impianto fotovoltaico e sistemi connessi (pompa di calore, batteria di accumulo, solare termico e stazione di ricarica per veicoli elettrici) presso la propria abitazione in Coriano (RN), via Della Grotta 27, per il prezzo complessivo di €. 51.498,00; di aver convenuto con l'azienda fornitrice che l'intervento sarebbe stato realizzato usufruendo dell'incentivo fiscale di cui al c.d. CP_2 pattuendo che "
l'esecuzione avvenisse entro il mese di giugno 2022, termine ultimo per godere dell'agevolazione fiscale;
di aver corrisposto ad CP_1, in data 14.06.2021, la somma di € 400,00 a titolo di deposito
-
cauzionale; che la pratica per l'installazione dell'impianto veniva approvata dall' CP_3 in data
-
01.08.2021; di aver sollecitato ripetutamente l'installazione senza mai ricevere risposta da CP_1 e di aver diffidato la società a provvedere alla consegna dell'impianto con formale diffida ad adempiere ex art. 1453 c.c., trasmessa a mezzo PEC in data 16.11.2021; di aver ricevuto, solo in data
-
10.07.2022, una richiesta di accesso al proprio immobile per il sopralluogo preventivo e prodromico ai lavori, quando ormai il termine per accedere al CP 2 (30.06.2022) era trascorso;
- di non aver ottenuto l'esecuzione del contratto per fatto e colpa esclusivi di Controparte_1 e di avere dunque diritto al ristoro dei danni patiti, asseritamente pari al prezzo dell'impianto non realizzato
(corrispondente al risparmio asseritamente non conseguito). Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 contestando quanto dedotto da parte attrice;
in particolare, negava l'esistenza di qualsiasi inadempimento a sé imputabile, sull'assunto che, in data 10.07.2022, quando erano ancora vigenti i termini per fruire dell'incentivo fiscale di cui al c.d. CP_2 ed era possibile realizzare i lavori di installazione dell'impianto, il sig. Pt 1 aveva negato il sopralluogo prodromico al montaggio;
la convenuta contestava inoltre, l'esistenza del danno lamentato dall'attore e concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese del giudizio.
Espletata la prima udienza di comparizione e concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata prova testimoniale;
quindi, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
07.11.2024 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito le domande di risoluzione del contratto e risarcimento danni avanzate da parte attrice devono ritenersi infondate.
Risulta in atti il contratto intervenuto tra le parti in data 18.05.2021 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera, da parte di Controparte_1 di un impianto fotovoltaico e sistemi connessi (pompa di calore, batteria di accumulo, solare termico e stazione di ricarica per veicoli elettrici) presso la abitazione dell'attore in Coriano (RN), via Della Grotta 27, per il prezzo di euro 50.291,00 (v. doc. 1 attore).
Parte attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con tale contratto e ha chiesto, in primo luogo, dichiararsi la risoluzione del contratto in virtù della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 16.11.2021 (v. doc. 4 fascicolo attore).
È pacifico che era stato concordato tra le parti che il pagamento del prezzo della fornitura degli impianti avvenisse fruendo dell'agevolazione ai sensi dell'art. 119 del decreto Parte_2 "
legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) – che, come noto, consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati, tra l'altro, all'efficienza energetica degli edifici e che i lavori dovevano essere necessariamente eseguiti nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa del c.d. CP 2 (al fine appunto di potere usufruire del beneficio).
È noto che, all'inizio, il presupposto per poter beneficiare del beneficio fiscale era la realizzazione del 30% delle opere entro il 30.06.2022 e che con il cd. Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), entrato in vigore il 18.05.2022, il termine per beneficiare delle agevolazioni veniva prorogato al 30.09.2022.
Stante il necessario riferimento alle tempistiche previste dalla normativa del “Superbonus", deve ritenersi che entro il 30.09.2022 avrebbe dovuto essere realizzato dalla convenuta almeno il 30%
dell'opera, sì da potere consentire al committente di usufruire della prevista agevolazione. Essendo questi i termini contrattuali di riferimento, deve considerarsi non legittimamente intimata dal Pt 1 la diffida ad adempiere del 16.11.2021.
-Occorre tenere conto che – per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte – “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità ai sensi dell'art. 1455 c.c. dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto, sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento” (v. ex multis Cass. 2007, n. 9314; Cass. 2014, n. 18696).
Ebbene, nel caso in esame, essendo ampiamente possibile la effettiva fornitura ed installazione dell'impianto ad opera della convenuta fino alla data del 30.06.2022 (termine poi prorogato al
30.09.2022), deve escludersi che vi fosse in atto un grave inadempimento (o ritardo) da parte di [...]
CP 1 in relazione alla situazione esistente alla scadenza del termine fissato con la diffida (ossia
1'01.12.2021).
Invero, a parte che dalla corrispondenza via wap allegata dall'attore non emerge alcun comportamento ostativo della convenuta (v.doc. 3 attore), deve escludersi, senza dubbio, che il decorso del termine fissato nella diffida comportasse per l'attore la perdita dell'utilità economica perseguita con il contratto, essendo ancora lontano il decorso del termine previsto dalla normativa del c.d. "Superbonus" ai fini dell'utilizzazione del beneficio fiscale.
La diffida ad adempiere inoltrata dall'attore, pertanto, non può ritenersi legittimamente proposta ai fini della chiesta declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta.
L'utilità economica perseguita con il contratto non può ritenersi venuta meno nemmeno quando l'attore veniva successivamente contattato dalla convenuta, in data 10 luglio 2022, ai fini del sopralluogo propedeutico all'installazione dell'impianto (v. doc. 5 parte attrice), atteso che, come detto sopra, l'agevolazione Superbonus 110% era ancora pienamente fruibile ed essendo eseguibile in breve tempo la posa in opera dell'intero impianto, come confermato dai testi di parte convenuta
Testimone 2 , tecnici della convenuta, sulla cui escussi in giudizio (ing. Testimone 1 e attendibilità non vi è motivo di dubitare).
Il rifiuto al sopralluogo da parte del Pt 1 non può ritenersi giustificato, sia perché il contratto non poteva considerarsi risolto sia perché non erano ancora decorsi – al luglio 2022 - i termini per la utile
-
realizzazione del 30% dell'opera (da ritenersi ampiamente fattibile entro la fine del settembre 2022) al fine di ottenere il beneficio fiscale. Va dato atto, poi, che, a fronte del rifiuto dell'attore, la convenuta ha comunque restituito il deposito cauzionale di euro 400,00 al Pt 1 con bonifico del 24.10.2022 (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo della convenuta)
Non essendovi i presupposti per la risoluzione del rapporto per le ragioni sopra rappresentate, il comportamento della convenuta (con la richiesta del sopralluogo preliminare all'installazione dell'impianto) costituisce comunque espressione della volontà di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, in una fase in cui era ancora possibile assicurare l'utilità economica che il committente intendeva perseguire con il contratto in questione.
Non può configurarsi nella fattispecie in esame, pertanto, alcun colpevole inadempimento in capo alla parte convenuta.
Dovendosi escludere l'inadempimento contrattuale della convenuta Controparte 1 vanno rigettate la domanda di risoluzione contrattuale e quella conseguenziale di risarcimento del danno avanzate dall'attore.
Vale solo la pena soggiungere che difetta, in ogni caso, la prova del nesso causale tra l'eventuale inadempimento e il pregiudizio patrimoniale asseritamente subito dall'attore e rappresentato dalla perdita del beneficio fiscale, non essendovi prova che, dopo la scadenza del termine fissato con la diffida ad adempiere, il Pt 1 si sia comunque attivato per commissionare ad altra impresa la fornitura dell'impianto al fine di utilizzare il bonus oppure abbia effettivamente installato tale impianto sostenendone i relativi costi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
-Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
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Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande avanzate da Parte 1
2) CONDANNA l'attore al pagamento, in favore della convenuta Controparte_1 delle spese del giudizio, che si liquidano, in euro 6.500,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.
Milano, 12 febbraio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale