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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 984/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale Salerno n. 2969/2024, pubblicata in data 5.06.2024, promosso da:
, assistito e difeso dall'avv. Maura De Angelis Parte_1
Appellante contro
, nella qualità di erede di , CP_1 Persona_1 assistita e difesa dall'avv. Maria Antonietta Tartaglia
Appellata
Conclusioni: Come da atti di costituzioni e note di precisazione depositate nel termine concesso ex art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto Ingiuntivo n. 1593/2020 il Tribunale di Salerno ingiungeva a di pagare, in solido con la moglie, Parte_1
, in favore della ricorrente, Controparte_2 Controparte_3
, la somma di euro 27.500,00, di cui euro 15.000,00 dovuta a
[...] titolo di restituzione di un prestito ed euro 12.500,00 a titolo di restituzione degli indebiti prelievi, ad opera della , dai CP_2 depositi postali e bancari della ricorrente.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il , Pt_1 contestando la pretesa e deducendo di non aver mai intrattenuto alcun rapporto, né personale né professionale, con la Per_1
Contestava la fondatezza della domanda di restituzione delle somme richieste assumendo che la mera dazione della somma di euro
15.000,00 non poteva costituire titolo per la restituzione.
Contestava la debenza delle ulteriori somme perché, alla luce della stessa prospettazione della ricorrente, era privo di legittimazione passiva rispetto a tale pretesa.
Contestava altresì i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per un credito privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità
e non fondato su prova scritta evidenziando che la prova di un bonifico non è idonea a comprovare il diritto alla restituzione.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1593/2020 per mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito nonché il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla Per_1
Si costituiva l'opposta affermando di essere stata indotta, su richiesta della , che la assisteva, a concederle un Controparte_2 prestito di 15.000,00 euro per acquistare una nuova autovettura e di avere eseguito il bonifico di tale somma, in data 23.07.2018, direttamente sul conto corrente del marito che l'aveva Pt_1 utilizzata per l'acquisto di un'autovettura.
Riferiva che le parti si erano accordate per la restituzione della somma mediante pagamenti rateali, senza interessi, di euro 150,00 mensili, che, tuttavia, non venivano eseguiti, ad eccezione della somma di euro solo 45,00 euro.
pag. 2/12 Assumeva che, in virtù del rapporto fiduciario instaurato con la
, quest'ultima, a fine agosto 2018, le aveva fatto aprire un CP_2 conto alle , a titolo di investimento, sul quale aveva versato la CP_4 somma di euro 29.000,00; a sua insaputa, la aveva CP_2 trattenuto la carta Poste Pay, relativa al conto postale e, nel corso del periodo aprile - dicembre 2018, aveva prelevato la somma di euro
9.824,00; avendole affidato anche il bancomat relativo ad un conto corrente acceso presso il Banco di Napoli, la aveva altresì CP_2 effettuato prelievi non autorizzati anche su detto conto, del complessivo importo di euro 14.800,00 euro.
Esponeva l'opposta che, accortasi dell'esecuzione dei prelievi non autorizzati, si era rivolta a sua sorella alla quale la CP_5
aveva confessato di aver indebitamente prelevato dai conti CP_2 correnti della signora il complessivo importo di euro Per_1
27.500,00, somma che prometteva di restituire rispondendo alla lettera inviatale dall'avv. Giannecchini, cui la si era rivolta per Per_1 la soluzione del caso.
Esponeva altresì di aver presentato denuncia querela nei confronti della , a seguito della quale veniva instaurato un CP_2 procedimento penale per i reati di cui agli artt. 643 e 493 ter c.p.c nel quale si era costituita parte civile, depositando successivamente ricorso per decreto ingiuntivo.
Contestava i motivi posti a fondamento dell'opposizione evidenziando che il aveva ammesso di aver ricevuto la somma di 15.000,00 Pt_1 dalla per l'acquisto della vettura contestando però il suo Per_1 diritto alla restituzione, invece sussistente avendo il incassato Pt_1 la somma bonificata dalla sul proprio conto corrente Per_1 personale.
pag. 3/12 Quanto agli altri prelievi non autorizzati, eseguiti dalla moglie del
, assumeva che essi erano stati utilizzati dalla per i Pt_1 CP_2 bisogni della famiglia e, dunque, anche del coniuge , obbligato, Pt_1 pertanto, alla restituzione.
Sosteneva, infine che la prova scritta del credito era costituita dalla la distinta di bonifico da cui risultava il versamento sul conto del Pt_1
e i movimenti bancari dei conti correnti a lei intestati.
Inoltre, evidenziava che la , con le mail del 7.01.2019 e CP_2
19,03,2019, aveva riconosciuto il debito, ammettendo il prestito e i prelievi.
Assumeva infine l'infondatezza della tesi del secondo cui la Pt_1 dazione della somma di euro 15.000,00 trovasse titolo in una donazione, di cui difettavano i presupposti di forma nonché l'elemento soggettivo dell'animus donandi.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 2969/2024 con la quale il
Tribunale ha così statuito:
“1. Rigetta l'opposizione come proposta e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1593/2020 dichiarandolo esecutivo
2. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che liquida complessivamente, e per l'intero, in €.
3.470,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, somme che vengono poste a carico dell'erario perché ammesso al gratuito patrocinio”.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa della avendo il Per_1
riconosciuto di averla ricevuta e avendo la affermato Pt_1 Per_1 di aver eseguito il bonifico perché indotta dalla signora e CP_2 nella convinzione che tale somma, erogata a titolo di prestito, sarebbe stata restituita.
pag. 4/12 Quanto alla titolarità passiva dell'obbligazione di restituzione il primo giudice, valorizzando la documentazione prodotta (bonifici, movimentazione bancaria, confessione scritta della ), ha CP_2 affermato: “Il fatto che il , come peraltro dallo stesso Pt_1 ammesso, abbia incassato sul proprio conto personale il bonifico della
e ne abbia fatto uso, giustifica la sua legittimazione passiva Per_1 alla domanda di restituzione.
E la legittimazione passiva dell'opponente sembra sussistere anche per le somme prelevate senza autorizzazione dalla , come CP_2 dalla stessa ammesso, essendo state le stesse utilizzate per i bisogni della famiglia e di cui, quindi, si è avvantaggiato lo stesso coniuge sig. . Pt_1
Sostiene il primo giudice che il versamento era stato effettuato a titolo di prestito e contro la volontà della , da qui il suo diritto Per_1 alla restituzione;
inoltre, poiché la era stata indotta ad Per_1 effettuare tale trasferimento a causa della condotta illecita posta in essere dalla signora , trovandosi all'epoca in una condizione CP_2 di sostanziale incapacità naturale, la sua volontà era dunque era viziata, e l'atto come tale nullo, in quanto determinato dalla condotta delittuosa altrui o in ogni caso annullabile ex art. 428 c.c.
Avverso detta statuizione, con atto regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto appello fondandolo sui motivi di seguito specificati
[...]
e così concludendo:
“1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. . Parte_1
2) revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1593/2020 del Tribunale di Salerno,
Giudice Dr. D'Ambrosio, per la somma di Euro 27.500,00 promosso
pag. 5/12 nei confronti di oltre interessi e spese, per i motivi di Parte_1 cui in narrativa.
3) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si è costituita , nella qualità di erede di CP_1 [...]
, contestando la fondatezza dell'appello e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo, contesta la decisione Parte_1 impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda di restituzione della somma richiesta e la sua legittimazione passiva rispetto all'obbligazione dedotta in lite.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non ha mai intrattenuto alcun rapporto, né personale né professionale, con . Controparte_3
Assume che l'avvenuta ricezione della somma di euro 15.000,00 per l'acquisto della vettura non dimostra che tale somma debba essere restituita alla e, dunque, alla sua erede, non avendo allegato Per_1
e comprovato l'opposta in primo grado il titolo in virtù del quale detta somma gli era stata consegnata.
Nega la debenza delle ulteriori somme richieste atteso che l'opposta nelle proprie difese non aveva mai dedotto di averle corrisposte direttamente a lui.
Eccepisce l'appellante l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto essendo il credito contestato è illiquido, non sorretto da prova documentale.
pag. 6/12 L'appello è fondato.
Non possono, infatti, condividersi le argomentazioni e le conclusioni del primo giudice in merito alla sussistenza in capo alla di Per_1 ragioni di credito nei confronti del perché del tutto errate in Pt_1 punto di diritto e fondate su una non corretta valutazione delle emergenze processuali.
Occorre preliminarmente delimitare l'ambito della pretesa azionata in primo grado dal dante causa dell'odierna appellata.
La come si desume dalle difese articolate in primo grado, ha Per_1 fondato il proprio credito nei confronti di su due distinti Parte_1 titoli: 1) un prestito al di euro 15.000,00, somma bonificata Pt_1 sul conto corrente a lui intestato;
2) un illecito commesso ai suoi danni dalla moglie del , , consistente Pt_1 Controparte_2 nella sottrazione non autorizzata della complessiva somma di euro
12.500,00 mediante prelievi da un conto di deposito e da un conto corrente intestati alla dei cui proventi si sarebbe Per_1 avvantaggiato il . Pt_1
Ad avviso di questa Corte, entrambe le pretese, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, risultano infondate nei confronti dell'appellante.
In relazione alla pretesa di restituzione fondata su un asserito prestito, occorre rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, colui che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione
(Cass., 29.11.2018, n. 30944; Cass., 24328/2017; Cass., 9541/2010;
CASS., 8386/2009).
pag. 7/12 In ragione di tale indirizzo, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (anche a mezzo bonifico, come nella specie), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass., 20740/2009).
Né, a tal fine, il creditore potrebbe giovarsi di una mera promessa unilaterale di pagamento priva del riferimento ad un rapporto sottostante, in quanto l'art. 1988 c.c. determina un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria a meno che egli non rinunci anche solo implicitamente, al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova (Cass., 30.5.2019, n. 14773; Cass 22.8.2018,
n20899; Cass., 31.3.2010, n. 7787).
In tale prospettiva, pure acquisita la dimostrazione della consegna di danaro, rimane onere di chi ha dedotto la sussistenza di contratti di mutuo (o altro tipo di finanziamento), ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., offrirne adeguata dimostrazione (per tutte, Cass.
24.2.2004, 3642; Cass. 19.08.2003, n. 12119; Cass. 21.02.2003, n.
2653; Cass., 06.07.2001, n. 9209; Cass., 10.02.2000, n. 1461;
Cass., 02.04.1999, n. 3205; Cass., 23.04.1998, n. 4197; Cass.
09.08.1996, n. 7343; Cass., 01.08.1995, n. 8394; Cass., 03.02.1995,
n. 1321).
A fondamento della sua pretesa la ha allegato di aver Per_1 eseguito, in data 23.07.2018, un bonifico di euro 15.000,00 sul conto corrente del . Pt_1
pag. 8/12 Tanto premesso è pacifico in causa nonché risulta dalla documentazione prodotta dalla in primo grado che Per_1 quest'ultima abbia consegnato al , a mezzo bonifico, la somma Pt_1 di euro 15.000,00; risulta, invece, controverso tra le parti il titolo per cui detto pagamento è avvenuto e che l'opposta in primo grado ha ricondotto ad un prestito.
Senonché la in primo grado ha affermato di essere stata Per_1 indotta, su richiesta della signora a concedere un prestito di CP_2
15.000,00 euro per l'acquisto di una nuova autovettura e che “che
l'accordo tra le parti era che l'importo sarebbe stato restituito con pagamenti rateali, senza interessi, di euro 150,00 mensili, ma in realtà, la signora ha ricevuto solo 45,00 euro da agosto a Per_1 settembre 2018. La signora si giustificava dicendo che il CP_2 marito era al momento disoccupato, e che una volta ottenuta la pensione, avrebbe potuto onorare il pagamento del debito. La signora
continuava a frequentare quotidianamente la casa CP_2 dell'esponente e quindi la signora confidava sulla serietà dei Per_1 suoi impegni”.
Da tali argomentazioni difensive emerge che gli accordi sul prestito sono intervenuti tra la e la e non con il . Per_1 CP_2 Pt_1
Si osserva che, a norma dell'art. 1372 comma 2, c.c., il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi e i debiti contratti da un coniuge, anche se nell'interesse della famiglia, non pongono automaticamente l'altro nella veste di debitore solidale;
anche la comunione dei beni non determina, di per sé, una responsabilità solidale tra i coniugi per le obbligazioni contratte da uno solo, ma tale regime patrimoniale incide solo sulla possibilità di escutere i beni comuni nei limiti di legge (Cass. n. 31856/2024).
pag. 9/12 Non risulta né allegato né provato dalla dante causa dell'odierna appellata che la avesse chiesto la concessione del prestito CP_2 in forza di uno specifico mandato conferitole dal marito;
inoltre non vale ad attribuire la responsabilità al per il debito contratto Pt_1 dalla moglie la promessa unilaterale fatta da quest'ultima con la quale la stessa si obbligava alla restituzione del prestito e delle altre somme indebitamente sottratte;
tale dichiarazione, riconducibile alla promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), ha solo effetti processuali, e non può costituire fonte degli obblighi né per il promittente né, tampoco, per il terzo, essendo del tutto irrilevante a tal fine che tra la e il vi fosse un rapporto di coniugio. CP_2 Pt_1
Va, infine, rilevato che il bonifico eseguito dalla ha come Per_1 causale “Spese” e non costituisce neanche un elemento indiziario, di univoca valenza, per ritenere che l'importo sia stato consegnato all'appellante a titolo di prestito.
In conclusione, non avendo la in primo grado, attore in senso Per_1 sostanziale, dimostrato i fatti costitutivi del proprio diritto alla restituzione della somma di euro 15.000,00, ossia l'esistenza di un rapporto contrattuale di mutuo con il , la domanda, fondata Pt_1 sulla mera consegna di una somma di danno, si appalesa infondata e va rigettata.
Il neanche può rispondere delle obbligazioni risarcitorie Pt_1 asseritamente nascenti dalla commissione di fatti illeciti commessi dalla moglie, così come prospettato dalla in primo grado, Per_1 atteso che la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i pregiudizi subiti in conseguenza della commissione di un illecito (sia esso penale che civile) può essere riconosciuta solo nei confronti di chi se ne sia reso l'autore, anche in concorso con altri.
pag. 10/12 Nella specie la creditrice neanche ha allegato che il fosse Pt_1
l'autore, in concorso con la moglie, dei prelievi non autorizzati.
Che poi la avesse utilizzato i proventi dell'azione illecita per i CP_2 bisogni della famiglia, come asserito dalla tale circostanza, Per_1 indebitamente valorizzata dal primo giudice, non consente di attribuire la responsabilità dell'illecito al e, dunque, a fondare Pt_1 la domanda risarcitoria proposta dalla nei suoi confronti. Per_1
Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, la domanda di pagamento formulata dal dante causa dell'appellata nei confronti di
, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata e, di Parte_1 conseguenza, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
La riforma della gravata sentenza comporta la caducazione anche del capo relativo alle spese del primo grado e la necessità di una nuova regolamentazione per entrambi i gradi sulla base dell'esito della lite.
Ora, avuto riguardo all'integrale soccombenza dell'appellata, quest'ultima va condannata al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi.
Esse vanno liquidate come da dispositivo sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (valore euro 27.500,00) e dell'attività difensiva svolta. Spese distratte in favore dello Stato ai sensi dell'art 133 T.U.S.G., atteso che l'attore è stato ammesso al gratuito patrocinio per entrambi i gradi.
Sulla somma distratta non viene effettuata la riduzione alla metà di cui all' art 130 dpr n 115/02, atteso l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui la riduzione in parola opera solo nel rapporto tra l'AR ed il professionista (cfr. Cass. n. 22017/2018).
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_3 nei confronti di e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1593/2020 emesso dal Tribunale di Salerno;
2) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 259,00 per spese ed euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado, in euro 804,00 per spese ed euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) condanna , nella qualità di erede di CP_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite come sopra Controparte_3 liquidate in favore di , con distrazione di dette spese – Parte_1 da prenotare e da anticipare dall' AR - in favore dell'AR stesso, ai sensi degli artt. 82 – 83 – 133 T.U.S.G.
Salerno, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 984/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale Salerno n. 2969/2024, pubblicata in data 5.06.2024, promosso da:
, assistito e difeso dall'avv. Maura De Angelis Parte_1
Appellante contro
, nella qualità di erede di , CP_1 Persona_1 assistita e difesa dall'avv. Maria Antonietta Tartaglia
Appellata
Conclusioni: Come da atti di costituzioni e note di precisazione depositate nel termine concesso ex art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto Ingiuntivo n. 1593/2020 il Tribunale di Salerno ingiungeva a di pagare, in solido con la moglie, Parte_1
, in favore della ricorrente, Controparte_2 Controparte_3
, la somma di euro 27.500,00, di cui euro 15.000,00 dovuta a
[...] titolo di restituzione di un prestito ed euro 12.500,00 a titolo di restituzione degli indebiti prelievi, ad opera della , dai CP_2 depositi postali e bancari della ricorrente.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il , Pt_1 contestando la pretesa e deducendo di non aver mai intrattenuto alcun rapporto, né personale né professionale, con la Per_1
Contestava la fondatezza della domanda di restituzione delle somme richieste assumendo che la mera dazione della somma di euro
15.000,00 non poteva costituire titolo per la restituzione.
Contestava la debenza delle ulteriori somme perché, alla luce della stessa prospettazione della ricorrente, era privo di legittimazione passiva rispetto a tale pretesa.
Contestava altresì i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per un credito privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità
e non fondato su prova scritta evidenziando che la prova di un bonifico non è idonea a comprovare il diritto alla restituzione.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1593/2020 per mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito nonché il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla Per_1
Si costituiva l'opposta affermando di essere stata indotta, su richiesta della , che la assisteva, a concederle un Controparte_2 prestito di 15.000,00 euro per acquistare una nuova autovettura e di avere eseguito il bonifico di tale somma, in data 23.07.2018, direttamente sul conto corrente del marito che l'aveva Pt_1 utilizzata per l'acquisto di un'autovettura.
Riferiva che le parti si erano accordate per la restituzione della somma mediante pagamenti rateali, senza interessi, di euro 150,00 mensili, che, tuttavia, non venivano eseguiti, ad eccezione della somma di euro solo 45,00 euro.
pag. 2/12 Assumeva che, in virtù del rapporto fiduciario instaurato con la
, quest'ultima, a fine agosto 2018, le aveva fatto aprire un CP_2 conto alle , a titolo di investimento, sul quale aveva versato la CP_4 somma di euro 29.000,00; a sua insaputa, la aveva CP_2 trattenuto la carta Poste Pay, relativa al conto postale e, nel corso del periodo aprile - dicembre 2018, aveva prelevato la somma di euro
9.824,00; avendole affidato anche il bancomat relativo ad un conto corrente acceso presso il Banco di Napoli, la aveva altresì CP_2 effettuato prelievi non autorizzati anche su detto conto, del complessivo importo di euro 14.800,00 euro.
Esponeva l'opposta che, accortasi dell'esecuzione dei prelievi non autorizzati, si era rivolta a sua sorella alla quale la CP_5
aveva confessato di aver indebitamente prelevato dai conti CP_2 correnti della signora il complessivo importo di euro Per_1
27.500,00, somma che prometteva di restituire rispondendo alla lettera inviatale dall'avv. Giannecchini, cui la si era rivolta per Per_1 la soluzione del caso.
Esponeva altresì di aver presentato denuncia querela nei confronti della , a seguito della quale veniva instaurato un CP_2 procedimento penale per i reati di cui agli artt. 643 e 493 ter c.p.c nel quale si era costituita parte civile, depositando successivamente ricorso per decreto ingiuntivo.
Contestava i motivi posti a fondamento dell'opposizione evidenziando che il aveva ammesso di aver ricevuto la somma di 15.000,00 Pt_1 dalla per l'acquisto della vettura contestando però il suo Per_1 diritto alla restituzione, invece sussistente avendo il incassato Pt_1 la somma bonificata dalla sul proprio conto corrente Per_1 personale.
pag. 3/12 Quanto agli altri prelievi non autorizzati, eseguiti dalla moglie del
, assumeva che essi erano stati utilizzati dalla per i Pt_1 CP_2 bisogni della famiglia e, dunque, anche del coniuge , obbligato, Pt_1 pertanto, alla restituzione.
Sosteneva, infine che la prova scritta del credito era costituita dalla la distinta di bonifico da cui risultava il versamento sul conto del Pt_1
e i movimenti bancari dei conti correnti a lei intestati.
Inoltre, evidenziava che la , con le mail del 7.01.2019 e CP_2
19,03,2019, aveva riconosciuto il debito, ammettendo il prestito e i prelievi.
Assumeva infine l'infondatezza della tesi del secondo cui la Pt_1 dazione della somma di euro 15.000,00 trovasse titolo in una donazione, di cui difettavano i presupposti di forma nonché l'elemento soggettivo dell'animus donandi.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 2969/2024 con la quale il
Tribunale ha così statuito:
“1. Rigetta l'opposizione come proposta e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1593/2020 dichiarandolo esecutivo
2. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che liquida complessivamente, e per l'intero, in €.
3.470,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, somme che vengono poste a carico dell'erario perché ammesso al gratuito patrocinio”.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa della avendo il Per_1
riconosciuto di averla ricevuta e avendo la affermato Pt_1 Per_1 di aver eseguito il bonifico perché indotta dalla signora e CP_2 nella convinzione che tale somma, erogata a titolo di prestito, sarebbe stata restituita.
pag. 4/12 Quanto alla titolarità passiva dell'obbligazione di restituzione il primo giudice, valorizzando la documentazione prodotta (bonifici, movimentazione bancaria, confessione scritta della ), ha CP_2 affermato: “Il fatto che il , come peraltro dallo stesso Pt_1 ammesso, abbia incassato sul proprio conto personale il bonifico della
e ne abbia fatto uso, giustifica la sua legittimazione passiva Per_1 alla domanda di restituzione.
E la legittimazione passiva dell'opponente sembra sussistere anche per le somme prelevate senza autorizzazione dalla , come CP_2 dalla stessa ammesso, essendo state le stesse utilizzate per i bisogni della famiglia e di cui, quindi, si è avvantaggiato lo stesso coniuge sig. . Pt_1
Sostiene il primo giudice che il versamento era stato effettuato a titolo di prestito e contro la volontà della , da qui il suo diritto Per_1 alla restituzione;
inoltre, poiché la era stata indotta ad Per_1 effettuare tale trasferimento a causa della condotta illecita posta in essere dalla signora , trovandosi all'epoca in una condizione CP_2 di sostanziale incapacità naturale, la sua volontà era dunque era viziata, e l'atto come tale nullo, in quanto determinato dalla condotta delittuosa altrui o in ogni caso annullabile ex art. 428 c.c.
Avverso detta statuizione, con atto regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto appello fondandolo sui motivi di seguito specificati
[...]
e così concludendo:
“1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. . Parte_1
2) revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1593/2020 del Tribunale di Salerno,
Giudice Dr. D'Ambrosio, per la somma di Euro 27.500,00 promosso
pag. 5/12 nei confronti di oltre interessi e spese, per i motivi di Parte_1 cui in narrativa.
3) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si è costituita , nella qualità di erede di CP_1 [...]
, contestando la fondatezza dell'appello e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo, contesta la decisione Parte_1 impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda di restituzione della somma richiesta e la sua legittimazione passiva rispetto all'obbligazione dedotta in lite.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non ha mai intrattenuto alcun rapporto, né personale né professionale, con . Controparte_3
Assume che l'avvenuta ricezione della somma di euro 15.000,00 per l'acquisto della vettura non dimostra che tale somma debba essere restituita alla e, dunque, alla sua erede, non avendo allegato Per_1
e comprovato l'opposta in primo grado il titolo in virtù del quale detta somma gli era stata consegnata.
Nega la debenza delle ulteriori somme richieste atteso che l'opposta nelle proprie difese non aveva mai dedotto di averle corrisposte direttamente a lui.
Eccepisce l'appellante l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto essendo il credito contestato è illiquido, non sorretto da prova documentale.
pag. 6/12 L'appello è fondato.
Non possono, infatti, condividersi le argomentazioni e le conclusioni del primo giudice in merito alla sussistenza in capo alla di Per_1 ragioni di credito nei confronti del perché del tutto errate in Pt_1 punto di diritto e fondate su una non corretta valutazione delle emergenze processuali.
Occorre preliminarmente delimitare l'ambito della pretesa azionata in primo grado dal dante causa dell'odierna appellata.
La come si desume dalle difese articolate in primo grado, ha Per_1 fondato il proprio credito nei confronti di su due distinti Parte_1 titoli: 1) un prestito al di euro 15.000,00, somma bonificata Pt_1 sul conto corrente a lui intestato;
2) un illecito commesso ai suoi danni dalla moglie del , , consistente Pt_1 Controparte_2 nella sottrazione non autorizzata della complessiva somma di euro
12.500,00 mediante prelievi da un conto di deposito e da un conto corrente intestati alla dei cui proventi si sarebbe Per_1 avvantaggiato il . Pt_1
Ad avviso di questa Corte, entrambe le pretese, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, risultano infondate nei confronti dell'appellante.
In relazione alla pretesa di restituzione fondata su un asserito prestito, occorre rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, colui che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione
(Cass., 29.11.2018, n. 30944; Cass., 24328/2017; Cass., 9541/2010;
CASS., 8386/2009).
pag. 7/12 In ragione di tale indirizzo, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (anche a mezzo bonifico, come nella specie), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass., 20740/2009).
Né, a tal fine, il creditore potrebbe giovarsi di una mera promessa unilaterale di pagamento priva del riferimento ad un rapporto sottostante, in quanto l'art. 1988 c.c. determina un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria a meno che egli non rinunci anche solo implicitamente, al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova (Cass., 30.5.2019, n. 14773; Cass 22.8.2018,
n20899; Cass., 31.3.2010, n. 7787).
In tale prospettiva, pure acquisita la dimostrazione della consegna di danaro, rimane onere di chi ha dedotto la sussistenza di contratti di mutuo (o altro tipo di finanziamento), ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., offrirne adeguata dimostrazione (per tutte, Cass.
24.2.2004, 3642; Cass. 19.08.2003, n. 12119; Cass. 21.02.2003, n.
2653; Cass., 06.07.2001, n. 9209; Cass., 10.02.2000, n. 1461;
Cass., 02.04.1999, n. 3205; Cass., 23.04.1998, n. 4197; Cass.
09.08.1996, n. 7343; Cass., 01.08.1995, n. 8394; Cass., 03.02.1995,
n. 1321).
A fondamento della sua pretesa la ha allegato di aver Per_1 eseguito, in data 23.07.2018, un bonifico di euro 15.000,00 sul conto corrente del . Pt_1
pag. 8/12 Tanto premesso è pacifico in causa nonché risulta dalla documentazione prodotta dalla in primo grado che Per_1 quest'ultima abbia consegnato al , a mezzo bonifico, la somma Pt_1 di euro 15.000,00; risulta, invece, controverso tra le parti il titolo per cui detto pagamento è avvenuto e che l'opposta in primo grado ha ricondotto ad un prestito.
Senonché la in primo grado ha affermato di essere stata Per_1 indotta, su richiesta della signora a concedere un prestito di CP_2
15.000,00 euro per l'acquisto di una nuova autovettura e che “che
l'accordo tra le parti era che l'importo sarebbe stato restituito con pagamenti rateali, senza interessi, di euro 150,00 mensili, ma in realtà, la signora ha ricevuto solo 45,00 euro da agosto a Per_1 settembre 2018. La signora si giustificava dicendo che il CP_2 marito era al momento disoccupato, e che una volta ottenuta la pensione, avrebbe potuto onorare il pagamento del debito. La signora
continuava a frequentare quotidianamente la casa CP_2 dell'esponente e quindi la signora confidava sulla serietà dei Per_1 suoi impegni”.
Da tali argomentazioni difensive emerge che gli accordi sul prestito sono intervenuti tra la e la e non con il . Per_1 CP_2 Pt_1
Si osserva che, a norma dell'art. 1372 comma 2, c.c., il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi e i debiti contratti da un coniuge, anche se nell'interesse della famiglia, non pongono automaticamente l'altro nella veste di debitore solidale;
anche la comunione dei beni non determina, di per sé, una responsabilità solidale tra i coniugi per le obbligazioni contratte da uno solo, ma tale regime patrimoniale incide solo sulla possibilità di escutere i beni comuni nei limiti di legge (Cass. n. 31856/2024).
pag. 9/12 Non risulta né allegato né provato dalla dante causa dell'odierna appellata che la avesse chiesto la concessione del prestito CP_2 in forza di uno specifico mandato conferitole dal marito;
inoltre non vale ad attribuire la responsabilità al per il debito contratto Pt_1 dalla moglie la promessa unilaterale fatta da quest'ultima con la quale la stessa si obbligava alla restituzione del prestito e delle altre somme indebitamente sottratte;
tale dichiarazione, riconducibile alla promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), ha solo effetti processuali, e non può costituire fonte degli obblighi né per il promittente né, tampoco, per il terzo, essendo del tutto irrilevante a tal fine che tra la e il vi fosse un rapporto di coniugio. CP_2 Pt_1
Va, infine, rilevato che il bonifico eseguito dalla ha come Per_1 causale “Spese” e non costituisce neanche un elemento indiziario, di univoca valenza, per ritenere che l'importo sia stato consegnato all'appellante a titolo di prestito.
In conclusione, non avendo la in primo grado, attore in senso Per_1 sostanziale, dimostrato i fatti costitutivi del proprio diritto alla restituzione della somma di euro 15.000,00, ossia l'esistenza di un rapporto contrattuale di mutuo con il , la domanda, fondata Pt_1 sulla mera consegna di una somma di danno, si appalesa infondata e va rigettata.
Il neanche può rispondere delle obbligazioni risarcitorie Pt_1 asseritamente nascenti dalla commissione di fatti illeciti commessi dalla moglie, così come prospettato dalla in primo grado, Per_1 atteso che la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i pregiudizi subiti in conseguenza della commissione di un illecito (sia esso penale che civile) può essere riconosciuta solo nei confronti di chi se ne sia reso l'autore, anche in concorso con altri.
pag. 10/12 Nella specie la creditrice neanche ha allegato che il fosse Pt_1
l'autore, in concorso con la moglie, dei prelievi non autorizzati.
Che poi la avesse utilizzato i proventi dell'azione illecita per i CP_2 bisogni della famiglia, come asserito dalla tale circostanza, Per_1 indebitamente valorizzata dal primo giudice, non consente di attribuire la responsabilità dell'illecito al e, dunque, a fondare Pt_1 la domanda risarcitoria proposta dalla nei suoi confronti. Per_1
Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, la domanda di pagamento formulata dal dante causa dell'appellata nei confronti di
, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata e, di Parte_1 conseguenza, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
La riforma della gravata sentenza comporta la caducazione anche del capo relativo alle spese del primo grado e la necessità di una nuova regolamentazione per entrambi i gradi sulla base dell'esito della lite.
Ora, avuto riguardo all'integrale soccombenza dell'appellata, quest'ultima va condannata al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi.
Esse vanno liquidate come da dispositivo sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (valore euro 27.500,00) e dell'attività difensiva svolta. Spese distratte in favore dello Stato ai sensi dell'art 133 T.U.S.G., atteso che l'attore è stato ammesso al gratuito patrocinio per entrambi i gradi.
Sulla somma distratta non viene effettuata la riduzione alla metà di cui all' art 130 dpr n 115/02, atteso l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui la riduzione in parola opera solo nel rapporto tra l'AR ed il professionista (cfr. Cass. n. 22017/2018).
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_3 nei confronti di e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1593/2020 emesso dal Tribunale di Salerno;
2) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 259,00 per spese ed euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado, in euro 804,00 per spese ed euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) condanna , nella qualità di erede di CP_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite come sopra Controparte_3 liquidate in favore di , con distrazione di dette spese – Parte_1 da prenotare e da anticipare dall' AR - in favore dell'AR stesso, ai sensi degli artt. 82 – 83 – 133 T.U.S.G.
Salerno, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
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