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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 26/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Leonardo SCIONTI Presidente rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado unico iscritta a ruolo il 17.01.2025 al n. 26 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025
promossa da elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 8, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Enrico Sarti, che unitamente all'Avv. Francesca
Caprini, lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso e
elettivamente domiciliata in Firenze, via Senese n. 31 presso e nello CP_1 studio dell'Avv. Gabriella Piccolo che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
- ricorrenti congiunti - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- litisconsorte ex lege -
oggetto: declaratoria di efficacia civile di sentenza canonica. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti e Parte_2
“…La Corte di Appello di Firenze, dichiari l'efficacia nella Repubblica Pt_3
della Sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco che ha dichiarato la nullità del matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
celebrato nella Parrocchia di San Lorenzo, Comune di Castagneto Carducci
[...]
(Li), il 01.09.2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.
23, parte II, serie A, dell'anno 2002 con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle conseguenti trascrizioni e annotazioni…”; per il Pubblico
Ministero: “Visto per l'intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio di delibazione. Con ricorso congiunto, seppure sottoscritto da distinto procuratore per ciascuna Parte ricorrente, (nata a [...] il Parte_1
02.08.1970) e (nato a [...] il [...]) hanno chiesto CP_1
congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che: in data 01.09.2002 essi hanno contratto matrimonio concordatario nella Parrocchia di San Lorenzo, Comune di Castagneto Carducci,
Provincia di Livorno, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel comune al n. 23, parte II, serie A dell'anno 2002; in data 12.06.2003 ha Parte_1
introdotto dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco giudizio per la dichiarazione di nullità del matrimonio;
si è costituito con Decreto CP_1
28.11.2003 è stato definitivamente concordato il dubbio con la formula: "Se risulti nel caso presente la nullità del matrimonio per vizio di consenso ex can 1095 C/C nn.
2-3 nella donna attrice e nell'uomo convenuto"; sono stati escussi testimoni di entrambe le Parti e sulla base di “relazioni peritali private” presentate da entrambe le parti è stata svolta Perizia d'ufficio su entrambi i coniugi;
il Tribunale Ecclesiastico
Regionale Etrusco ha dichiarato la nullità del matrimonio celebrato tra Pt_1
e “…per incapacità a contrarre matrimonio per grave difetto
[...] CP_1
di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte della donna attrice e dell'uomo convenuto a
2 norma del can. 1095 n. 2 C.JC. e per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica da parte della donna attrice e dell'uomo convenuto, a norma del can. 1095 n. 3 C.JC.-…”; il Tribunale Ecclesiastico Flaminio di Appello ha emesso decreto di ratifica in data 18.01.2007; il Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica ha emesso, in data 26.11.2012 il Decreto di esecutività
della Sentenza canonica. Hanno dedotto, ancora, in diritto che sussistono tutti i requisiti per la delibazione richiesta e concludono pertanto congiuntamente come in epigrafe. È intervenuto il Pubblico Ministero con visto di intervento senza assumere esplicite conclusioni. In esito la causa, senza fissazione di udienza attese le conclusioni congiunte dei coniugi ricorrenti, è decisa in camera di consiglio.
II. Merito: i principi generali. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con la conseguente declaratoria di efficacia della sentenza di cui specificamente al dispositivo.
II.
1. In linea generale, va ribadito che ai sensi dell'art. 8 della legge 25 marzo
1985 n. 121, recante norme di “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede” (d'ora in poi, soltanto “Concordato”) “…le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a
3 favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia…”.
II.
2. Quanto al rinvio effettuato dal punto “c)” è da dire che la Suprema Corte
(Cassazione civile, Sezione I, 10/05/2006 n. 10796) ha ribadito il carattere di rinvio c.d. materiale alle norme di cui agli artt. 796-797 c.p.c. recanti, a loro volta,
competenza e condizioni per la declaratoria di efficacia delle sentenze straniere, norme adesso abrogate dalla successiva legge 31 maggio 1995 n. 218, recante norme di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e sostituite dall'art. 64 di essa. Tuttavia, l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall'art. 73 della legge n. 218/95 cit., non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni del Concordato le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono come detto un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. (così l'art. 4
del protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo). Pertanto, il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati da una vera e propria ultrattività, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione, principio comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali (su tutto, cfr. Cassazione civile, Sezione I, 11/02/2008 n. 3186; id.,
08/06/2005 n. 12010).
III. Segue: il caso concreto. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste dal combinato disposto dagli artt. 8 del
Concordato e 797 c.p.c., per quanto emerge dalla lettura della sentenza emessa in sede ecclesiastica e per quanto comunque indicato dalle Parti che – del resto,
congiuntamente (seppure con differenti procuratori) – hanno proposto ricorso.
4 III.
1. In particolare, per quanto emerge dalla lettura degli atti e per quanto compete all'accertamento di questa Corte (su detto punto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 02.02.1982 n. 18, cfr., con orientamento risalente, ma successivamente non contrastato, Cassazione civile, Sezione I, 15/05/1982 n. 3024):
1) il Tribunale Ecclesiastico dello Stato Vaticano nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
3) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo;
4) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunciata;
5) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) non consta sia pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, statuito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.
III.
2. Infine, quale ultimo indispensabile requisito, la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
III.
2.1. Sotto tale ultimo aspetto, in particolare, la sentenza ecclesiastica concludeva per la nullità del matrimonio riconoscendo a carico di ambedue i coniugi
“Incapacità al matrimonio per difetto di discrezione di giudizio” (can. 1095, n. 2) e
“Incapacità al matrimonio per cause di natura psichica” (can. 1095, n. 3). In
particolare, per quel che più in questa sede pertiene, il Tribunale Ecclesiastico, così motivava: “…21. Per quanto concerne la donna attrice, il perito conferma quanto già riportato nella presente sentenza. Onde evitare inutili ripetizione si trascrive di seguito un breve passaggio dell'interrogatorio: «Lo stato della condizione intellettiva e volitiva della signora era indubbiamente alterato per effetto degli schemi psicologici disfunzionali inevitabilmente associati al disturbo della personalità. A questa disfunzione cognitiva va associata una ulteriore alterazione delle suddette facoltà, causata dalla mancata evoluzione psicoaffettiva verso schemi di riferimento adulti così ne consegue che il quadro psicologico del soggetto, all'epoca dei fatti e
5 tuttora, può definirsi decisamente grave» (Atti, 190/3). Nella escussione del perito è emerso che l è affetta da un Disturbo Evitante di Personalità; atteso che tale Pt_1
nomenclatura non è presente ella relazione peritale di parte, il giudice ponente ha chiesto spiegazioni in merito, ecco la risposta: «La scelta di escludere dalla relazione la enunciazione di Disturbo Evitante di Personalità corrisponde ad una necessità di andare incontro alle insuperabili difficoltà da parte del soggetto esaminato ad accettare la formulazione di una diagnosi che ai suoi occhi costituiva indicatore di una patologia non riconosciuta e del tutto rifiutata. Questo non ha impedito tuttavia di includere nella relazione gli elementi costitutivi del Disturbo Evitante (pagg. 19
29) consistenti in una percezione di inadeguatezza che impedisce o limita il soggetto nell'entrare in relazione con gli altri e che determina profondi sentimenti di vergogna con conseguente evitamento delle relazioni intime» (Atti, 191/3bis). 22. In merito all'uomo convenuto il perito privato chiamato come teste d'ufficio ribadisce che i «presenta un assetto psicoemotivo fragile e labile, caratterizzato da tratti CP_1
narcisistici e dipendenti nonché da una immaturità sia sul piano intellettivo che sul piano affettivo emotivo tale da produrre comportamenti superficiali inadeguati ed infantili. Il complesso dei tratti di personalità disturbati e della immaturità psicoaffettiva contribuisce a determinare un quadro psicologico che si può definire grave sotto l'aspetto delle capacità intellettive e volitive» (Atti, 191/4). Come ulteriore contributo richiesto al teste d'ufficio è stato domandato se il fallimento dell'unione è da ascriversi a problematiche psichiche pregresse o non, con la chiarezza che caratterizza l'operato peritale la Dott.ss risponde: «Il fallimento CP_2
del matrimonio è, a mio parere, spiegabile con la grave immaturità e con la significativa mole di problematiche psicologiche che ciascuno dei due coniugi portava con sé. La signor sembra aver "usato" i matrimonio per emergere da Pt_1
una condizione di profonda solitudine affettiva a sua volta determinata dai sentimenti di inadeguatezza che ne caratterizzavano il vissuto. Per quanto riguarda il il matrimonio potrebbe essere stato vissuto come l'espressione della propria CP_1
affermazione sociale attraverso l'acquisizione di un ruolo necessario per lui a
6 superare legami di dipendenza e ambizioni narcisistiche e costituivano la sua struttura psichica e di personalità. I motivi del fallimento, pertanto, consistono nel fatto che le aspettative ed i bisogni dei coniugi non hanno trovato corrispondenza nella effettiva realtà matrimoniale. La valutazione critica della realtà matrimoniale era in entrambi fortemente carente, se non, addirittura del tutto assente» (Atti,
192/6). 23. Benché le conclusioni peritali private siamo attendibili, è stato necessario realizzare una perizia d'ufficio. Diverse cause determinarono il bisogno di un dettame peritale ex officio: garantire una maggiore oggettività al processo e soprattutto dare la possibilità ad un perito di leggere le risultanze istruttorie (il perito privato non aveva a disposizione gli atti processuali poiché ancora la causa doveva essere istruita). Al perito d'ufficio è stato posto un quesito circa l'attendibilità delle perizie private, la risposta è stata molto chiara laddove afferma che sono “del tutto attendibili” ed in più "sostanzialmente concordanti" con le conclusioni d'ufficio (cfr.
Atti, 202/3; 206/3). Tenuto conto di questa premessa, la presente sentenza non si dilungherà in considerazioni che possono risultare ripetitive. Giova però ribadire che la metodologia adoperata dal perito d'ufficio è consona con criteri richiesti per stabilire l'oggettività delle conclusioni e, inoltre, risponde ai requisiti dell'art. 210 S 2 dell'Istruzione Dignita 24. Quanto al merito il perito d'ufficio rileva che CP_3
la parte attrice si è dimostrata «Disponibile ma non del tutto accessibile al colloquio, ha spesso risposto alle domande in modo tangenziale » (Atti, 198); una constatazione simile era stata fatta anche dal perito privato. Viene individuata nella problematica familiare pregressa la causa dei problemi che affliggono la Infatti, ritiene il Pt_1
perito d'ufficio che la lontananza dai genitori ha comportato la perdita delle certezze esistenziali e ciò ha favorito in lei la strutturazione di una personalità deficitaria sotto il punto di vista relazionale affettivo» (Atti, 199/1). Come conseguenza di ciò, la parte attrice, nella sua giovinezza e la prima età adulta è andata incontro ad un restringimento delle esperienze sociali e ha anche comportato uno sforzo per non farsi coinvolgere in relazioni sentimentali che potevano implicare un grande investimento emotivo. Il matrimonio con il si colloca nella dinamica di CP_1
7 ritenere di aver incontrato la persona con la quale poter sentirsi tutelata dal punto di vista affettivo. Il perito d'ufficio sostiene che la donna attrice, in quel frangente della sua vita, «non avesse ancora acquisito gli "strumenti" idonei per discernere un reale e spontaneo sentimento d'amore dal bisogno di riscattarsi da un lungo periodo di sofferenza psicologica e dalla dipendenza affettiva. La stessa Sig.ra ha Pt_1
affermato di aver idealizzato il Sig. scotomizzando più o meno CP_1
consapevolmente alcune discrepanze tra aspettative e realtà, soprattutto nella sfera sessuale, già evidenti durante il breve fidanzamento, pur di sentirsi amata ed indispensabile motivo di felicità per qualcuno» (Atti, 199/1). Con la chiarezza che lo caratterizza il perito d'ufficio conclude che la donna attrice «è giunta alla soglie delle nozze affettivamente immatura e solo parzialmente in possesso delle sue capacità critiche rispetto alla situazione attuale. Anche la possibilità di prevedere le prossime implicazioni del matrimonio e l'autonomia decisionale rispetto alla sua vita presente e futura erano limitate» (Atti, 199/1). L'affermazione peritale testé trascritta comporta, tradotta in termini giuridici, la presenza nella donna attrice di quelle incapacità alle quali si riferisce il can. 1095, n 2 e n. 3 CIC. In seguito, il perito d'ufficio fa delle considerazioni assai importanti per capire il modo in cui si è strutturata la personalità della donna attrice e l'economia della relazione con l'uomo convenuto, tale disamina è sostanzialmente conforme con quella fatta dal perito è già riportata nella presente sentenza, per questo motivo non si trascrivono ora onde evitare un ulteriore appesantimento con citazioni testuali (cfr. Atti, 199-202). 25. Per quanto concerne l'uomo convenuto il perito d'ufficio conviene con il perito privato circa l'esistenza di una estesa immaturità psico affettiva e la presenza di tratti di disturbo di personalità; i tratti non sono sufficienti per porre una diagnosi completa del disturbo, tuttavia, la loro presenza crea situazioni che impediscono il normale equilibrio. I due periti sono concordi per quanto attiene i tratti di Disturbo
Dipendente di Personalità; quello d'ufficio non rinviene tratti di Disturbo
Narcisistico di Personalità, bensì di Disturbo Istrionico di Personalità. Nel caso presente tale discordanza è pressoché ininfluente, in quanto la fenomenologia è assai
8 vicina e in fondo tutto si ridurrebbe ad una questione terminologica, anche perché lo stesso perito d'ufficio a pagina 206 degli atti processuali commenta le caratteristiche del Disturbo Narcisistico di Personalità in relazione al Il parere peritale CP_1
d'ufficio conclude che l'assetto psichico dell'uomo convenuto ha inficiato le capacità critiche ed oblative del soggetto in ordine alla scelta matrimoniale. Ciò bene si addice alle figure giuridiche d'incapacità di cui ai numeri 20 e 3 0 del can. 1095 CIC.
26. […] A norma del can. 1579 CIC, il collegio giudicante ha ritenuto attendibili i dettami peritali (privato e d'ufficio) perché appaiono coerenti e consequenziali con le risultanze istruttorie. La capacità professionale dei periti interpellati, il rigore scientifico della loro ricerca e l'oggettività nello svolgere i compiti affidati, completano il quadro. In questo senso si verificano i principi dottrinali per la accettazione da parte del giudice delle conclusione del perito […]. 27.
Considerato che
i dettami peritali fanno riferimento ad uno stato di sostanziale immaturità in ciascuno dei contraenti giova far presente alcune considerazione in merito. A proposito dell'immaturità e del suo influsso nella formazione del consenso matrimoniale sostiene il noto giurista RC Faìlde che seppur in linea di principio l'immaturità non comporta necessariamente l'incapacità a causa del grave difetto di discrezione di giudizio, tuttavia, in certi casi l'immaturità può impedire l'attività deliberativa dell'intendimento "pratico" e può impedire l'attività elettiva della volontà. Con notevole conforto giurisprudenziale rotale afferma RC Faìlde che la mancanza di deliberazione e di autodeterminazione nell'immaturo è dovuta alla mancanza del senso della realtà oggettiva, alla incontrastabilità degli impulsi inconsci e alla destrutturazione o slegamento della coordinazione/collaborazione che deve esistere tra tutti gli strati del psichismo umano nell'elaborazione dell'atto psicologico del consenso matrimoniale (cfr. , Trastornos Parte_4
psìquicos y nulidad del matrimonio, Salamanca 1999, 437-451: circa "La inmadurez afectiva"). L'abbondante prova documentale depositata dai rispettivi patroni delle parti in causa dopo il decreto di pubblicazione degli atti istruttori (cfr. Atti, 210-255) non è stata sottoposta all'esame peritale, tuttavia, tale documentazione non sembra
9 aggiungere né togliere cose significative a quanto già era emerso durante il resto della fase istruttoria del processo in corso. I documenti depositati corroborano l'impostazione della causa e offrono diverse sfumature che non fanno altro che confermare l'oggettività ed attendibilità dei dettami peritali presenti nelle tavole processuali. 29. Il difensore del vincolo nell'adempimento del suo ruolo, quello cioè, di «proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem» (can. 1432 CIC), non indica, nel suo stringato intervento, ragionevoli motivi da opporre alla supplice richiesta attorea (cfr. Atti, 258). La fase dibattimentale, in modo particolare quella tra i due patroni delle parti in causa, si rivela particolarmente ricca. Tutti e due hanno mostrato di essere alla altezza della situazione non solo nella conoscenza della legislazione, dottrina e giurisprudenza in merito, ma anche nel modo di argomentare a difesa del proprio assistito, sempre nella ricerca della verità oggettiva. In questa fase dibattimentale è comprensibile che ciascuno "porti l'acqua al proprio mulino", e ciò è stato fatto con intelligenza e con un fine (e sano) ricorso all'ironia. Giova sottolineare l'accurata disamina della fattispecie fatta da ciascun patrono. 30. Il collegio giudicante, legittimamente radunato per emettere sentenza (cfr. can. 1609 CIC), dopo attenta e ponderata considerazione del caso in esame ha deciso di accogliere integralmente la richiesta attorea. I sottoscritti giudici sono giunti alla certezza morale necessaria (cfr. can.
1608.1) per emettere sentenza in quanto ex actis et probatis (cfr. can. 1608.2) consta l'incapacità di entrambi a contrarre matrimonio nella modalità esposta in questa decisione collegiale. Infatti, i sottoscritti giudici hanno disposto che nel caso presente risulta la nullità del matrimonio per incapacità a contrarre matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente, a norma del can. 1095, 2° , da parte della donna attrice e da parte dell'uomo convenuto;
e, per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, a norma del can. 1095, 3°, da parte dei medesimi contraenti. Tutti e due, per cause diverse, si sono disposti alle nozze difettando di quell'assetto psicologico necessario per fare un libera e ponderata
10 scelta. Il retroterra di ciascuno dei due ha impedito l'approccio al matrimonio nel modo in cui lo intende la Chiesa essendo depositaria e custode delle leggi che regolano il matrimonio come istituzione divina. Entrambi hanno considerato il matrimonio alla stregua di uno strumento per risolvere i propri problemi personali;
è mancato a ciascuno dei due quella discrezione di giudizio necessaria per fare un scelta libera da condizionamenti interni, non per mala volontà di essi ma perché le condizioni psicologiche strutturali li rendeva incapaci di tale cernita. Come conseguenza di ciò essi erano incapaci di assumere e quindi di adempiere gli obblighi essenziali che scaturiscono dal matrimonio canonico. La rispettiva idealizzazione sia del patner sia del matrimonio stesso (giudizio teorico – teorico) ha impedito ai due quel giudizio pratico – pratico che rende il matrimonio una realtà da attuare…”.
III.
2.2. Sotto tale ultimo aspetto, ha precisato la Suprema Corte, anche con recente pronuncia, che il vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente.
Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano (Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 28307 del
10/10/2023). La situazione è presente nel caso di specie nel quale gli accertamenti,
per la verità approfonditi, del Tribunale ecclesiastico attraverso la verifica d'ufficio delle “perizie private” hanno concluso per la presenza in ambedue i coniugi di tratti patologici della personalità caratterizzati da un Disturbo Evitante di Personalità per la donna e da un Disturbo Narcisistico/Istrionico per l'uomo con tratti di personalità
disturbati caratterizzati da immaturità psicoaffettiva che contribuisce a determinare
11 un quadro psicologico che si può definire grave sotto l'aspetto delle capacità
intellettive e volitive. Di qui, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda congiunta.
IV. Spese. Nulla sulle spese, non trattandosi di procedura sostanzialmente contenziosa.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in grado unico sul ricorso congiuntamente proposto da Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), in CP_1
contraddittorio con il Pubblico Ministero, così provvede:
DICHIARA l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco resa in data 05.04.2006, resa esecutiva con provvedimento del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
26.11.2012, che dichiara la nullità del matrimonio contratto tra gli odierni ricorrenti e celebrato con rito concordatario in data 01.09.2002 nella Parrocchia di San
Lorenzo, comune di Castagneto Carducci, Provincia di Livorno, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 23, parte II, serie A dell'anno
2002;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Nulla per le spese.
Firenze, 04.07.2025
IL PRESIDENTE Est.
Leonardo Scionti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Leonardo SCIONTI Presidente rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado unico iscritta a ruolo il 17.01.2025 al n. 26 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025
promossa da elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 8, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Enrico Sarti, che unitamente all'Avv. Francesca
Caprini, lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso e
elettivamente domiciliata in Firenze, via Senese n. 31 presso e nello CP_1 studio dell'Avv. Gabriella Piccolo che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
- ricorrenti congiunti - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- litisconsorte ex lege -
oggetto: declaratoria di efficacia civile di sentenza canonica. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti e Parte_2
“…La Corte di Appello di Firenze, dichiari l'efficacia nella Repubblica Pt_3
della Sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco che ha dichiarato la nullità del matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
celebrato nella Parrocchia di San Lorenzo, Comune di Castagneto Carducci
[...]
(Li), il 01.09.2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.
23, parte II, serie A, dell'anno 2002 con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle conseguenti trascrizioni e annotazioni…”; per il Pubblico
Ministero: “Visto per l'intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio di delibazione. Con ricorso congiunto, seppure sottoscritto da distinto procuratore per ciascuna Parte ricorrente, (nata a [...] il Parte_1
02.08.1970) e (nato a [...] il [...]) hanno chiesto CP_1
congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che: in data 01.09.2002 essi hanno contratto matrimonio concordatario nella Parrocchia di San Lorenzo, Comune di Castagneto Carducci,
Provincia di Livorno, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel comune al n. 23, parte II, serie A dell'anno 2002; in data 12.06.2003 ha Parte_1
introdotto dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco giudizio per la dichiarazione di nullità del matrimonio;
si è costituito con Decreto CP_1
28.11.2003 è stato definitivamente concordato il dubbio con la formula: "Se risulti nel caso presente la nullità del matrimonio per vizio di consenso ex can 1095 C/C nn.
2-3 nella donna attrice e nell'uomo convenuto"; sono stati escussi testimoni di entrambe le Parti e sulla base di “relazioni peritali private” presentate da entrambe le parti è stata svolta Perizia d'ufficio su entrambi i coniugi;
il Tribunale Ecclesiastico
Regionale Etrusco ha dichiarato la nullità del matrimonio celebrato tra Pt_1
e “…per incapacità a contrarre matrimonio per grave difetto
[...] CP_1
di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte della donna attrice e dell'uomo convenuto a
2 norma del can. 1095 n. 2 C.JC. e per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica da parte della donna attrice e dell'uomo convenuto, a norma del can. 1095 n. 3 C.JC.-…”; il Tribunale Ecclesiastico Flaminio di Appello ha emesso decreto di ratifica in data 18.01.2007; il Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica ha emesso, in data 26.11.2012 il Decreto di esecutività
della Sentenza canonica. Hanno dedotto, ancora, in diritto che sussistono tutti i requisiti per la delibazione richiesta e concludono pertanto congiuntamente come in epigrafe. È intervenuto il Pubblico Ministero con visto di intervento senza assumere esplicite conclusioni. In esito la causa, senza fissazione di udienza attese le conclusioni congiunte dei coniugi ricorrenti, è decisa in camera di consiglio.
II. Merito: i principi generali. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con la conseguente declaratoria di efficacia della sentenza di cui specificamente al dispositivo.
II.
1. In linea generale, va ribadito che ai sensi dell'art. 8 della legge 25 marzo
1985 n. 121, recante norme di “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede” (d'ora in poi, soltanto “Concordato”) “…le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a
3 favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia…”.
II.
2. Quanto al rinvio effettuato dal punto “c)” è da dire che la Suprema Corte
(Cassazione civile, Sezione I, 10/05/2006 n. 10796) ha ribadito il carattere di rinvio c.d. materiale alle norme di cui agli artt. 796-797 c.p.c. recanti, a loro volta,
competenza e condizioni per la declaratoria di efficacia delle sentenze straniere, norme adesso abrogate dalla successiva legge 31 maggio 1995 n. 218, recante norme di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e sostituite dall'art. 64 di essa. Tuttavia, l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall'art. 73 della legge n. 218/95 cit., non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni del Concordato le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono come detto un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. (così l'art. 4
del protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo). Pertanto, il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati da una vera e propria ultrattività, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione, principio comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali (su tutto, cfr. Cassazione civile, Sezione I, 11/02/2008 n. 3186; id.,
08/06/2005 n. 12010).
III. Segue: il caso concreto. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste dal combinato disposto dagli artt. 8 del
Concordato e 797 c.p.c., per quanto emerge dalla lettura della sentenza emessa in sede ecclesiastica e per quanto comunque indicato dalle Parti che – del resto,
congiuntamente (seppure con differenti procuratori) – hanno proposto ricorso.
4 III.
1. In particolare, per quanto emerge dalla lettura degli atti e per quanto compete all'accertamento di questa Corte (su detto punto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 02.02.1982 n. 18, cfr., con orientamento risalente, ma successivamente non contrastato, Cassazione civile, Sezione I, 15/05/1982 n. 3024):
1) il Tribunale Ecclesiastico dello Stato Vaticano nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
3) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo;
4) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunciata;
5) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) non consta sia pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, statuito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.
III.
2. Infine, quale ultimo indispensabile requisito, la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
III.
2.1. Sotto tale ultimo aspetto, in particolare, la sentenza ecclesiastica concludeva per la nullità del matrimonio riconoscendo a carico di ambedue i coniugi
“Incapacità al matrimonio per difetto di discrezione di giudizio” (can. 1095, n. 2) e
“Incapacità al matrimonio per cause di natura psichica” (can. 1095, n. 3). In
particolare, per quel che più in questa sede pertiene, il Tribunale Ecclesiastico, così motivava: “…21. Per quanto concerne la donna attrice, il perito conferma quanto già riportato nella presente sentenza. Onde evitare inutili ripetizione si trascrive di seguito un breve passaggio dell'interrogatorio: «Lo stato della condizione intellettiva e volitiva della signora era indubbiamente alterato per effetto degli schemi psicologici disfunzionali inevitabilmente associati al disturbo della personalità. A questa disfunzione cognitiva va associata una ulteriore alterazione delle suddette facoltà, causata dalla mancata evoluzione psicoaffettiva verso schemi di riferimento adulti così ne consegue che il quadro psicologico del soggetto, all'epoca dei fatti e
5 tuttora, può definirsi decisamente grave» (Atti, 190/3). Nella escussione del perito è emerso che l è affetta da un Disturbo Evitante di Personalità; atteso che tale Pt_1
nomenclatura non è presente ella relazione peritale di parte, il giudice ponente ha chiesto spiegazioni in merito, ecco la risposta: «La scelta di escludere dalla relazione la enunciazione di Disturbo Evitante di Personalità corrisponde ad una necessità di andare incontro alle insuperabili difficoltà da parte del soggetto esaminato ad accettare la formulazione di una diagnosi che ai suoi occhi costituiva indicatore di una patologia non riconosciuta e del tutto rifiutata. Questo non ha impedito tuttavia di includere nella relazione gli elementi costitutivi del Disturbo Evitante (pagg. 19
29) consistenti in una percezione di inadeguatezza che impedisce o limita il soggetto nell'entrare in relazione con gli altri e che determina profondi sentimenti di vergogna con conseguente evitamento delle relazioni intime» (Atti, 191/3bis). 22. In merito all'uomo convenuto il perito privato chiamato come teste d'ufficio ribadisce che i «presenta un assetto psicoemotivo fragile e labile, caratterizzato da tratti CP_1
narcisistici e dipendenti nonché da una immaturità sia sul piano intellettivo che sul piano affettivo emotivo tale da produrre comportamenti superficiali inadeguati ed infantili. Il complesso dei tratti di personalità disturbati e della immaturità psicoaffettiva contribuisce a determinare un quadro psicologico che si può definire grave sotto l'aspetto delle capacità intellettive e volitive» (Atti, 191/4). Come ulteriore contributo richiesto al teste d'ufficio è stato domandato se il fallimento dell'unione è da ascriversi a problematiche psichiche pregresse o non, con la chiarezza che caratterizza l'operato peritale la Dott.ss risponde: «Il fallimento CP_2
del matrimonio è, a mio parere, spiegabile con la grave immaturità e con la significativa mole di problematiche psicologiche che ciascuno dei due coniugi portava con sé. La signor sembra aver "usato" i matrimonio per emergere da Pt_1
una condizione di profonda solitudine affettiva a sua volta determinata dai sentimenti di inadeguatezza che ne caratterizzavano il vissuto. Per quanto riguarda il il matrimonio potrebbe essere stato vissuto come l'espressione della propria CP_1
affermazione sociale attraverso l'acquisizione di un ruolo necessario per lui a
6 superare legami di dipendenza e ambizioni narcisistiche e costituivano la sua struttura psichica e di personalità. I motivi del fallimento, pertanto, consistono nel fatto che le aspettative ed i bisogni dei coniugi non hanno trovato corrispondenza nella effettiva realtà matrimoniale. La valutazione critica della realtà matrimoniale era in entrambi fortemente carente, se non, addirittura del tutto assente» (Atti,
192/6). 23. Benché le conclusioni peritali private siamo attendibili, è stato necessario realizzare una perizia d'ufficio. Diverse cause determinarono il bisogno di un dettame peritale ex officio: garantire una maggiore oggettività al processo e soprattutto dare la possibilità ad un perito di leggere le risultanze istruttorie (il perito privato non aveva a disposizione gli atti processuali poiché ancora la causa doveva essere istruita). Al perito d'ufficio è stato posto un quesito circa l'attendibilità delle perizie private, la risposta è stata molto chiara laddove afferma che sono “del tutto attendibili” ed in più "sostanzialmente concordanti" con le conclusioni d'ufficio (cfr.
Atti, 202/3; 206/3). Tenuto conto di questa premessa, la presente sentenza non si dilungherà in considerazioni che possono risultare ripetitive. Giova però ribadire che la metodologia adoperata dal perito d'ufficio è consona con criteri richiesti per stabilire l'oggettività delle conclusioni e, inoltre, risponde ai requisiti dell'art. 210 S 2 dell'Istruzione Dignita 24. Quanto al merito il perito d'ufficio rileva che CP_3
la parte attrice si è dimostrata «Disponibile ma non del tutto accessibile al colloquio, ha spesso risposto alle domande in modo tangenziale » (Atti, 198); una constatazione simile era stata fatta anche dal perito privato. Viene individuata nella problematica familiare pregressa la causa dei problemi che affliggono la Infatti, ritiene il Pt_1
perito d'ufficio che la lontananza dai genitori ha comportato la perdita delle certezze esistenziali e ciò ha favorito in lei la strutturazione di una personalità deficitaria sotto il punto di vista relazionale affettivo» (Atti, 199/1). Come conseguenza di ciò, la parte attrice, nella sua giovinezza e la prima età adulta è andata incontro ad un restringimento delle esperienze sociali e ha anche comportato uno sforzo per non farsi coinvolgere in relazioni sentimentali che potevano implicare un grande investimento emotivo. Il matrimonio con il si colloca nella dinamica di CP_1
7 ritenere di aver incontrato la persona con la quale poter sentirsi tutelata dal punto di vista affettivo. Il perito d'ufficio sostiene che la donna attrice, in quel frangente della sua vita, «non avesse ancora acquisito gli "strumenti" idonei per discernere un reale e spontaneo sentimento d'amore dal bisogno di riscattarsi da un lungo periodo di sofferenza psicologica e dalla dipendenza affettiva. La stessa Sig.ra ha Pt_1
affermato di aver idealizzato il Sig. scotomizzando più o meno CP_1
consapevolmente alcune discrepanze tra aspettative e realtà, soprattutto nella sfera sessuale, già evidenti durante il breve fidanzamento, pur di sentirsi amata ed indispensabile motivo di felicità per qualcuno» (Atti, 199/1). Con la chiarezza che lo caratterizza il perito d'ufficio conclude che la donna attrice «è giunta alla soglie delle nozze affettivamente immatura e solo parzialmente in possesso delle sue capacità critiche rispetto alla situazione attuale. Anche la possibilità di prevedere le prossime implicazioni del matrimonio e l'autonomia decisionale rispetto alla sua vita presente e futura erano limitate» (Atti, 199/1). L'affermazione peritale testé trascritta comporta, tradotta in termini giuridici, la presenza nella donna attrice di quelle incapacità alle quali si riferisce il can. 1095, n 2 e n. 3 CIC. In seguito, il perito d'ufficio fa delle considerazioni assai importanti per capire il modo in cui si è strutturata la personalità della donna attrice e l'economia della relazione con l'uomo convenuto, tale disamina è sostanzialmente conforme con quella fatta dal perito è già riportata nella presente sentenza, per questo motivo non si trascrivono ora onde evitare un ulteriore appesantimento con citazioni testuali (cfr. Atti, 199-202). 25. Per quanto concerne l'uomo convenuto il perito d'ufficio conviene con il perito privato circa l'esistenza di una estesa immaturità psico affettiva e la presenza di tratti di disturbo di personalità; i tratti non sono sufficienti per porre una diagnosi completa del disturbo, tuttavia, la loro presenza crea situazioni che impediscono il normale equilibrio. I due periti sono concordi per quanto attiene i tratti di Disturbo
Dipendente di Personalità; quello d'ufficio non rinviene tratti di Disturbo
Narcisistico di Personalità, bensì di Disturbo Istrionico di Personalità. Nel caso presente tale discordanza è pressoché ininfluente, in quanto la fenomenologia è assai
8 vicina e in fondo tutto si ridurrebbe ad una questione terminologica, anche perché lo stesso perito d'ufficio a pagina 206 degli atti processuali commenta le caratteristiche del Disturbo Narcisistico di Personalità in relazione al Il parere peritale CP_1
d'ufficio conclude che l'assetto psichico dell'uomo convenuto ha inficiato le capacità critiche ed oblative del soggetto in ordine alla scelta matrimoniale. Ciò bene si addice alle figure giuridiche d'incapacità di cui ai numeri 20 e 3 0 del can. 1095 CIC.
26. […] A norma del can. 1579 CIC, il collegio giudicante ha ritenuto attendibili i dettami peritali (privato e d'ufficio) perché appaiono coerenti e consequenziali con le risultanze istruttorie. La capacità professionale dei periti interpellati, il rigore scientifico della loro ricerca e l'oggettività nello svolgere i compiti affidati, completano il quadro. In questo senso si verificano i principi dottrinali per la accettazione da parte del giudice delle conclusione del perito […]. 27.
Considerato che
i dettami peritali fanno riferimento ad uno stato di sostanziale immaturità in ciascuno dei contraenti giova far presente alcune considerazione in merito. A proposito dell'immaturità e del suo influsso nella formazione del consenso matrimoniale sostiene il noto giurista RC Faìlde che seppur in linea di principio l'immaturità non comporta necessariamente l'incapacità a causa del grave difetto di discrezione di giudizio, tuttavia, in certi casi l'immaturità può impedire l'attività deliberativa dell'intendimento "pratico" e può impedire l'attività elettiva della volontà. Con notevole conforto giurisprudenziale rotale afferma RC Faìlde che la mancanza di deliberazione e di autodeterminazione nell'immaturo è dovuta alla mancanza del senso della realtà oggettiva, alla incontrastabilità degli impulsi inconsci e alla destrutturazione o slegamento della coordinazione/collaborazione che deve esistere tra tutti gli strati del psichismo umano nell'elaborazione dell'atto psicologico del consenso matrimoniale (cfr. , Trastornos Parte_4
psìquicos y nulidad del matrimonio, Salamanca 1999, 437-451: circa "La inmadurez afectiva"). L'abbondante prova documentale depositata dai rispettivi patroni delle parti in causa dopo il decreto di pubblicazione degli atti istruttori (cfr. Atti, 210-255) non è stata sottoposta all'esame peritale, tuttavia, tale documentazione non sembra
9 aggiungere né togliere cose significative a quanto già era emerso durante il resto della fase istruttoria del processo in corso. I documenti depositati corroborano l'impostazione della causa e offrono diverse sfumature che non fanno altro che confermare l'oggettività ed attendibilità dei dettami peritali presenti nelle tavole processuali. 29. Il difensore del vincolo nell'adempimento del suo ruolo, quello cioè, di «proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem» (can. 1432 CIC), non indica, nel suo stringato intervento, ragionevoli motivi da opporre alla supplice richiesta attorea (cfr. Atti, 258). La fase dibattimentale, in modo particolare quella tra i due patroni delle parti in causa, si rivela particolarmente ricca. Tutti e due hanno mostrato di essere alla altezza della situazione non solo nella conoscenza della legislazione, dottrina e giurisprudenza in merito, ma anche nel modo di argomentare a difesa del proprio assistito, sempre nella ricerca della verità oggettiva. In questa fase dibattimentale è comprensibile che ciascuno "porti l'acqua al proprio mulino", e ciò è stato fatto con intelligenza e con un fine (e sano) ricorso all'ironia. Giova sottolineare l'accurata disamina della fattispecie fatta da ciascun patrono. 30. Il collegio giudicante, legittimamente radunato per emettere sentenza (cfr. can. 1609 CIC), dopo attenta e ponderata considerazione del caso in esame ha deciso di accogliere integralmente la richiesta attorea. I sottoscritti giudici sono giunti alla certezza morale necessaria (cfr. can.
1608.1) per emettere sentenza in quanto ex actis et probatis (cfr. can. 1608.2) consta l'incapacità di entrambi a contrarre matrimonio nella modalità esposta in questa decisione collegiale. Infatti, i sottoscritti giudici hanno disposto che nel caso presente risulta la nullità del matrimonio per incapacità a contrarre matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente, a norma del can. 1095, 2° , da parte della donna attrice e da parte dell'uomo convenuto;
e, per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, a norma del can. 1095, 3°, da parte dei medesimi contraenti. Tutti e due, per cause diverse, si sono disposti alle nozze difettando di quell'assetto psicologico necessario per fare un libera e ponderata
10 scelta. Il retroterra di ciascuno dei due ha impedito l'approccio al matrimonio nel modo in cui lo intende la Chiesa essendo depositaria e custode delle leggi che regolano il matrimonio come istituzione divina. Entrambi hanno considerato il matrimonio alla stregua di uno strumento per risolvere i propri problemi personali;
è mancato a ciascuno dei due quella discrezione di giudizio necessaria per fare un scelta libera da condizionamenti interni, non per mala volontà di essi ma perché le condizioni psicologiche strutturali li rendeva incapaci di tale cernita. Come conseguenza di ciò essi erano incapaci di assumere e quindi di adempiere gli obblighi essenziali che scaturiscono dal matrimonio canonico. La rispettiva idealizzazione sia del patner sia del matrimonio stesso (giudizio teorico – teorico) ha impedito ai due quel giudizio pratico – pratico che rende il matrimonio una realtà da attuare…”.
III.
2.2. Sotto tale ultimo aspetto, ha precisato la Suprema Corte, anche con recente pronuncia, che il vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente.
Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano (Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 28307 del
10/10/2023). La situazione è presente nel caso di specie nel quale gli accertamenti,
per la verità approfonditi, del Tribunale ecclesiastico attraverso la verifica d'ufficio delle “perizie private” hanno concluso per la presenza in ambedue i coniugi di tratti patologici della personalità caratterizzati da un Disturbo Evitante di Personalità per la donna e da un Disturbo Narcisistico/Istrionico per l'uomo con tratti di personalità
disturbati caratterizzati da immaturità psicoaffettiva che contribuisce a determinare
11 un quadro psicologico che si può definire grave sotto l'aspetto delle capacità
intellettive e volitive. Di qui, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda congiunta.
IV. Spese. Nulla sulle spese, non trattandosi di procedura sostanzialmente contenziosa.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in grado unico sul ricorso congiuntamente proposto da Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), in CP_1
contraddittorio con il Pubblico Ministero, così provvede:
DICHIARA l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco resa in data 05.04.2006, resa esecutiva con provvedimento del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
26.11.2012, che dichiara la nullità del matrimonio contratto tra gli odierni ricorrenti e celebrato con rito concordatario in data 01.09.2002 nella Parrocchia di San
Lorenzo, comune di Castagneto Carducci, Provincia di Livorno, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 23, parte II, serie A dell'anno
2002;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Nulla per le spese.
Firenze, 04.07.2025
IL PRESIDENTE Est.
Leonardo Scionti
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