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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1115/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale di Pisa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giuseppe Laghezza Presidente
2) Dott.ssa Alessia De Durante Giudice
3) Dott. Luca Pruneti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1115/2012 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Poldaretti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Piazza della Repubblica, n. 3, come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio CP_1 C.F._2
Tortorella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Lungarno Galilei, n. 2, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
“Voglia l'Ill.mo IG. Giudice del Tribunale di Pisa, in via principale: accertare e dichiarare la simulazione parziale con dissimulazione di corrispondenti atti di donazione aventi per oggetto i medesimi immobili di cui agli atti di compravendita intercorsi tra i IG.ri e Parte_2 [...]
come di seguito elencati: 1) Immobile posto in IN, Via San Sebastiano CP_1 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di IN al F. 16, Part. 145 sub 2, Cat. A2, Cl.
2, Consistenza 7,5 vani, Rendita 600,38, oggetto di atto di compravendita al Rogito del Notaio
di Pisa in data 21.6.2007 con Nota di trascrizione presentata con M.U. N. Persona_1
1015.1.2007 in atti dal 23.7.2007 Rep. 30676; 2) Immobile posto in IN, Via San
Sebastiano identificato al Catasto Fabbricati del Comune di IN al F. 16, Part. 145 sub 3, Cat. A5, Cl. 3, Consistenza 3,5 vani, Rendita 174,34, oggetto di atto di compravendita al Rogito
del Notaio di Pisa in data 21.6.2007 con Nota di trascrizione presentata con Persona_1
M.U. N. 1015.1.2007 in atti dal 23.7.2007 Rep. 30676; 3) Immobile posto in IN, Via San
Sebastiano identificato al Catasto Fabbricati del Comune di IN al F. 16, Part. 145 sub 1,
Cat. C2, Cl. 2, Consistenza 177 mq, Rendita 438,78 oggetto di atto di compravendita al Rogito del Notaio di Pisa in data 21.6.2007 con Nota di trascrizione presentata con Persona_1
M.U. N. 1015.1.2007 in atti dal 23.7.2007 Rep. 30676; 4) Immobile posto in IN, Via San
Sebastiano identificato al Catasto Terreni del Comune di IN al F. 16, Part. 1268, Sem.
Arb., Sup. are 2 ca 50, Reddito dom. 2,20, agr. 1,29, oggetto di atto di compravendita al Rogito del Notaio di Pisa in data 21.6.2007 con Nota di trascrizione presentata con Persona_1
M.U. N. 1015.1.2007 in atti dal 23.7.2007 Rep. 30676; 5) Immobile posto in IN, Via
Pascoli identificato al Catasto Terreni del Comune di IN, al F. 16, Part. 756, sub 30, Cat.
A2, Cl. 1, Consistenza 5 vani, Rendita 296,96, oggetto di compravendita al Rogito del Notaio di IN in data 27.12.2005 con Nota di trascrizione presentata con M.U. Persona_2
N. 293.2.2006 in atti dal 9.1.2006, Rep. 91485; B) accertare altresì la consistenza del patrimonio del defunto e reintegrare l'asse ereditario dello stesso Parte_2 ricomprendendovi danaro (conti correnti bancari, libretti di deposito, indennità di espropriazione, indennità di occupazione di beni immobili), i beni mobili (arredi, gioielli di famiglia) e gli immobili donati dal medesimo alla IG.ra , con risalenza nel tempo CP_1 fino alla reintegrazione delle ragioni patrimoniali tutte lese in danno dell'attrice, con eventuale condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio in danaro, anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui alla L. 80/2005.
In via subordinata: 1) accertare e dichiarare la simulazione parziale con dissimulazione di corrispondenti atti di donazione aventi per oggetto i medesimi immobili oggetto degli atti di compravendita intercorsi tra i IG.ri e con riferimento agli atti Parte_2 CP_1 negoziali di seguito elencati: 1) Immobile posto in IN, Via San Sebastiano identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di IN al F. 16, Part. 145 sub 2, Cat. A2, Cl. 2, Consistenza
7,5 vani, Rendita 600,38, oggetto di atto di compravendita al Rogito del Notaio Per_1
di Pisa in data 21.6.2007 con Nota di trascrizione presentata con M.U. N. 1015.1.2007
[...] in atti dal 23.7.2007 Rep. 30676; 2) Immobile posto in IN, Via San Sebastiano identificato al Catasto Fabbricati del Comune di IN al F. 16, Part. 145 sub 3, Cat. A5, Cl. 3,
Consistenza 3,5 vani, Rendita 174,34, oggetto di atto di compravendita al Rogito del Notaio
di Pisa in data 21.6.2007 con Nota di trascrizione presentata con M.U. N. Persona_1
1015.1.2007 in atti dal 23.7.2007 Rep. 30676; 3) Immobile posto in IN, Via San
Sebastiano identificato al Catasto Fabbricati del Comune di IN al F. 16, Part. 145 sub 1,
Cat. C2, Cl. 2, Consistenza 177 mq, Rendita 438,78 oggetto di atto di compravendita al Rogito del Notaio di Pisa in data 21.6.2007 con Nota di trascrizione presentata con Persona_1 M.U. N. 1015.1.2007 in atti dal 23.7.2007 Rep. 30676; 4) Immobile posto in IN, Via San
Sebastiano identificato al Catasto Terreni del Comune di IN al F. 16, Part. 1268, Sem.
Arb., Sup. are 2 ca 50, Reddito dom. 2,20, agr. 1,29, oggetto di atto di compravendita al Rogito del Notaio di Pisa in data 21.6.2007 con Nota di trascrizione presentata con Persona_1
M.U. N. 1015.1.2007 in atti dal 23.7.2007 Rep. 30676; 5) Immobile posto in IN, Via
Pascoli identificato al Catasto Terreni del Comune di IN, al F. 16, Part. 756, sub 30, Cat.
A2, Cl. 1, Consistenza 5 vani, Rendita 296,96, oggetto di compravendita al Rogito del Notaio di IN in data 27.12.2005 con Nota di trascrizione presentata con M.U. Persona_2
N. 293.2.2006 in atti dal 9.1.2006, Rep. 91485; 2) accertare la consistenza e reintegrare l'asse ereditario del defunto comprensivo di danaro (conti correnti bancari, libretti di Parte_2 deposito, indennità di espropriazione, indennità di occupazione di beni immobili), beni mobili
(mobilia, gioielli di famiglia, ecc.) e gli immobili donati dal medesimo alla IG.ra
[...]
, con risalenza nel tempo fino alla reintegrazione delle ragioni patrimoniali lese in CP_1 danno dell'attrice con riferimento alla quota spettante in qualità di legittimaria, con eventuale condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio in danaro anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui alla L. 80/2005.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”.
Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, nel merito: respingere le domande formulate da controparte, in quando infondate, in fatto e in diritto, con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di causa, da determinarsi secondo usi normativi ex art. 2233 c.c., sulla base del D.M. Giustizia
8.4.2004, n. 127, abrogato dall'art. 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1 e successive modifiche”.
Premesso in fatto
Con atto di citazione notificato in data 28.03.2012, ha convenuto in giudizio la Parte_1 sorella al fine di sentire accertare e dichiarare la simulazione parziale, con CP_1 dissimulazione di corrispondenti atti di donazione, dei contratti di compravendita immobiliare stipulati tra il padre , quale venditore e , quale acquirente e, di Parte_2 CP_1 conseguenza, accertare la consistenza del patrimonio del de cuius e reintegrare l'asse ereditario dello stesso, ricomprendendovi denaro, beni mobili e immobili donati alla convenuta con lesione delle ragioni patrimoniali dell'attrice. Ha, inoltre, chiesto, previo accertamento dell'incapacità di intendere e di volere di , di dichiarare l'annullamento del Parte_2 testamento pubblico dallo stesso redatto, con il quale è stata nominata la figlia CP_1 quale erede universale, per non essersi formata una valida volontà del testatore. Ha, infine, chiesto di accertare e dichiarare la propria qualità di erede del defunto , in pari Parte_2 quota con la convenuta. In via subordinata ha chiesto, previo accertamento e ricostruzione dell'asse ereditario comprensivo di donatum, la reintegra della quota spettante quale legittimaria. In particolare, ha allegato:
- che in data 14.03.2011 è deceduto in IN , padre delle odierne parti;
Parte_2
- che in data 20.02.2009 il de cuius ha rilasciato atto di pubblico testamento con il quale, previa revoca di ogni precedente disposizione, ha nominato quale unica erede universale
, sorella dell'attrice; CP_1
- che sussistono seri dubbi circa l'effettiva capacità di intendere e di volere del testatore non solo al momento dell'atto di ultima volontà, ma anche con riferimento almeno agli ultimi quattro anni prima della morte;
- che sin dall'anno 2007, i familiari e il personale di servizio del de cuius hanno constatato le difficoltà di quest'ultimo nel riconoscere la figlia e i nipoti, dimostrando incapacità di ricordare gli episodi più elementari del proprio vissuto;
- che la convenuta, figlia convivente, con il passare degli anni ha progressivamente assunto il totale controllo dell'azienda di famiglia, dell'abitazione e della vita del padre;
- che la figlia convivente ha, di fatto, impedito ogni libero contatto con il de cuius, controllando le visite di amici e parenti;
- che la convenuta ha più volte riferito di non gradire interferenze nella gestione dello stato di salute del padre, al quale venivano somministrati farmaci anche non prescritti dal personale medico;
- che dalla documentazione medica del de cuius è possibile evincere la presenza di uno stato soporoso del soggetto, unito ad astenia, cardiopatia e confusione mentale;
- che appare improbabile che un soggetto che si è dimostrato incapace di riconoscere i propri familiari più cari e di ricordare il proprio vissuto sia stato in grado di esprimere una valida e consapevole volontà testamentaria;
- che l'atto di testamento pubblico deve, pertanto, ritenersi affetto da nullità;
- che la successione ereditaria deve, conseguentemente, coinvolgere anche l'attrice, quale coerede;
- che tra la convenuta e il padre, negli ultimi anni, sono intercorsi vari atti di compravendita di immobili di proprietà de cuius, in realtà dissimulanti vere e proprie donazioni tra padre e figlia;
- che il prezzo degli atti di vendita non è stato mai corrisposto, non risultando traccia od origine della disponibilità delle necessarie somme di denaro da parte della convenuta;
- che la convenuta non ha mai dichiarato redditi sufficienti, tali da consentire l'acquisto degli immobili per cui è causa;
- che i prezzi indicati negli atti di compravendita appaiono mere indicazioni formali volte ad eludere il pagamento dell'imposta di registro, costituendo chiaro indizio della natura fittizia dell'atto; - che il valore di mercato dei beni oggetto di alienazione risulta superiore a quello indicato dalle parti;
- che la convenuta ha contratto numerosi debiti nell'ambito della propria attività imprenditoriale, che hanno condotto anche all'aggressione del patrimonio del defunto padre;
- che la convenuta ha, inoltre, disposto in modo esclusivo e nella totale inconsapevolezza del padre, di tutti i conti correnti intestati al medesimo, compresi i proventi della pensione;
- che, per svariati anni, la convenuta ha sottoscritto assegni, distinte ed ordini di disposizione per conto del padre;
- che la convenuta ha interferito anche su una procedura di espropriazione per pubblica utilità di beni di proprietà del de cuius, sottoscrivendo gli atti al posto del padre;
- che è ravvisabile l'intento della convenuta di appropriarsi in modo fraudolento dei beni del padre simulando una volontà inesistente del medesimo, profittando della sua inferiorità psicofisica e della inconsapevolezza degli atti compiuti;
- che nei venti anni precedenti la morte, ha sofferto di gravi problematiche di Parte_2 salute che gli hanno impedito di godere e disporre pienamente del proprio patrimonio, essendo costretto a trascorrere la maggior parte del tempo all'interno della propria abitazione;
- che la pensione percepita, unitamente ai proventi indiretti derivanti dal patrimonio immobiliare posseduto, avrebbero consentito allo stesso di vivere dignitosamente e decorosamente di rendita;
- che non si comprende per quale motivo il de cuius avrebbe dovuto procedere all'alienazione del proprio patrimonio immobiliare in favore della figlia e come sia potuto scomparire il patrimonio monetario in assenza di atti di acquisto o spese tali da giustificarne l'erosione;
- che la convenuta ha, altresì, goduto a titolo gratuito dei beni immobili di proprietà del padre, facenti parte dell'azienda di famiglia, per cui deve essere effettuata una stima sul valore locatizio;
- che la ditta di è passata, senza soluzione di continuità, nell'esclusiva Parte_2 conduzione della convenuta, che ha potuto beneficiare del magazzino e dell'avviamento;
- che nessuna somma è stata versata per l'acquisto dell'azienda, arrecando ulteriore lesione dei diritti dell'attrice;
- che in data 27.12.1979, la ditta è stata oggetto di stima, all'esito della quale è stata verificata l'esistenza di un patrimonio mobiliare ammontante a Lire 87.027.139;
- che deve, in ogni caso, essere reintegrata la quota di legittima spettante all'attrice, tenuto conto anche dei mobili e dei gioielli di famiglia presenti nell'abitazione del padre al momento del decesso. Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dell'azione proposta CP_1 dall'attrice e chiedendo il rigetto delle domande formulate.
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto:
- che non è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta;
- che il certificato medico datato 13.02.2009 accerta la “piena facoltà mentale di intendere e di volere” del de cuius al momento della redazione dell'ultimo atto di volontà;
- che la capacità di testare di è stata ritenuta sussistente anche dal notaio presso Parte_2 il quale è stato reso l'atto pubblico;
- che il de cuius ha sempre goduto di ampia libertà decisionale e di movimento, non ravvisandosi i presupposti per l'annullamento del testamento;
- che è infondata la domanda di simulazione relativa degli atti di compravendita, essendo ben possibile che il de cuius abbia inteso riconoscere, almeno parzialmente, con tali atti, il lavoro svolto dalla figlia nella propria azienda, oltre all'assistenza allo stesso prestata per qualsiasi necessità;
- che ha sempre gestito personalmente e direttamente i propri conti correnti, Parte_2 conferendo solo nell'anno 2009 una delega alla figlia per operare su tre conti correnti;
- che le operazioni sui suddetti conti sono state effettuate dietro le direttive impartite dal padre e per far fronte alle spese di quest'ultimo;
- che la documentazione bancaria prova l'avvenuta regolare gestione dei conti e l'assenza di depauperamento del patrimonio del de cuius;
- che l'attrice ha ricevuto, nel corso degli anni, numerose elargizioni da parte del padre;
- che l'attrice ha fatto al padre solo visite sporadiche, senza preoccuparsi del suo stato di salute;
- che, con riferimento all'immobile sito in IN, Via La Malfa, la convenuta è stata delegata dal padre a seguire le operazioni di carattere ordinario e straordinario e a ricevere le somme corrisposte a seguito del procedimento di espropriazione;
- che l'immobile sito in IN, Via Pascoli, n. 8, è stato oggetto di contratto di locazione, e ha corrisposto, quale conduttrice, i relativi canoni, accreditati sul conto corrente del padre;
- che il predetto immobile le era stato precedentemente concesso in comodato, e come comodataria ha pagato delle spese di manutenzione del bene, l'ICI, oltre alle spese mediche e alimentari del padre;
- che i beni mobili si trovano ancora all'interno dell'abitazione del padre, mentre i gioielli di famiglia sono stati probabilmente donati dal de cuius ad una badante;
- che è, in ogni caso, contestata la stima dei beni immobili effettuata dall'attrice; - che la ditta di è cessata in data 31.12.1979 e solo successivamente la Parte_2
convenuta ha riaperto la ditta a nome proprio, continuando ad esercitare l'attività di famiglia.
All'udienza del 19.07.2012, il Giudice originariamente assegnatario della causa ha concesso termine per consentire alle parti di introdurre ed esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
All'udienza del 28.05.2013, sono stati concessi i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'udienza del 27.03.2014, la causa è stata rinviata per pendenti trattative volte al componimento bonario della lite.
A seguito di alcuni rinvii per trattative, all'udienza del 23.09.2015, su istanza di parte, è stato sospeso il processo ai sensi dell'art. 296 c.p.c.
All'udienza del 14.04.2016, le parti hanno nuovamente chiesto un rinvio per trattative pendenti.
Assegnato medio tempore a questo Giudice il fascicolo, con ordinanza del 05.08.2019 è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 30.10.2019, il Giudice ha invitato le parti a trovare un accordo e la causa è stata rinviata per la verifica della volontà conciliativa e l'eventuale determinazione sui mezzi istruttori.
A seguito di alcuni rinvii dovuti a trattative pendenti e all'impossibilità di parte convenuta di presenziare alle udienze a fini conciliativi, all'udienza del 30.06.2021, parte attrice ha chiesto termine per depositare una proposta banco iudicis.
All'udienza del 24.11.2021, le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo, chiedendo un ulteriore termine per la definizione dei particolari della transazione.
All'udienza del 03.03.2022, le parti hanno dato atto del fallimento delle trattative e il Giudice si
è riservato.
Con ordinanza del 04.03.2022 è stato disposto lo svolgimento di CTU volta a determinare il valore dell'asse ereditario all'apertura della successione.
All'udienza del 10.01.2024 e del 14.02.2024, parte attrice ha rinunciato rispettivamente alla domanda di cui alla lett. c) e d) dell'atto di citazione e parte convenuta ha accettato la rinuncia.
Con ordinanza del 26.03.2024, il Giudice ha ammesso, in parte, le istanze di prova orale per testi formulate dalle parti, assunte dal GOP delegato per l'adempimento in tre successive udienze.
Con ordinanza del 20.09.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.10.2024, sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
****
1. Inquadramento della fattispecie. A fronte della rinuncia alla domanda di annullamento dell'atto pubblico di testamento rilasciato da in data 20.02.2009, formulata in via principale, residua di delibare Parte_2 in ordine alla domanda di simulazione degli atti di compravendita di beni immobili, in tesi attorea dissimulanti atti di donazione indiretta posti in essere dal in favore di Parte_2
e, in ogni caso, previa ricostruzione della consistenza del patrimonio del CP_1 defunto, sulla richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle somme eventualmente dovute in favore dell'attrice a titolo di conguaglio in denaro, sul presupposto dell'accertamento della violazione della quota a quest'ultima riservata quale legittimaria.
Incontestata la validità dell'ultimo atto di volontà del de cuius, con il quale è stata nominata erede universale la figlia , deve ritenersi accertata l'intervenuta lesione dei diritti CP_1 sull'eredità spettanti all'altra figlia, , nella sua qualità di legittimaria pretermessa. Parte_1
Com'è noto, ai sensi degli artt. 536 e ss. ai legittimari è riservata una quota di eredità, sottratta alla disponibilità del de cuius, quota che, in caso di più figli, è pari ai due terzi dell'asse ereditario, da dividersi in parti uguali.
Ne consegue che, nel caso di specie, avendo lasciato il de cuius due figlie, uniche chiamate all'eredità al momento dell'apertura della successione, spetta a ciascuna di esse una quota corrispondente ad un terzo della massa ereditaria, potendo il de cuius liberamente disporre soltanto di un terzo del proprio patrimonio.
Le disposizioni testamentarie, pertanto, eccedendo la quota di cui il defunto poteva disporre, devono essere oggetto di riduzione nei limiti della quota di riserva spettante all'attrice, secondo le regole codicistiche.
Al fine di determinare la porzione disponibile e la quota spettante all'attrice quale legittimaria, occorre procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario, individuando i beni presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione (relictum), dal cui valore devono essere sottratti i debiti, e fittiziamente riuniti i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, anche indiretta (donatum).
2. Il relictum.
In recepimento degli accertamenti operati dal CTU nella perizia in atti, i beni appartenenti al defunto al momento della morte risultano essere: l'abitazione di Via Ippolito Nievo, n. 35 che il CTU ha accertato essere pervenuta alla convenuta per successione del padre e non tramite atto di compravendita, contrariamente a quanto affermato dall'attrice; il negozio di Via Pascoli
n. 8/10, il negozio di Via Ippolito Nievo s.n. civ., oltre alle somme rinvenute in tre diversi conti correnti intestati al de cuius e alla quota sociale posseduta presso la BA di DI
. Controparte_2
Reputa il Tribunale di non ricomprendere nel relictum né il valore dei gioielli di famiglia, la cui esistenza, prima ancora che consistenza, non è stata provata dalle parti nel corso del giudizio, neppure all'esito della prova orale espletata sul punto, né quello dei beni mobili presenti nell'abitazione del defunto, non puntualmente identificati e rispetto ai quali le parti hanno, in ogni caso, mostrato perdita di interesse, tanto da non essere menzionati né nelle comparse conclusionali né nelle memorie di replica.
3. Il donatum.
Per quanto concerne, invece, il donatum, deve ritenersi processualmente accertata la natura effettiva di donazione indiretta sia delle somme corrispondenti all'indennità di esproprio del terreno di proprietà del de cuius, identificato al Catasto Terreni del Comune di IN al foglio 16, particella 140, sia dei beni immobili oggetto dell'atto di compravendita stipulato tra
, alienante, e , acquirente, in data 21.06.2007. Parte_2 CP_1
Lo spirito di liberalità è pacifico, in quanto espressamente ammesso dalla stessa convenuta e documentato in atti (doc. 9), con riferimento all'elargizione della somma pari a € 148.705,20 spettante a in conseguenza del procedimento amministrativo di espropriazione Parte_2 del terreno di sua proprietà sito in IN, Via Allende – Via La Malfa. Con tale attribuzione il de cuius ha inteso, per sua stessa ammissione, ricompensare la figlia per essersi fatta carico delle necessità personali e di salute dell'anziano genitore, con ciò sostanziando, nelle intenzioni del disponente, una donazione rimuneratoria.
Al riguardo, si precisa che anche siffatta forma di liberalità – per speciale remunerazione – configura una donazione vera e propria, in quanto tale assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione, salva la ricorrenza dei noti presupposti oggettivi di proporzionalità/equivalenza economica rispetto ai servizi resi dal donatario (cfr. da ultimo Cass. n. 41480/2021), profili, questi ultimi, neanche oggetto di allegazione nel caso di specie.
L'animus donandi, benché dissimulato dalla scelta di ricorrere allo schema negoziale a prestazioni corrispettive, permea anche il trasferimento degli immobili oggetto del contratto di compravendita del 21.06.2007, identificati rispettivamente al Catasto Fabbricati e Terreni del
Comune di IN al foglio 16, particella 145 sub 1 (magazzino), sub 2, 3 (abitazione con annessi i terreni di cui alle particelle 1268 e 1010) e particella 1580 (area urbana adibita a parcheggi).
Si perviene, invero, a mezzo di presunzioni semplici, gravi precise e concordanti e soprattutto non smentite da elementi di segno contrario, alla qualificazione dell'atto di disposizione patrimoniale in termini di donazione indiretta dell'immobile.
È significativo, innanzitutto, il fatto che i beni immobili siano stati alienati nell'ambito familiare, con trasferimento dal padre alla figlia, in circostanze di fatto e di tempo che lasciano presumere la volontà del dante causa di arricchire l'odierna convenuta, anche a discapito della di lei sorella.
È documentalmente provato che l'atto di alienazione in questione sia intervenuto in data
21.06.2007, ossia soltanto due anni prima che esprimesse come ultima volontà Parte_2 quella di nominare la figlia quale erede universale, revocando ogni precedente CP_1 disposizione testamentaria, con totale pretermissione della figlia Intenzione premiale Pt_1 verso la convenuta, e al contempo “punitiva” per l'attrice, che è stata successivamente confermata anche dalla scelta di devolvere a le somme ottenute dal CP_1 procedimento di espropriazione nell'anno 2010.
Le predette circostanze devono ritenersi ragionevolmente collegate, apparendo, per converso, anomalo che , all'età di novantacinque anni e nelle condizioni di salute Parte_2 documentate, abbia deciso di liquidare una parte consistente del proprio patrimonio immobiliare chiedendo il corrispettivo alla figlia, pur non versando in situazione di difficoltà economica e in assenza di valide alternative ragioni.
È, ancora, indicativo che l'atto di disposizione sia avvenuto a vantaggio della figlia che ha di fatto rilevato l'attività commerciale del genitore e ha mostrato di godere della sua massima fiducia, tanto da essere stata delegata ad operare su tutti i conti correnti dello stesso, e che ha provveduto ad accudirlo con dedizione negli ultimi anni di vita, trasferendosi presso l'abitazione paterna con l'intera famiglia.
In siffatto contesto familiare, appare contraddittorio il comportamento di , che da Parte_2 un lato esprime la volontà di beneficiare la figlia con plurime e consistenti elargizioni e, dall'altro, avrebbe preteso il pagamento del prezzo della compravendita immobiliare.
Prezzo della compravendita del quale, peraltro, non vi è traccia nelle giacenze dei conti correnti, e che tenuto conto delle condizioni di età e di salute del de cuius ragionevolmente non possono essere state integralmente dissipate in meno di quattro anni, e del resto non vi sono evidenze del contrario. Peraltro, dall'estratto conto prodotto dall'attrice (doc. 6), riferito al rapporto di conto corrente intestato al de cuius presso la BA di DI Cooperativo di
IN, si evince che nessun accredito è stato annotato con riferimento alla compravendita de qua; e ancora, dall'estratto conto al 30.6.2009 del conto corrente aperto presso la
[...]
, si evince che al 31.3.2009 il saldo positivo era pari a soli € Controparte_3
6.692,14.
Orbene, a fronte di siffatti indici, la cui lettura sinergica si traduce processualmente in robusta prova presuntiva della natura simulata del contratto di compravendita immobiliare, parte convenuta non ha apportato alcun elemento oggettivo di smentita, limitandosi a contestare in via argomentativa l'efficacia probatoria delle affermazioni attoree.
A fronte delle contestazioni avversarie, la convenuta – pur avendone piena disponibilità, tenuto anche conto del breve lasso di tempo trascorso dalla vendita – non ha fornito prova del pagamento del prezzo pattuito, limitandosi, anzi, a dare atto della possibilità che l'operazione abbia rappresentato un riconoscimento, almeno parziale, del lavoro dalla stessa svolto nell'azienda paterna e per essersi fatta carico di tutte le necessità dell'anziano genitore.
Per quanto esposto, il valore all'apertura della successione degli immobili oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius, maggiorato degli interessi, deve essere oggetto di restituzione all'asse ereditario.
Occorre, infine, prendere posizione in ordine al valore della e all'eventuale Parte_3 godimento indiretto, da parte della convenuta, delle proprietà immobiliari facenti capo al padre.
Sostiene che la convenuta, nel proseguire senza soluzione di continuità l'attività Parte_1 oggetto della Ditta del padre, avrebbe indebitamente beneficiato del complesso immobiliare aziendale, del cospicuo magazzino e dell'avviamento già realizzato, senza corrispondere alcunché.
La prospettazione non convince.
È innanzitutto provato che la ditta di è cessata in data 31.12.1979, e che Parte_2 successivamente la convenuta ha aperto la propria attività a far data dal 11.4.1980 (doc. 11 e
12 convenuta), con oggetto solo parzialmente coincidente a quella svolta dal padre: si apprezza, pertanto, non soltanto uno iato temporale, seppur contenuto, ma anche contenutistico, dato che l'impresa della figlia non ha più ad oggetto il laboratorio.
È in ogni caso pacifico che la convenuta abbia proseguito in via di fatto, quantomeno in parte,
l'attività precedentemente esercitata dal padre, circostanza di cui dà atto la stessa
[...]
. CP_1
Volendo accantonare la rilevata discontinuità nell'attività – che ha tuttavia ragionevolmente determinato una dispersione parziale dell'avviamento – assume rilievo il fatto che la convenuta abbia contribuito allo sviluppo dell'azienda, non solo prestando la propria attività lavorativa non retribuita a fianco del padre per molti anni, ma anche contribuendo economicamente al consolidamento dell'azienda, facendosi carico del pagamento del prezzo necessario all'acquisto, da parte del padre, nell'anno 1985, del fondo ad uso magazzino sito in IN,
Via Pascoli, rilevando la quota degli eredi del fratello premorto di (doc. 12 Parte_2 attrice).
Anche nel corso della prova orale espletata, gli stessi testi di parte attrice (cfr. verbali udienza del 7.5. e 25.6.2024) hanno dichiarato che ha da sempre contribuito alla CP_1 gestione dell'attività commerciale di mobilificio insieme al padre/nonno, confermando la costante presenza della stessa nei locali aziendali.
Ne consegue che i benefici eventualmente ottenuti dall'aver rilevato in via di fatto, e nei termini sopra precisati, l'attività paterna, possono essere portati in compensazione con quanto corrisposto a vario titolo dalla convenuta nel corso degli anni nell'interesse dell'azienda stessa, tanto attraverso il proprio apporto lavorativo, quanto indirettamente mediante il pagamento del prezzo dell'immobile dove l'attività è stata esercitata. Ciò determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla stima dei beni mobili presenti presso i locali in cui l'attività paterna veniva esercitata, al momento della sua cessazione. La convenuta, peraltro, ha dato prova di aver condotto in locazione i locali aziendali a partire dal mese di febbraio 2009, corrispondendo regolarmente i relativi canoni e di aver precedentemente detenuto i medesimi beni in forza di contratto di comodato gratuito, provvedendo, tuttavia, a sostenere le spese relative alla manutenzione dell'immobile.
4. La quota di riserva della legittimaria pretermessa.
Tanto premesso, si tratta di procedere alla quantificazione del valore della massa ereditaria e, conseguentemente, di quello corrispondente alla quota disponibile e di riserva, considerando che parte attrice ha chiesto la condanna al pagamento del conguaglio in denaro, rinunciando ai beni presenti nell'asse ereditario.
Prendendo, quale base di calcolo, la tabella riportata a pag. 68 della CTU, condivisa negli esiti dal Tribunale, anche alla luce dell'avvenuto recepimento delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta, si perviene alla stima del relictum in complessivi €
636.780,18, comprensivi del valore degli immobili, della quota sociale e delle giacenze sui conti correnti (n. 4, 5, 6, 10, 11), detratti i debiti (n. 9, 12), e del donatum in complessivi €
544,805,20 comprensivi del valore degli immobili e delle somme oggetto di donazione indiretta (n. 1, 2, 3, 7).
Non spettano i frutti percepiti e percipiendi con riguardo agli immobili in cui è stata esercitata l'attività commerciale della convenuta, sia prima che dopo l'apertura della successione, in tema rammentandosi che “il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti” (tra le altre, Cass. civ sez. II, 16/11/2017, n.27259).
Tra l'altro, si rammenta che allorquando l'immobile non possa essere restituito e la reintegrazione avvenga per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali, nulla è dovuto per i frutti, poiché il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno (cfr. Cass. 7478/2000).
Individuato il valore complessivo della massa ereditaria in € 1.181.585,38, ne discende che la quota di legittima spettante all'attrice, pari ad un terzo, corrisponde ad € 389.923,10.
Quanto agli interessi richiesti dall'attrice, si richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ab origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico;
ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento (Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, n.4671).
In definitiva, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di complessivi € 389.923,10, oltre interessi nella misura di legge a far data dall'apertura della successione.
5. Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi liquidate, ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo allo scaglione di valore del decisum, parametri medi per ciascuna fase, diminuiti, tuttavia, in ragione del non completo accoglimento delle richieste attoree. Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la natura di donazioni indirette da parte di in favore di Parte_2 CP_1 degli atti di acquisto in data 21.06.2007, aventi ad oggetto gli immobili siti in IN, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 16, particella 145, sub 1, sub 2, sub 2 e particella
1580 e al Catasto Terreni al Foglio 16, particelle 1268 e 1010;
- in accoglimento dell'azione di riduzione di quale erede legittimaria Parte_1 pretermessa, dichiara il diritto dell'attrice ad essere reintegrata nella quota di legittima pari ad 1/3 del patrimonio morendo dismesso da , ricostruito come in parte motiva, Parte_2 comprensiva della riduzione delle donazioni;
- per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di € 389.923,10, oltre interessi dall'apertura della successione di;
Parte_2
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 in € 26.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, e oltre al rimborso delle anticipazioni;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di Pt_1
[...]
Così deciso in Pisa, 18 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Luca Pruneti Giuseppe Laghezza
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.