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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Seconda Sezione Civile composta dai magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dr.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente nel procedimento n. 37-1/2025 R.G., promosso da
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv.to Stefano Vezzoso
- appellante - contro
(cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Causa
- appellato-
- visto ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. depositato da per ottenere la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 3252/2024 del Tribunale di
Genova del 12/12/2024, notificata in in pari data, pronunciata a definizione della causa R.G.
n. 7819/2023;
- visto il provvedimento presidenziale del 29/01/2025, reso inaudita altera parte di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
- viste le difese del appellato, CP_1
- viste le note scritte sostitutive dell'udienza del 12/03/2025, visti gli atti ed i documenti prodotti, udito il Consigliere istruttore, osserva quanto segue:
l'appellata sentenza così statuiva: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n. 1977/2023, emesso dal Tribunale di Genova.
2. Condanna la Dott.ssa Pt_1
a rifondere al , Via Archimede 30- 32, in persona del suo
[...] Controparte_2 amministratore pro tempore, le spese del presente procedimento che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura e con le modalità di legge”.
La ricorrente richiama i motivi d'appello proposti avverso tale statuizione, ed in particolare il contrasto con il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 427/2024 della Corte
d'appello di Genova, Sezione Seconda, resa inter partes in data 24/03/2024 e non impugnata;
quanto ai gravi motivi di urgenza a provvedere, sottolinea di aver ricevuto la notifica dell'atto di precetto da parte del CP_1
Il appellato deduce l'infondatezza dei motivi di appello e, sotto il profilo del CP_1 periculum in mora, rileva come la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata graverebbe sugli altri condomini, dal momento che il decreto ingiuntivo riguardava ripartizione di spese relative a lavori straordinari, a fronte di assenza di prova di pregiudizio grave e irreparabile in capo all'appellante nel caso di esecuzione.
Premesso che la nuova formulazione del I° comma dell'art. 283 cpc, sostituito dall'art. 3 D
Lgs. 10 ottobre 2022 n 149, che si applica alle impugnazioni proposte successivamente al
28.2.2023 (art. 35 D Lgs. 149/2022) statuisce che: il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti,
a fronte della introduzione del principio dell'alternatività in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'invocata sospensiva (fumus boni iuris e periculum in mora), le doglianze avverso la statuizioni di primo grado, con riferimento alla rituale esigibilità del credito vantato dal , determinano la necessità di posticipare gli effetti esecutivi CP_1 della pronuncia di primo grado sul punto all'esito del compiuto esame di merito demandato alla fase decisoria;
pertanto, allo stato, si ritiene sussistere il presupposto del fumus boni iuris della doglianza azionata, idoneo all'accoglimento dell'istanza.
P.Q.M.
Visti gli artt.283 e 351 c.p.c.
Conferma il decreto presidenziale di sospensione in data 29.1.2025.
Si comunichi. Genova, 12/03/2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
Seconda Sezione Civile composta dai magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dr.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente nel procedimento n. 37-1/2025 R.G., promosso da
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv.to Stefano Vezzoso
- appellante - contro
(cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Causa
- appellato-
- visto ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. depositato da per ottenere la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 3252/2024 del Tribunale di
Genova del 12/12/2024, notificata in in pari data, pronunciata a definizione della causa R.G.
n. 7819/2023;
- visto il provvedimento presidenziale del 29/01/2025, reso inaudita altera parte di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
- viste le difese del appellato, CP_1
- viste le note scritte sostitutive dell'udienza del 12/03/2025, visti gli atti ed i documenti prodotti, udito il Consigliere istruttore, osserva quanto segue:
l'appellata sentenza così statuiva: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n. 1977/2023, emesso dal Tribunale di Genova.
2. Condanna la Dott.ssa Pt_1
a rifondere al , Via Archimede 30- 32, in persona del suo
[...] Controparte_2 amministratore pro tempore, le spese del presente procedimento che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura e con le modalità di legge”.
La ricorrente richiama i motivi d'appello proposti avverso tale statuizione, ed in particolare il contrasto con il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 427/2024 della Corte
d'appello di Genova, Sezione Seconda, resa inter partes in data 24/03/2024 e non impugnata;
quanto ai gravi motivi di urgenza a provvedere, sottolinea di aver ricevuto la notifica dell'atto di precetto da parte del CP_1
Il appellato deduce l'infondatezza dei motivi di appello e, sotto il profilo del CP_1 periculum in mora, rileva come la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata graverebbe sugli altri condomini, dal momento che il decreto ingiuntivo riguardava ripartizione di spese relative a lavori straordinari, a fronte di assenza di prova di pregiudizio grave e irreparabile in capo all'appellante nel caso di esecuzione.
Premesso che la nuova formulazione del I° comma dell'art. 283 cpc, sostituito dall'art. 3 D
Lgs. 10 ottobre 2022 n 149, che si applica alle impugnazioni proposte successivamente al
28.2.2023 (art. 35 D Lgs. 149/2022) statuisce che: il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti,
a fronte della introduzione del principio dell'alternatività in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'invocata sospensiva (fumus boni iuris e periculum in mora), le doglianze avverso la statuizioni di primo grado, con riferimento alla rituale esigibilità del credito vantato dal , determinano la necessità di posticipare gli effetti esecutivi CP_1 della pronuncia di primo grado sul punto all'esito del compiuto esame di merito demandato alla fase decisoria;
pertanto, allo stato, si ritiene sussistere il presupposto del fumus boni iuris della doglianza azionata, idoneo all'accoglimento dell'istanza.
P.Q.M.
Visti gli artt.283 e 351 c.p.c.
Conferma il decreto presidenziale di sospensione in data 29.1.2025.
Si comunichi. Genova, 12/03/2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno