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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 29/06/2023, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2023
N. 01662/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Violante e con domicilio fisico eletto presso lo studio CA AN in Milano, corso XXII Marzo, 4;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto Prot.: -OMISSIS- del 28.12.2021 del Questore di -OMISSIS- - Ufficio Immigrazione, notificato il 04/04/2022 recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di reiezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a causa di una serie di condanne per reati che comportano l’arresto in flagranza.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, dell’art. 4, terzo comma, e art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98. Difetto e/o insufficiente motivazione, istruttoria inadeguata in relazione alla pericolosità sociale e all’integrazione della ricorrente. Omessa valutazione del possesso dei requisiti per il rinnovo del titolo di soggiorno. Violazione di legge (art. 97 Cost.), per mancato rispetto del miglior
contemperamento degli interessi e del minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa.
Il ricorrente lamenta che la motivazione del diniego sarebbe di mero stile in quanto fa dipendere il diniego dalle condanne senza tenere conto della pericolosità in concreto.
II) Violazione art. 30, comma 1 lett. c), e art. 9 D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche.
Il ricorrente lamenta che l’amministrazione non abbia valutato che egli è giunto in Italia il 12.02.2009, all’età di quattordici anni, per ricongiungimento al padre ed ha in Italia i soli parenti.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 27 aprile 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nel secondo motivo.
La Corte di Strasburgo ha sempre affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) che gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l’esigenza di prevenire minacce all’ordine pubblico, valutando una serie di elementi quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell’interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la situazione familiare del ricorrente, la durata del suo matrimonio, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione.
Anche la giurisprudenza interna (ex plurimis Cons. Stato, III, 28/04/2021 n. 3417) ha affermato che “in caso di condanna (anche non definitiva) del cittadino extracomunitario per qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno costituisce per l'autorità competente un atto vincolato, non occorrendo a tal fine alcuna ulteriore valutazione né riguardo alla pericolosità sociale del cittadino straniero né riguardo al suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano, con la sola eccezione costituita da eventuali legami familiari con soggetti residenti in Italia, nel qual caso si impone una valutazione comparativa discrezionale dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari”.
Nel caso di specie l’amministrazione non ha tenuto conto che il ricorrente è in Italia da lungo tempo e che ha sul territorio nazionale la sua famiglia, per cui si impone una valutazione comparativa discrezionale dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari.
3. In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.