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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 17541/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. LESCHIERA SIMONE in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1 resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alle minori:
nata a [...] in data [...] Persona_1
e nata a [...] il [...]. Persona_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c del 4.2.2025 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ incombenti di rito, IN VIA PRINCIPALE
disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori (Torino, 13/10/2021) e Persona_1
(Torino, 23/08/2023) alla madre sig.ra con collocazione Persona_2 Parte_1 presso il domicilio materno ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
disporre modalità di visita delle minori da parte del padre adeguate in ragione delle condizioni del medesimo e comunque in luogo protetto ovvero alla presenza della madre nelle modalità che verranno individuate;
disporre un contributo al mantenimento in capo al sig. in favore delle minori CP_1 Per_1
e pari ad € 600,00 (€ 300,00 cadauna), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_2 da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese oltre al 50% delle spese extra scolastiche, mediche e sportive come da noto protocollo del Tribunale di Torino;
disporre che l'assegno unico venga erogato integralmente alla sig.ra Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA Disporre C.T.U. del sig. ai fine di accertare le capacità genitoriale nell'interesse CP_1 precipuo delle figlie minori. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare. IN OGNI CASO Con vittoria si spese di lite oltre oneri di legge e di ulteriormente produrre e capitolare in via istruttoria”
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 10.10.2024, chiedeva al Tribunale, formulando Parte_1 anche istanze istruttorie in punto CTU, di disporre l'affidamento condiviso delle minori alla madre, con residenza abituale e collocazione delle stesse presso quest'ultima; chiedeva, inoltre, disporsi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie parti a complessivi 600,00 euro mensili (300,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'A.U.U. in favore della signora Pt_1
Con decreto del 21.10.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 25.2.2025 e mandava alle Assistenti Sociali in richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così fissata.
In data 13.2.2025, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale. All'udienza del 25.2.2025, parte resistente non compariva e, pertanto veniva dichiarata contumace;
parimenti, parte ricorrente non compariva, a causa dell'ospedalizzazione della figlia Per_2
All'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***** §§§§§ *****
Preliminarmente, il Tribunale rigetta tutte le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente come formulate nelle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., compreso lo svolgimento di una CTU sulle capacità genitoriali, tenuto conto degli esiti dell'indagine sociale, di cui si riferirà ultra, della condotta processuale tenuta dalla parte convenuta si nell'ambito processuale che nell'ambito dell'indagine sociale, sia di quanto allegato e provato dalla parte ricorrente.
Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032), assimilazione del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario.
Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che la domanda formulata dalla parte ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori e alla Per_1 Per_2 madre, con collocazione presso il domicilio materno ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, possa essere accolta, essendo questa la soluzione che meglio risponde alle esigenze della prole.
Invero, all'esito dell'indagine delegata ai servizi, è confermata la condotta che il signor ha CP_1 mostrato, sin dalla nascita delle minori, con una presenza discontinua nella crescita e nell'educazione delle stesse che, invece, necessitano di una figura di riferimento stabile e presente, non solo per l'età delle stesse ( è nata nel 2021 e nel 2023) ma anche con riferimento alla gestione Per_1 Per_2 della cura della minore . Infatti, come si legge nella relazione del CONISA del 13/2/2025, Per_2 nel mese di ottobre u.s., a è stata diagnosticata una malattia oncologica per cui ad oggi, Per_2
a seguito di un percorso terapeutico e di un intervento chirurgico avvenuto nel mese corrente, risulta non in pericolo di vita. La madre, a seguito della diagnosi e su suggerimento del medico pediatra, si è recata all'Ospedale Infantile Regina RG (OIRM) di Torino informando il padre, che l'ha accompagnata. Dal confronto con l'assistente sociale V. Putzu dell'OIRM sono state rilevate importanti criticità riguardanti i consensi del padre alla somministrazione della terapia oncologica alla piccola L'assistente sociale ospedaliera, ad esempio, ha riferito di aver avuto Per_2 difficoltà nel reperire il sig. , che si è presentato il giorno seguente all'appuntamento fissato CP_1 con il personale medico-sanitario per il responso sullo stato di salute di . In tale occasione Per_2 ha riferito di non voler parlare con l'assistente sociale e di aver segnato erroneamente l'appuntamento. Si precisa che il medico pediatra ha dovuto procedere alla somministrazione della terapia alla bambina senza il consenso del padre.
Successivamente, il signor è stato presente nel corso degli eventi. Per contro, la ricorrente è CP_1 un genitore presente ed accudente delle minori, supportato dalla sua rete famigliare, che ha dovuto assumere da sola importanti decisioni – anche di natura sanitaria – relative alle figlie.
Dai documenti in atti, emerge che il signor presenta importanti fragilità relazionali e CP_1 genitoriali: durante la convivenza con la signora egli in diverse occasioni “è sparito” anche Pt_1 per diversi giorni senza motivo senza dare notizie di sé e creando molta preoccupazione nella ricorrente;
assente con le figlie, ha reso molto difficile l'acquisizione delle sue autorizzazioni anche in materia di salute, nonostante i gravi problemi di salute della figlia gli operatori dei Per_2
Servizi sociali riferiscono che, nonostante la delega del Tribunale, non sono riusciti ad effettuare una valutazione del signor , il quale in diverse occasioni non ha risposto agli inviti di concordare CP_1 degli appuntamenti. Tanto considerato, si ritiene che la miglior forma di affidamento sia quella esclusiva rafforzata alla madre, posto che diversamente ella continuerebbe ad andare incontro a notevoli difficoltà per la gestione delle minori. Si dispone altresì la collocazione e residenza delle minori presso di lei.
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, va disposto che il sig. possa incontrare CP_1
e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi delle, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze delle figlie le tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, del maggior impegno richiesto alla madre per l'accudimento anche sanitario della minore , deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, Per_2 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 500 (250 per ciascuna figlia) , oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo, posto che la ricorrente versa al momento in stato di disoccupazione ed è beneficiaria dell'erogazione da parte dello Stato dell'assegno unico nonché dalla percezione dell'assegno di inclusione. Della parte convenuta nulla si sa, stante la sua assenza anche processuale, ma si presume che stante l'età abbia idoneità lavorativa.
Conferma la presa in carico dal nucleo da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle tre fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa, della mancata opposizione del resistente e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c.
AFFIDA le figlie minori nata a [...] in data [...] e nata Persona_1 Persona_2
a Torino il 23.8.2023. in via esclusiva alla madre sig.ra demandando alla Parte_1 medesima altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che il padre, qualora interessato, possa incontrare le minori con gradualità e previo coinvolgimento dei Servizi sociali di zona per una consulenza su modalità e tempi più adeguati al benessere delle minori, eventualmente alla presenza di un educatore, se ritenuto utile nell'interesse della prole;
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie nata a [...] in data [...] e nata Persona_1 Persona_2
a Torino il 23.8.2023 , entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500, (250 euro ciascuna) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016;
RICHIEDE ai Servizi sociali la prosecuzione della presa in carico della situazione e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno del nucleo, fin quando stimato necessario;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA all'integrale rifusione delle spese di lite a CP_1 favore della ricorrente che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre E. 98 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, nonché ai Servizi sociali territorialmente competenti per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 17541/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. LESCHIERA SIMONE in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1 resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alle minori:
nata a [...] in data [...] Persona_1
e nata a [...] il [...]. Persona_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c del 4.2.2025 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ incombenti di rito, IN VIA PRINCIPALE
disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori (Torino, 13/10/2021) e Persona_1
(Torino, 23/08/2023) alla madre sig.ra con collocazione Persona_2 Parte_1 presso il domicilio materno ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
disporre modalità di visita delle minori da parte del padre adeguate in ragione delle condizioni del medesimo e comunque in luogo protetto ovvero alla presenza della madre nelle modalità che verranno individuate;
disporre un contributo al mantenimento in capo al sig. in favore delle minori CP_1 Per_1
e pari ad € 600,00 (€ 300,00 cadauna), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_2 da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese oltre al 50% delle spese extra scolastiche, mediche e sportive come da noto protocollo del Tribunale di Torino;
disporre che l'assegno unico venga erogato integralmente alla sig.ra Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA Disporre C.T.U. del sig. ai fine di accertare le capacità genitoriale nell'interesse CP_1 precipuo delle figlie minori. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare. IN OGNI CASO Con vittoria si spese di lite oltre oneri di legge e di ulteriormente produrre e capitolare in via istruttoria”
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 10.10.2024, chiedeva al Tribunale, formulando Parte_1 anche istanze istruttorie in punto CTU, di disporre l'affidamento condiviso delle minori alla madre, con residenza abituale e collocazione delle stesse presso quest'ultima; chiedeva, inoltre, disporsi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie parti a complessivi 600,00 euro mensili (300,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'A.U.U. in favore della signora Pt_1
Con decreto del 21.10.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 25.2.2025 e mandava alle Assistenti Sociali in richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così fissata.
In data 13.2.2025, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale. All'udienza del 25.2.2025, parte resistente non compariva e, pertanto veniva dichiarata contumace;
parimenti, parte ricorrente non compariva, a causa dell'ospedalizzazione della figlia Per_2
All'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***** §§§§§ *****
Preliminarmente, il Tribunale rigetta tutte le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente come formulate nelle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., compreso lo svolgimento di una CTU sulle capacità genitoriali, tenuto conto degli esiti dell'indagine sociale, di cui si riferirà ultra, della condotta processuale tenuta dalla parte convenuta si nell'ambito processuale che nell'ambito dell'indagine sociale, sia di quanto allegato e provato dalla parte ricorrente.
Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032), assimilazione del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario.
Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che la domanda formulata dalla parte ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori e alla Per_1 Per_2 madre, con collocazione presso il domicilio materno ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, possa essere accolta, essendo questa la soluzione che meglio risponde alle esigenze della prole.
Invero, all'esito dell'indagine delegata ai servizi, è confermata la condotta che il signor ha CP_1 mostrato, sin dalla nascita delle minori, con una presenza discontinua nella crescita e nell'educazione delle stesse che, invece, necessitano di una figura di riferimento stabile e presente, non solo per l'età delle stesse ( è nata nel 2021 e nel 2023) ma anche con riferimento alla gestione Per_1 Per_2 della cura della minore . Infatti, come si legge nella relazione del CONISA del 13/2/2025, Per_2 nel mese di ottobre u.s., a è stata diagnosticata una malattia oncologica per cui ad oggi, Per_2
a seguito di un percorso terapeutico e di un intervento chirurgico avvenuto nel mese corrente, risulta non in pericolo di vita. La madre, a seguito della diagnosi e su suggerimento del medico pediatra, si è recata all'Ospedale Infantile Regina RG (OIRM) di Torino informando il padre, che l'ha accompagnata. Dal confronto con l'assistente sociale V. Putzu dell'OIRM sono state rilevate importanti criticità riguardanti i consensi del padre alla somministrazione della terapia oncologica alla piccola L'assistente sociale ospedaliera, ad esempio, ha riferito di aver avuto Per_2 difficoltà nel reperire il sig. , che si è presentato il giorno seguente all'appuntamento fissato CP_1 con il personale medico-sanitario per il responso sullo stato di salute di . In tale occasione Per_2 ha riferito di non voler parlare con l'assistente sociale e di aver segnato erroneamente l'appuntamento. Si precisa che il medico pediatra ha dovuto procedere alla somministrazione della terapia alla bambina senza il consenso del padre.
Successivamente, il signor è stato presente nel corso degli eventi. Per contro, la ricorrente è CP_1 un genitore presente ed accudente delle minori, supportato dalla sua rete famigliare, che ha dovuto assumere da sola importanti decisioni – anche di natura sanitaria – relative alle figlie.
Dai documenti in atti, emerge che il signor presenta importanti fragilità relazionali e CP_1 genitoriali: durante la convivenza con la signora egli in diverse occasioni “è sparito” anche Pt_1 per diversi giorni senza motivo senza dare notizie di sé e creando molta preoccupazione nella ricorrente;
assente con le figlie, ha reso molto difficile l'acquisizione delle sue autorizzazioni anche in materia di salute, nonostante i gravi problemi di salute della figlia gli operatori dei Per_2
Servizi sociali riferiscono che, nonostante la delega del Tribunale, non sono riusciti ad effettuare una valutazione del signor , il quale in diverse occasioni non ha risposto agli inviti di concordare CP_1 degli appuntamenti. Tanto considerato, si ritiene che la miglior forma di affidamento sia quella esclusiva rafforzata alla madre, posto che diversamente ella continuerebbe ad andare incontro a notevoli difficoltà per la gestione delle minori. Si dispone altresì la collocazione e residenza delle minori presso di lei.
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, va disposto che il sig. possa incontrare CP_1
e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi delle, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze delle figlie le tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, del maggior impegno richiesto alla madre per l'accudimento anche sanitario della minore , deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, Per_2 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 500 (250 per ciascuna figlia) , oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo, posto che la ricorrente versa al momento in stato di disoccupazione ed è beneficiaria dell'erogazione da parte dello Stato dell'assegno unico nonché dalla percezione dell'assegno di inclusione. Della parte convenuta nulla si sa, stante la sua assenza anche processuale, ma si presume che stante l'età abbia idoneità lavorativa.
Conferma la presa in carico dal nucleo da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle tre fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa, della mancata opposizione del resistente e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c.
AFFIDA le figlie minori nata a [...] in data [...] e nata Persona_1 Persona_2
a Torino il 23.8.2023. in via esclusiva alla madre sig.ra demandando alla Parte_1 medesima altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che il padre, qualora interessato, possa incontrare le minori con gradualità e previo coinvolgimento dei Servizi sociali di zona per una consulenza su modalità e tempi più adeguati al benessere delle minori, eventualmente alla presenza di un educatore, se ritenuto utile nell'interesse della prole;
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie nata a [...] in data [...] e nata Persona_1 Persona_2
a Torino il 23.8.2023 , entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500, (250 euro ciascuna) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016;
RICHIEDE ai Servizi sociali la prosecuzione della presa in carico della situazione e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno del nucleo, fin quando stimato necessario;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA all'integrale rifusione delle spese di lite a CP_1 favore della ricorrente che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre E. 98 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, nonché ai Servizi sociali territorialmente competenti per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.