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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 52/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 52/2025 promossa congiuntamente da :
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 31/3B 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza di Parte_2 mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 31/3B 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende Parte_2 in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE RICORRENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 11.08.2018 nel Comune di Genova
b) il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Genova, Atto n. 322 Parte I, Serie Anno 2018, Ufficio 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
c) i coniugi sono in regime di comunione dei beni;
d) la dimora coniugale veniva fissata dai coniugi in Genova, Via Vittorio
Leonardi n. 10/10;
e) detta dimora è in piena proprietà per la metà ciascuno di entrambi i coniugi, che l'hanno acquistata con atto notarile Notaio Dott. Persona_1 in data 28 settembre 2022 n. 2934 di Repertorio, registrato a Genova il
03.10.2022 al n. 35265 serie 1T, trascritto ivi il 03/10/2022 al n. 35183 del registro generale e al numero 26186 del registro particolare;
f) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
g) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] C.F._1
e
codice fiscale Controparte_1
nato a [...]/03/1993 il EL SALVADOR, C.F._2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) i signori e Parte_1 Controparte_1
dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa in ordine
[...] al loro mantenimento e/o alla richiesta di qualsiasi somma a titolo di assegno alimentare e/o assistenziale;
3) il sig. dichiara di aver trasferito la propria residenza in Controparte_1
Spagna a L'Hospitalet de Llobregat (Spagna), Calle Paris 8 (doc. 04);
4) la sig.ra è residente in [...]
Vittorio Leonardi n. 10/10 (doc. 02);
5) il sig. dichiara di aver già provveduto a ritirare i propri beni Controparte_1
ed effetti personali dalla casa coniugale, sita in Genova, Via Vittorio Leonardi
n 10/10, e di volerne cedere e trasferire la propria quota di piena proprietà, unitamente a pertinenze, mobili ed arredi, alla sig.ra
[...]
che, quindi, per effetto di tale trasferimento, come di Parte_1
seguito convenuto e disposto, ne diviene unica e piena proprietaria;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 6) a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici discendenti dal matrimonio i coniugi convengono quanto segue:
7) il sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), cede e trasferisce in piena proprietà alla sig.ra C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), che accetta detto trasferimento ad ogni effetto di C.F._1 legge, la quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Genova, delegazione di Sestri Ponente, distinto al civico numero 10 (dieci) di Via Vittorio Leonardi e precisamente appartamento segnato con l'interno
10 (dieci), posto al piano quarto (quinto fuori terra), composto da catastali vani sei, a confini: appartamento interno 9, vano scala, distacco interno, appartamento interno 9 del civico 8 e Via Vittorio Leonardi. Al suddetto appartamento è annessa, quale sua pertinenza e quindi è compresa nell'odierno trasferimento di proprietà, una cantina posta al piano fondi, inclusa nella consistenza catastale dell'appartamento di cui sopra, a confini: corridoio, altra cantina e muri perimetrali su giardino. Dette unità immobiliari risultano attualmente censite, in un'unica consistenza, nel Catasto dei
Fabbricati di Genova - con intestazione “allineata” alle risultanze dei registri immobiliari– alla sezione BOR, foglio 70, mappale 144, subalterno 34, Via
Vittorio Leonardi n.10 piano: 4 interno: 10, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 6, superficie catastale metri quadrati 105 (totale escluse aree scoperte metri quadrati 105), rendita catastale euro 712,71. Salvo miglior descrizione, più precisi confini e dati anche catastali i cui eventuali errori, omissioni o inesatte indicazioni non potranno mai invalidare il presente atto. La quota del 50% della piena proprietà della suindicata unità immobiliare (con relativa pertinenza) viene trasferita alla sig.ra
[...]
, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e nelle Parte_1 condizioni in cui oggi si trova, note e gradite alla sig.ra Parte_1
anche per quanto riguarda le parti condominiali della casa, con tutti gli
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 inerenti diritti, passi, accesso, fissi, infissi, dipendenze, pertinenze, impianti, manufatti, servitù attive e passive, con la proporzionale comproprietà sull'area entro il perimetro esterno della causa e su tutto quanto altro per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio è di proprietà comune, indivisibile ed inalienabile fra tutti i condomini di una stessa casa (nulla escluso o riservato al sig. che manleva la Controparte_1 sig.ra da evizioni e molestie); Parte_1
La sig.ra dichiara di conoscere ed accettare e si obbliga di Parte_1 osservare e di far osservare dai suoi aventi causa a qualunque titolo il regolamento di condominio della casa in oggetto.
8) per una migliore identificazione di quanto oggetto di trasferimento le parti fanno riferimento alla planimetria catastale depositata al Catasto con il prot.n.GE0344533 del 02.10.2007, allegata alla prodotta perizia giurata;
9) ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni il sig. dichiara Controparte_1 che:
- i dati catastali della quota di immobile (con relativa pertinenza) oggetto di trasferimento e sopra riportati sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot.n.GE0344533 del 02.10.2007;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle diposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
La parte acquirente, sig.ra per quanto a Parte_1 sua personale conoscenza prende atto di quanto sopra e ne dà conferma;
10) le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo la sig.ra dichiara Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 di aver ricevuto l'attestato di prestazione energetica (APE) redatta dal tecnico abilitato Arch. in data 07.02.2022, che qui viene allegata Persona_2
(doc. 07);
11) il sig. dichiara e garantisce che quanto oggetto di Controparte_1 trasferimento:
- è in sua piena proprietà e disponibilità in forza di atto a rogito Not. Per_1 in data 28 settembre 2022 n. 2934 di Repertorio, registrato a Genova il
[...]
03.10.2022 al n. 35265 serie 1T, trascritto ivi il 03/10/2022 al n. 35183 del registro generale e al numero 26186 del registro particolare (doc. 08.02);
- è franco e libero da vincoli anche di natura urbanistica, procedure espropriative, liti, pesi, ipoteche, privilegi anche fiscali, trascrizioni pregiudizievoli e da gravami qualsiasi, nonché da diritti reali e personali a terzi spettanti, ad eccezione di quelli derivanti dal contratto di locazione transitorio attualmente in essere, già stipulato dai coniugi;
12) in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi, le parti convengono che a fronte del trasferimento di proprietà di cui al presente atto la sig.ra si accolli in via Parte_1 esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante ad oggi ad euro 82.243,21) che i coniugi hanno verso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per il mutuo di originari euro 85.500,00, di cui al contratto in data 28.09.2022
a rogito Notaio n. di Rep. 2935 e n. di Racc. 2395 (registrato a Genova Per_1
il 03.10.2022 al n. 35266 serie 1 T), garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 03.10.2022 al n. RG. 35184 e al n. R.P. 5759, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della sig.ra una Parte_1 volta completamente estinto il mutuo.
A tali effetti la sig.ra riconosce di Parte_1
subentrare al sig. verso la Banca mutuante Controparte_1
e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolamentano il mutuo in parola;
13) le parti rinunciano espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale;
14) con il trasferimento della propria quota di piena proprietà dell'immobile sito in Genova, Via Leonardi n. 10/10, il sig. dichiara di Controparte_1
rinunciare a canoni di locazione e/o a rimborsi spese e/o restituzione caparra e/o ad ogni somma e/o guadagno e/o rendita e/o fonte di reddito derivante dalla locazione di detto immobile;
15) ad oggi effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 c.c.;
16) il sig. a norma dell'art. 46 primo comma Controparte_1
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la sig.ra
[...]
ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato Parte_1
in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico Geom.
, qui allegata;
Persona_3
17) il sig. ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiara ed attesta Controparte_1
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni false e mendaci che:
a) la costruzione degli immobili oggetto del presente atto risulta iniziata in data anteriore al 01.09.1967;
b) successivamente non sono state apportate allo stesso modifiche né più in generale si sono verificati eventi tali da richiedere il rilascio di provvedimenti concessori e/o autorizzativi o il deposito di denunzie o comunicazioni edilizie
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 ai sensi dell'art. 40 comma II della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e dell'art. 46
D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, successive modifiche ed integrazioni ad eccezione di quanto segue:
- comunicazione per la realizzazione di opere interne, ai sensi dell'articolo
26 Legge 47/1985, presentata presso il Comune di Genova in data 25 settembre 1990 protocollo numero 1699/1990;
- comunicazione per la regolarizzazione di opere interne eseguite nel 1983 presentata presso il Comune di Genova in data 23 ottobre 2007 protocollo numero 6437/2007.
In materia di abitabilità, il sig. rende noto Controparte_1
e la sig.ra prende atto che il caseggiato Parte_1 compendiante gli immobili in oggetto, è stato edificato in epoca anteriore all'entrata in vigore del R.D. 27 luglio 1934 n.1265.
Il cedente pertanto garantisce quindi la totale regolarità edilizia, urbanistica e sanitaria degli immobili oggetto del presente trasferimento;
18) le parti dichiarano che il trasferimento di proprietà oggetto del presente atto è esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo
1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.202/2003. Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le suddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza del detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dell'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo;
19) il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a carattere oneroso, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 20) le parti si obbligano a tenere indenni ed esonerare il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico, economico e fiscale o comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici;
21) le parti si impegnano a provvedere alla tempestiva trascrizione degli atti di trasferimento dei diritti reali ed a consegnare alla Cancelleria la notula di trascrizione, anche in copia informe, non appena adempiuta la formalità;
22) con il trasferimento dell'immobile (con relativa pertinenza) unitamente a mobili ed arredi ivi presenti alle condizioni come sopra concordate, le parti dichiarano di aver interamente regolato i reciproci rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal matrimonio e di null'altro aver a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia altro titolo, ragione e/o causa;
23) le parti si autorizzano al reciproco rilascio del passaporto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2018, Numero 322, Parte I, Uff.1, ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 52/2025 promossa congiuntamente da :
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 31/3B 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza di Parte_2 mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 31/3B 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende Parte_2 in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE RICORRENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 11.08.2018 nel Comune di Genova
b) il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Genova, Atto n. 322 Parte I, Serie Anno 2018, Ufficio 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
c) i coniugi sono in regime di comunione dei beni;
d) la dimora coniugale veniva fissata dai coniugi in Genova, Via Vittorio
Leonardi n. 10/10;
e) detta dimora è in piena proprietà per la metà ciascuno di entrambi i coniugi, che l'hanno acquistata con atto notarile Notaio Dott. Persona_1 in data 28 settembre 2022 n. 2934 di Repertorio, registrato a Genova il
03.10.2022 al n. 35265 serie 1T, trascritto ivi il 03/10/2022 al n. 35183 del registro generale e al numero 26186 del registro particolare;
f) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
g) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] C.F._1
e
codice fiscale Controparte_1
nato a [...]/03/1993 il EL SALVADOR, C.F._2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) i signori e Parte_1 Controparte_1
dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa in ordine
[...] al loro mantenimento e/o alla richiesta di qualsiasi somma a titolo di assegno alimentare e/o assistenziale;
3) il sig. dichiara di aver trasferito la propria residenza in Controparte_1
Spagna a L'Hospitalet de Llobregat (Spagna), Calle Paris 8 (doc. 04);
4) la sig.ra è residente in [...]
Vittorio Leonardi n. 10/10 (doc. 02);
5) il sig. dichiara di aver già provveduto a ritirare i propri beni Controparte_1
ed effetti personali dalla casa coniugale, sita in Genova, Via Vittorio Leonardi
n 10/10, e di volerne cedere e trasferire la propria quota di piena proprietà, unitamente a pertinenze, mobili ed arredi, alla sig.ra
[...]
che, quindi, per effetto di tale trasferimento, come di Parte_1
seguito convenuto e disposto, ne diviene unica e piena proprietaria;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 6) a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici discendenti dal matrimonio i coniugi convengono quanto segue:
7) il sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), cede e trasferisce in piena proprietà alla sig.ra C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), che accetta detto trasferimento ad ogni effetto di C.F._1 legge, la quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Genova, delegazione di Sestri Ponente, distinto al civico numero 10 (dieci) di Via Vittorio Leonardi e precisamente appartamento segnato con l'interno
10 (dieci), posto al piano quarto (quinto fuori terra), composto da catastali vani sei, a confini: appartamento interno 9, vano scala, distacco interno, appartamento interno 9 del civico 8 e Via Vittorio Leonardi. Al suddetto appartamento è annessa, quale sua pertinenza e quindi è compresa nell'odierno trasferimento di proprietà, una cantina posta al piano fondi, inclusa nella consistenza catastale dell'appartamento di cui sopra, a confini: corridoio, altra cantina e muri perimetrali su giardino. Dette unità immobiliari risultano attualmente censite, in un'unica consistenza, nel Catasto dei
Fabbricati di Genova - con intestazione “allineata” alle risultanze dei registri immobiliari– alla sezione BOR, foglio 70, mappale 144, subalterno 34, Via
Vittorio Leonardi n.10 piano: 4 interno: 10, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 6, superficie catastale metri quadrati 105 (totale escluse aree scoperte metri quadrati 105), rendita catastale euro 712,71. Salvo miglior descrizione, più precisi confini e dati anche catastali i cui eventuali errori, omissioni o inesatte indicazioni non potranno mai invalidare il presente atto. La quota del 50% della piena proprietà della suindicata unità immobiliare (con relativa pertinenza) viene trasferita alla sig.ra
[...]
, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e nelle Parte_1 condizioni in cui oggi si trova, note e gradite alla sig.ra Parte_1
anche per quanto riguarda le parti condominiali della casa, con tutti gli
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 inerenti diritti, passi, accesso, fissi, infissi, dipendenze, pertinenze, impianti, manufatti, servitù attive e passive, con la proporzionale comproprietà sull'area entro il perimetro esterno della causa e su tutto quanto altro per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio è di proprietà comune, indivisibile ed inalienabile fra tutti i condomini di una stessa casa (nulla escluso o riservato al sig. che manleva la Controparte_1 sig.ra da evizioni e molestie); Parte_1
La sig.ra dichiara di conoscere ed accettare e si obbliga di Parte_1 osservare e di far osservare dai suoi aventi causa a qualunque titolo il regolamento di condominio della casa in oggetto.
8) per una migliore identificazione di quanto oggetto di trasferimento le parti fanno riferimento alla planimetria catastale depositata al Catasto con il prot.n.GE0344533 del 02.10.2007, allegata alla prodotta perizia giurata;
9) ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni il sig. dichiara Controparte_1 che:
- i dati catastali della quota di immobile (con relativa pertinenza) oggetto di trasferimento e sopra riportati sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot.n.GE0344533 del 02.10.2007;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle diposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
La parte acquirente, sig.ra per quanto a Parte_1 sua personale conoscenza prende atto di quanto sopra e ne dà conferma;
10) le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo la sig.ra dichiara Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 di aver ricevuto l'attestato di prestazione energetica (APE) redatta dal tecnico abilitato Arch. in data 07.02.2022, che qui viene allegata Persona_2
(doc. 07);
11) il sig. dichiara e garantisce che quanto oggetto di Controparte_1 trasferimento:
- è in sua piena proprietà e disponibilità in forza di atto a rogito Not. Per_1 in data 28 settembre 2022 n. 2934 di Repertorio, registrato a Genova il
[...]
03.10.2022 al n. 35265 serie 1T, trascritto ivi il 03/10/2022 al n. 35183 del registro generale e al numero 26186 del registro particolare (doc. 08.02);
- è franco e libero da vincoli anche di natura urbanistica, procedure espropriative, liti, pesi, ipoteche, privilegi anche fiscali, trascrizioni pregiudizievoli e da gravami qualsiasi, nonché da diritti reali e personali a terzi spettanti, ad eccezione di quelli derivanti dal contratto di locazione transitorio attualmente in essere, già stipulato dai coniugi;
12) in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi, le parti convengono che a fronte del trasferimento di proprietà di cui al presente atto la sig.ra si accolli in via Parte_1 esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante ad oggi ad euro 82.243,21) che i coniugi hanno verso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per il mutuo di originari euro 85.500,00, di cui al contratto in data 28.09.2022
a rogito Notaio n. di Rep. 2935 e n. di Racc. 2395 (registrato a Genova Per_1
il 03.10.2022 al n. 35266 serie 1 T), garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 03.10.2022 al n. RG. 35184 e al n. R.P. 5759, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della sig.ra una Parte_1 volta completamente estinto il mutuo.
A tali effetti la sig.ra riconosce di Parte_1
subentrare al sig. verso la Banca mutuante Controparte_1
e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolamentano il mutuo in parola;
13) le parti rinunciano espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale;
14) con il trasferimento della propria quota di piena proprietà dell'immobile sito in Genova, Via Leonardi n. 10/10, il sig. dichiara di Controparte_1
rinunciare a canoni di locazione e/o a rimborsi spese e/o restituzione caparra e/o ad ogni somma e/o guadagno e/o rendita e/o fonte di reddito derivante dalla locazione di detto immobile;
15) ad oggi effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 c.c.;
16) il sig. a norma dell'art. 46 primo comma Controparte_1
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la sig.ra
[...]
ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato Parte_1
in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico Geom.
, qui allegata;
Persona_3
17) il sig. ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiara ed attesta Controparte_1
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni false e mendaci che:
a) la costruzione degli immobili oggetto del presente atto risulta iniziata in data anteriore al 01.09.1967;
b) successivamente non sono state apportate allo stesso modifiche né più in generale si sono verificati eventi tali da richiedere il rilascio di provvedimenti concessori e/o autorizzativi o il deposito di denunzie o comunicazioni edilizie
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 ai sensi dell'art. 40 comma II della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e dell'art. 46
D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, successive modifiche ed integrazioni ad eccezione di quanto segue:
- comunicazione per la realizzazione di opere interne, ai sensi dell'articolo
26 Legge 47/1985, presentata presso il Comune di Genova in data 25 settembre 1990 protocollo numero 1699/1990;
- comunicazione per la regolarizzazione di opere interne eseguite nel 1983 presentata presso il Comune di Genova in data 23 ottobre 2007 protocollo numero 6437/2007.
In materia di abitabilità, il sig. rende noto Controparte_1
e la sig.ra prende atto che il caseggiato Parte_1 compendiante gli immobili in oggetto, è stato edificato in epoca anteriore all'entrata in vigore del R.D. 27 luglio 1934 n.1265.
Il cedente pertanto garantisce quindi la totale regolarità edilizia, urbanistica e sanitaria degli immobili oggetto del presente trasferimento;
18) le parti dichiarano che il trasferimento di proprietà oggetto del presente atto è esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo
1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.202/2003. Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le suddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza del detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dell'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo;
19) il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a carattere oneroso, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 20) le parti si obbligano a tenere indenni ed esonerare il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico, economico e fiscale o comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici;
21) le parti si impegnano a provvedere alla tempestiva trascrizione degli atti di trasferimento dei diritti reali ed a consegnare alla Cancelleria la notula di trascrizione, anche in copia informe, non appena adempiuta la formalità;
22) con il trasferimento dell'immobile (con relativa pertinenza) unitamente a mobili ed arredi ivi presenti alle condizioni come sopra concordate, le parti dichiarano di aver interamente regolato i reciproci rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal matrimonio e di null'altro aver a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia altro titolo, ragione e/o causa;
23) le parti si autorizzano al reciproco rilascio del passaporto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2018, Numero 322, Parte I, Uff.1, ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
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